Tribunale Avezzano 2023-ha riscosso e seguita a riscuotere somme di danaro derivanti dalle violazioni al C.d.S. elevate proprio nel periodo in cui era in essere il servizio autovelox affidato alla Società opposta in forza del predetto contratto
Tribunale Avezzano, Sent., 08-05-2023
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Avezzano
In composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 710 dell'anno 2017 e vertente
TRA
COMUNE DI OMISSIS((...)), in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso x
Opponente
E
x
Opposta
Oggetto: contratti atipici.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato parte opponente evocava in giudizio l'opposta al fine di dichiarare la nullità del contratto e revocare il decreto ingiuntivo n. 93/2017 del Tribunale di Avezzano.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposta, per tramite del proprio legale, deducendo l'infondatezza della domanda ex adverso proposta chiedendone quindi il rigetto.
La causa veniva quindi istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e prove testimoniali con i testi indicati dalle stesse.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche con decorrenza dal 10 ottobre 2022.
Dalla documentazione in atti si evince la sottoscrizione del contratto per cui è causa tra le parti.
E’ pacifica la circostanza che con deliberazione n. 89 in data 05.11.2005 la giunta del Comune di OMISSIS, presieduta all'epoca dal Sindaco Paolo Fantauzzi, dopo aver fatto svolgere dal responsabile dell'ufficio tecnico-vigilanza geom. A.R. una indagine di mercato al fine di individuare l'azienda operante sul mercato che più rispondesse alle esigenze dall'Amministrazione, stabiliva di istituire nel proprio territorio il servizio di controllo della velocità e di approvare quindi le condizioni del contratto da stipulare con l'opposta affidataria del servizio denominato "Fastway", e la durata del rapporto contrattuale in questione veniva stabilita tra le parti in mesi sei a partire "..dal verbale di inizio del primo servizio..".
A seguire, però, la giunta comunale revocava la deliberazione n. 89/2005 con la deliberazione n. 90 in data 16.11.2005 e, a seguire, in pari data, con la deliberazione n. 91/05, "..approvava le condizioni di contratto, di gestione in economia del servizio di misurazione elettronica della velocità e gestione informatizzata delle sanzioni, alle condizioni, prestazioni e corrispettivi nello stesso evidenziati e che fa parte integrante della presente deliberazione..", modificando altresì.".. il punto 7 lettera d) del contratto come segue: la durata del contratto tra la Soc. I. Srl e l'Amministrazione Comunale di OMISSISè fissata in anni cinque...".
In data 25.11.2005, infine, e proprio a completamento dell'espletata procedura ad evidenza pubblica, veniva ritualmente sottoscritto dal geom. A.R., in rappresentante del Comune di OMISSIS, responsabile dell'ufficio tecnico-vigilanza del medesimo Comune, e dal legale rappresentante della "I. S.r.l." dr.ssa F.C. il "contratto per la gestione in economia del servizio di misurazione elettronica della velocità, e gestione informatizzata delle sanzioni e notifica dei relativi verbali".
E’ necessario individuare la linea di comportamento che può servire ad affrontare la questione della sopravvenienza di norme nel corso del procedimento e a garantire le posizioni soggettive e legittime degli interessati. La soluzione che viene tradizionalmente utilizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per determinare la disciplina giuridica da applicare in queste circostanze si fonda sul principio tempus regit actum. Principio questo che, trova il suo riconoscimento nell'ordinamento tramite l'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, che statuisce come la legge disponga solamente per l'avvenire, recependo la naturale avversione nei confronti della norma che tolga certezza al passato.
Questa regola manifesta l'esigenza che la legge non sia ordinariamente retroattiva; ovvero che lo sia solo se, derogando al principio generale d'irretroattività, si qualifichi espressamente come tale. In virtù di tale disposizione, ogni atto deve quindi trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato posto in essere.
La norma sopravvenuta dovrà pertanto essere applicata alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore, mentre quella precedente, oramai abrogata, continuerà ad avere vigore nei riguardi di tutti i rapporti giuridici che siano nati prima dell'abrogazione stessa e siano ancora pendenti.
Il contratto sottoscritto dai legali rappresentanti del Comune di OMISSISe della "I. S.r.l." in data 25.11.2005, non è soggetto né al dettato di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e nè tanto meno al disposto di cui D.Lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016 che ha abrogato il primo. Che non possa essere diversamente lo si evince proprio dalla lettura dell'art. 253 del D.Lgs. n. 163 del 2006, il quale testualmente così recita: "art. 253. Norme transitorie - 1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinques, le disposizioni del presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore…".
Ancora ad oggi il Comune di OMISSIS ha riscosso e seguita a riscuotere somme di danaro derivanti dalle violazioni al C.d.S. elevate proprio nel periodo in cui era in essere il servizio autovelox affidato alla Società opposta in forza del predetto contratto.
La gestione del servizio di rilevamento delle infrazioni al C.d.S. svolta dalla "I. S.r.l." per conto del Comune di OMISSISè stata pure oggetto di un giudizio di responsabilità amministrativa da parte della Corte dei Conti - Procura Regionale per l'Abruzzo, giudizio n. 205/2009 PER, giudizio conclusosi già nel corso della fase istruttoria con richiesta di "archiviazione" da parte della stessa Procura la quale non ha infatti ritenuto necessario, "..allo stato degli atti avviare alcun giudizio di responsabilità amministrativa..", con ciò ritenendo valida e legittima l'intera procedura di gara poi definita con la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio alla I. s.r.l. in data 25.11.2005.
Quanto infine alla eccepita "illegittima" della sottoscrizione del contratto da parte del geom. A.R., è d'uopo qui ribadire semplicemente come le competenze sui ruoli degli organi politici e di gestione sono ben regolamentate sia dal tueell che dal D.Lgs. n. 267 del 2000, e, in ogni caso, come anche la dottrina e la giurisprudenza più recenti si sono espresse in maniera granitica sulla esclusività della competenza dirigenziale in materia di stipula dei contratti, per la qual cosa, pertanto, ben poteva il geom. A.R., nella sua spiegata qualità di dirigente dell'Ufficio tecnico-vigilanza del Comune di OMISSISsottoscrivere il contratto.
Tutto ciò è emerso pure in fase istruttoria attraverso l'esame della documentazione prodotta dalla Società opposta nonché attraverso l'esame delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi i quali tutti, hanno confermato come la I. s.r.l. abbia, nel corso degli anni 2006., 2007, 2008, 2009 e 2010, in concreto eseguito in favore del Comune di OMISSIStutte le attività previste dal contratto per la "gestione in economia di servizio di misurazione elettronica della velocità e gestione informatizzata delle sanzioni e notifica dei relativi verbali" intercorso tra le parti in data 25.11.2005 e, per tale effetto, quindi, maturato in concreto il credito di Euro 41.328,70 vantato nei riguardi dallo stesso Comune.
Ogni ulteriore questione, viene assorbita dalla presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore del procuratore della parte opposta la somma di Euro 7.616,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione oltre al 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfettarie così come espressamente previsto dal decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano nella causa iscritta al n. 710/2017 RG affari contenziosi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta la domanda dell'opponente e per l'effetto dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 93/2017 del Tribunale di Avezzano, condannando il Comune di OMISSIS, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento delle somme indicate nello stesso decreto;
2) condanna la parte opponente, alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 7.616,00 per compensi professionali oltre 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfettarie, IVA e CPA dovuti come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Avezzano, il 5 maggio 2023.
Depositata in Cancelleria il 8 maggio 2023.
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