Apc-Pd/ Il popolo viola contesta Schifani alla festa del Pd -punto-2
I manifestanti: "Ci hanno sequestrato anche gli striscioni"
Torino, 4 set. (Apcom) - "Se i contestatori si trovavano gi
seduti dentro l'area dibattiti - ha spiegato il segretario
provinciale del Pd, Gioacchino Cuntr - proprio perch noi non
abbiamo fatto un controllo preventivo. Alla festa potevano
entrare tutti. Ma era un dibattito in cui non erano previste
domande, e comunque di fatto erano urla e insulti, non domande. A
quel punto gli uomini della sicurezza hanno chiesto ai ragazzi di
alzarsi e di accomodarsi fuori e li hanno accompagnati".
Per tutta la durata del dibattito, non sono mancati, mentre
continuavano le urla e i fischi, momenti di tensione con molti
manifestanti protestavano tenendo in mano delle agendine rosse.
Uno, in particolare avvenuto perch, sostengono alcuni
manifestanti, "ci hanno sequestrato addirittura gli striscioni".
"C'era scritta - ha detto Simonetta Zandiri rappresentante del
movimento Resistenza viola - una frase di Pertini, 'la politica
va fatta con le mani pulite'. Hanno avuto il coraggio di dirci
che la frase di Pertini era oltraggiosa". Quando Schifani ha
terminato il suo discorso ed stato portato fino all'auto blu, i
manifestanti si sono piazzati a semicerchio nell'area confinante
lo spazio dei dibattiti e hanno aperto un grosso lenzuolo su cui
c'era scritto: "Pd, ma chi inviti?".
Secondo la Digos i contestatori erano circa 50, ma secondo il
Popolo Viola la cifra era molto pi alta. A parte qualche
spintone, non si sono verificati scontri e non ci sono stati n
feriti n persone fermate dalle forze dell'ordine.
Sol/Lux
041820 set 10
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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sabato 4 settembre 2010
Estate: virus del rientro per 20 mila italiani, mal di pancia e dissenteria
Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) 16:15
Virus del rientro complicano la fine delle vacanze per 20 mila italiani. "Si tratta per lo più di enterovirus e rotavirus - spiega all'Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano - che colpiscono in modo trasversale adulti e bambini. Provocando mal di pancia, fitte improvvise, diarrea e un'astenia che può durare anche più dei circa tre giorni di sintomi gastrointestinali". "In questo caso il fastidio non è molto pesante, ma si tratta di forme estremamente contagiose - ricorda l'esperto - almeno finché i sintomi sono presenti. Dunque il consiglio è quello di lavare bene le mani, curare l'igiene e, se si è stati colpiti, idratarsi e riposare. Assumendo in caso di bisogno antidiarroici leggeri, senza esagerare", raccomanda il virologo. I 20 mila connazionali colpiti questa settimana dai virus del rientro "faranno i conti con qualche giorno di stanchezza, anche dopo la fine del disturbo", prevede Pregliasco. Una spossatezza che potrebbe rendere ancor più dura la ripresa del lavoro.
Virus del rientro complicano la fine delle vacanze per 20 mila italiani. "Si tratta per lo più di enterovirus e rotavirus - spiega all'Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano - che colpiscono in modo trasversale adulti e bambini. Provocando mal di pancia, fitte improvvise, diarrea e un'astenia che può durare anche più dei circa tre giorni di sintomi gastrointestinali". "In questo caso il fastidio non è molto pesante, ma si tratta di forme estremamente contagiose - ricorda l'esperto - almeno finché i sintomi sono presenti. Dunque il consiglio è quello di lavare bene le mani, curare l'igiene e, se si è stati colpiti, idratarsi e riposare. Assumendo in caso di bisogno antidiarroici leggeri, senza esagerare", raccomanda il virologo. I 20 mila connazionali colpiti questa settimana dai virus del rientro "faranno i conti con qualche giorno di stanchezza, anche dopo la fine del disturbo", prevede Pregliasco. Una spossatezza che potrebbe rendere ancor più dura la ripresa del lavoro.
