Translate

mercoledì 2 agosto 2023

Corte d'Appello Messina 2023- ... decisione sulla circostanza che "il verbale redatto dalla Polizia Municipale (…) fa fede sino a querela di falso (..)

 

Corte d'Appello Messina 2023- ... decisione sulla circostanza che "il verbale redatto dalla Polizia Municipale (…) fa fede sino a querela di falso (..) 



Corte d'Appello Messina Sez. I, Sent., 05-07-2023

Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MESSINA

SEZIONE I CIVILE

La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati:

Dott. Augusto Sabatini - Presidente

Dott. Maria Giuseppa Scolaro - Consigliere

Dott. Francesco Treppiccione - Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 732/2017 R. G., vertente

tra

Condominio "x

APPELLANTE

e

Città Metropolitana di Messina in persona del Commissario Straordinario pro tempore e legale rappresentante per la carica c.f. (...) rappresentato e difeso dall'Avv. x

APPELLATO

Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2342/2016 depositata il 22.09.2016 non notificata (n. 1839/2016 R.G.), avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione


Svolgimento del processo


Con ricorso depositato il 31.03.2006 il Condominio "G.S.L." proponeva opposizione avanti al Tribunale di Messina all'ordinanza ingiunzione n. 18/06 del 27.02.2006 della Provincia Regionale di Messina con la quale veniva ingiunto al Condominio il pagamento della somma di Euro 17.230,50 per aver

effettuato uno scarico non autorizzato di acque reflue, attraverso la condotta delle acque bianche, nel OMISSIS.

Premetteva il Condominio ricorrente di essere dotato di due condotte per lo scarico delle acque: la prima relativa alle acque reflue (nere) era collegata direttamente al collettore fognario, la seconda condotta relativa allo scarico alle acque bianche, giusta autorizzazione n. 7351/1983 in concessione edilizia, le sversava nel OMISSIS.

Il Condominio eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva quale destinatario della sanzione irrogata non essendo stato accertato se le acque bianche di scarico provenienti dalla condotta condominiale appartenessero effettivamente a servizi delle parti comuni del Condominio quanto piuttosto a qualche singolo condomino che dall'interno della singola unità abitativa all'insaputa del Condominio, si fosse allacciato abusivamente.

Chiedeva pertanto disporsi c.t.u..

In mancanza di tale accertamento, tenuto conto della irritualità del procedimento sanzionatorio, il Condominio assumeva che non ricorrevano le condizioni dell'art. 3 della L. n. 689 del 1981 (azione od omissione cosciente e volontaria) anche perché dopo l'accertamento aveva richiamato i condomini alle rispettive responsabilità. Chiedeva, pertanto, la revoca dell'ingiunzione avendo dimostrato "per tabulas" che, anche ove l'infrazione si fosse verificata, essa era avvenuta contro la volontà della stessa amministrazione condominiale.

La parte ricorrente contestava altresì che delle risultanze delle analisi sui campioni dello scarico non poteva tenersi conto in quanto non effettuate in contraddittorio in violazione dell'art. 15 L. n. 689 del 1981, e quindi eccepiva la nullità del verbale dei prelievi in quanto lesivo del diritto di difesa.

In subordine contestava l'illegittimità dell'accertamento in quanto, come già allegato, il Condominio era dotato di un separato scarico per le acque reflue collegato con il collettore fognario e, quindi, non sversate nel OMISSIS.

La Provincia Regionale di Messina, in ossequio al decreto che fissava la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio producendo tempestivamente gli atti che avevano dato luogo all'accertamento dell'infrazione e contestava l'opposizione e chiedendone il rigetto.

Il Giudice con ordinanza del 5.12.2007, rigettava la chiesta riunione con altro procedimento per ordinanza ingiunzione iscritto al n. 1627/2000 R.G. stante il notevole lasso temporale che aveva dato luogo al precedente giudizio e la diversa fase processuale in cui esso si trovava. Con successiva ordinanza del 31.03.2008 disponeva la sospensione dell'impugnata ordinanza ingiunzione. All'udienza del 22 settembre 2016 la causa veniva discussa oralmente.

Il Giudice di prime cure con la sentenza impugnata rigettava l'opposizione e, previa revoca dell'ordinanza di sospensione, confermava l'ordinanza ingiunzione impugnata e condannava il Condominio ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avverso la sentenza, con citazione notificata il 6.10.2017, il Condominio ha promosso il gravame per i motivi che in seguito meglio sarà precisato chiedendo, previa sospensione della esecutività della sentenza, l'ammissione dei mezzi istruttori chiesti nel ricorso introduttivo (c.t.u.) e per l'effetto l'accoglimento dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione con il favore delle spese processuali dei due gradi di giudizio.

La Citta Metropolitana di Messina, subentrata nella titolarità e nelle funzioni dell'ex Provincia Regionale di Messina, si costituiva in giudizio contestando i motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello perché inammissibile ed infondato.

