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sabato 13 novembre 2010

Farmaci: 47 ospedalieri passano in farmacia, Aifa pubblica lista in gazzetta

Roma, 9 nov. (Adnkronos Salute) 17:15
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale di ieri la lista stilata dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) con 47 medicinali di uso ospedaliero che passano in fascia A e che saranno dunque dispensati attraverso le farmacie territoriali, così come previsto dalla manovra finanziaria della scorsa estate. Il provvedimento mira a generare un risparmio pari a circa 600 milioni di euro. Fra i 47 prodotti figurano anticoagulanti, chemioterapici e anticancro, antivirali, antibiotici, farmaci contro l'ipertensione polmonare, l'accumulo di ferro nel sangue e il rigetto post-trapianto d'organo. L'obiettivo del loro passaggio in farmacia è contenere la crescita della spesa farmaceutica ospedaliera, in costante aumento negli ultimi anni. Il testo della manovra prevedeva che l'Aifa dovesse "provvedere a individuare tra i medicinali attualmente in carico della spesa farmaceutica ospedaliera quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale", ricorda la Gazzetta ufficiale. Dunque, "visto il parere della commissione tecnico scientifica dell'Aifa nella seduta del primo luglio 2010 sui criteri adottati per l'individuazione dei farmaci da riclassificare e visto il parere espresso dal Cda del 30 agosto 2010, con il quale si approva la relazione presentata dal direttore generale sulla riclassificazione dei farmaci attualmente in carico alla spesa ospedaliera", i medicinali inclusi nella lista "sono classificati in fascia A". "I medicinali - si legge ancora nella Gazzetta - sono inseriti nell'elenco dei prodotti Pht - Prontuario della distribuzione diretta indicati nella determinazione Aifa 29 ottobre 2004. Ai fini del monitoraggio della spesa territoriale sottoposta al rispetto del tetto di spesa annuo e in accordo con le disposizioni contenute nella legge 222/2007 concernenti le modalità di calcolo dei budget aziendali, la spesa per i medicinali di cui all'allegato elenco è imputata alle singole aziende titolari di Aic a partire dal primo novembre 2010". I farmaci compresi nella lista "vanno dispensati attraverso le strutture individuate dalle Regioni per una continuità assistenziale tra soggetto prescrittore e unità dispensatrice del farmaco, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative. La modalità operativa della distribuzione scelta dalla Regione", per questi prodotti, "non deve costituire aggravio di spesa per il Ssn rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla Regione. Gli stampati e il confezionamento - si precisa in conclusione - devono essere aggiornati entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente determinazione". 




Riclassificazione del regime di rimborsabilita' - PHT. (10A13422) (GU n. 261 del 8-11-2010 )  
DETERMINAZIONE 2 novembre 2010 
IL DIRETTORE GENERALE Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, in particolare l'art. 5, comma 1, che stabilisce come la spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva della spesa per farmaci erogati in regime di convenzione e della spesa in distribuzione diretta dei medicinali classificati in fascia A ai fini della rimborsabilita' non debba superare un tetto prefissato del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 che all'art. 11, comma 7, lettera a), prevede che l'Agenzia italiana del farmaco debba provvedere ad individuare tra i medicinali attualmente in carico della spesa farmaceutica ospedaliera quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale; Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 2 - PHT Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuita' assistenziale; Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 1° luglio 2010 circa i criteri adottati per l'individuazione dei farmaci da riclassificare; Visto il parere espresso dal CdA del 30 agosto 2010, con il quale si approva la relazione presentata dal direttore generale sulla riclassificazione dei farmaci attualmente in carico alla spesa ospedaliera; Determina: Art. 1 Classificazione ai fini della rimborsabilita' I medicinali di cui all'allegato elenco sono classificati in fascia A, con l'indicazione del regime di fornitura, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8. Le prescrizioni dei centri ospedalieri dei medicinali in elenco non necessitano di ulteriori specifiche se non quelle stabilite da ciascuna regione nell'ambito della propria competenza.

Art. 2 Modalita' di impiego I medicinali di cui all'art. 1 sono inseriti nell'elenco dei prodotti PHT - Prontuario della distribuzione diretta indicati nella determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004. Ai fini del monitoraggio della spesa territoriale sottoposta al rispetto del tetto di spesa annuo e in accordo con le disposizioni contenute nella legge n. 222/2007 concernenti le modalita' di calcolo dei budget aziendali, la spesa per i medicinali di cui all'allegato elenco e' imputata alle singole aziende titolari di AIC a partire dal 1° novembre 2010.

