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domenica 27 ottobre 2024

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 18/10/2024, n. 3456 Indennità di malattia per i lavoratori marittimi. Adempimenti datoriali. Chiarimenti. Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale ammortizzatori sociali, Direzione centrale entrate.

 


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)

Msg. 18/10/2024, n. 3456

Indennità di malattia per i lavoratori marittimi. Adempimenti datoriali. Chiarimenti.

Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale ammortizzatori sociali, Direzione centrale entrate.


Epigrafe


Testo del messaggio


Msg. 18 ottobre 2024, n. 3456 (1)


Indennità di malattia per i lavoratori marittimi. Adempimenti datoriali. Chiarimenti.


(1) Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale ammortizzatori sociali, Direzione centrale entrate.




Con la circolare n. 55 del 4 aprile 2024, con il messaggio n. 2022 del 29 maggio 2024 e con il messaggio n. 2829 del 9 agosto 2024, sono state fornite, in merito all'indennità di malattia per i lavoratori marittimi, istruzioni sulla retribuzione di riferimento costituente la base di calcolo di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.


In fase applicativa sono emerse esigenze di chiarimenti riguardo alla corretta trasmissione dei flussi Uniemens, anche in relazione alla coerente esposizione tra l'elemento "retribuzione teorica" - che unitamente all'elemento "numero mensilità" è utilizzato per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) - e l'elemento "retribuzione imponibile" del flusso Uniemens.


In merito alla valorizzazione dell'elemento imponibile, con il citato messaggio n. 2829/2024, a cui si rinvia, è stato chiarito che, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative (cfr. l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314), l'esposizione dell'imponibile del mese di riferimento è effettuata in applicazione del principio di competenza, con imputazione, al lordo, dei redditi maturati nel medesimo mese.


Costituiscono eccezione a tale principio le voci tassativamente previste dall'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 314/1997, ossia le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione, per le quali, trovando invece applicazione il principio di cassa, la relativa esposizione è legislativamente consentita nel flusso Uniemens del mese di effettiva corresponsione e con imputazione al medesimo mese.


In ordine all'esposizione nell'elemento "retribuzione teorica", si ricorda che non sussistono componenti retributive sottratte all'applicazione del generale principio sulla natura compensativa del mancato guadagno propria delle indennità di malattia (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 55/2024 e il relativo Allegato n. 1).


Trattasi di un criterio generale in materia previdenziale, applicabile a tutte le indennità di malattia e non suscettibile di applicazione differenziata.


Si ribadisce, a tale proposito, che concorrono alla determinazione della RMGG le componenti retributive ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile; dalla "retribuzione teorica" sono, invece, da escludere le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro nonostante l'evento di malattia.


Poiché, l'indennità di malattia è, infatti, determinata sulla base della retribuzione persa, non sono utili, anche se assoggettate a contribuzione, le voci retributive corrisposte integralmente dal datore di lavoro anche in presenza dell'evento di malattia; a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere escluse l'indennità sostitutiva del preavviso, gli importi dovuti per ferie e festività non godute e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell'indennità giornaliera di malattia.


In merito ai riposi compensativi, il diritto alla fruizione ha carattere indisponibile in quanto connesso alla tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore (cfr. il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, di attuazione della direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999).


L'indennità sostitutiva dei riposi compensativi costituisce retribuzione imponibile (non appartenendo alle voci di cui all'articolo 51, commi 2 e seguenti, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) da esporsi nell'elemento "imponibile" del flusso Uniemens in applicazione dell'ordinario principio di competenza, in misura pari alle giornate "maturate" nel relativo mese di riferimento.


Ai fini della determinazione della "retribuzione teorica" per il calcolo delle indennità di malattia per i lavoratori marittimi, tale indennità sostitutiva è utile - in misura pari alle giornate di riposo maturate nella singola mensilità di riferimento - ove costituente componente retributiva normalmente presente nella retribuzione mensile per la fruizione dei periodi di riposo compensativo, indipendente dal momento di effettiva corresponsione.


Diversamente, l'indennità sostitutiva dei riposi compensativi non fruiti prima della cessazione del rapporto di lavoro/sbarco, in applicazione dei generali principi di ordine previdenziale sulla natura compensativa del mancato guadagno propria delle indennità di malattia, è esclusa dagli elementi utili alla determinazione della "retribuzione teorica".


In termini applicativi, con riferimento alle indennità sostitutive delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi non fruiti e alla loro corretta gestione nel flusso Uniemens, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che rientrano tra le voci variabili della retribuzione di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993; ne consegue che, fatta salva nell'ambito di ciascun anno solare la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione, tali indennità sostitutive possono essere assoggettate a contribuzione nel mese successivo a quello cui si riferiscono. Pertanto, in caso di avvenuta monetizzazione per mancata fruizione delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi, le relative indennità sostitutive non rientrano tra gli elementi utili alla determinazione della "retribuzione teorica".


Qualora la monetizzazione delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi intervenga nel mese di dicembre, i datori di lavoro potranno, quindi, tenerne conto nella denuncia dei contributi di pertinenza del mese di gennaio. Al fine di garantire la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell'anno "X" e quella soggetta a contribuzione, i datori di lavoro sono tenuti a utilizzare la variabile retributiva "AUMIMP" nelle denunce di gennaio o febbraio dell'anno "X" +1 (cfr. la circolare n. 106 del 9 novembre 2018).


Laddove, in un momento successivo a quello dell'assolvimento dell'obbligazione contributiva le ferie, i permessi o i riposi compensativi vengano effettivamente fruiti, il contributo già versato non è più dovuto e può essere recuperato attraverso l'uso delle variabili FERIE e ROL (cfr. la citata circolare n. 106/2018) oppure operando con i flussi regolarizzativi (DM/vig).


Nel caso di lavoratori marittimi il cui rapporto di lavoro cessa con lo sbarco (anche per malattia) è prassi diffusa che le ferie, i permessi e i riposi compensativi non fruiti vengano monetizzati; conseguentemente, in questi casi l'obbligo contributivo deve essere assolto con la denuncia Uniemens riferita al mese dello sbarco.


In tale ipotesi, l'assoggettamento a contribuzione deve avvenire nel mese di corresponsione e, quindi, non sono necessari ulteriori adempimenti con riferimento all'imponibile dei mesi precedenti. Tali importi non devono essere valorizzati nella "retribuzione teorica".



Il Direttore generale


Valeria Vittimberga 

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