Salute: 'boom' problemi udito giovani, medici chiedono norme abbassa volume
Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) 16:40
Sotto accusa finiscono, ancora una volta, i lettori Mp3. Ma anche le lunghe chiacchierate al telefonino e le notti trascorse in discoteca. Il risultato non varia, anzi peggiora di anno in anno: i problemi di udito continuano a crescere tra giovani e giovanissimi, in ogni angolo del pianeta. A tastare il polso alla situazione, gli esperti riuniti a Lecce per il XXXVIII Convegno della Societas Orl Latina di otorinolaringoiatria, una 'quattro giorni' che vede a confronto gli addetti ai lavori dei Paesi di lingua latina per parlare delle principali novità del settore. "E dagli interventi - assicura all'Adnkronos Salute il presidente del Convegno Michele De Benedetto, direttore dell'Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce - si comprende che il problema non è solo italiano ma condiviso da tutti i Paesi", in altre parole ovunque "c'è bisogno di abbassare il volume". Anche perché, assicura l'esperto, "basterebbe ridurre il rumore complessivo del 2-3% per vedere questi problemi diminuire sensibilmente". Da qui, un vero e proprio appello "alle istituzioni, per introdurre norme" 'abbassa volume' che preservino l'udito dei giovani. Ragazzi che, nell'attesa che arrivino nuovi 'paletti', "dovrebbero adottare stili di vita più sani", per non ritrovarsi con le orecchie danneggiate dalle cattive abitudini, troppo spesso sottovalutate. "Più che di raccomandazioni e linee guida - ribadisce Giancarlo Cianfrone, presidente dell'Associazione italiana per la ricerca sulla sordità (Airs), tra gli esperti presenti all'appuntamento leccese - abbiamo bisogno di norme ferree, per lo meno a livello europeo". Regole, ad esempio, "che stabiliscano il volume massimo dei lettori Mp3 a cui le aziende produttrici dovranno obbligatoriamente attenersi". Oppure norme che fissino l'audio invalicabile in discoteca, "parametri, questi ultimi, che in Italia sono stati già stabiliti - riconosce Cianfrone - ma che vengono costantemente disattesi". E così, tra musica sparata in cuffietta e notti trascorse al ritmo di house ed elettronica, "i danni all'apparato uditivo dei giovani continuano a crescere. Non possiamo perdere altro tempo - raccomandano gli addetti ai lavori riuniti a Lecce - è arrivato il momento di correre ai ripari".
Sotto accusa finiscono, ancora una volta, i lettori Mp3. Ma anche le lunghe chiacchierate al telefonino e le notti trascorse in discoteca. Il risultato non varia, anzi peggiora di anno in anno: i problemi di udito continuano a crescere tra giovani e giovanissimi, in ogni angolo del pianeta. A tastare il polso alla situazione, gli esperti riuniti a Lecce per il XXXVIII Convegno della Societas Orl Latina di otorinolaringoiatria, una 'quattro giorni' che vede a confronto gli addetti ai lavori dei Paesi di lingua latina per parlare delle principali novità del settore. "E dagli interventi - assicura all'Adnkronos Salute il presidente del Convegno Michele De Benedetto, direttore dell'Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce - si comprende che il problema non è solo italiano ma condiviso da tutti i Paesi", in altre parole ovunque "c'è bisogno di abbassare il volume". Anche perché, assicura l'esperto, "basterebbe ridurre il rumore complessivo del 2-3% per vedere questi problemi diminuire sensibilmente". Da qui, un vero e proprio appello "alle istituzioni, per introdurre norme" 'abbassa volume' che preservino l'udito dei giovani. Ragazzi che, nell'attesa che arrivino nuovi 'paletti', "dovrebbero adottare stili di vita più sani", per non ritrovarsi con le orecchie danneggiate dalle cattive abitudini, troppo spesso sottovalutate. "Più che di raccomandazioni e linee guida - ribadisce Giancarlo Cianfrone, presidente dell'Associazione italiana per la ricerca sulla sordità (Airs), tra gli esperti presenti all'appuntamento leccese - abbiamo bisogno di norme ferree, per lo meno a livello europeo". Regole, ad esempio, "che stabiliscano il volume massimo dei lettori Mp3 a cui le aziende produttrici dovranno obbligatoriamente attenersi". Oppure norme che fissino l'audio invalicabile in discoteca, "parametri, questi ultimi, che in Italia sono stati già stabiliti - riconosce Cianfrone - ma che vengono costantemente disattesi". E così, tra musica sparata in cuffietta e notti trascorse al ritmo di house ed elettronica, "i danni all'apparato uditivo dei giovani continuano a crescere. Non possiamo perdere altro tempo - raccomandano gli addetti ai lavori riuniti a Lecce - è arrivato il momento di correre ai ripari".
venerdì 3 settembre 2010
Pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza sul posto di lavoro
FATTO E DIRITTO
Il difensore di P. S. ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di truffa continuata aggravata commessa quale dipendente dei comune di (OMISSIS) alterando il registro delle presenze e facendo figurare una non effettuata presenza in ufficio. La Corte ha assolto il P. dal delitto di falso rilevando che i registri delle presenze non hanno la qualità di atti pubblici.