Alla prima udienza (2.02. 2018) la Corte si riservava per decidere sulla chiesta inibitoria dell'appellante e sull'eccezione d'inammissibilità del gravame. Con successiva ordinanza del 5-12.02.2018 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e la richiesta di inammissibilità dell'appello non sussistendo i presupposti dell'art. 348 bis e ter c.p.c. e rinviava la causa all'udienza dell’ 11.03.2019 che in conseguenza delle misure anti Covid 19 veniva rinviata al 21.09.2020. Quindi per ragioni organizzative e di sovraccarico ulteriormente rinviata all'udienza di discussione del 20.02.2023 ove tenuto conto che seppur la causa è attratta al rito lavoro in primo grado era stata trattata con il rito ordinario venivano concessi i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive, ritualmente depositate.

All'odierna udienza, preso atto del deposito delle note, la causa è stata posta in decisione.


Motivi della decisione


SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 689 DEL 1981 E DELL'ART. 2697 C.C.

Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole che il Giudice di prime cure avrebbe rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e fondato la sua decisione sulla circostanza che "il verbale redatto dalla Polizia   Municipale (…) fa fede sino a querela di falso di quanto accertato dai verbalizzanti. Tale verbale non è stato impugnato nei modi e termini di legge dal Condominio opponente e pertanto non è accogliibile, nella fattispecie, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente."

Assume invece l'appellante che il verbale non è stato impugnato riguardo al suo "contenuto" quanto invece sul diverso e ulteriore profilo della violazione dell'art. 3 della L. n. 689 del 1981 contestando unicamente l'automatica e non dimostrata riferibilità al Condominio della responsabilità degli scarichi, tant'è che l'attribuzione di questi ultimi in capo allo stesso non è neppure menzionata nel verbale e si è ricavata solo dalla notifica dello stesso. Conseguentemente la mera constatazione dell'accertato scarico non era comunque sufficiente a dimostrare chi fosse il suo autore e tale accertamento avrebbe ben potuto effettuarsi a mezzo c.t.u.; in contrario resterebbe non dimostrata da parte della P.A., che ne ha l'onere, la prova della fondatezza della sua pretesa.

Il motivo d'appello è infondato.

La Provincia Regionale di Messina con il verbale di contestazione del 20.10.2005 contestava direttamente all'amministratore del Condominio che il 17.10.2005 aveva accertato che "dal collettore delle acque bianche del condominio fuoriuscivano acque reflue (nere) che si immettevano nella condotta pubblica di acque bianche ivi posta con scarico finale nel OMISSIS in violazione dell'art. 45 e 54 del D.Lgs. n. 152 del 1999. Al verbale veniva allegato il certificato di analisi effettuato dall'agenzia Arpa di Messina dal quale è accertato che le acque che fuoriuscivano dal collettore acque bianche del condominio erano di natura fognaria.

La circostanza sul punto, oggetto di prova documentale, è pacifica e non contestata.

Ne consegue che appare sufficientemente provata la fondatezza dell'accertamento e l'irrogazione delle sanzione, determinata nella misura massima di Euro 51.645,00 in quanto il OMISSIS ricade nella Riserva Naturale Orientata denominata "Laguna di Capo Peloro" e ridotta nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 152 del 1999 tenuto conto che nel successivo accertamento del 30.01.2006 non erano più state riscontrate fuoriuscite liquide e lattiginose dal collettore di acque bianche del Condominio.

La P.A., contrariamente a quanto asserito dall'appellante non aveva alcun ulteriore onere di prova se non quanto la stessa aveva accertato negli atti impugnati e non contestati dello scolo di acque reflue dal collettore di acque bianche autorizzato al Condominio.

Nessun onere probatorio può porsi a carico della P.A.: l'accertamento all'interno del collettore condominiale da quale utenza tali scarichi reflui provenissero tenuto altresì conto che legittimato allo scarico era unicamente il Condominio e anche ove lo sversamento di reflui fosse avvenuto ad opera di un condomino è sempre il Condominio a doverne rispondere nei confronti della P.A. anche ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Restando salva l'ipotesi, ove accertato in separato giudizio di un allaccio abusivo di acque reflue da parte di un condomino, l'azione di rivalsa del Condominio nei confronti dello stesso.

L'autorizzazione allo scarico delle acque bianche è stata concessa al Condomino appellante e quindi solo nei confronti dello stesso è intervenuto il rapporto autorizzatorio che ha determinato l'irrogazione della sanzione.

SULLA VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURAAMMINISTRATIVA PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13, 14, 15, 16 E 17 DELLA L. N. 689 DEL 1981.

Con il secondo motivo il Condominio appellante assume che la P.A. nell'emettere il provvedimento sanzionatorio non avrebbe rispettato l'iter procedimentale in quanto l'accertamento del 17.10.2005 è stato effettuato in assenza di contraddittorio, quello del 20.10.2005 in presenza del "giardiniere" del Condominio non abilitato a rappresentarlo, l'esito delle analisi mediante il prelievo di campioni non sarebbe mai stato oggetto di comunicazione a mezzo raccomandata a.r. e il verbale notificato non conteneva il necessario invito al pagamento della sanzione in misura ridotta. Il motivo d'appello è infondato.

