Racc. 4 maggio 2023, n. 2023/1018/UE (1).
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla lotta alla pirateria online degli eventi sportivi e di altri eventi in diretta.
(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2023, n. L 136.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) Gli eventi sportivi e altri eventi in diretta, come i concerti, contribuiscono a promuovere una scena culturale europea diversificata; hanno inoltre un ruolo importante nel riunire i cittadini e nel creare un senso di comunità. L'organizzazione di tali eventi e la loro trasmissione e ritrasmissione in diretta richiedono investimenti considerevoli e contribuiscono alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione.
(2) Come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sulle sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale (2) e come evidenziato da studi recenti (3), il valore principale della maggior parte degli eventi sportivi in diretta risiede nello sfruttamento durante la trasmissione in diretta e si esaurisce al termine dell'evento. Pertanto le ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta possono causare significative perdite di introiti sia agli organizzatori di eventi sportivi sia alle emittenti, compromettendo così la redditività dei servizi offerti. Il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di disporre di rimedi efficaci per gli eventi sportivi in diretta, osservando che nel contempo gli organizzatori di eventi sportivi dovrebbero contribuire a un modello sportivo europeo che promuova lo sviluppo dello sport e rispetti gli obiettivi sociali ed educativi. Con la presente raccomandazione si intende dare un seguito a tale risoluzione raccomandando le misure che gli Stati membri e gli operatori del mercato sono incoraggiati ad adottare.
(3) Considerazioni analoghe valgono per le trasmissioni in diretta di altri eventi che, per la loro specificità, suscitano il maggior interesse del pubblico e generano la maggior parte del valore durante la loro trasmissione in diretta. Si tratta ad esempio di trasmissioni in diretta di eventi culturali come concerti, opere, musical, spettacoli teatrali o giochi a premi. Il danno economico causato dalla pirateria di eventi in diretta comprende la perdita delle quote di abbonamento degli utenti, delle vendite dei biglietti d'ingresso e degli introiti pubblicitari e colpisce quindi tutte le parti interessate che contribuiscono alla catena del valore degli eventi in diretta.
(4) La pirateria si serve di mezzi sempre più sofisticati che rendono disponibili agli utenti online ritrasmissioni non autorizzate di eventi in diretta mediante diversi servizi, come IPTV, app o siti web illegali. Considerando solo i modelli commerciali illegali basati sulle quote di abbonamento degli utenti (4), si stima che le entrate derivanti dalla pirateria online di eventi sportivi siano ammontate a 522 milioni di EUR nel 2019. Si tratta di un fenomeno globale, in cui i servizi pirata trasmettono eventi in diretta avvalendosi sempre più di società di hosting «offshore» per raggiungere gli utenti nell'Unione riducendo nel contempo al minimo l'esposizione ad azioni legali basate sul diritto d'autore o sul diritto penale (5). Negli ultimi anni è stato sviluppato un nuovo tipo di servizio a sostegno della pirateria, denominato «Piracy-as-a-Service», consistente in una serie di servizi pronti per l'uso che agevolano la creazione, la gestione e la monetizzazione di operazioni pirata pienamente funzionanti. In alcuni casi questi servizi illegali imitano i servizi di streaming legittimi. Inoltre gli operatori che mettono a disposizione ritrasmissioni non autorizzate hanno sviluppato strategie di resilienza per eludere le misure di contrasto. E' quindi necessario monitorare attentamente lo sviluppo di nuove forme di pirateria e di strategie di resilienza, che possono ripercuotersi anche su altri tipi di contenuti e pregiudicare la capacità dei titolari di far valere efficacemente i propri diritti, tenendo conto in particolare dei cambiamenti tecnologici e dei nuovi modelli imprenditoriali.
(5) Le ritrasmissioni online non autorizzate di eventi in diretta hanno inizio con l'intercettazione e l'acquisizione illecite del segnale pre-diffusione o di radiodiffusione, che successivamente viene fatto passare attraverso vari prestatori di servizi intermediari per poi essere trasmesso agli utenti finali tramite diverse interfacce (siti web, app, IPTV). I servizi dei prestatori che offrono soluzioni ad alte prestazioni possono essere utilizzati per ritrasmissioni non autorizzate (come avviene ad esempio per i fornitori di server dedicati). Inoltre i servizi a monte nella catena di trasmissione (come le reti per la diffusione di contenuti o i proxy inversi) possono essere utilizzati impropriamente dagli operatori responsabili delle ritrasmissioni non autorizzate per realizzare tali ritrasmissioni oppure per offuscare la fonte delle stesse. A valle i fornitori d'accesso a internet forniscono agli utenti finali la connettività a internet consentendo l'accesso a tutti i contenuti disponibili online.
(6) Considerando la struttura di internet, i ruoli dei diversi tipi di servizi intermediari e i mezzi tecnologici a loro disposizione, i prestatori di tali servizi possono avere un ruolo fondamentale nell'aiutare i titolari dei diritti e le autorità nazionali a rimuovere le ritrasmissioni non autorizzate di eventi in diretta o disabilitare l'accesso alle stesse. E' pertanto necessario individuare soluzioni efficaci adeguate alle funzioni dei diversi tipi di prestatori di servizi intermediari, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare dei diversi obblighi applicabili ai prestatori di tali servizi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), per consentire loro di rimuovere prontamente le ritrasmissioni non autorizzate di eventi in diretta o disabilitare l'accesso alle stesse.
