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giovedì 28 ottobre 2010
Pulizia e manutenzione di edifici: lista di controllo
Lista di controllo Pulizia e manutenzione di edifici
fonte: Suva
I riferimenti legislativi contenuti nel documento di Suva riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori
Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante riconoscimento di crediti di imposta - Sospensione dell'utilizzo dei codici tributo.
| Agenzia delle Entrate Ris. 27-10-2010 n. 113/E Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante riconoscimento di crediti di imposta - Sospensione dell'utilizzo dei codici tributo. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa. |
Ris. 27 ottobre 2010, n. 113/E (1).
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
L'articolo 1, commi da 230 a 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha introdotto, al fine della tutela ambientale, incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione degli stessi con mezzi nuovi eco-compatibili.
In particolare, il comma 231 del citato articolo 1 dispone che "...i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta".
Tali incentivi sono stati prorogati, dapprima, ad opera dell'articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (fino al 31 dicembre 2008) e, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (fino al 31 dicembre 2009), che, al comma 9, rinvia, per l'applicazione dell'articolo in esame, alle "... norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Incentivi di analogo tenore erano già stati introdotti nell'ordinamento ad opera dell'articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successivamente prorogati ad opera dell'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
Al fine di consentire la compensazione del credito d'imposta relativo agli incentivi in parola attraverso l'utilizzo del modello F24, sono stati istituiti, nel tempo, vari codici tributo, suddivisi per tipologia di incentivo.
Dai dati consuntivati al 30 settembre 2010, concernenti l'andamento delle compensazioni effettuate nel corso del 2010, tuttavia, sono state rilevate anomalie nell'utilizzo dei crediti di imposta in argomento, ed, in particolare, un significativo scostamento rispetto agli stanziamenti nel bilancio dello Stato delle somme destinate al finanziamento dei crediti d'imposta in discorso.
Conseguentemente si ritiene necessario disporre la sospensione dell'utilizzo dei citati crediti d'imposta fino a quando non saranno individuate e risolte le anomalie riscontrate.
Pertanto, è sospeso l'utilizzo in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, dei crediti d'imposta in parola da parte dei centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, delle imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, ovvero da parte degli eventuali cessionari dei crediti medesimi (cfr., Ris. 5 marzo 2010, n. 15/E).
In particolare, la sospensione opera con riferimento ai codici tributo di seguito elencati:
- 6794 denominato "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come 'euro 0' o 'euro 1' - L. n. 296/2006, art. 1, comma 224";
- 6795 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come 'euro 0' o 'euro 1', con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - L. n. 296/2006, art. 1, comma 226";
- 6796 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come 'euro 4' o 'euro 5' - L. n. 296/2006, art. 1, comma 227";
- 6797, denominato "credito d'imposta per contributo all'acquisto dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - L. n. 296/2006, art. 1, comma 228";
- 6798 denominato "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria 'euro 0', con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria 'euro 3' - L. n. 296/2006, art. 1, comma 236",
istituiti con Ris. 7 febbraio 2007, n. 22/E;
- 6800 denominato "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 - D.L. n. 248/2007, art. 29, c. 1";
- 6801 denominato "credito d'imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. n. 248/2007, art. 29, c. 2";
- 6802 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del D.L. n. 248/2007";
- 6803 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D.Lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. n. 248/2007, art. 29, c. 4",
istituiti con Ris. 22 aprile 2008, n. 169/E;
- 6812 denominato "Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti di quanto previsto dall'art. 1, c. 1, del D.L. n. 5/2009";
- 6813 denominato "Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del D.Lgs. n. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 o euro 5 - art. 1, c. 2, D.L. n. 5/2009";
- 6814 denominato "Credito d'imposta per contributo all'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, che emettano valori di CO2 entro i limiti previsti dall'art. 1, c. 3, del D.L. n. 5/2009";
- 6815 denominato "Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano - art. 1, c. 4, D.L. n. 5/2009";
- 6816 denominato '"Credito d'imposta per l'acquisto, attraverso la rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0 o euro 1, di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria euro 3 - art. 1, c. 5, D.L. n. 5/2009",
istituiti con Ris. 12 marzo 2009, n. 62/E;
- 6709 denominato "Credito d'imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1, D.L. n. 324/1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997";
- 6710 denominato "Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli - Art. 22, legge n. 266 del 1997";
istituiti con Ris. 29 marzo 1999, n. 56/E;
- 6711 denominato "Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole - Art. 17, comma 34, legge n. 449 del 1997";
istituito con nota 4 maggio 1999, n. 69306 della Direzione centrale riscossione;
- 6712 denominato "Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997 - Art. 1, D.L. n. 324/1997 convertito dalla L. n. 403/1997";
istituito con Ris. 26 aprile 1999, n. 70/E.
Il Direttore centrale
Aldo Polito
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 230 a 236D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 29
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 1
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 29
D.L. 25 settembre 1997, n. 324, art. 1
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
L. 13-10-2010 n. 175
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2010, n. 252.
Art. 1 Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
Art. 2 Effetti della condanna
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2010, n. 252.