L'art. 13 della L. n. 689 del 1981 disciplina le norme relative all'accertamento dell'Autorità Giudiziaria e non prevede in tal fase che tali atti siano svolti nel contradditorio con la controparte.

Il verbale di contestazione del 20/10/2005 è stato notificato, unitamente all'esito delle analisi effettuate dall'Arpa, al Sig. M.P. n.q. di amministratore del Condominio, unitamente alla comunicazione della sanzione prevista per la violazione accertata.

Il Condominio, ricevuto l'esito delle analisi unitamente al verbale avrebbe potuto nei quindici giorni successivi (art. 15 L. n. 689 del 1981) chiedere la loro revisione allegando all'istanza l'esito delle analisi comunicate.

La comunicazione dell'esito delle analisi di cui al primo comma dell'art. 15 equivale alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine di pagamento in misura ridotta di gg. 60 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi (20/10/2005).

Parte appellante, pur ricevuto l'esito delle analisi unitamente alla contestazione della violazione, nei successivi quindici giorni non ha chiesto la revisione delle stesse, e ancor meno entro i 30 giorni successivi fatto pervenire ai sensi dell'art. 18 L. n. 689 del 1981 memorie difensive o chiesto di essere sentita personalmente.

In conseguenza legittimamente la P.A., decorsi 60 giorni dalla comunicazione della contestazione (19.12.2005) in data 27/02/2006 ha emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata per il pagamento della sanzione, pur nei limiti di 1/3 del massimo edittale avuto riguardo alla circostanza dell'assenza totale di fuoriuscite liquide e lattiginose dal collettore di scarico delle acque bianche nel successivo accertamento del 30.01.2006 e, quindi, consentito l'applicazione delle attenuanti previste dall'art. 61 del D.Lgs. n. 152 del 1999.

SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 L. n. 689 del 1981

Con il terzo motivo parte appellante si duole del mancato rispetto dell'art. 15 della L. n. 689 del 1989 nella parte in cui la comunicazione dell'esito delle analisi sia avvenuta contestualmente al verbale di contestazione dalla P.A. e non dal dirigente del laboratorio a mezzo di raccomandata a.r..

Il motivo è infondato.

Appare ben evidente che dopo l'accertamento del 17.10.2005, essendo nelle more pervenuto l'esito delle analisi, le stesse sono state notificate unitamente al verbale il 20.10.2005 all'amministratore del condominio, destinatario della sanzione. Ne consegue che nessuna violazione al diritto di difesa si è verificato poiché il termine per la revisione delle analisi sui campioni prelevati decorreva dalla loro comunicazione, comunque avvenuta, il 20.10.2005.

La comunicazione dell'esito delle analisi o a mezzo raccomandata a.r. da parte del dirigente del laboratorio, o unitamente alla verbale di contestazione direttamente all'interessato non pregiudica il diritto di difesa del Condominio in quanto lo stesso mantiene la facoltà di chiedere la revisione delle analisi nei termini indicati dalla norma e tale mera irregolarità nella modalità di comunicazione non è espressamente prevista dalla legge quale causa di nullità della violazione contestata.

Di nessun rilievo in ultimo è la circostanza che, prima dell'emissione della ordinanza ingiunzione a seguito di ulteriore accertamento eseguito il 30.01.2006 è stata accertata l'assenza di fuoriuscite liquide e lattiginose dal collettore acque bianche.

Tale circostanza, pur non corredata dalle relative analisi, ha consentito alla parte appellante l'applicazione delle attenuanti previste dall'art. 61 del D.Lgs. n. 152 del 1999 con il pagamento della sanzione irrogata nella misura ridotta di un terzo, non escludendo invece la validità ed efficacia dell'accertamento eseguito il 17.10.2005 e posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.

L'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.

Le spese processuali del presente grado di giudizio, sono poste a carico della parte appellante soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate secondo i valori medi del D.M. n. 147 del 2022 in relazione allo scaglione di valore della causa, e tenendo comunque conto dell'attività svolta e del valore della stessa rispetto al suo scaglione di riferimento, e liquidate come da dispositivo.

A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della L. n. 228 del 24 dicembre 2012, cd. "di stabilità" per l'anno 2013), secondo cui "(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)", questa Corte"… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …",con l'avvertenza per cui "(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)" fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).


P.Q.M.


la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione definitivamente decidendo sull'appello proposto dal Condominio G. sui L. con atto notificato il 6 ottobre 2017, nei confronti della Città Metropolitana di Messina in persona del suo legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2346/2016 del 22,09,2016 (N. 1893/2006), così statuisce:

Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.

Condanna il Condominio G. sui L., in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.397,00 oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a. di cui Euro 919,00 per studio, Euro 770,00 per introduttiva, ed Euro 1.701,00 per la fase decisionale.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio d'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2023.

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2023.


Nessun commento: