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martedì 7 dicembre 2010
lunedì 6 dicembre 2010
Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare. (10A14613) (GU n. 285 del 6-12-2010 )
DECRETO 29 novembre 2010
Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare. (10A14613) (GU n. 285 del 6-12-2010 )
IL DIRETTORE GENERALE della sanita' militare Visto l'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale e' stata approvata la «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare»; Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale e' stata approvata la «Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2007, con il quale e' stata approvata la «Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»; Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2007, con il quale e' stata approvata la «Modifica della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»; Visto il decreto dirigenziale 9 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 2010, con il quale sono state approvate modifiche della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, nonche' della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, entrambe approvate in data 5 dicembre 2005»; Ravvisata la necessita' di aggiornare i criteri di accertamento e le indicazioni diagnostiche relative alle patologie previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' di cui ai citati decreti dirigenziali 5 dicembre 2005, tenendo conto delle attuali risultanze della medicina legale; Decreta: Art. 1
Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare. (10A14613) (GU n. 285 del 6-12-2010 )
IL DIRETTORE GENERALE della sanita' militare Visto l'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale e' stata approvata la «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare»; Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale e' stata approvata la «Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2007, con il quale e' stata approvata la «Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»; Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2007, con il quale e' stata approvata la «Modifica della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»; Visto il decreto dirigenziale 9 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 2010, con il quale sono state approvate modifiche della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, nonche' della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, entrambe approvate in data 5 dicembre 2005»; Ravvisata la necessita' di aggiornare i criteri di accertamento e le indicazioni diagnostiche relative alle patologie previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' di cui ai citati decreti dirigenziali 5 dicembre 2005, tenendo conto delle attuali risultanze della medicina legale; Decreta: Art. 1
SICUREZZA:ROSATO (PD),PROTESTA PS SIMBOLO FALLIMENTO GOVERNO
SICUREZZA:ROSATO (PD),PROTESTA PS SIMBOLO FALLIMENTO GOVERNO
(V. ''SICUREZZA: SINDACATI PS IN PIAZZA...'' DELLE 15.49)
(ANSA) - ROMA, 6 DIC - ''Solidarieta' e pieno sostegno'' ai
sindacati di polizia che annunciano la loro mobilitazione per il
13 dicembre e' stata espressa da Ettore Rosato (Pd).
''Le ragioni di questa protesta - ha spiegato Rosato - sono
totalmente condivisibili. Non e' tollerabile che il governo
Berlusconi abbia fatto demagogia a spese della sicurezza
pubblica e degli operatori delle forze di polizia e dei vigili
del fuoco. Oltre alla mortificazione della loro
professionalita', cosi' si mette a rischio l'efficienza del
servizio''.
''Questa protesta - ha aggiunto - e' uno dei simboli piu'
forti del fallimento di un governo che ha fatto tanta propaganda
sull'ordine e la sicurezza senza concludere mai nulla, anzi
creando disagi a chi ha la responsabilita' di garantirli''.
(ANSA).
NE
06-DIC-10 17:50 NNNN
(V. ''SICUREZZA: SINDACATI PS IN PIAZZA...'' DELLE 15.49)
(ANSA) - ROMA, 6 DIC - ''Solidarieta' e pieno sostegno'' ai
sindacati di polizia che annunciano la loro mobilitazione per il
13 dicembre e' stata espressa da Ettore Rosato (Pd).
''Le ragioni di questa protesta - ha spiegato Rosato - sono
totalmente condivisibili. Non e' tollerabile che il governo
Berlusconi abbia fatto demagogia a spese della sicurezza
pubblica e degli operatori delle forze di polizia e dei vigili
del fuoco. Oltre alla mortificazione della loro
professionalita', cosi' si mette a rischio l'efficienza del
servizio''.
''Questa protesta - ha aggiunto - e' uno dei simboli piu'
forti del fallimento di un governo che ha fatto tanta propaganda
sull'ordine e la sicurezza senza concludere mai nulla, anzi
creando disagi a chi ha la responsabilita' di garantirli''.
(ANSA).
