Consiglio di Stato 2024-L'articolo 36 del D.P.R. n. 164 del 2002 si inserisce nel quadro delle normative relative alla mobilità del personale pubblico, prevedendo delle disposizioni specifiche per la tutela dei sindacalisti che hanno ricoperto un mandato sindacale. Questo articolo stabilisce un sistema di preferenza per i sindacalisti, garantendo loro una certa priorità nelle operazioni di trasferimento, per evitare che l'attività sindacale venga penalizzata o ostacolata. Tale disposizione ha lo scopo di salvaguardare il radicamento del sindacalista nella sede in cui ha svolto il proprio mandato, riconoscendo a lui un titolo di preferenza rispetto ad altri lavoratori che intendano chiedere un trasferimento. Il contenuto dell'Art. 36 del D.P.R. n. 164/2002: L'articolo 36 prevede che il sindacalista, che ha ricoperto un incarico per almeno due anni, abbia priorità rispetto ad altri dipendenti che richiedono il trasferimento. Questo sistema di preferenza permette al sindacalista di prevalere su altri aspiranti al trasferimento, anche in deroga agli altri criteri ordinari previsti per le operazioni di mobilità. L'intento è quello di tutelare il radicamento del sindacalista nella sua sede di attività, evitando che cambiamenti forzati della sua sede di lavoro possano compromettere l'efficacia del suo mandato o danneggiare l'attività sindacale. In altre parole, la norma mira a garantire che i rappresentanti sindacali possano continuare a operare nel contesto in cui hanno maturato esperienza e relazioni, senza subire danni o penalizzazioni a causa della mobilità interna. Il parere del Consiglio di Stato: Nel parere n. 4902 del 17 maggio 2023, il Consiglio di Stato ha confermato l'interpretazione dell'articolo 36, ritenendo che la norma abbia lo scopo di tutelare l'attività sindacale e il suo svolgimento stabile all'interno di una sede. Il sindacalista, quindi, ha diritto a una preferenza assoluta per quanto riguarda il trasferimento, pur in presenza di altri criteri di mobilità che potrebbero altrimenti prevalere. In altre parole, il diritto di trasferimento del sindacalista prevale su quelli degli altri dipendenti, anche qualora quest'ultimi possiedano requisiti di preferenza previsti dalle norme generali. Conclusione: L'articolo 36 del D.P.R. n. 164/2002 si configura come una protezione speciale per i sindacalisti, riconoscendo loro una preferenza nelle operazioni di trasferimento, allo scopo di preservare il loro ruolo sindacale. La decisione del Consiglio di Stato conferma che questa preferenza è derogatoria rispetto ai criteri ordinari, mirando a garantire che il sindacalista possa continuare la propria attività senza subire svantaggi legati alla mobilità lavorativa
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