Art. 3 Assistenza sul territorio I farmaci di cui all'allegato elenco vanno dispensati attraverso le strutture individuate dalle regioni per una continuita' assistenziale tra soggetto prescrittore ed unita' dispensatrice del farmaco, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative. La modalita' operativa della distribuzione scelta dalla regione, per i farmaci di cui in allegato elenco, non deve costituire aggravio di spesa per il SSN rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla regione.

Art. 4 Aggiornamento stampati Gli stampati e il confezionamento devono essere aggiornati entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente determinazione.

Art. 5 Disposizioni finali La presente determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione. Roma, 2 novembre 2010










 

VIGILI DEL FUOCO........UN ESPERIENZA PARTICOLARE: VIGILI DEL FUOCO........UN ESPERIENZA PARTICOLARE

VIGILI DEL FUOCO........UN ESPERIENZA PARTICOLARE: VIGILI DEL FUOCO........UN ESPERIENZA PARTICOLARE: "Ciao a tutti mi chiamo Stefano sono un vigile del fuoco discontinuo del comando dei vigili del fuoco di Perugia dal lontano 2002 dopo tante ..."

venerdì 12 novembre 2010

Giovani: CGIL, 'NON +' disposti a tutto

G.Epifani   Giovani: CGIL, 'NON +' disposti a tutto
Prosegue la campagna di comunicazione promossa dai giovani della Confederazione, una protesta per sottolineare come le nuove generazioni non sono più disposte a sottostare alle continue ed incessanti richieste ricattatorie del mondo del lavoro
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SICUREZZA:A3;FILLEA,VIGILANZA ESERCITO E' RISPOSTA SBAGLIATA




SICUREZZA:A3;FILLEA,VIGILANZA ESERCITO E' RISPOSTA SBAGLIATA

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 12 NOV - ''I problemi
denunciati in merito alle infiltrazioni mafiose nei cantieri
dell'A3 sono problemi reali, sappiamo che ci sono cantieri a
rischio, lo dimostrano gli attentati che si sono verificati
all'interno di alcuni cantieri, ma riteniamo che l'impiego
dell'esercito sia una risposta sbagliata''. E' quanto ha
sostenuto il segretario nazionale della Fillea Cgil, Mauro Livi,
a margine di una riunione a Castrovillari.
''Questi fenomeni - ha aggiunto - della malavita organizzata,
delle infiltrazioni nei posti di lavoro sono fenomeni che si
combattono con strumenti ordinari, a cominciare dalle procedure
di legalita', dalla sinergia fra tutti i soggetti che hanno
compiti specifici di controllo e sorveglianza e attraverso la
responsabilizzazione delle imprese. Noi, come Fillea, abbiamo
gia' realizzato e sottoscritto, con un gruppo importante che e'
Italcementi, un 'protocollo legalita''. Lo abbiamo sottoscritto
in Prefettura a Reggio Calabria e crediamo che questo sia il
percorso, la via maestra, per affrontare e risolvere i problemi
di legalita' all'interno dei cantieri''.
''L'esercito - ha concluso Livi - va utilizzato per le
funzioni specifiche. Dobbiamo, invece, riuscire ad avere
un'ordinarieta' di funzioni di controllo da parte degli organi
competenti, ispettorati del lavoro, Asl e Prefetture. Bisogna
contrastare l'illegalita' con strumenti ordinari e l'esercito
sarebbe veramente una cosa fuori luogo''. (ANSA).

YF4-LE/MED
12-NOV-10 19:46 NNNN

SANITA': ORDINE PSICOLOGI PIEMONTE, FARE SQUADRA CONTRO STRESS DA LAVORO


SANITA': ORDINE PSICOLOGI PIEMONTE, FARE SQUADRA CONTRO STRESS DA LAVORO =

Roma, 12 nov. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Fare squadra per la
prevenzione dello stress da lavoro e i pericoli legati alle sostanze
da abuso. E' l'obiettivo del convegno organizzato, oggi a Torino,
dall'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte che ha voluto
riunire le figure principali coinvolte nella sicurezza e prevenzione
dei rischi 'da lavoro' per delineare insieme gli scopi, i metodi e le
sinergie, in modo da orientare un intervento multidisciplinare.