Il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitto di truffa rilevando che gli accertati non buoni rapporti con gli altri dipendenti inficiano la valenza delle testimonianze relative alle assenze dall'ufficio che comunque furono limitate a poche ore, dato che doveva consentire la concessione "dell'attenuante del valore lieve".
Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa corte che statuisce che la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenta, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso concreto, economicamente apprezzabili (Cass. II 8.10.06 n. 34210, depositata 12.10.08, rv, 23530; Cass. II 16.3.04 n. 19302, depositata 28.4,04, rv. 229439).
Le doglianze in ordine alla valutazione probatoria sono inammissibili risolvendosi in una assertiva negazione di quanto non illogicamente considerato dalla corte territoriale e sopra tutto dal giudice di primo grado. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c. 1 lett. e c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dai giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, D. F.). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva ai giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 8402, ud. 30.4.97, rv. 207944, D.).
È invece fondato l'ultimo motivo di ricorso non avendo il giudice di appello dato risposta alla richiesta di applicazione dell'attenuante chiesta essendo il fatto accertato limitato ai giorni 24, 27 e 30 dicembre 2010.
All'annullamento segue la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di (OMISSIS) per la verifica della sussistenza della chiesta attenuante, fermo restando il passaggio in giudicato dell'affermazione di colpevolezza per il delitto in quanto nella fattispecie vale il principio che il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive successive all'annullamento parziale, trattandosi di cause sopravvenute non incidenti su quanto deciso in maniera definitiva (Cass. S.U. 23.5.97 n. 4904, ud. 26.3.97, rv. 207840).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di (OMISSIS) per il giudizio sul punto.
Dichiara ìnammissibile nel resto il ricorso.
Il difensore di P. S. ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di truffa continuata aggravata commessa quale dipendente dei comune di (OMISSIS) alterando il registro delle presenze e facendo figurare una non effettuata presenza in ufficio. La Corte ha assolto il P. dal delitto di falso rilevando che i registri delle presenze non hanno la qualità di atti pubblici.
Il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitto di truffa rilevando che gli accertati non buoni rapporti con gli altri dipendenti inficiano la valenza delle testimonianze relative alle assenze dall'ufficio che comunque furono limitate a poche ore, dato che doveva consentire la concessione "dell'attenuante del valore lieve".
Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa corte che statuisce che la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenta, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso concreto, economicamente apprezzabili (Cass. II 8.10.06 n. 34210, depositata 12.10.08, rv, 23530; Cass. II 16.3.04 n. 19302, depositata 28.4,04, rv. 229439).
Le doglianze in ordine alla valutazione probatoria sono inammissibili risolvendosi in una assertiva negazione di quanto non illogicamente considerato dalla corte territoriale e sopra tutto dal giudice di primo grado. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c. 1 lett. e c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dai giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, D. F.). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva ai giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 8402, ud. 30.4.97, rv. 207944, D.).
È invece fondato l'ultimo motivo di ricorso non avendo il giudice di appello dato risposta alla richiesta di applicazione dell'attenuante chiesta essendo il fatto accertato limitato ai giorni 24, 27 e 30 dicembre 2010.
All'annullamento segue la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di (OMISSIS) per la verifica della sussistenza della chiesta attenuante, fermo restando il passaggio in giudicato dell'affermazione di colpevolezza per il delitto in quanto nella fattispecie vale il principio che il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive successive all'annullamento parziale, trattandosi di cause sopravvenute non incidenti su quanto deciso in maniera definitiva (Cass. S.U. 23.5.97 n. 4904, ud. 26.3.97, rv. 207840).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di (OMISSIS) per il giudizio sul punto.
Dichiara ìnammissibile nel resto il ricorso.
Guida in stato di ebbrezza - Ipotesi di confisca del veicolo intestato ad una società di persone
1. In data 5/1/2009 P. M. veniva controllato alla guida dell'auto Mercedes tg. (OMISSIS) e trovato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico del 2,30.
La P.G. provvedeva al sequestro del veicolo.
Con provvedimento del 7/1/2009 il GIP disponeva il sequestro preventivo dell'auto.