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2010, n. 252.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:Art. 1 Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione».
«5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione».
Art. 2 Effetti della condanna
1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.
2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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- Cassazione "...L’obbligo di controllo dei datori di lavoro sui lavoratori. Di fronte ad un atteggiamento scorretto de lavoratore, ripetuto ed in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è ammesso da parte del datore di lavoro un atteggiamento di tolleranza nei suoi confronti ma in tali casi questi deve esercitare il massimo rigore ed il suo intervento non deve limitarsi a semplici richiami ma deve tradursi, se necessario, in interventi sanzionatori e disciplinari...."
- Cassazione "...Minore che si presenta a scuola con una pistola non merita l'arresto ma i domiciliari ..."
- Cassazione "...Sì alla revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari se l'immigrato ha una nuova compagna. Malgrado lo straniero risulti sposato con una donna italiana e in assenza di una separazione legale, ci sono chiari sintomi della fine del matrimonio: l'uomo, infatti, ha avuto un figlio dalla nuova relazione..."
- Cassazione "...Carico di droga in aereo: anche se è stato intercettato prima di superare la dogana il Tribunale competente è quello dove si è consumato il reato. La circostanza che l'operazione non fosse andata a buon fine per l'intervento delle Fiamme Gialle che avevano arrestato il corriere e sequestrato gli stupefacenti non rileva. L'importazione è stata portata a termine con l'attraversamento del confine ..."
- Cassazione "...L'attrezzatura di sicurezza c'è, ma inadeguata: il datore non sfugge alla condanna per l'incidente sul lavoro. Va risarcito il dipendente infortunato che non ha ricevuto le scarpe antiscivolo della sua misura: se l'azienda è disorganizzata, risponde il legale rappresentante. La ditta di traslochi deve limitare i trasporti a mano, fornendo agli operai i carrelli ..."
- Cassazione "...Il dipendente può discutere gli ordini quando sono discordanti: illegittimo il licenziamento.Non rifiuta di obbedire il lavoratore che, davanti ai colleghi, chiede chiarezza laddove le disposizioni del titolare divergono da quelle del diretto superiore. E il fallimento dell'azienda non ferma il giudizio di legittimità, anche dopo la riforma ..."
- Cassazione "...Tradisce la moglie e lo dice agli amici comuni: inevitabile la separazione con addebito. Non conta la freddezza del partner: le responsabilità affettive non si compensano. E rendere nota la relazione extraconiugale basta a rendere intollerabile la convivenza. L'assegno divorzile sostituisce il vecchio trattamento in base a criteri autonomi ..."
- Cassazione "...Rischia una condanna per resistenza a pubblico ufficiale chi, sorpreso senza biglietto dal controllore, lo aggredisce. Questo deve infatti essere considerato un incaricato di pubblico servizio...."
- Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 22-10-2010 n. 36
Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122. Utilizzo del mezzo proprio.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, Ufficio VII. - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 19-10-2010 n. 83836/DIV.3/Q
Materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta negli allegati A e B dell’ADR) - Prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale ed internazionale su strada.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione. - Ministero dello sviluppo economico
Nota 20-10-2010 n. 146120
Legge n. 82 del 1994 (disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) - Attribuzione della fascia di classificazione - Richiesta parere.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese. - Cassazione "...Rischia una condanna per violenza privata chi dà sostegno a qualcuno che costringe dei giovani a inneggiare al duce ..."
- Cassazione "...Bastano le generalità del querelante per la validità della querela. Quando l'atto è formato davanti all'autorità di polizia legittimata a riceverlo, l'identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell'atto medesimo ..."
- Cassazione "...Per la pensione di inabilità conta solo il reddito personale dell'invalido.Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale richiesto per la prestazione in esame, va considerato solo il reddito dell'invalido assoggettabile all'Irpef e non anche quello percepito dagli altri componenti il nucleo familiare ..."
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mercoledì 27 ottobre 2010
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 19-10-2010 n. 83836/DIV.3/Q Materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta negli allegati A e B dell’ADR) - Prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale ed internazionale su strada. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione.
SCHEDA) SICUREZZA STRADALE: COS'E' IL TUTOR
(SCHEDA) SICUREZZA STRADALE: COS'E' IL TUTOR =
(AGI) - Roma, 27 ott - Il sistema Tutor, inventato e realizzato
dal gruppo Autostrade nel 2005 e' stato installato lungo quelle
tratte che presentavano tassi di mortalita' superiori alla
media. Il sistema rileva la velocita' media in tratti
autostradali di circa 20 chilometri. Attualmente il controllo
della velocita' tramite Tutor e' attivo su oltre 2.500
chilometri (pari a circa il 37% della rete del Gruppo
Autostrade per l'Italia). Dal 2005 ad oggi, il tutor ha
permesso di ridurre in misura rilevante la mortalita' (-51%),
l'incidentalita' con feriti (-27%) mentre l'incidentalita'
totale si e' ridotta del 19%. (AGI)
Lda
271519 OTT 10
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