Ministero dell'interno
Circ. 21 giugno 2023, n. 81/2023 (1)
Modifica delle norme per il rilascio di passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio a favore di genitori di figli minori. Entrata in vigore del D.L. 69 del 13 giugno 2023 (GU n. 136 del 13 giugno 2023).
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ai
Sigg. Prefetti della repubblica
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del governo per la provincia di
Trento
Al
Sig. Commissario del governo per la provincia di
Bolzano
Al
Sig. Presidente della regione autonoma
Valle d'Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello stato per la regione Siciliana
Palermo
Al
Rappresentante del governo per la regione Sardegna
Cagliari
Al
Gabinetto del ministro
Sede
All'
Ufficio legislativo del ministro per la pubblica amministrazione
Roma
Al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Roma
All'
ANCI
Roma
All'
Istituto poligrafico e zecca dello stato S.p.A
Roma
Nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 avente ad oggetto "Disposizioni Urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano".
L'art. 20 del citato Decreto Legge modifica l'art.3 lettera b) della Legge 21 novembre 1967 n. 1185, recante "Norme sui passaporti", introducendo inoltre l'articolo 3-bis.
Il citato articolo 3, modificato dalle nuove disposizioni, prevede come condizione ostativa al rilascio del passaporto per i genitori di figli minori - in luogo dell'assenso dell'altro genitore - l'adozione, nei confronti del richiedente, dell'inibitoria prevista dal successivo articolo 3-bis, con il quale l'autorità giudiziaria "può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli".
Il provvedimento giudiziale, che può avere una durata non superiore a due anni, è trasmesso, a cura della cancelleria del giudice competente, anche al Comune di residenza dell'interessato.
Per effetto delle previsioni contenute nel DPR 6 agosto 1974, n. 649, recante "Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio", le nuove norme si applicano anche alla carta d'identità elettronica (CIE) valida per l'espatrio.
Al momento della richiesta della CIE, pertanto, l'interessato avente prole minore dovrà, come di consueto, dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni che inibiscono il rilascio di un documento valido per l'espatrio, utilizzando la attuale modulistica. L'operatore comunale avrà, peraltro, cura di segnalare ai richiedenti le suddette modifiche normative recentemente entrate in vigore.
Si evidenzia, inoltre, che le nuove norme non modificano il procedimento di rilascio della CIE valida per l'espatrio nei confronti di soggetti minorenni, per i quali è comunque necessario l'assenso di entrambi i genitori.
Si informa, infine, che è in corso di pubblicazione nel Portale informativo della CIE un avviso sulle novità introdotte dalla normativa in esame.
Si pregano le SS.LL di portare a conoscenza i Sindaci del contenuto della presente circolare.
Il Capo dipartimento
Sgaraglia
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