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lunedì 31 ottobre 2022

SICUREZZA: GOVERNO VARA STRETTA SU RAVE, ECCO COSA PREVEDE LA NUOVA NORMA PIANTEDOSI =

 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2022 18.06.02

SICUREZZA: GOVERNO VARA STRETTA SU RAVE, ECCO COSA PREVEDE LA NUOVA NORMA PIANTEDOSI =

ADN1082 7 POL 0 ADN POL NAZ SICUREZZA: GOVERNO VARA STRETTA SU RAVE, ECCO COSA PREVEDE LA NUOVA NORMA PIANTEDOSI = Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Il governo vara una stretta sui rave, dopo il caso del raduno di Modena, e introduce una nuova fattispecie di reato, inserendo nel codice penale l'articolo 434-bis, ''Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica''. Ecco il testo della norma. 1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente: Art. 434-bis Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica L' invasione per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita. E' sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione... 2. All'articolo 4, comma 1, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente: ''i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-bis del codice penale.''. (Sod/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 31-OTT-22 18:06 NNNN

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