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giovedì 25 agosto 2022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022, n. 126 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello unico telematico dell'automobilista. (22G00135) (GU n.198 del 25-8-2022) Vigente al: 9-9-2022

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022, n. 126 


Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di  sportello  unico

telematico dell'automobilista. (22G00135) 

(GU n.198 del 25-8-2022)

  Vigente al: 9-9-2022   


 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 

  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 

  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante: «Delega al  Governo

per  la  revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina   della

circolazione stradale», e, in particolare, l'articolo 3; 

  Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  recante:  «Disciplina

dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di

trasporto»; 

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il

nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 93, comma 12; 

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive

modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati

personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento

nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle

persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,

nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la

direttiva 95/46/CE»; 

  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice

dell'amministrazione digitale; 

  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  98,  recante

disposizioni in tema di razionalizzazione dei  processi  di  gestione

dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli,  motoveicoli

e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico,  ai  sensi

dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto  2015,  n.

124, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,

n.  358,  recante  norme  per  la  semplificazione  del  procedimento

relativo alla immatricolazione, ai  passaggi  di  proprieta'  e  alla

reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi; 

  Acquisito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e  del

mercato reso in data 20 febbraio 2019; 

  Acquisito il parere dell'Autorita' garante per  la  protezione  dei

dati personali, reso, in data 14 marzo 2019; 

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 21 ottobre 2019; 

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2019; 

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 26 maggio 2022; 

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri

delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  dell'interno  e

dell'economia e delle finanze; 

 

                              E m a n a 

                      il seguente regolamento: 

 

                               Art. 1 

 

Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  19  settembre

                            2000, n. 358 

 

  1. Al fine di coordinare la disciplina dello  sportello  telematico

dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

19 settembre 2000, n. 358, con le disposizioni contenute nel  decreto

legislativo 29 maggio 2017, n. 98, al decreto  del  Presidente  della

Repubblica 19 settembre 2000, n.  358,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni: 

    a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 

      «2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 

        a) Ministero o Ministro: il Ministero  o  il  Ministro  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 

        b) CED: il Centro elaborazione dati della direzione  generale

per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle  imprese  in

materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture

e della mobilita' sostenibili; 

        c) UMC: l'Ufficio o gli Uffici  motorizzazione  civile  e  le

relative sezioni coordinate; 

        d) ACI: l'Automobile club d'Italia; 

        e) PRA: il pubblico registro automobilistico; 

        f) Ufficio o Uffici PRA: l'Ufficio o gli  Uffici  provinciali

dell'ACI che gestiscono il PRA; 

        g) imprese di consulenza automobilistica: le imprese  di  cui

alla legge 8 agosto 1991, n. 264; 

        h) STA: lo "sportello telematico  dell'automobilista"  o  gli

"sportelli telematici dell'automobilista"  presso  cui  e'  possibile

effettuare le operazioni previste al comma 1.»; 

    b) all'articolo 2: 

      1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Istituzione  e

attivazione dello STA»; 

      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 

        «1. E' istituito lo sportello telematico  dell'automobilista.

Lo  STA  rilascia,  contestualmente  alla  richiesta,  la  carta   di

circolazione quale documento unico di circolazione e  di  proprieta',

ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.

98.»; 

      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 

    «2. Lo STA puo' essere attivato: 

      a) presso gli UMC; 

      b) presso gli Uffici PRA; 

      c) presso le  delegazioni  dell'ACI  e  presso  le  imprese  di

consulenza automobilistica.»; 

      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

    «3 Lo STA e' attivato mediante un unico collegamento con  il  CED

per lo svolgimento contestuale di tutte le  operazioni  previste  dal

presente regolamento.»; 

      5) al comma 4, le parole «Lo sportello» sono  sostituite  dalle

seguenti: «Lo STA»; 

      6) al comma 5, le parole «Gli  sportelli»,  ovunque  ricorrano,

sono sostituite dalle seguenti: «Gli STA»; 

        c) all'articolo 3: 

          1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Sicurezza  e

funzionamento dello STA»; 

          2) al comma 1, la parola «sportello», ovunque  ricorra,  e'

sostituita dalla seguente: «STA»  e  le  parole  «,  delle  etichette

autoadesive» e «e dall'A.C.I.» sono soppresse; 

          3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 

        «2. Gli UMC accertano il corretto funzionamento degli  STA  e

dell'osservanza delle modalita' indicate al comma 1.»; 

        d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 

    «Art. 4 (Procedure e adempimenti per il funzionamento dello STA).