(7) Il diritto dell'Unione prevede già diversi strumenti per combattere la ritrasmissione non autorizzata di contenuti protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi. In particolare, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e degli articoli 9 e 11 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), i titolari dei diritti possono chiedere un'ingiunzione nei confronti degli autori di violazioni o degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi. Inoltre il regolamento (UE) 2022/2065 fornisce un quadro generale per garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile contrastando la diffusione di contenuti illegali online. Con tale regolamento sono state armonizzate le norme sui meccanismi di segnalazione e azione ed è stato semplificato il trattamento delle segnalazioni inviate ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni. In pratica l'attuazione dei rimedi disponibili dipende dalla natura dei prestatori di servizi intermediari. Alcuni servizi intermediari, ad esempio i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, sono in grado di intervenire per rimuovere i contenuti illegali da loro ospitati o disabilitare l'accesso agli stessi nel momento in cui ricevono una segnalazione, mentre altri (come i fornitori di accesso a internet), se si eccettua qualsiasi ulteriore attività su base volontaria, sono tenuti ad agire solo in forza di un'ingiunzione emessa da un'autorità giudiziaria o amministrativa per impedire l'accesso degli utenti finali ai contenuti illegali.
(8) Gli eventi sportivi non sono di per sé protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi. Gli organizzatori di eventi sportivi non sono riconosciuti come titolari dei diritti ai sensi della normativa UE in materia di diritto d'autore, per cui in linea di principio non possono esercitare i diritti né esperire i mezzi di ricorso previsti dalla normativa UE sulla proprietà intellettuale, in particolare dalla direttiva 2004/48/CE, a meno che non abbiano ottenuto tali diritti a titolo contrattuale da altri titolari o non godano di diritti di proprietà intellettuale loro riconosciuti dalla legislazione nazionale.
(9) Gli organizzatori di eventi sportivi possono beneficiare di una protezione specifica riconosciuta dal diritto nazionale in alcuni Stati membri. La possibilità per gli Stati membri di proteggere gli eventi sportivi a livello nazionale, eventualmente a titolo di tutela della proprietà intellettuale, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In alcuni Stati membri gli organizzatori di eventi sportivi, insieme agli organismi di radiodiffusione, hanno accesso a mezzi di ricorso che consentono loro di contrastare le ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta.
(10) In aggiunta la normativa UE riconosce agli organismi di radiodiffusione diversi diritti il cui esercizio può consentire loro di contrastare la ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi in diretta.
(11) In assenza di diritti e rimedi specifici a livello di Unione applicabili agli eventi sportivi, è spesso difficile per gli organizzatori di tali eventi intervenire tempestivamente per contrastarne la ritrasmissione non autorizzata in diretta. Per evitare la perdita di valore della trasmissione in diretta di eventi sportivi, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a far sì che gli organizzatori di eventi sportivi possano chiedere la disabilitazione dell'accesso alle ritrasmissioni non autorizzate in tempi molto rapidi. D'altro canto, in alcuni casi gli organizzatori di eventi sportivi beneficiano anche dei diritti e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48/CE in quanto il diritto nazionale riconosce loro diritti di proprietà intellettuale. In questi casi gli Stati membri sono incoraggiati a valutare se e in quale misura le raccomandazioni relative alla ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi in diretta debbano applicarsi anche a tali organizzatori di eventi sportivi.
(12) La trasmissione in diretta di eventi diversi da quelli sportivi è generalmente protetta dal diritto d'autore e dai diritti connessi riconosciuti dal diritto dell'Unione ad autori, artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi, produttori cinematografici e organismi di radiodiffusione. I titolari di tali diritti possono esperire i mezzi di ricorso previsti dalle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE e dal regolamento (UE) 2022/2065. Ciò vale anche per gli organizzatori di eventi sportivi cui la legislazione nazionale riconosce diritti di proprietà intellettuale. E' importante garantire che i rimedi a disposizione dei titolari dei diritti consentano un'azione tempestiva, che tenga conto della natura specifica della trasmissione in diretta di un evento, in particolare della relativa sensibilità al fattore tempo.
(13) Scopo della presente raccomandazione è combattere la pirateria online degli eventi sportivi e altri eventi in diretta. Per quanto riguarda gli eventi sportivi in diretta è dunque necessario incoraggiare gli Stati membri e tutti i portatori di interessi ad adottare misure efficaci contro la ritrasmissione non autorizzata di tali eventi, preservando nel contempo le garanzie necessarie a tutela dei diritti fondamentali.
(14) Per quanto riguarda gli altri eventi in diretta, gli Stati membri e i portatori di interessi dovrebbero essere incoraggiati ad applicare i rimedi esistenti per contrastare le violazioni del diritto d'autore in un modo che tenga conto della specificità delle trasmissioni in diretta.
(15) Occorre inoltre promuovere la collaborazione tra organizzatori di eventi sportivi, titolari dei diritti, prestatori di servizi intermediari e autorità pubbliche.
(16) E' opportuno che la presente raccomandazione non si applichi agli utilizzi legittimi dei contenuti. In particolare la ritrasmissione non autorizzata di eventi in diretta dovrebbe essere distinta dall'uso di contenuti protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi in conformità alle limitazioni o alle eccezioni previste dalla direttiva 2001/29/CE o dalla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), ad esempio la condivisione di clip audio o video da parte degli spettatori di un evento in diretta e tra di loro, o da parte di giornalisti allo scopo di informare il pubblico, anche in tempo reale. Inoltre la presente raccomandazione non si applica ai brevi estratti di cronaca preparati dagli organismi di radiodiffusione a norma dell'articolo 15 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), ad esempio avvalendosi di brevi estratti ottenuti a partire dal segnale di un organismo di radiodiffusione che trasmette in esclusiva.
(17) Il regolamento (UE) 2022/2065 contiene norme applicabili ai servizi intermediari nel mercato interno che sono pertinenti al caso di ritrasmissione non autorizzata di eventi in diretta. In particolare l'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065 introduce norme armonizzate in materia di «segnalazione e azione» per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, al fine di garantire un trattamento tempestivo e diligente delle segnalazioni relative a contenuti illegali. Il considerando 52 di detto regolamento afferma che i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni dovrebbero reagire tempestivamente alle segnalazioni, in particolare tenendo conto del tipo di contenuto illegale oggetto della notifica e dell'urgenza di agire.
