ATTO SENATO
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00747/006
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19Seduta di annuncio: 78 del 20/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: MAZZELLA ORFEO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MAIORINO ALESSANDRA MOVIMENTO 5 STELLE 20/06/2023 CATALDI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 20/06/2023 GUIDOLIN BARBARA MOVIMENTO 5 STELLE 20/06/2023 PIRRO ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 20/06/2023
Stato iter:
20/06/2023Fasi iter:
DICHIARATO PRECLUSO IL 20/06/2023
CONCLUSO IL 20/06/2023
Ordine del Giorno 9/747/6
martedì 20 giugno 2023, seduta n. 078
Il Senato,
in sede d'esame del provvedimento in titolo,
premesso che:
il disegno di legge in esame, ai sensi del titolo del
decreto che converte in legge, è volto al rafforzamento della capacità
amministrativa delle amministrazioni pubbliche;
le misure adottate con il presente provvedimento, ultimo di
una serie di precedenti omologhi, sono finalizzate al rafforzamento
della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;
in ordine alle misure introdotte dal provvedimento in titolo
inerenti al comparto sicurezza-soccorso-difesa, preme ai firmatari
sottolineare che Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri sono
ricompresi nella locuzione "Forze di Polizia" poiché espletano servizi
analoghi e contribuiscono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica nel nostro Paese. L'omogeneità delle funzioni e delle
prestazioni lavorative è così evidente che le tre forze di polizia fanno
parte di un unico comparto contrattuale, denominato Comparto Sicurezza e
Difesa, per cui gli accordi contrattuali stipulati a livello nazionale
dal Dipartimento della P.S. con le Organizzazioni Sindacali della
Polizia di Stato, vengono poi recepite in apposito decreto il quale ne
estende gli effetti anche ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza;
ai sensi della legge di bilancio per l'anno 2022 (legge n.
234 del 30 dicembre 2021), nei confronti del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, in possesso alla data del 31 dicembre
1995 di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni effettivamente
maturati (e che quindi rientrano nel regime pensionistico c.d. "misto")
ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare
si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi
dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, il 2,44% per ogni anno utile; con circolare n.
44 del 28 marzo 2022, l'INPS ha riconosciuto gli arretrati quinquennali a
tutte le Forze di polizia ad ordinamento militare e con la successiva
circolare n. 68 ha esteso l'anzidetto provvedimento anche ai vigili del
fuoco;
permane, dunque, una incongruente disparità di trattamento
ed una incongruente esclusione, in quanto per il personale della Polizia
di Stato non è previsto il riconoscimento del moltiplicatore di cui
all'articolo 3 del D.lgs. 165/97,
impegna il Governo
in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo
scopo, ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di
riconoscere ed erogare gli arretrati al personale in quiescenza della
Polizia di Stato sulla base del moltiplicatore di cui all'articolo 3 del
D.lgs. 165/1997.
(numerazione resoconto Senato G1.6)
(9/747/6)
Mazzella, Maiorino, Cataldi, Guidolin, Pirro
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