- 1. Le disposizioni del presente regolamento  recano  la  disciplina

relativa alle seguenti procedure: 

      a) immatricolazione, iscrizione della proprieta' e  annotazione

dell'usufrutto, della  locazione  con  facolta'  di  acquisto,  della

vendita con patto di riservato dominio, di privilegi e di ipoteche; 

      b)  rinnovo  e  aggiornamento  della  carta  di   circolazione,

trascrizione dei trasferimenti  della  proprieta'  e  di  ogni  altro

mutamento delle annotazioni di cui alla lettera a); 

      c) reimmatricolazione a seguito  di  smarrimento,  sottrazione,

deterioramento e distruzione delle targhe; 

      d) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione o

per demolizione; 

      e) consegna delle targhe, di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e

3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

    2. Gli STA operano nel rispetto di quanto previsto  dall'articolo

1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

    3. L'UMC territorialmente competente consente il collegamento con

il CED e assegna allo STA, mediante l'utilizzo di apposite  procedure

informatiche, un quantitativo di targhe e di  carte  di  circolazione

sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente. 

    4. Lo STA, ricevuta la domanda relativa ad una  delle  operazioni

di cui al comma 1, redatta sul modello unificato di cui  all'articolo

2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,  accertata

l'identita' del richiedente e, verificati il versamento delle imposte

e delle tariffe previste dal medesimo decreto legislativo e  di  ogni

altro importo, dovuto, nonche' l'idoneita'  e  la  completezza  della

domanda e della documentazione presentate, provvede  alla  formazione

del fascicolo digitale di cui all'articolo 4-bis e  lo  trasmette  in

via telematica al CED entro  le  ore  sedici  del  primo  giorno  non

festivo successivo  a  quello  di  presentazione  della  domanda.  Le

domande non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle

predette imposte e tariffe, nonche' di ogni altro importo dovuto, non

sono prese in considerazione. 

    5. Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con  quelli

presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA, attraverso le

procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo

dell'ACI, consente  allo  STA  la  stampa  del  documento  richiesto,

associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di

reimmatricolazione, al primo numero disponibile di  targa  del  lotto

assegnato allo STA. 

    6. Gli Uffici PRA provvedono alle iscrizioni e alle  trascrizioni

secondo la disciplina vigente. A tal  fine,  il  sistema  informativo

dell'ACI attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo  alle

domande che ne individua l'ordine cronologico di presentazione.»; 

      e) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 

    «Art. 4-bis (Fascicolo digitale).  -  1.  Il  fascicolo  digitale

contiene la domanda, di cui all'articolo 4, comma 4, sottoscritta dal

richiedente   con   firma   elettronica   avanzata   e   ogni   altra

documentazione di supporto, ivi compresa la riproduzione  in  formato

digitale del documento di identita' del richiedente nonche' l'atto  o

la  dichiarazione  unilaterale  di  vendita   che   vengono   formati

digitalmente e sottoscritti dall'avente titolo con firma  elettronica

avanzata,  autenticata  ai  sensi  dell'articolo   25   del   decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nei casi in cui il titolo, l'atto  o

la dichiarazione di vendita siano  formati  all'origine  su  supporto

cartaceo, gli stessi sono preventivamente consegnati agli Uffici  PRA

che procedono all'attestazione di conformita' di cui all'articolo 22,

comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a seguito della

quale il fascicolo digitale si considera perfezionato. 

    2. Secondo le modalita' e i tempi stabiliti  dal  Ministero,  gli

STA provvedono alla conservazione e alla successiva distruzione della

documentazione cartacea, riprodotta in formato digitale e allegata al

fascicolo digitale di cui al comma 1, e  delle  targhe,  ovvero  alla

restituzione facoltativa di queste ultime ogni fine mese all'UMC  nel

cui ambito di competenza ha sede lo STA.»; 

      f) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 

    «Art. 5 (Trasmissione del fascicolo digitale). - 1. Entro le  ore

venti e trenta di ogni giornata lavorativa, lo STA richiede  al  CED,

utilizzando le apposite procedure informatiche, l'elenco delle  carte

di circolazione emesse nella giornata stessa dal medesimo sportello. 

    2. Lo STA trasmette al  CED,  in  via  telematica,  il  fascicolo

digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto  con  firma

digitale remota di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  q),  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22  febbraio  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013. 