(18) Data la natura specifica degli eventi in diretta, è essenziale che i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni intervengano con urgenza nel momento in cui ricevono una segnalazione per ridurre al minimo i danni causati dalle ritrasmissioni non autorizzate di eventi in diretta.
(19) Il regolamento (UE) 2022/2065 impone inoltre alle piattaforme online l'obbligo ulteriore di adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che sia data priorità alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili affinché siano trattate e decise senza indebito ritardo. Altri prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni non sono soggetti a tali obblighi; questo meccanismo è tuttavia utile per accelerare il trattamento delle segnalazioni relative agli eventi in diretta. E' pertanto opportuno raccomandare che i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni diversi dalle piattaforme online diano priorità alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, in modo da poter intervenire con urgenza durante la trasmissione di un evento in diretta. In tale contesto si dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle microimprese o delle piccole imprese.
(20) Inoltre alcuni prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni hanno sviluppato soluzioni tecniche che consentono ai titolari dei diritti di utilizzare una specifica interfaccia di programmazione delle applicazioni al fine di notificare, anche in tempo reale, gli usi non autorizzati dei loro contenuti e accelerare ulteriormente il trattamento di tali segnalazioni. Il regolamento (UE) 2022/2065 impone alla Commissione di sostenere e promuovere lo sviluppo e l'attuazione di norme volontarie per quanto riguarda la presentazione elettronica di segnalazioni da parte dei segnalatori attendibili, anche per mezzo di interfacce di programmazione delle applicazioni. Dovrebbe essere incoraggiato lo sviluppo e l'uso di tali soluzioni tecniche anche da parte di intermediari diversi dalle piattaforme online, a condizione che sia previsto un meccanismo di ricorso.
(21) Esistono diversi modi per cifrare o marcare il segnale di radiodiffusione, compresa la filigrana forense, al fine di proteggerlo da utilizzi non autorizzati. I titolari dei diritti dovrebbero sfruttare al meglio tali soluzioni, che possono aiutare a identificare la fonte delle ritrasmissioni non autorizzate in modo rapido e preciso.
(22) I prestatori di servizi intermediari a monte nell'infrastruttura internet, come le reti per la diffusione di contenuti o i proxy inversi, possono essere spesso gli unici servizi identificati dai titolari dei diritti quando rilevano la ritrasmissione non autorizzata di eventi in diretta. Le norme sulle segnalazioni non sono applicabili a tali prestatori, nella misura in cui questi non forniscono servizi di memorizzazione di informazioni. Tuttavia alcuni prestatori consentono le segnalazioni e contribuiscono all'identificazione degli indirizzi IP utilizzati dagli operatori disonesti, svolgendo così un ruolo importante nella lotta alle ritrasmissioni non autorizzate di eventi in diretta. Tali prestatori dovrebbero pertanto essere incoraggiati a sostenere i titolari dei diritti e i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni e a condividere con loro informazioni sull'identificazione delle fonti delle ritrasmissioni non autorizzate, compreso, se del caso, l'indirizzo IP di origine dei server. Dovrebbero inoltre predisporre una solida politica per contrastare l'abuso dei loro servizi, ad esempio prevedendo nelle condizioni generali la possibilità di sospendere i servizi agli operatori disonesti che con frequenza mettono a disposizione ritrasmissioni non autorizzate. Tali pratiche dovrebbero applicarsi anche ai servizi che offrono soluzioni ad alte prestazioni (in particolare dei fornitori di server dedicati), che sono in genere utilizzati impropriamente per realizzare ritrasmissioni non autorizzate.
(23) Le direttive 2021/29/CE e 2004/48/CE riconoscono ai titolari dei diritti la possibilità di chiedere un'ingiunzione nei confronti dei prestatori di servizi intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare i loro diritti di proprietà intellettuale. Nel 2017 la Commissione ha pubblicato la comunicazione «Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE» (11), in cui si afferma che in alcuni casi può essere opportuno che con tale ingiunzione si intimi al prestatore di servizi intermediari di rimuovere o disabilitare l'accesso al contenuto illegale. In casi di violazioni su larga scala o che avvengono in maniera strutturale gli orientamenti indicano che, sulla base di un'analisi caso per caso, potrebbe essere proporzionato chiedere il blocco dell'accesso a un intero sito web. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli orientamenti indicano che, fatte salve determinate garanzie, l'ingiunzione non deve descrivere esplicitamente le misure che i fornitori devono adottare per raggiungere il risultato perseguito. Il diritto dell'Unione non disciplina però le caratteristiche specifiche delle ingiunzioni né prevede norme esplicite sulle trasmissioni in diretta.
(24) Per attuare le ingiunzioni di blocco e impedire l'accesso degli utenti finali alla ritrasmissione non autorizzata possono essere utilizzate diverse misure tecniche, ad esempio il blocco del sistema dei nomi di dominio (domain name system - DNS) o dell'IP.
(25) Inoltre, in linea con gli orientamenti, le ingiunzioni dinamiche aventi ad oggetto i nuovi siti internet in cui la ritrasmissione non autorizzata diventa disponibile immediatamente dopo l'emissione dell'ingiunzione possono costituire un mezzo efficace per impedire il proseguimento della ritrasmissione non autorizzata, a condizione che siano previste le necessarie garanzie. Tali ingiunzioni sono uno strumento utile per contrastare le strategie di resilienza sviluppate dai servizi pirata, ad esempio la creazione di siti specchio con nomi di dominio diversi o il passaggio a indirizzi IP diversi per aggirare le misure di blocco.
