ZCZC IPN 603 POL --/T CONSULTA: DIRITTO AD ASSEGNI FAMILIARI ANCHE IN CONVIVENZE DI FATTO ROMA (ITALPRESS) - La Corte costituzionale, con una sentenza depositata oggi, ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Venezia, sezione lavoro, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica numero 797 del 1955. Questa norma stabilisce che l'assegno per il nucleo familiare (ANF) non spetta al coniuge del datore di lavoro, senza invece escludere il diritto al beneficio in caso di convivenza di fatto tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato". Secondo i giudici veneti, "tale differenziazione si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione", ma la Corte ha chiarito che la ratio della norma "può essere ravvisata nell'esigenza di non erogare il beneficio a un nucleo familiare comprendente lo stesso datore di lavoro, al fine di evitare una forma di 'autofinanziamento'". Dunque, "la norma censurata non può ritenersi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione per il fatto di non assimilare, ai fini dell'esclusione dall'ANF, il convivente di fatto al coniuge, dal momento che, ai fini della concessione dell'ANF e della sua quantificazione, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non il convivente di fatto". La convivenza di fatto "rileva solo in presenza di un contratto di convivenza", stipulato ai sensi della legge del 2016. La disciplina dell'ANF "risulta, pertanto, armonica, vista la coerenza tra la mancata considerazione della convivenza per la concessione dell'assegno e la mancata considerazione per la sua esclusione".(ITALPRESS). col4/red 22-Lug-25 15:54
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