    3. La carta di circolazione si considera regolarmente  rilasciata

dallo STA quando essa  compare  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  e

l'istanza e la documentazione  risultano,  dall'esame  da  parte  del

competente UMC e del  competente  Ufficio  PRA,  idonee,  complete  e

conformi alle disposizioni vigenti e  correttamente  inviate  in  via

telematica al CED entro il termine di cui all'articolo 4, comma 4.»; 

      g) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 

    «Art. 5-bis (Trattamento dei dati personali). - 1. Il Ministero e

l'ACI, mediante appositi accordi, previa acquisizione del parere  del

Garante privacy, adeguano le attivita' e  le  procedure  disciplinate

dal presente regolamento  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  codice  in  materia  di

protezione dei dati personali, e assumono il  ruolo  di  responsabili

del trattamento dei dati nonche' di contitolari del  trattamento  dei

medesimi dati attuato in applicazione delle presenti disposizioni, ai

sensi  dell'articolo  26  del  regolamento  (UE)  n.   2016/679   del

Parlamento europeo e del Consiglio. I soggetti di cui  alla  legge  8

agosto 1991, n. 264, in quanto STA, assumono  il  ruolo  di  titolari

autonomi del trattamento dei dati correlati al rilascio  della  carta

di circolazione.»; 

      h) all'articolo 6: 

        1) al comma 1: 

          1.1) al primo periodo,  le  parole  «l'ufficio  provinciale

della motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti:  «l'UMC,  anche

su comunicazione dell'Ufficio PRA,»; 

          1.2) al secondo periodo, le parole «all'ufficio provinciale

della motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'UMC» e  le

parole «e, ricorrendone il caso, ad  assegnare  le  targhe  ad  altro

utente» sono soppresse; 

        2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 

      «1-bis. In caso di accertata inidoneita'  della  documentazione

prodotta ovvero del versamento delle imposte, delle tariffe e di ogni

altro importo dovuto, l'Ufficio PRA sospende l'esito della procedura,

opera i necessari interventi  sulla  banca  dati  PRA  e  assegna  il

termine di tre giorni  lavorativi  per  le  occorrenti  integrazioni,

dandone  immediata  comunicazione  al  CED  e   allo   STA.   Decorso

inutilmente il termine di sospensione di cui al primo periodo,  o  in

caso di incompletezza delle integrazioni prodotte  entro  il  termine

stesso, si applica quanto previsto dal comma 1-ter. 

      1-ter.  Salva  l'ipotesi  di   sospensione   dell'esito   della

procedura prevista dal comma 1-bis, l'Ufficio PRA ricusa  la  domanda

di iscrizione o di  trascrizione  entro  tre  giorni  lavorativi  dal

rilascio della carta di circolazione, dandone immediata comunicazione

allo STA e all'UMC competente al  fine  dell'adozione,  da  parte  di

quest'ultimo, dei provvedimenti di cui al comma 1.  La  domanda  puo'

essere  nuovamente   esaminata   solo   a   seguito   di   successiva

ripresentazione con contestuale integrazione della  documentazione  o

delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto.»; 

        3)  al  comma  2,  le  parole  «L'ufficio  provinciale  della

motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'UMC» e  la  parola

«sportello» e' sostituita dalla seguente: «STA»; 

        4) al comma 3, la  parola  «sportello»  e'  sostituita  dalla

seguente: «STA»; 

        5) il comma 4 e' abrogato; 

      i) gli articoli 7, 8 e 9 sono abrogati; 

      l) all'articolo 10: 

        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 

          «1. I collegamenti telematici di cui  all'articolo  2  sono

attivati dall'UMC.»; 

        2) il comma 2 e' abrogato. 

                               Art. 2 

 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

 

  1. Dalle disposizioni del presente regolamento non devono  derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

  2. Le attivita' previste dal presente regolamento sono svolte dalle

amministrazioni  interessate   nell'ambito   delle   risorse   umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

 

    Dato a Roma, addi' 17 giugno 2022 

 

                             MATTARELLA 

 

                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio

                                  dei ministri 

 

                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica

                                  amministrazione 

 

                                  Giovannini,     Ministro      delle

                                  infrastrutture  e  della  mobilita'

                                  sostenibili 

 

                                  Lamorgese, Ministro dell'interno 

 

                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e

                                  delle finanze 

 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2022 

Ufficio controllo atti PCM, Ministero della giustizia e degli  affari

esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 2092 

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