(26) Le ingiunzioni dinamiche sono finora disponibili solo in alcuni Stati membri (12). Sono emesse dai tribunali o da alcune autorità amministrative che hanno il potere di ingiungere misure di blocco o rimozione d'ufficio o a seguito di reclami. Tale tipo di ingiunzioni è particolarmente adatto per contrastare le ritrasmissioni non autorizzate di eventi in diretta.
(27) E' essenziale che gli organizzatori di eventi sportivi, pur non essendo riconosciuti come titolari dei diritti dalla normativa dell'Unione, possano chiedere ingiunzioni per impedire la ritrasmissione non autorizzata di un evento sportivo in diretta e per vietarne il proseguimento, conformemente al diritto nazionale. E' inoltre importante che le ingiunzioni relative agli eventi sportivi in diretta siano dinamiche in modo da ricomprendere, con sufficiente rapidità, gli ulteriori servizi pirata, non identificati al momento del procedimento, che danno accesso alla ritrasmissione non autorizzata dello stesso evento sportivo in diretta, a condizione che siano applicate le necessarie garanzie.
(28) Poiché la perdita di valore per altri tipi di eventi in diretta è spesso maggiore durante la trasmissione in diretta, è altrettanto importante incoraggiare una più ampia disponibilità di ingiunzioni dinamiche per impedire la ritrasmissione non autorizzata di tali eventi.
(29) Per evitare un blocco eccessivo occorre identificare correttamente gli ulteriori siti internet cui si applicano le ingiunzioni dinamiche. Potrebbero esservi diverse possibilità per aggiornare l'elenco dei siti internet oggetto di un'ingiunzione, ad esempio concordando una metodologia nel quadro dell'ingiunzione, anche ai fini della cooperazione tra i titolari dei diritti e i destinatari delle ingiunzioni, fatto salvo il controllo dell'autorità giudiziaria.
(30) Le ingiunzioni sono solitamente indirizzate ai fornitori di accesso a internet in quanto questi si trovano nella posizione ideale per impedire l'accesso degli utenti finali a servizi specifici che offrono ritrasmissioni non autorizzate di eventi in diretta. Tuttavia anche altri servizi intermediari possono essere utilizzati impropriamente per agevolare le ritrasmissioni non autorizzate o per aggirare le ingiunzioni di blocco. Ad esempio le reti per la diffusione di contenuti e i proxy inversi possono essere utilizzati per offuscare l'origine della ritrasmissione non autorizzata, mentre i risolutori DNS alternativi e i servizi di proxy, come le reti private virtuali (Virtual Private Networks, VPN), possono essere utilizzati per agevolare l'accesso ai servizi che sono stati bloccati. I prestatori di servizi intermediari dovrebbero valutare la possibilità di adottare ulteriori misure volontarie per evitare che i loro servizi siano utilizzati in modo improprio. Tali misure di iniziativa propria potrebbero essere discusse in particolare nel quadro del monitoraggio della presente raccomandazione che la Commissione effettuerà con il sostegno dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («Osservatorio dell'EUIPO»).
(31) Anche altri operatori di mercato, come i prestatori di servizi pubblicitari e di pagamento, possono contribuire alla lotta contro la pirateria online attraverso azioni volontarie e il rispetto degli obblighi che ad essi incombono in forza del quadro antiriciclaggio dell'UE. Per demonetizzare i servizi pirata la Commissione sta agevolando l'adozione di un protocollo d'intesa sulla pubblicità online e i diritti di proprietà intellettuale. I firmatari di tale protocollo si impegnano volontariamente a ridurre al minimo l'inserimento di pubblicità su siti web e applicazioni mobili che violano i diritti di proprietà intellettuale, compreso il diritto d'autore. Tale cooperazione dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata per fare in modo che detti servizi non agevolino la promozione né il funzionamento di operatori che danno accesso alla ritrasmissione non autorizzata di eventi in diretta.
(32) Per affrontare il problema della pirateria in modo organico è importante aumentare la disponibilità, l'accessibilità economica e l'attrattiva delle offerte commerciali, in modo da permettere agli utenti finali di accedere alla trasmissione o alla ritrasmissione di eventi in diretta. Per quanto riguarda gli eventi di particolare rilevanza per la società, come i giochi olimpici, i campionati del mondo di calcio o i campionati europei di calcio, gli Stati membri possono assicurare che il pubblico abbia ampio accesso alla copertura televisiva, in linea con l'articolo 14 della direttiva 2010/13/UE.
(33) Inoltre, secondo un recente studio, l'accessibilità e la disponibilità di offerte legali a prezzi competitivi hanno determinato una leggera diminuzione del numero di utenti di contenuti piratati (13). E' quindi importante sensibilizzare gli utenti finali sull'esistenza di offerte legali. Ad esempio alcuni Stati membri provvedono affinché, quando un sito web è stato bloccato in esito a un'ingiunzione, gli utenti che cercano di accedervi siano informati del blocco e dei siti che consentono di accedere legalmente ai contenuti in questione. Ciò è possibile tramite un rimando al portale europeo dei contenuti online, Agorateka, sviluppato dall'Osservatorio dell'EUIPO, che è collegato ai portali nazionali esistenti.
(34) La cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri è importante per affrontare meglio il fenomeno delle ritrasmissioni non autorizzate di eventi in diretta, che per loro natura hanno luogo a livello transfrontaliero. Lo scambio di informazioni sui servizi oggetto di ingiunzione in uno Stato membro può essere utile per informare le autorità preposte all'applicazione della legge in altri Stati membri in cui sono disponibili gli stessi servizi.