A seguito di presentazione di richiesta di riesame da parte del P., il Tribunale con ordinanza del 21/1/2009 annullava il provvedimento di sequestro.
Osservava il Tribunale che l'auto risultava intestata alla società "(OMISSIS)" s.n.c. di cui il P. era socio, unitamente ad altri due soggetti. Tenuto conto dell'autonomia tra persona fisica e giuridica, l'auto doveva ritenersi di proprietà di persona estranea al reato e quindi, in quanto non confiscabile, non poteva essere oggetto di sequestro propedeutico alla adozione della misura di sicurezza patrimoniale.
2. Avverso il provvedimento proponeva ricorso il P.M. lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 186 C.d.S..
Invero il P., quale socio della s.n.c. era co-amministratore della società (tanto da avere presentato istanza di riesame), per cui in ragione della immedesimazione organica, quest'ultima non poteva ritenersi "persona estranea al reato".
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 186 C.d.S., lett. c) dispone che "con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti ... è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato ....". La disposizione prevede pertanto un'ipotesi di confisca obbligatoria.
Nel caso di specie, l'auto risulta essere intestata ad una società di persone (s.n.c."(OMISSIS)").
La giurisprudenza civile di questa Corte ha avuto modo di precisare che "La società in nome collettivo, ancorchè non munita di personalità giuridica, è soggetto di diritto distinto dalla personalità dei soci, in quanto costituisce centro autonomo di situazioni giuridiche ad esso immediatamente riconducibili anche in virtù della capacità negoziale e processuale che l'art. 2266 c.c. - applicabile in virtù del richiamo che l'art. 2293 c.c. effettua ad esso - attribuisce alla società...." (Cass. Civ. 15/2/1999, n. 1231; vedi anche, Cass. Civ. 28/7/1997, n. 7021).
Ne consegue che i beni sociali non sono beni in comproprietà dei soci, bensì in titolarità della società.
Pertanto correttamente il Tribunale, valutato che l'auto era di proprietà di un terzo (rispetto al conducente), ha ritenuto la non confiscabilità e quindi ha annullato il sequestro disposto dal GIP. Per quanto detto, si impone il rigetto del ricorso siccome infondato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
La P.G. provvedeva al sequestro del veicolo.
Con provvedimento del 7/1/2009 il GIP disponeva il sequestro preventivo dell'auto.
A seguito di presentazione di richiesta di riesame da parte del P., il Tribunale con ordinanza del 21/1/2009 annullava il provvedimento di sequestro.
Osservava il Tribunale che l'auto risultava intestata alla società "(OMISSIS)" s.n.c. di cui il P. era socio, unitamente ad altri due soggetti. Tenuto conto dell'autonomia tra persona fisica e giuridica, l'auto doveva ritenersi di proprietà di persona estranea al reato e quindi, in quanto non confiscabile, non poteva essere oggetto di sequestro propedeutico alla adozione della misura di sicurezza patrimoniale.
2. Avverso il provvedimento proponeva ricorso il P.M. lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 186 C.d.S..
Invero il P., quale socio della s.n.c. era co-amministratore della società (tanto da avere presentato istanza di riesame), per cui in ragione della immedesimazione organica, quest'ultima non poteva ritenersi "persona estranea al reato".
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 186 C.d.S., lett. c) dispone che "con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti ... è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato ....". La disposizione prevede pertanto un'ipotesi di confisca obbligatoria.
Nel caso di specie, l'auto risulta essere intestata ad una società di persone (s.n.c."(OMISSIS)").
La giurisprudenza civile di questa Corte ha avuto modo di precisare che "La società in nome collettivo, ancorchè non munita di personalità giuridica, è soggetto di diritto distinto dalla personalità dei soci, in quanto costituisce centro autonomo di situazioni giuridiche ad esso immediatamente riconducibili anche in virtù della capacità negoziale e processuale che l'art. 2266 c.c. - applicabile in virtù del richiamo che l'art. 2293 c.c. effettua ad esso - attribuisce alla società...." (Cass. Civ. 15/2/1999, n. 1231; vedi anche, Cass. Civ. 28/7/1997, n. 7021).
Ne consegue che i beni sociali non sono beni in comproprietà dei soci, bensì in titolarità della società.