Un contesto quello della prevenzione sul lavoro in cui lo
psicologo ha un ruolo fondamentale, come emerge in modo chiaro dal
confronto con le altre professioni coinvolte nella valutazione e nella
prevenzione. Lo psicologo, infatti, "mette a disposizione del gruppo
di lavoro- si legga in una nota - le proprie competenze nella
conoscenza del comportamento umano, fattore determinante nella genesi
dell'infortunio, come dell'incidente, ma anche fattore soggettivo
importante e non prescindibile nella prevenzione della malattia fisica
e psichica derivante dallo stress (distress)". (segue)

(Com-Ram/Ct/Adnkronos)
12-NOV-10 19:24

NNNN
SANITA': ORDINE PSICOLOGI PIEMONTE, FARE SQUADRA CONTRO STRESS DA LAVORO (2) =

(Adnkronos) - In una societa' dove, come si evince dai dati
europei, lo stress da lavoro e i suoi effetti sulla salute sono in
crescita, e dove e' necessario"mantenere e migliorare il benessere
lavorativo cosi' come di benessere psico-fisico", lo psicologo
"diventa un componente essenziale dell'e'quipe gia' attiva, al fianco
del medico competente, del responsabile sicurezza prevenzione e
protezione (Rspp) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(Rls). Il fatto poi che nelle rilevazioni di rischio stress
lavoro-correlato si utilizzino vari test e strumenti di indagine
psicologica che devono essere gestiti (per legge) esclusivamente da
psicologi o medici con specifica specializzazione, rende ancor piu'
importante che nell'e'quipe sia riconosciuto il ruolo strategico dello
psicologo".

(Com-Ram/Ct/Adnkronos)
12-NOV-10 19:27

NNNN

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09292 presentata da MASSIMO DONADI lunedì 8 novembre 2010, seduta n.391 DONADI e PALADINI. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: gli operatori della polizia di Stato, durante la loro attività al servizio per la collettività, possono essere esposti a rischi per i quali devono assumere specifiche responsabilità; alcune disposizioni dettate da provvedimenti legislativi e accordi sindacali, consentono ai dipendenti, in forza del vincolo che li lega all'Amministrazione d'appartenenza, di esercitare il diritto alla difesa sollevandoli dall'onere economico;

Atto Camera Interpellanza urgente 2-00881 presentata da MICHELE VENTURA lunedì 8 novembre 2010, seduta n.391 I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio di ministri, il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:negli ultimi giorni i quotidiani hanno riportato la notizia di festeggiamenti che si sarebbero svolti nella villa di Arcore, di proprietà del Presidente del Consiglio dei ministri, con la partecipazione di una ragazza minorenne non italiana alla quale sarebbe stato suggerito di spacciarsi per la nipote di Hosni Mubarak;

Cassazione : Attività lavorativa oltre il sesto giorno

Consiglio di Stato "...Il Giudice di primo grado non ha poi ritenuto ravvisabile alcuna contraddittorietà nel comportamento dell'Amministrazione, né quanto alla concessione di buoni pasto od alla fruizione del servizio mensa assicurati ad altri dipendenti, né quanto alla intervenuta provvisoria erogazione dei buoni pasto stessi in favore dei ricorrenti per un limitato periodo di tempo...."

Trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative indipendenti. Obbligo assicurativo presso l'INPDAP.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 9-11-2010 n. 143
Trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative indipendenti. Obbligo assicurativo presso l'INPDAP.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni.

Circ. 9 novembre 2010, n. 143 (1).

Trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative indipendenti. Obbligo assicurativo presso l'INPDAP.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




1. Definizione di Autorità amministrative indipendenti

Le Amministrazioni indipendenti sono organismi istituiti dalla legge con finalità di tutela di interessi pubblici di particolare rilevanza e ritenuti meritevoli di riconoscimento costituzionale.

Esse non svolgono attività di amministrazione attiva diretta, né attività di controllo, ma, sostanzialmente, funzioni di indirizzo, regolamentazione e tutela di interessi pubblici caratterizzati da particolare rilevanza e delicatezza.

Ogni Amministrazione indipendente è pertanto dotata di diverse caratteristiche, definite con disposizioni normative apposite in rispondenza alle esigenze di buon andamento ed imparzialità proprie dello specifico settore di interesse. La funzione tutoria assegnata è svolta in situazione di sostanziale assenza di legami strutturali e funzionali con l'autorità di governo.

