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sabato 19 febbraio 2022

MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 29 dicembre 2021 Individuazione soggetti beneficiari e misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta o come concausa, del contagio da COVID-19. (22A01154) (GU n.42 del 19-2-2022)

 

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 dicembre 2021 

Individuazione  soggetti  beneficiari  e   misure   applicative   del

contributo  economico  in  favore   dei   familiari   del   personale

appartenente  alle  Forze   armate,   impegnato   nelle   azioni   di

contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza  epidemiologica,

deceduto per causa di una patologia  diretta  o  come  concausa,  del

contagio da COVID-19. (22A01154) 

(GU n.42 del 19-2-2022)


 

                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 

 

                           di concerto con 

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 

                           E DELLE FINANZE 

 

  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure

urgenti connesse all'emergenza Covid-19, per le imprese,  i  giovani,

la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 74-ter,

il quale,  nel  prevedere  un  contributo  economico  in  favore  dei

familiari del personale delle Forze armate impegnato nelle azioni  di

contenimento,   di   contrasto   e   di    gestione    dell'emergenza

epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta,  o  come

concausa, del contagio da COVID-19, istituisce a tal fine un fondo di

1,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  e  demanda  a  un  decreto

interministeriale l'individuazione dei soggetti beneficiari  e  delle

misure applicative del contributo economico; 

  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice

dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.

90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia

di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2001,

n. 461, recante Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  per

il riconoscimento della  dipendenza  delle  infermita'  da  causa  di

servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria  e

dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la  composizione

del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; 

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

concernente la «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti

da agenti virali trasmissibili» e i successivi atti del Governo con i

quali e' stato prorogato lo stato di emergenza; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

 

  1. Il presente decreto individua le misure per  l'attribuzione  del

contributo economico previsto in favore dei familiari  del  personale

delle Forze armate, ivi compresa l'Arma  dei  Carabinieri,  impegnato

nelle  azioni  di  contenimento,   di   contrasto   e   di   gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante  lo  stato  di

emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attivita' di  servizio

prestata, una patologia dalla  quale  sia  conseguita  la  morte  per

effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, ai  sensi

dell'art. 74-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

  2. Per «stato di  emergenza»  si  intende  lo  stato  di  emergenza

dichiarato,   in   conseguenza   del   rischio   sanitario   connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,

con delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020  e

prorogato da successivi atti emanati dal Governo. 

                               Art. 2 

 

                    Determinazione del contributo 

 

  1. Il contributo economico e' pari ad  euro  25.000,00  per  evento

luttuoso ed e' corrisposto in unica soluzione ai soggetti individuati

ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, fino ad esaurimento  delle

risorse disponibili per l'anno 2021, salvo  nuova  autorizzazione  di

spesa. 

  2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del

reddito, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917 ed e' cumulabile con l'equo indennizzo  di  cui

all'art. 1882 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  nonche',

fino  a  concorrenza,  con  altre  provvidenze  pubbliche  in   unica

soluzione,  conferite  o  conferibili,  in  ragione  delle   medesime

circostanze. 

                               Art. 3 

 

               Individuazione dei soggetti beneficiari 

 

  1. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 2  sono  i

familiari del personale delle Forze armate, ivi compresa  l'Arma  dei

Carabinieri, deceduto nelle circostanze di cui all'art. 1,  comma  1,

secondo il seguente ordine di priorita': 

    a) coniuge e figli; 

    b) genitori; 

    c) fratelli e sorelle. 

  Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui  alle

lettere a), b), e c), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le

disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. 

                               Art. 4 

 

                            Procedimento 

 

  1. Il procedimento finalizzato all'attribuzione del  contributo  di

cui all'art. 2 e' avviato su segnalazione  dell'Organismo  presso  il

quale il militare prestava servizio o su  segnalazione  degli  aventi

diritto, da effettuarsi entro il termine di sei mesi  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto ovvero entro  sei  mesi  dalla

data del  decesso,  se  verificatosi  successivamente  alla  data  di

entrata in vigore del decreto. 

  2. All'istruttoria e alla definizione dei procedimenti  avviati  ai

sensi del comma 1  provvede  il  Ministero  della  difesa,  Direzione

generale  della  previdenza  militare  e  della  leva,   di   seguito

denominata: «Direzione generale». Per il solo personale dell'Arma dei

Carabinieri provvede il Comando generale dell'Arma  dei  Carabinieri,

di seguito denominato «Comando generale». 

  3. L'accertamento per il riconoscimento della patologia dalla quale

sia conseguita la morte per effetto, diretto  o  come  concausa,  del

contagio da COVID-19, contratto dal  personale  militare  durante  lo

stato  di  emergenza  in  conseguenza  dell'attivita'   di   servizio

prestata, secondo quanto previsto dall'art. 1, e' effettuato  secondo

il procedimento previsto dagli articoli 5, 6,  7,  9,  10  e  11  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,  per

quanto compatibili. 

                               Art. 5 

 

     Patologia gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio 

 

  1. Nei casi  in  cui  la  patologia  con  il  conseguente  decesso,

contratta durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come

concausa, del contagio  da  COVID-19,  sia  stata  gia'  riconosciuta

dipendente da causa di servizio ai sensi degli articoli 1878  o  1880

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il contributo economico

di cui all'art. 2 e' liquidato d'ufficio dalla Direzione  generale  e

dal Comando generale ai soggetti beneficiari. 

  2. Per le patologie, contratte durante lo stato di emergenza e  per

effetto, diretto o come concausa,  del  contagio  da  COVID-19,  gia'

riconosciute dipendenti da causa di servizio ai sensi degli  articoli

1878 o 1880 del decreto legislativo n. 66 del 2010, con  decesso  che

si verifica in un momento successivo al predetto riconoscimento della

dipendenza da causa di servizio, il contributo economico e'  altresi'

liquidato d'ufficio dalla Direzione generale e dal  Comando  generale

dell'Arma dei Carabinieri, previo accertamento sanitario sulle  cause

del decesso, da parte della competente Commissione medica  interforze

di prima istanza di cui all'art. 193 del decreto  legislativo  n.  66

del 2010, da cui risulti che la morte sia conseguita  dalle  predette

patologie. 

                               Art. 6 

 

                        Clausola finanziaria 

 

  1. Agli oneri derivanti  dal  presente  decreto  si  provvede,  nel

rispetto  del  limite  di  spesa  stabilito  dall'art.   74-ter   del

decreto-legge n. 73 del 2021, a valere sulle risorse del capitolo  di

spesa 1393 dello stato di previsione del Ministero della difesa. 

                               Art. 7 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana. 

    Roma, 29 dicembre 2021 

 

                                             Il Ministro della difesa 

                                                      Guerini         

Il Ministro dell'economia 

     e delle finanze 

         Franco 


Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022, Difesa, foglio n.

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