DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022, n. 126
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello unico
telematico dell'automobilista. (22G00135)
(GU n.198 del 25-8-2022)
Vigente al: 9-9-2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante: «Delega al Governo
per la revisione delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale», e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 93, comma 12;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante
disposizioni in tema di razionalizzazione dei processi di gestione
dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n.
124, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, recante norme per la semplificazione del procedimento
relativo alla immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato reso in data 20 febbraio 2019;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali, reso, in data 14 marzo 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, dell'interno e
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358
1. Al fine di coordinare la disciplina dello sportello telematico
dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 2000, n. 358, con le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 98, al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
b) CED: il Centro elaborazione dati della direzione generale
per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in
materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili;
c) UMC: l'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile e le
relative sezioni coordinate;
d) ACI: l'Automobile club d'Italia;
e) PRA: il pubblico registro automobilistico;
f) Ufficio o Uffici PRA: l'Ufficio o gli Uffici provinciali
dell'ACI che gestiscono il PRA;
g) imprese di consulenza automobilistica: le imprese di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
h) STA: lo "sportello telematico dell'automobilista" o gli
"sportelli telematici dell'automobilista" presso cui e' possibile
effettuare le operazioni previste al comma 1.»;
b) all'articolo 2:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istituzione e
attivazione dello STA»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista.
Lo STA rilascia, contestualmente alla richiesta, la carta di
circolazione quale documento unico di circolazione e di proprieta',
ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
98.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Lo STA puo' essere attivato:
a) presso gli UMC;
b) presso gli Uffici PRA;
c) presso le delegazioni dell'ACI e presso le imprese di
consulenza automobilistica.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3 Lo STA e' attivato mediante un unico collegamento con il CED
per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dal
presente regolamento.»;
5) al comma 4, le parole «Lo sportello» sono sostituite dalle
seguenti: «Lo STA»;
6) al comma 5, le parole «Gli sportelli», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «Gli STA»;
c) all'articolo 3:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sicurezza e
funzionamento dello STA»;
2) al comma 1, la parola «sportello», ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: «STA» e le parole «, delle etichette
autoadesive» e «e dall'A.C.I.» sono soppresse;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli UMC accertano il corretto funzionamento degli STA e
dell'osservanza delle modalita' indicate al comma 1.»;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Procedure e adempimenti per il funzionamento dello STA).
- 1. Le disposizioni del presente regolamento recano la disciplina
relativa alle seguenti procedure:
a) immatricolazione, iscrizione della proprieta' e annotazione
dell'usufrutto, della locazione con facolta' di acquisto, della
vendita con patto di riservato dominio, di privilegi e di ipoteche;
b) rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione,
trascrizione dei trasferimenti della proprieta' e di ogni altro
mutamento delle annotazioni di cui alla lettera a);
c) reimmatricolazione a seguito di smarrimento, sottrazione,
deterioramento e distruzione delle targhe;
d) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione o
per demolizione;
e) consegna delle targhe, di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e
3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Gli STA operano nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'UMC territorialmente competente consente il collegamento con
il CED e assegna allo STA, mediante l'utilizzo di apposite procedure
informatiche, un quantitativo di targhe e di carte di circolazione
sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente.
4. Lo STA, ricevuta la domanda relativa ad una delle operazioni
di cui al comma 1, redatta sul modello unificato di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, accertata
l'identita' del richiedente e, verificati il versamento delle imposte
e delle tariffe previste dal medesimo decreto legislativo e di ogni
altro importo, dovuto, nonche' l'idoneita' e la completezza della
domanda e della documentazione presentate, provvede alla formazione
del fascicolo digitale di cui all'articolo 4-bis e lo trasmette in
via telematica al CED entro le ore sedici del primo giorno non
festivo successivo a quello di presentazione della domanda. Le
domande non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle
predette imposte e tariffe, nonche' di ogni altro importo dovuto, non
sono prese in considerazione.
5. Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli
presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA, attraverso le
procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo
dell'ACI, consente allo STA la stampa del documento richiesto,
associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di
reimmatricolazione, al primo numero disponibile di targa del lotto
assegnato allo STA.