In linea generale, le diverse leggi istitutive delle Amministrazioni indipendenti prevedono, in aggiunta ai poteri attribuiti per l'esercizio della funzione tutoria (poteri ispettivi e d'indagine, di sollecitazione, sanzionatori, ecc.), le seguenti caratteristiche comuni:

- autonomia organizzativa e di organico, al fine della predisposizione in modo autonomo di regole per il proprio funzionamento e della articolazione e modifica della dotazione di personale dipendente;

- autonomia contabile;

- predeterminazione legislativa dei criteri di scelta dei titolari degli organi, i quali devono, comunque, essere scelti tra soggetti appartenenti a determinate categorie;

- previsione di specifiche cause di ineleggibilità ed incompatibilità per gli stessi;

- limitata revocabilità e rinnovabilità delle cariche.



2. Obblighi assicurativi per il personale delle autorità indipendenti


a) Disposizioni di riferimento

L'art. 38 del R.D.L. n. 1827/1935, dispone come noto che, tra i dipendenti pubblici, non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia (per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria) gli operai, agenti e impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza.

Occorre peraltro tenere conto anche di quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo vigente, che contiene l'elenco dei soggetti pubblici destinatari delle disposizioni normative in materia di pubblico impiego.

La norma dispone che: «Per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

In tale quadro normativo si è posto il problema di determinare quale sia l'ente assicuratore per il personale delle autorità indipendenti, pur non essendone in dubbio l'inserimento nel settore pubblico. Ciò in quanto, nelle more dei necessari chiarimenti, alcune Amministrazioni hanno iscritto il proprio personale presso questo Istituto.

Sulla questione si è espresso il Consiglio di Stato, affermando con proprio parere n. 260/1999 che nella formulazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 sono ricomprese, tra le Amministrazioni pubbliche, anche le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tra le quali non sembra esservi ragione per escludere le Autorità indipendenti. In tal modo la nuova figura organizzativa è stata attratta tra le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, con conseguente assimilazione, dato il tenore delle norme sopra richiamate, anche ai fini del trattamento previdenziale del relativo personale.

Con parere ulteriore, n. 4489/2005, il Consiglio di Stato ha chiarito che le autorità indipendenti, in qualità di Amministrazioni pubbliche, sono tenute in ogni caso ad assicurare i propri dipendenti all'INPDAP. Si ritiene utile riportare le argomentazioni con le quali il Consiglio di Stato, su richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha espresso il proprio avviso. Le argomentazioni sono riferibili anche alle altre autorità indipendenti, in quanto Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in base alle disposizioni recate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 479/1994 ("Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge n. 537/1993 per il riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza"), l'INPDAP è competente «per quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche», mentre l'INPS è competente «per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi». Pertanto, il criterio di ripartizione delle competenze tra i predetti enti fissato da norma primaria «è tale per cui è la natura (pubblica o privata) del soggetto verso cui si esplica il rapporto di lavoro a qualificare il rapporto previdenziale e per conseguenza a stabilire se i rapporti rientrino nella competenza dell'uno o dell'altro ente». In altri termini, la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 479/1994 ha definitivamente chiarito che il criterio discretivo per
stabilire il riparto di competenza tra INPS ed INPDAP è dato dalla natura giuridica del datore di lavoro.

Proprio perché il criterio di ripartizione delle competenze tra i due enti strumentali è stabilito a livello di norma primaria, è indisponibile ai suoi destinatari la scelta del soggetto con cui allacciare il rapporto previdenziale (nonché il connesso rapporto contributivo), e dunque la scelta del soggetto erogatore delle prestazioni previdenziali. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che la normativa regolatrice del riparto di competenza tra gli enti previdenziali non può neppure essere derogata dai regolamenti di organizzazione delle autorità indipendenti che le predette Amministrazioni sono autorizzate ad adottare sulla scorta di specifiche norme contenute nelle rispettive leggi istitutive.

I regolamenti adottati dalle Autorità, sulla base delle previsioni delle rispettive leggi istitutive, in materia di trattamento economico e giuridico del proprio personale riguardano «... la configurazione e lo sviluppo del rapporto lavorativo per ciò che attiene ai suoi rapporti interni all'ordinamento dell'Autorità, non già per quanto riguarda l'ordinamento generale: e per quanto riguarda altri rapporti che in quello hanno titolo, ma che con quello non si identificano (come è per il rapporto contributivo e dunque per quello previdenziale). Del resto, in virtù del principio della prevalenza della legge, ove la legge stessa - in considerazione degli interessi generali coinvolti - provveda, non v'è spazio per una diversa riserva di competenza».