Pertanto correttamente il Tribunale, valutato che l'auto era di proprietà di un terzo (rispetto al conducente), ha ritenuto la non confiscabilità e quindi ha annullato il sequestro disposto dal GIP. Per quanto detto, si impone il rigetto del ricorso siccome infondato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
'Boom' problemi udito giovani, medici chiedono norme abbassa volume
FACEBOOK: LOG OUT 'A DISTANZA', POSSIBILE OPZIONE ANTI-SPAM
FACEBOOK: LOG OUT 'A DISTANZA', POSSIBILE OPZIONE ANTI-SPAM
SITO TESTA ANCHE FUNZIONE PER SEGUIRE CONTATTI IN MODO MIRATO
(ANSA) - ROMA, 03 SET - Dopo le recenti ondate di phishing e
spam che hanno preso di mira diversi social network, Facebook
prova a correre ai ripari con un nuovo strumento per rendere
'invalicabile' il proprio profilo online.
Nella pagina del sito dedicata alla sicurezza, il team di
Facebook illustra una nuova opzione che consente agli utenti di
controllare quante sessioni del social network sono aperte a
proprio nome e con la propria password ed, eventualmente,
effettuare il log out, ovvero chiudere quelle sessioni, 'a
distanza'. Attraverso questa funzione, al momento in via di
attivazione per l'oltre mezzo miliardo di iscritti, l'utente
potra' rendersi conto, ad esempio, se ha dimenticato di
effettuare il log out da un computer pubblico, come un internet
cafe', oppure se l'account e' stato aperto senza il proprio
permesso. In questi casi, con un clic, potra' 'chiudere' queste
sessioni, bloccando eventuali accessi non autorizzati.
Secondo alcuni analisti questo strumento puo' anche essere
considerato in funzione anti-phishing e anti-spam. I criminali
informatici, infatti, una volta che riescono a entrare in un
account, lo sfruttano per inviare messaggi portatori di malware
ai contatti dell'utente e 'infettarne' altri, estorcendo spesso
altre informazioni personali a scopo di lucro.
Le novita' non sono finite. Secondo quanto riportato dal blog
'Allfacebook', il social network di Mark Zuckerberg sta testando
su un numero ristretto di utenti un 'pulsante' che consente di
'seguire' le attivita' su Facebook di uno specifico contatto e
ricevere notifiche ogni volta che l'utente 'seguito', per
esempio, pubblica foto o altri aggiornamenti. La funzione - che
richiama il 'Segui' di Twitter - potrebbe essere attivata sui
propri 'amici' e sulle pagine di cui si e' fan. L'opzione
consentirebbe di seguire in modo piu' mirato alcuni dei propri
contatti rispetto al flusso di aggiornamenti in bacheca. Non
tutti i commenti, che gia' arrivano sui blog che riportano la
notizia, sono pero' positivi: in tanti si chiedono se uno
strumento del genere non possa essere un 'aiuto' per potenziali
molestatori. (ANSA).
Y14
03-SET-10 14:01 NNNN
SITO TESTA ANCHE FUNZIONE PER SEGUIRE CONTATTI IN MODO MIRATO
(ANSA) - ROMA, 03 SET - Dopo le recenti ondate di phishing e
spam che hanno preso di mira diversi social network, Facebook
prova a correre ai ripari con un nuovo strumento per rendere
'invalicabile' il proprio profilo online.
Nella pagina del sito dedicata alla sicurezza, il team di
Facebook illustra una nuova opzione che consente agli utenti di
controllare quante sessioni del social network sono aperte a
proprio nome e con la propria password ed, eventualmente,
effettuare il log out, ovvero chiudere quelle sessioni, 'a
distanza'. Attraverso questa funzione, al momento in via di
attivazione per l'oltre mezzo miliardo di iscritti, l'utente
potra' rendersi conto, ad esempio, se ha dimenticato di
effettuare il log out da un computer pubblico, come un internet
cafe', oppure se l'account e' stato aperto senza il proprio
permesso. In questi casi, con un clic, potra' 'chiudere' queste
sessioni, bloccando eventuali accessi non autorizzati.
Secondo alcuni analisti questo strumento puo' anche essere
considerato in funzione anti-phishing e anti-spam. I criminali
informatici, infatti, una volta che riescono a entrare in un
account, lo sfruttano per inviare messaggi portatori di malware
ai contatti dell'utente e 'infettarne' altri, estorcendo spesso
altre informazioni personali a scopo di lucro.
