D.Dirett. 20 giugno 2023, n. 76 (1).
Quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. (2)
(1) Pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
di concerto con
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
e
Ministero dello Imprese e del Made in Italy
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo";
VISTO il punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, il quale prevede che l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati sia disposta "con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero della sviluppo economico";
VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 agosto 2011, n. 21, concernente "Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011";
VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 maggio 2017, n. 11, concernente "Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008";
VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali pro tempore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 settembre 2020, n. 53 con il quale è stata ricostituita la Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" ed in particolare, l'articolo 6-bis, inserito dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, con il quale è stata istituita la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e a cui è stata attribuita, tra l'altro, la funzione di curare "l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2021, con il quale è stato conferito al dott. Gennaro Gaddi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'incarico di titolare della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il decreto del Direttore Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e con il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 7 giugno 2023, n. 69, con il quale è stato adottato il 40° elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011;
TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che "L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3";
VISTE le istanze di variazione delle abilitazioni risultanti nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 7 giugno 2023, n. 69, nonché le istanze di modifica degli organici che comportano variazioni delle abilitazioni risultanti nel medesimo elenco presentate dalle società APAVE ITALIA CPM s.r.l. e SIDEL S.p.A.;
VISTA l'istanza di rinnovo dell'iscrizione quinquennale nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011 dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentata dalla società ICIM S.p.A.;
VISTE le istanze di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentate dalle società CVE Engineering s.r.l. ed E.S.C. Engineering Safety Certification s.r.l.;
VISTI i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze richiamate in precedenza;
CONSIDERATO altresì che, sulla base di quanto rappresentato innanzi, è possibile procedere ad un parziale aggiornamento del 40° elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 7 giugno 2023, n. 69;
TENUTO CONTO dell'attuale vacanza dell'incarico di Direttore della Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 nel quale si prevede che "Il segretario generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in particolare, quelle di seguito indicate: (...) adozione, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, anche ad interim, dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2023 al n. 520, con il quale il Dott. Giovanni Leonardi è stato confermato nell'incarico di Segretario Generale del Ministero della salute, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2021, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e comunque fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della salute
DECRETA
Articolo 1 Variazione delle abilitazioni
1. Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni risultanti nell'elenco adottato con decreto direttoriale 7 giugno 2023, n. 69 richiamato in premessa, sono modificate dalla data del presente decreto per le seguenti società: APAVE ITALIA CPM s.r.l. e SIDEL S.p.A.
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nell'elenco allegato al presente decreto.
Articolo 2 Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati
1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.I. 11.4.2011, è rinnovata per cinque anni, decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione, per la società ICIM S.p.A.
Articolo 3 Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati
1. Sulla base delle istanze di iscrizione quinquennale nell'elenco dei soggetti abilitati e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le società CVE Engineering s.r.l. ed E.S.C. Engineering Safety Certification s.r.l. sono iscritte, per cinque anni decorrenti dalla data del presente decreto, nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.I. 11.4.2011.
Articolo 4 Elenco dei soggetti abilitati
1. Tenuto conto di quanto stabilito agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, è adottato il 41° elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il 40° elenco adottato con decreto direttoriale 7 giugno 2023, n. 60, richiamato in premessa.
Articolo 5 Obblighi dei soggetti abilitati
1. Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
3. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
6. All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.04.2011, i soggetti abilitati comunicano l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione "Trasparenza/Pubblicità legale".
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