(35) Con il regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) l'Osservatorio dell'EUIPO è stato incaricato di fornire meccanismi che contribuiscano a migliorare lo scambio di informazioni sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale tra le autorità degli Stati membri, e di promuovere la cooperazione con e tra le predette autorità. L'attuale cooperazione agevolata dall'Osservatorio dell'EUIPO su tali temi dovrebbe trasformarsi in una rete dedicata che consenta agli Stati membri uno scambio strutturale di informazioni sulle misure, sulle procedure e sui rimedi applicati alle ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi e di altri eventi in diretta, anche in relazione all'impatto e all'efficienza di questi strumenti di esecuzione, nonché sulle sfide e sulle buone pratiche in tale ambito. La rete dovrebbe permettere il dialogo tra tutti gli Stati membri e ricomprendere le autorità amministrative esistenti in alcuni Stati membri investite di poteri specifici per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Le informazioni raccolte nell'ambito della rete dovrebbero contribuire al monitoraggio degli effetti della raccomandazione.
(36) Un altro modo per garantire maggiore efficienza nell'applicazione delle norme è adottare misure di formazione adeguate per rafforzare le competenze delle persone chiamate a garantire il rispetto dei diritti contrastando le ritrasmissioni non autorizzate di eventi in diretta. L'Osservatorio dell'EUIPO dovrebbe essere incoraggiato a elaborare e organizzare attività per lo sviluppo delle conoscenze dei giudici e delle autorità nazionali in questo settore specifico.
(37) La Commissione seguirà da vicino le azioni adottate alla luce della presente raccomandazione, con il sostegno dell'Osservatorio dell'EUIPO, che dovrebbe fornire competenze tecniche e sostegno organizzativo, oltre a monitorare l'evoluzione delle ritrasmissioni non autorizzate di eventi in diretta negli Stati membri. Per lo svolgimento di tale compito è essenziale che gli Stati membri e i portatori di interessi condividano informazioni sul seguito dato alla presente raccomandazione e sul volume di ritrasmissioni non autorizzate di eventi in diretta. I portatori di interessi dovrebbero inoltre fornire informazioni sull'evoluzione delle offerte legali dei contenuti oggetto della presente raccomandazione. Su questa base la Commissione valuterà gli effetti della presente raccomandazione e stabilirà se siano necessarie ulteriori misure, anche per prevenire la diffusione illegale di altri tipi di contenuti protetti dal diritto d'autore.
(38) L'utilizzo dei rimedi di cui della presente raccomandazione richiede un adeguato bilanciamento dei diritti e degli interessi delle persone interessate dalle misure, che tenga conto dei diversi diritti fondamentali e della proporzionalità di tali misure in ogni singolo caso. L'applicazione di tali misure dovrebbe essere rigorosamente mirata, senza imporre obblighi eccessivi agli intermediari. Tali misure non dovrebbero dar luogo a un obbligo di sorveglianza generale.
(39) Al fine di garantire il rispetto del diritto fondamentale alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del diritto alla libera circolazione di tali dati, il trattamento di dati personali nel quadro di misure adottate per dare attuazione alla presente raccomandazione dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), e dovrebbe essere monitorato dalle competenti autorità di vigilanza.
(40) La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i princìpi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare intende garantire il pieno rispetto degli articoli 8, 11, 16, 17 e 47 della Carta.
(41) In ragione della complementarità tra la presente raccomandazione e il regolamento (UE) 2022/2065, è opportuno che gli effetti della raccomandazione sulle ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi e altri eventi in diretta siano valutati, tenendo in debita considerazione le risultanze dell'Osservatorio dell'EUIPO, insieme agli effetti di detto regolamento, vale a dire entro il 17 novembre 2025,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
(2) P9_TA(2021)0236.
(3) «Sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale - Valutazione del valore aggiunto dell'UE», Servizio Ricerca del Parlamento europeo, dicembre 2020. «L'IPTV illegale nell'Unione europea - Relazione di analisi economica, giuridica e tecnica», EUIPO, luglio 2019. «Pirateria di eventi in diretta - Sfide e migliori pratiche degli intermediari online per impedire l'uso dei loro servizi per la pirateria di eventi in diretta», EUIPO, marzo 2023.
(4) «Sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale - Valutazione del valore aggiunto dell'UE», Servizio Ricerca del Parlamento europeo, dicembre 2020.
(5) «Pirateria di eventi in diretta - Sfide e migliori pratiche degli intermediari online per impedire l'uso dei loro servizi per la pirateria di eventi in diretta», EUIPO, marzo 2023.
(6) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
(7) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
(8) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).
(9) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).
(10) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(11) COM(2017) 708 final (gli «orientamenti»).
(12) Studio sulle ingiunzioni di blocco dinamiche nell'Unione europea, EUIPO, marzo 2021; Relazione di mappatura sui mezzi di ricorso nazionali contro la pirateria online di contenuti sportivi, Osservatorio europeo dell'audiovisivo, dicembre 2021; Pirateria di eventi in diretta. Sfide e migliori pratiche degli intermediari online per impedire l'uso dei loro servizi per la pirateria di eventi in diretta, EUIPO, marzo 2023.
(13) Valutazione della minaccia rappresentata dai reati contro la proprietà intellettuale, EUIPO ed Europol, marzo 2022.
(14) Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(16) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
[Testo della Raccomandazione]
FINALITA'
(1) La presente raccomandazione incoraggia gli Stati membri, le autorità nazionali, i titolari dei diritti e i prestatori di servizi intermediari ad adottare misure efficaci, adeguate e proporzionate per contrastare le ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi e altri eventi in diretta, conformemente ai principi stabiliti nella presente raccomandazione e nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(2) La presente raccomandazione richiama gli obblighi degli Stati membri, dei titolari dei diritti, dei prestatori di servizi intermediari e dei destinatari dei loro servizi in conformità delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione, in particolare le direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), 2001/29/CE, 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e 2004/48/CE, il regolamento (UE) 2022/2065 e la direttiva (UE) 2019/790.