Conclusivamente, il Consiglio di Stato ribadisce che l'ente di riferimento per i rapporti contributivi e previdenziali dei dipendenti dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni si identifica con l'INPDAP.


b) Tipologia di personale

Ai fini della individuazione del trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità devono essere tenute in considerazione, oltre la natura degli organismi interessati, le diverse modalità di passaggio del personale alle dipendenze degli stessi.

Ne consegue che:

- il personale transitato (ad esempio a seguito di passaggio diretto) nei ruoli delle Amministrazioni indipendenti, proveniente da altre pubbliche Amministrazioni e già iscritto all'INPDAP, continua ad essere assicurato presso lo stesso INPDAP;

- il personale assunto direttamente dalle Amministrazioni indipendenti, secondo le previsioni delle rispettive leggi istitutive, deve essere assicurato presso l'INPDAP;

- il personale in posizione di comando, collocato fuori ruolo, in aspettativa senza assegni continua ad essere assicurato secondo le norme dell'Amministrazione di provenienza. In tale ultima fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro intrattenuto con l'Amministrazione di provenienza non è venuto meno, ma si trova in uno stato di quiescenza; pertanto il regime previdenziale applicabile rimane quello dell'Amministrazione (pubblica o privata) di provenienza, fatte salve eventuali previsioni di rimborso contenute in norme speciali.



3. Obblighi contributivi INPS

Consegue a quanto fin qui illustrato che le competenti strutture territoriali non dovranno più ricevere i versamenti contributivi da parte delle autorità indipendenti per il proprio personale dipendente, fatta eccezione per la sola contribuzione contro la DS, laddove ne ricorrano i presupposti alla luce delle disposizioni di cui alla circolare 600/RCV n. 178 del 28 luglio 1982 e alla circolare 12 febbraio 2009, n. 18.

La contribuzione IVS versata presso quest'istituto per il personale dipendente sopra indicato deve essere trasferita all'INPDAP, fatta eccezione per il caso di personale comandato, collocato fuori ruolo, in aspettativa senza assegni, che fosse iscritto precedentemente presso l'INPS, il quale rimane iscritto secondo le regole dell'Amministrazione di provenienza.

Il trasferimento dei contributi avverrà secondo le indicazione fornite al successivo punto 4.



4. Trasferimento dall'INPS all'INPDAP dei contributi in applicazione dell'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità operative

L'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Di conseguenza l'ente previdenziale, che ha ricevuto il pagamento, deve provvedere a trasferire le somme indebitamente introitate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

È opportuno evidenziare che, di recente, l'art. 1, comma 23-quater della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", ha disposto che il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle Amministrazioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (l'Autorità garante della concorrenza e del mercato), alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, è stato fissato al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso.

Le Direzioni che hanno in carico posizioni contributive riferibili ad Autorità amministrative indipendenti provvederanno, su apposita istanza e previa verifica dell'esatto inquadramento con obbligo contributivo all'INPDAP, a determinare l'ammontare dei contributi non dovuti, senza ovviamente tener conto di alcun termine di prescrizione, e trasferirli all'INPDAP.

A tal fine le Autorità amministrative indipendenti provvederanno a produrre istanza, alle competenti strutture territoriali dell'Istituto, di trasferimento dei contributi all'INPDAP.

L'istanza dovrà contenere:

- i dati anagrafici ed il codice fiscale dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento all'Istituto;

- l'ammontare delle retribuzioni riferite a ciascun dipendente e suddivise per anno;

- l'importo dei contributi versati per ciascun anno e gli estremi del versamento.

L'istanza così redatta dovrà essere inviata, per conoscenza, anche all'INPDAP che dovrà ricevere la somma in questione.

Le competenti strutture territoriali, ricevuta l'istanza di trasferimento e verificata la legittimità della richiesta, provvederanno alla contabilizzazione ed al trasferimento degli importi.

Si fa riserva di successive istruzioni per la sistemazione delle posizioni contributive individuali e per il trasferimento all'INPDAP delle contribuzioni oggetto di riscatti e ricongiunzioni.


Il Direttore generale

Nori



D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 1
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, art. 1
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1
L. 10 ottobre 1990, n. 287
L. 14 novembre 1995, n. 481
L. 31 luglio 1997, n. 249
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 38