6. Gli Uffici PRA provvedono alle iscrizioni e alle trascrizioni
secondo la disciplina vigente. A tal fine, il sistema informativo
dell'ACI attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo alle
domande che ne individua l'ordine cronologico di presentazione.»;
e) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Fascicolo digitale). - 1. Il fascicolo digitale
contiene la domanda, di cui all'articolo 4, comma 4, sottoscritta dal
richiedente con firma elettronica avanzata e ogni altra
documentazione di supporto, ivi compresa la riproduzione in formato
digitale del documento di identita' del richiedente nonche' l'atto o
la dichiarazione unilaterale di vendita che vengono formati
digitalmente e sottoscritti dall'avente titolo con firma elettronica
avanzata, autenticata ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nei casi in cui il titolo, l'atto o
la dichiarazione di vendita siano formati all'origine su supporto
cartaceo, gli stessi sono preventivamente consegnati agli Uffici PRA
che procedono all'attestazione di conformita' di cui all'articolo 22,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a seguito della
quale il fascicolo digitale si considera perfezionato.
2. Secondo le modalita' e i tempi stabiliti dal Ministero, gli
STA provvedono alla conservazione e alla successiva distruzione della
documentazione cartacea, riprodotta in formato digitale e allegata al
fascicolo digitale di cui al comma 1, e delle targhe, ovvero alla
restituzione facoltativa di queste ultime ogni fine mese all'UMC nel
cui ambito di competenza ha sede lo STA.»;
f) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Trasmissione del fascicolo digitale). - 1. Entro le ore
venti e trenta di ogni giornata lavorativa, lo STA richiede al CED,
utilizzando le apposite procedure informatiche, l'elenco delle carte
di circolazione emesse nella giornata stessa dal medesimo sportello.
2. Lo STA trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo
digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma
digitale remota di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013.
3. La carta di circolazione si considera regolarmente rilasciata
dallo STA quando essa compare nell'elenco di cui al comma 1 e
l'istanza e la documentazione risultano, dall'esame da parte del
competente UMC e del competente Ufficio PRA, idonee, complete e
conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via
telematica al CED entro il termine di cui all'articolo 4, comma 4.»;
g) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Trattamento dei dati personali). - 1. Il Ministero e
l'ACI, mediante appositi accordi, previa acquisizione del parere del
Garante privacy, adeguano le attivita' e le procedure disciplinate
dal presente regolamento alle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di
protezione dei dati personali, e assumono il ruolo di responsabili
del trattamento dei dati nonche' di contitolari del trattamento dei
medesimi dati attuato in applicazione delle presenti disposizioni, ai
sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio. I soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264, in quanto STA, assumono il ruolo di titolari
autonomi del trattamento dei dati correlati al rilascio della carta
di circolazione.»;
h) all'articolo 6:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «l'ufficio provinciale
della motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'UMC, anche
su comunicazione dell'Ufficio PRA,»;
1.2) al secondo periodo, le parole «all'ufficio provinciale
della motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'UMC» e le
parole «e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro
utente» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di accertata inidoneita' della documentazione
prodotta ovvero del versamento delle imposte, delle tariffe e di ogni
altro importo dovuto, l'Ufficio PRA sospende l'esito della procedura,
opera i necessari interventi sulla banca dati PRA e assegna il
termine di tre giorni lavorativi per le occorrenti integrazioni,
dandone immediata comunicazione al CED e allo STA. Decorso
inutilmente il termine di sospensione di cui al primo periodo, o in
caso di incompletezza delle integrazioni prodotte entro il termine
stesso, si applica quanto previsto dal comma 1-ter.
1-ter. Salva l'ipotesi di sospensione dell'esito della
procedura prevista dal comma 1-bis, l'Ufficio PRA ricusa la domanda
di iscrizione o di trascrizione entro tre giorni lavorativi dal
rilascio della carta di circolazione, dandone immediata comunicazione
allo STA e all'UMC competente al fine dell'adozione, da parte di
quest'ultimo, dei provvedimenti di cui al comma 1. La domanda puo'
essere nuovamente esaminata solo a seguito di successiva
ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione o
delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto.»;
3) al comma 2, le parole «L'ufficio provinciale della
motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'UMC» e la parola
«sportello» e' sostituita dalla seguente: «STA»;
4) al comma 3, la parola «sportello» e' sostituita dalla
seguente: «STA»;
5) il comma 4 e' abrogato;
i) gli articoli 7, 8 e 9 sono abrogati;
l) all'articolo 10:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2 sono
attivati dall'UMC.»;
2) il comma 2 e' abrogato.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le attivita' previste dal presente regolamento sono svolte dalle
amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 giugno 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione
Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili
Lamorgese, Ministro dell'interno
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2022
Ufficio controllo atti PCM, Ministero della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 2092
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