La raccomandazione non si applica agli utilizzi legittimi dei contenuti, come l'uso di contenuti protetti dal diritto d'autore nel rispetto delle limitazioni e delle eccezioni e l'utilizzo di brevi estratti conformemente all'articolo 15 della direttiva 2010/13/UE.
DEFINIZIONI
(3) Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:
a) «organizzatore di eventi sportivi»: qualsiasi persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità dell'organizzazione di un evento sportivo accessibile al pubblico;
b) «trasmissione in diretta di un evento»: la trasmissione in tempo reale, con qualsiasi mezzo, anche su filo o senza filo, di un evento a un pubblico che non è presente nel luogo in cui tale evento si svolge in tempo reale;
c) «trasmissione in diretta di un evento sportivo»: la trasmissione in tempo reale, con qualsiasi mezzo, anche su filo o senza filo, di un evento sportivo a un pubblico che non è presente nel luogo in cui tale evento si svolge in tempo reale;
d) «titolare dei diritti sulla trasmissione in diretta di eventi sportivi»: qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di diritti sulla trasmissione in diretta di un evento sportivo che sia legittimata a far rispettare tali diritti, indipendentemente dal fatto che si tratti di diritti di proprietà intellettuale;
e) «titolare dei diritti sulla trasmissione in diretta di un evento»: qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di diritti d'autore o diritti connessi sulla trasmissione in diretta di opere e altri materiali;
f) «ritrasmissione non autorizzata»: una trasmissione o ritrasmissione simultanea, destinata ad essere ricevuta dal pubblico, di una trasmissione iniziale in diretta di un evento o di una trasmissione in diretta di un evento sportivo, che non è stata autorizzata dal titolare dei diritti.
RITRASMISSIONE NON AUTORIZZATA DI EVENTI SPORTIVI IN DIRETTA
Garantire un trattamento tempestivo delle segnalazioni relative a ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta
Trattamento tempestivo delle segnalazioni
(4) Nel trattare le segnalazioni relative a ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni dovrebbero tenere conto della natura specifica delle trasmissioni in diretta di eventi sportivi al fine di ridurre al minimo i danni causati durante la ritrasmissione non autorizzata di tali eventi.
(5) Per garantire il trattamento della segnalazione e l'adozione di una decisione durante la trasmissione in diretta di un evento sportivo, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni diversi dalle piattaforme online sono incoraggiati a collaborare con i titolari dei diritti sulla trasmissione in diretta di eventi sportivi, in particolare mediante:
a) un coinvolgimento effettivo dei segnalatori attendibili ai fini della presente raccomandazione;
b) lo sviluppo e l'uso di soluzioni tecniche volte ad agevolare il trattamento delle segnalazioni, come le interfacce di programmazione delle applicazioni.
Cooperazione tra titolari dei diritti e prestatori di servizi intermediari
(6) Al fine di proteggere la trasmissione in diretta di eventi sportivi, i titolari dei diritti su detta trasmissione dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare le migliori soluzioni tecniche disponibili per facilitare l'identificazione della fonte della ritrasmissione non autorizzata.
(7) I prestatori di servizi intermediari, in particolare quelli in grado di identificare e localizzare la fonte delle ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta, sono incoraggiati a:
a) cooperare, anche con i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni e con i titolari dei diritti sulla trasmissione in diretta di eventi sportivi, per agevolare l'identificazione della fonte delle ritrasmissioni non autorizzate; e
b) adottare misure specifiche per contrastare il ripetuto utilizzo improprio dei loro servizi.
Ingiunzioni per far fronte alla ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi in diretta
(8) Gli Stati membri sono incoraggiati a valutare se, nelle rispettive giurisdizioni, gli organizzatori di eventi sportivi abbiano il diritto di avviare un'azione legale per prevenire o vietare la ritrasmissione non autorizzata di un evento sportivo in diretta. In caso contrario gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere agli organizzatori di eventi sportivi la legittimazione ad agire per chiedere un'ingiunzione volta ad impedire l'imminente ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi in diretta o a vietare il proseguimento della ritrasmissione non autorizzata.
Destinatari delle ingiunzioni
(9) Gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere ingiunzioni nei confronti degli operatori che effettuano ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta, nonché nei confronti dei prestatori di servizi intermediari i cui servizi sono utilizzati in modo improprio da terzi per realizzare dette ritrasmissioni non autorizzate, indipendentemente dall'assenza di responsabilità dell'intermediario, allo scopo di porre fine o prevenire tali ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta. Tali ingiunzioni possono consistere nel blocco dell'accesso a ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta.
(10) Gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere la possibilità di applicare tali ingiunzioni ai prestatori di servizi intermediari le cui attività sono orientate ai destinatari dei servizi negli Stati membri.
(11) Gli Stati membri sono incoraggiati a consentire ai titolari dei diritti sulla trasmissione in diretta di eventi sportivi di chiedere un'ingiunzione prima dell'inizio dell'evento sportivo, anche presentando all'autorità competente prove atte a dimostrare che l'operatore in questione ha già fornito accesso alla ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi simili per i quali detengono i diritti.
Natura dinamica delle ingiunzioni
(12) Gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere la possibilità di chiedere un'ingiunzione nei confronti di un determinato prestatore di servizi intermediari, che possa essere estesa per consentire il blocco dei servizi pirata che effettuano ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi in diretta, anche qualora tali servizi pirata non siano stati identificati al momento della richiesta di ingiunzione, purché si tratti dello stesso evento sportivo, in linea con le rispettive norme procedurali nazionali.