Le novita' non sono finite. Secondo quanto riportato dal blog
'Allfacebook', il social network di Mark Zuckerberg sta testando
su un numero ristretto di utenti un 'pulsante' che consente di
'seguire' le attivita' su Facebook di uno specifico contatto e
ricevere notifiche ogni volta che l'utente 'seguito', per
esempio, pubblica foto o altri aggiornamenti. La funzione - che
richiama il 'Segui' di Twitter - potrebbe essere attivata sui
propri 'amici' e sulle pagine di cui si e' fan. L'opzione
consentirebbe di seguire in modo piu' mirato alcuni dei propri
contatti rispetto al flusso di aggiornamenti in bacheca. Non
tutti i commenti, che gia' arrivano sui blog che riportano la
notizia, sono pero' positivi: in tanti si chiedono se uno
strumento del genere non possa essere un 'aiuto' per potenziali
molestatori. (ANSA).
Y14
03-SET-10 14:01 NNNN
News della giornata
Cassazione "...Il licenziamento intimato in pendenza di gravidanza è nullo ..."
Cassazione "...Per il Karaoke occorre una distinta licenza..."
Cassazione "..."Mai il telefonino in auto senza auricolare, neanche per un'urgenza". L'urgenza non giustifica in alcun modo l'uso del telefonino senza auricolare durante la guida...."
Cassazione "...Infortunio in itinere solo in luogo pubblico . La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in materia di infortunio in itinere, rilevando che "un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti..."
Cassazione "...Equo indennizzo: la competenza è della Corte d’Appello del distretto in cui si è svolta la causa protrattasi irragionevolmente nel tempo...."
Cassazione "...Anche il tempo necessario per recarsi al lavoro va retribuito..."
Cassazione "...Non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere il lavoratore che per dimezzare il tempo di percorrenza tra il posto di lavoro e la sua abitazione e quindi per gestire meglio il lavoro e le esigenze della sua famiglia, utilizza il proprio mezzo (nel caso si specie, un motorino) al posto dei mezzi pubblici...."
Cassazione "...Infortunio sul lavoro: sindacato parte civile anche per i non iscritti..."
Cassazione "...Condominio senza unanimità tabelle millesimali modificabili..."
TAR "...Con il presente gravame il ricorrente, Maresciallo in servizio presso la Stazione Carabinieri di @@@@@@@ @@@@@@@, dove rivestiva la funzione di Comandante, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stato trasferito per servizio da tale Stazione al reparto Servizi Magistratura di @@@@@@@, per motivi di incompatibilità ambientale...."
Cassazione "...Valida la notifica a persona diversa dal destinatario, firmata in modo illeggibile ..."
Cassazione "...Per il Karaoke occorre una distinta licenza..."
Cassazione "..."Mai il telefonino in auto senza auricolare, neanche per un'urgenza". L'urgenza non giustifica in alcun modo l'uso del telefonino senza auricolare durante la guida...."
Cassazione "...Infortunio in itinere solo in luogo pubblico . La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in materia di infortunio in itinere, rilevando che "un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti..."
Cassazione "...Equo indennizzo: la competenza è della Corte d’Appello del distretto in cui si è svolta la causa protrattasi irragionevolmente nel tempo...."
Cassazione "...Anche il tempo necessario per recarsi al lavoro va retribuito..."
Cassazione "...Non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere il lavoratore che per dimezzare il tempo di percorrenza tra il posto di lavoro e la sua abitazione e quindi per gestire meglio il lavoro e le esigenze della sua famiglia, utilizza il proprio mezzo (nel caso si specie, un motorino) al posto dei mezzi pubblici...."
Cassazione "...Infortunio sul lavoro: sindacato parte civile anche per i non iscritti..."
Cassazione "...Condominio senza unanimità tabelle millesimali modificabili..."
TAR "...Con il presente gravame il ricorrente, Maresciallo in servizio presso la Stazione Carabinieri di @@@@@@@ @@@@@@@, dove rivestiva la funzione di Comandante, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stato trasferito per servizio da tale Stazione al reparto Servizi Magistratura di @@@@@@@, per motivi di incompatibilità ambientale...."
Cassazione "...Valida la notifica a persona diversa dal destinatario, firmata in modo illeggibile ..."
Polizia di Stato irripetibilità del credito erariale
Corte dei Conti "...Con l’atto introduttivo del presente giudizio il sig. .... , già Sovrintendente Capo della Polizia di Stato e collocato in quiescenza a decorrere dal 1° aprile 1995, chiede che venga dichiarata la irripetibilità del credito erariale di € 3.411,02 derivante dal conguaglio tra la pensione definitiva spettante al ricorrente e la pensione parimenti definitiva corrisposta al medesimo per il periodo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2004...."
SENTENZA
SENTENZA
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