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domenica 27 ottobre 2024

Tar 2024- il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'indennità di cui all'art. 1 della L. n. 86 del 2001, spettante al personale militare trasferito d'ufficio ad altra sede in comune diverso da quello di provenienza.

 




T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 20/09/2024) 22-10-2024, n. 18313 


Fatto Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Stralcio) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5920 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Naccarato,   

contro 

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'accertamento 

del diritto del ricorrente all'indennità di cui all'art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; 

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 settembre 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'indennità di cui all'art. 1 della L. n. 86 del 2001, spettante al personale militare trasferito d'ufficio ad altra sede in comune diverso da quello di provenienza. 

Lamenta che a seguito della sopravvenuta sua inabilità parziale al servizio ex D.P.R. n. 738 del 1981 è stato trasferito d'autorità dall'originaria Stazione di -OMISSIS- al nucleo Comando CC di -OMISSIS- e che, nondimeno, la sua istanza 12.5.2020 per l'ottenimento dell'indennità ex art. 1 L. n. 86 del 2001 è stata rigettata. 

L'Amministrazione si costituiva in giudizio dapprima con foglio dell'Avvocatura, quindi con memoria e documenti, resistendo al ricorso di cui contestava il presupposto essendosi trattato nel caso di specie di movimentazione ad istanza di parte e non d'ufficio. 

In corso di giudizio interveniva la conferma di interesse alla decisione da parte del ricorrente. 

In vista dell'udienza straordinaria del 20 settembre 2024 entrambe le parti depositavano memoria ed alla data fissata per la trattazione la causa era introitata in decisione. 

Motivi della decisione 

Il ricorso è da respingere. 

La controversia verte evidentemente sulla diversa connotazione che le parti danno all'avvenuto trasferimento del -OMISSIS- alla sede di -OMISSIS- dall'originaria di -OMISSIS-. 

Va evidenziato che l'art.1 del D.P.R. n. 738 del 1981 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio), stabilisce che "Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della L. 1 aprile 1981, n. 121 tra cui l'Arma dei Carabinieri che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta". 

La norma prevede quindi che il reimpiego del militare non pienamente idoneo possa avvenire sia d'ufficio che a domanda. 

Risulta dalla documentazione in atti che in questo caso sia trattato di reimpiego a domanda, sia nella forma che nella sostanza. 

Invero, all'indomani dell'accertamento di inidoneità, il ricorrente con istanza -OMISSIS- chiese espressamente di essere trasferito al Comando di -OMISSIS- esponendo di risiedere ivi con sua moglie ed i suoi figli minori e "impegnandosi ad effettuare il movimento a proprie spese senza nulla a pretendere dall'Amministrazione". 

Il provvedimento -OMISSIS- con cui il Comando della Legione Lazio accordò la richiesta destinazione a -OMISSIS- qualificò espressamente la movimentazione come trasferimento "a domanda" e tale qualificazione non fu oggetto di contestazioni. 

Tutto ciò risulta dirimente. 

Conclusivamente il ricorso va respinto in ogni sua domanda difettando i requisiti di legge per la corresponsione dell'indennità richiesta. 

Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma i provvedimenti impugnati. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Daniele, Presidente 

Vincenzo Blanda, Consigliere 

Domenico De Martino, Referendario, Estensore 


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