(13) Per identificare in modo appropriato tali servizi pirata dopo l'emissione di un'ingiunzione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di una metodologia basata sulla valutazione di ogni singolo caso per aggiornare l'elenco dei siti internet oggetto dell'ingiunzione (identificati ad esempio tramite un nome di dominio, indirizzo IP o URL), anche attraverso la cooperazione tra i titolari dei diritti e i destinatari dell'ingiunzione, fatto salvo il controllo dell'autorità giudiziaria. Gli Stati membri possono valutare se un'autorità nazionale indipendente debba certificare l'elenco dei siti internet oggetto di un'ingiunzione.
(14) Qualora gli Stati membri conferiscano a un'autorità amministrativa indipendente il potere di emettere ingiunzioni o aggiornare l'elenco dei siti internet oggetto dell'ingiunzione, tali decisioni dovrebbero essere impugnabili in sede giurisdizionale.
Garanzie
(15) Nell'adozione o nell'applicazione di norme sulle ingiunzioni relative alla ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi in diretta, gli Stati membri sono incoraggiati a tener conto del fatto che le misure stabilite nell'ingiunzione non dovrebbero essere irragionevolmente onerose per i destinatari. Tali misure dovrebbero essere rigorosamente mirate e non dovrebbero privare inutilmente gli utenti della possibilità di accedere legalmente alle informazioni disponibili.
(16) Nel caso in cui l'ingiunzione assuma la forma di una misura di blocco, è opportuno assicurarsi che sia rivolta ai servizi pirata identificati dai siti internet dedicati principalmente a fornire accesso a ritrasmissioni non autorizzate o ad altri tipi di contenuti non autorizzati.
(17) Le misure tecniche applicate per l'attuazione di tali ingiunzioni dovrebbero essere adeguate per impedire o almeno rendere difficile l'accesso alla ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi in diretta e scoraggiare seriamente gli utenti finali dall'accedere a tali ritrasmissioni non autorizzate.
(18) Gli Stati membri sono incoraggiati a provvedere affinché i titolari dei diritti sulla trasmissione in diretta di eventi sportivi aggiornino regolarmente le informazioni sui siti internet che non sono più utilizzati per la ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi, in modo che le restrizioni su tali siti possano essere rimosse.
(19) Gli Stati membri sono incoraggiati a far sì che la durata dell'ingiunzione non vada oltre quanto necessario per garantire l'effettiva protezione dei titolari dei diritti sulla trasmissione in diretta di eventi sportivi. Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che le misure di blocco applicate in questo contesto abbiano effetto solo quando si verifica la trasmissione in diretta dell'evento sportivo.
Cooperazione volontaria
(20) I prestatori di servizi intermediari dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione iniziative volontarie adeguate e proporzionate per impedire che i loro servizi siano utilizzati impropriamente per la ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi in diretta.
(21) Altri operatori di mercato, ad esempio nei settori della pubblicità e dei servizi di pagamento, dovrebbero essere incoraggiati a garantire che i loro servizi non agevolino la promozione né il funzionamento di operatori che danno accesso alla ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi in diretta.
RITRASMISSIONI NON AUTORIZZATE DI ALTRI EVENTI IN DIRETTA
Garantire un trattamento tempestivo delle segnalazioni relative a ritrasmissioni non autorizzate di altri eventi in diretta
Trattamento tempestivo delle segnalazioni
(22) Nel trattare le segnalazioni relative a ritrasmissioni non autorizzate di altri eventi in diretta, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni dovrebbero tenere conto della natura specifica delle trasmissioni in diretta al fine di ridurre al minimo i danni causati durante la ritrasmissione non autorizzata di tali eventi.
(23) Per garantire il trattamento della segnalazione e l'adozione di una decisione durante la trasmissione in diretta di un evento, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni diversi dalle piattaforme online sono incoraggiati a collaborare con i titolari dei diritti, in particolare mediante:
a) un coinvolgimento effettivo dei segnalatori attendibili ai fini della presente raccomandazione;
b) lo sviluppo e l'uso di soluzioni tecniche volte ad agevolare il trattamento delle segnalazioni, come le interfacce di programmazione delle applicazioni.
Cooperazione tra titolari dei diritti e prestatori di servizi intermediari
(24) Al fine di proteggere la trasmissione in diretta di un evento, i titolari dei diritti su detta trasmissione dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare le migliori soluzioni tecniche disponibili per facilitare l'identificazione della fonte della ritrasmissione non autorizzata.
(25) I prestatori di servizi intermediari, in particolare quelli in grado di identificare e localizzare la fonte della ritrasmissione non autorizzata di eventi in diretta, sono incoraggiati a:
a) cooperare, anche con i titolari dei diritti, per agevolare l'identificazione della fonte della ritrasmissione non autorizzata di eventi in diretta;
b) adottare misure specifiche per contrastare il ripetuto utilizzo improprio dei loro servizi.
Ingiunzioni per far fronte alla ritrasmissione non autorizzata di altri eventi in diretta
Natura dinamica delle ingiunzioni
(26) Gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere la possibilità di chiedere un'ingiunzione nei confronti di un determinato prestatore di servizi intermediari, che possa essere estesa per consentire il blocco dei servizi pirata che effettuano ritrasmissioni non autorizzate dello stesso evento in diretta, anche qualora tali servizi pirata non siano stati identificati al momento della richiesta di ingiunzione, in linea con le rispettive norme procedurali nazionali e nel rispetto delle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, tra cui la Carta, in particolare il diritto alla libertà di espressione e di informazione e il diritto alla protezione dei dati personali.
(27) Per identificare in modo appropriato tali servizi pirata dopo l'emissione di un'ingiunzione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di una metodologia basata sulla valutazione di ogni singolo caso per aggiornare l'elenco dei siti internet oggetto dell'ingiunzione (identificati ad esempio tramite un nome di dominio, indirizzo IP o URL), anche attraverso la cooperazione tra i titolari dei diritti e i destinatari dell'ingiunzione, fatto salvo il controllo dell'autorità giudiziaria.
