I.N.L. (Ispettorato nazionale del lavoro)
Nota 08/10/2024, n. 7296
Artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024 - chiarimenti in merito all'applicazione del provvedimento di diffida amministrativa.
Emanata dall'I.N.L. (Ispettorato nazionale del lavoro), Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, Ufficio III - Vigilanza sui rapporti di lavoro, sulla contribuzione e assicurazione obbligatoria.
Epigrafe
Destinatari
Premessa
Diffida amministrativa ora per allora
Modalità di notifica del provvedimento
Nota 8 ottobre 2024, n. 7296 (1)
Artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024 - chiarimenti in merito all'applicazione del provvedimento di diffida amministrativa.
(1) Emanata dall'I.N.L. (Ispettorato nazionale del lavoro), Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, Ufficio III - Vigilanza sui rapporti di lavoro, sulla contribuzione e assicurazione obbligatoria.
Alle
Direzioni interregionali del lavoro
Agli
Ispettorati d'area metropolitana e agli ispettorati territoriali del lavoro
All'
INPS - Direzione centrale entrate
All'
INAIL - Direzione centrale rapporto assicurativo
e, p.c.:
Alla
Direzione centrale coordinamento giuridico
Al
Comando carabinieri per la tutela del lavoro
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Alla
Provincia autonoma di Trento
All'
Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
Sono pervenute alla scrivente Direzione alcune richieste di chiarimento in merito alle modalità applicative e procedurali relative al provvedimento di "diffida amministrativa" previsto dagli artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024.
Al riguardo, ad integrazione delle precedenti indicazioni operative contenute nella nota n. 1357 del 31/7/2024 e nella nota n. 6774 del 17/9/2024, si rappresenta quanto segue.
Diffida amministrativa ora per allora
Come già anticipato con la suddetta nota prot. n. 1357, si ribadisce che la disposizione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.
Pertanto (ferma restando l'assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell'arco del quinquennio precedente l'inizio dell'accertamento), il provvedimento di diffida amministrativa in questione dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all'elenco allegato alla nota n. 6774 del 17/09/2024 sia stata sanata anteriormente all'accesso ispettivo. L'adozione della diffida amministrativa anche in tali casi, è infatti altresì finalizzata al monitoraggio sulla recidiva prevista dall'art. 6, co. 1, del D. Lgs. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura.
Con specifico riguardo all'indagine sulla recidiva va precisato che, allo stato attuale, occorre richiedere espressamente al trasgressore l'eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all'ultimo quinquennio.
Modalità di notifica del provvedimento
Il provvedimento di diffida amministrativa, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato. Dal perfezionamento della relativa notificazione, difatti, decorre il termine di venti giorni entro il quale il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell'illecito amministrativo (cfr. art. 6, D.Lgs. n. 103/2024).
Conseguentemente, ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l'utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla Legge n. 890/1982 in alternativa, ovviamente, alla notifica a mezzo di funzionario dell'Amministrazione, escludendo, quindi, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.
Il Direttore centrale
Aniello Pisanti
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