(28) Qualora gli Stati membri conferiscano a un'autorità amministrativa indipendente il potere di emettere ingiunzioni o aggiornare l'elenco dei siti internet oggetto dell'ingiunzione, tali decisioni dovrebbero essere impugnabili in sede giurisdizionale.
Garanzie
(29) Nell'adozione o nell'applicazione di norme sulle ingiunzioni relative alla ritrasmissione non autorizzata di eventi in diretta, gli Stati membri sono incoraggiati a tener conto del fatto che le misure stabilite nell'ingiunzione non dovrebbero essere irragionevolmente onerose per i destinatari. Tali misure dovrebbero essere rigorosamente mirate e non dovrebbero privare inutilmente gli utenti della possibilità di accedere legalmente alle informazioni disponibili.
(30) Gli Stati membri sono incoraggiati a provvedere affinché i titolari dei diritti sulla trasmissione in diretta di un evento aggiornino regolarmente le informazioni sui siti internet che non sono più utilizzati per la ritrasmissione non autorizzata di eventi in diretta, in modo che le restrizioni su tali siti possano essere rimosse.
Cooperazione volontaria
(31) I prestatori di servizi intermediari dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione iniziative volontarie adeguate e proporzionate per impedire che i loro servizi siano utilizzati impropriamente per la ritrasmissione non autorizzata di eventi in diretta.
(32) Altri operatori di mercato, ad esempio nei settori della pubblicità e dei servizi di pagamento, dovrebbero essere incoraggiati a garantire che i loro servizi non agevolino la promozione né il funzionamento di operatori che danno accesso alla ritrasmissione non autorizzata di eventi in diretta.
SENSIBILIZZAZIONE E COOPERAZIONE VOLONTARIA TRA AUTORITA' PUBBLICHE
Offerte commerciali e sensibilizzazione
(33) I titolari dei diritti sulla trasmissione in diretta di eventi sportivi e di altro tipo dovrebbero essere incoraggiati ad aumentare la disponibilità, l'accessibilità economica e l'attrattiva delle loro offerte commerciali per gli utenti finali in tutta l'Unione.
(34) Gli Stati membri sono incoraggiati a sensibilizzare gli utenti sulle offerte legali di eventi sportivi e altri eventi in diretta. Gli Stati membri sono inoltre invitati a informare gli utenti che cercano di accedere a servizi di ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi e altri eventi in diretta, che siano stati bloccati in forza di un'ingiunzione, in merito ai motivi del blocco e alle offerte legali disponibili per guardare tali eventi.
(35) Gli Stati membri sono incoraggiati a sensibilizzare le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge sulle questioni oggetto della presente raccomandazione e a sviluppare le capacità richieste per agevolare le indagini e intervenire in modo appropriato nei confronti degli operatori che effettuano ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi e altri eventi in diretta su scala commerciale, anche attraverso la partecipazione alle operazioni di contrasto transfrontaliere in atto.
Cooperazione tra autorità pubbliche
(36) Gli Stati membri sono incoraggiati a scambiarsi attivamente informazioni sui servizi l'accesso ai quali sia stato bloccato sul loro territorio in forza di un'ingiunzione emessa da un'autorità nazionale.
(37) La Commissione invita l'Osservatorio dell'EUIPO a istituire una rete specifica di autorità amministrative che consenta scambi periodici di informazioni sulle misure applicate, sulle sfide e sulle buone pratiche nell'affrontare le questioni oggetto della presente raccomandazione. Sono incoraggiati a partecipare a tali scambi anche gli Stati membri che non dispongono di autorità amministrative specializzate, compresi quelli che hanno elaborato altre iniziative pertinenti in materia di pirateria. L'obiettivo della rete dovrebbe essere in particolare valutare opportunità per un'ulteriore cooperazione transfrontaliera.
(38) L'Osservatorio dell'EUIPO è incoraggiato a predisporre attività di sviluppo delle conoscenze per i giudici e le autorità nazionali sulle norme e sulle pratiche vigenti per garantire il rispetto dei diritti contrastando le ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi e altri eventi in diretta.
FOLLOW-UP E MONITORAGGIO
(39) La Commissione invita l'Osservatorio dell'EUIPO a sostenerla nella definizione, in collaborazione con i portatori di interessi, di indicatori che consentano di monitorare l'attuazione e gli effetti della presente raccomandazione.
(40) Gli Stati membri e i portatori di interessi sono incoraggiati a presentare all'Osservatorio dell'EUIPO e alla Commissione tutte le informazioni pertinenti a tali misure e azioni. Inoltre gli Stati membri e i portatori di interessi sono invitati a presentare le informazioni e i dati disponibili sul volume delle ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi e altri eventi in diretta. I portatori di interessi sono inoltre incoraggiati a fornire dati sulla disponibilità e sulla reperibilità di offerte legali dei contenuti oggetto della presente raccomandazione.
(41) Sulla base di tali elementi e di altre fonti pertinenti, la Commissione invita l'Osservatorio dell'EUIPO a sostenerla nel monitorare gli effetti della presente raccomandazione sulla pirateria online di eventi sportivi e altri eventi in diretta.
(42) Entro il 17 novembre 2025 la Commissione valuterà gli effetti della presente raccomandazione sulle ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi e altri eventi in diretta, tenendo in debita considerazione le risultanze dell'Osservatorio dell'EUIPO. Su tale base la Commissione valuterà se siano necessarie ulteriori misure a livello di Unione, anche per prevenire la diffusione illegale di altri tipi di contenuti protetti dal diritto d'autore, tenendo in considerazione gli sviluppi tecnologici, l'evoluzione dei canali di distribuzione e dei modelli di consumo e l'eventuale impatto che l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2065 possa aver avuto sulla ritrasmissione non autorizzata di eventi sportivi e altri eventi in diretta.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023
Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione
(17) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(18) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
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