NE
06-DIC-10 17:50 NNNN
Sicurezza/ Sindacati,Forze polizia in piazza contro tagli Il 9 proteste in tutta Italia e il 13 manifestazione a Roma
Apc-*Sicurezza/ Sindacati,Forze polizia in piazza contro tagli
Il 9 proteste in tutta Italia e il 13 manifestazione a Roma
Roma, 6 dic. (Apcom) - Il 9 e il 13 dicembre poliziotti insieme a
altri operatori del comparto sicurezza (agenti penitenziari,
vigili del fuoco, forestale) attueranno proteste (il 13 con
unamnaifestazione nazionale in piazza Montecitorio a Roma) per
protestare contro la mancata approvazione alla Camera di un
emendamento al decreto sicurezza sulla specificità delle Forze di
Polizia e dei Vigili del Fuoco, che secondo i sindacati "mette
così a rischio l`operatività e l`efficienza dei servizi di ordine
e sicurezza pubblica dal 1° gennaio 2011".
Le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, della Polizia
Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, che hanno aderito alla protesta
hanno indetto per il 9 dicembre 2010, manifestazioni unitarie
degli operatori in tutte le province d`Italia, e
una manifestazione nazionale a Roma, in Piazza Montecitorio, il
13 dicembre.
Lo scopo della protesta - si legge in un comunicato congiunto dei
sindacati - è impedire lo smantellamento della sicurezza pubblica
e del soccorso pubblico contro le politiche finanziarie dei soli
tagli che hanno già sottratto, alle Forze di polizia, circa 2
miliardi e mezzo di euro in tre anni.
Red/Nes
061558 dic 10
Il 9 proteste in tutta Italia e il 13 manifestazione a Roma
Roma, 6 dic. (Apcom) - Il 9 e il 13 dicembre poliziotti insieme a
altri operatori del comparto sicurezza (agenti penitenziari,
vigili del fuoco, forestale) attueranno proteste (il 13 con
unamnaifestazione nazionale in piazza Montecitorio a Roma) per
protestare contro la mancata approvazione alla Camera di un
emendamento al decreto sicurezza sulla specificità delle Forze di
Polizia e dei Vigili del Fuoco, che secondo i sindacati "mette
così a rischio l`operatività e l`efficienza dei servizi di ordine
e sicurezza pubblica dal 1° gennaio 2011".
Le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, della Polizia
Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, che hanno aderito alla protesta
hanno indetto per il 9 dicembre 2010, manifestazioni unitarie
degli operatori in tutte le province d`Italia, e
una manifestazione nazionale a Roma, in Piazza Montecitorio, il
13 dicembre.
Lo scopo della protesta - si legge in un comunicato congiunto dei
sindacati - è impedire lo smantellamento della sicurezza pubblica
e del soccorso pubblico contro le politiche finanziarie dei soli
tagli che hanno già sottratto, alle Forze di polizia, circa 2
miliardi e mezzo di euro in tre anni.
Red/Nes
061558 dic 10
SICUREZZA: SINDACATI PS IN PIAZZA, NO SMANTELLAMENTO SETTORE IL 13 MANIFESTZIONE A MONTECITORIO, TAGLIATI 2,5 MLD IN TRE ANNI
(ANSA) - ROMA, 6 DIC - I sindacati di polizia scenderanno in
piazza il prossimo 13 dicembre ''per impedire lo smantellamento
della sicurezza pubblica''. Lo comunicano i rappresentanti di 20
sigle sindacali del settore.
''Dopo il vergognoso voltafaccia del Governo e della
maggioranza che hanno ritirato alla Camera un emendamento al
decreto sicurezza sulla specificita' delle Forze di Polizia e
dei Vigili del Fuoco, mettendo cosi' a rischio l'operativita' e
l'efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica dal 1
gennaio 2011 - spiegano - le firmatarie organizzazioni sindacali
della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Corpo
Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, hanno indetto per il 9 dicembre manifestazioni unitarie
degli operatori in tutte le province d'Italia e una
manifestazione nazionale a Roma, in Piazza Montecitorio, il 13
dicembre''.
La mobilitazione, proseguono i sindacati, mira a ''impedire
lo smantellamento della sicurezza pubblica e del soccorso
pubblico contro le politiche finanziarie dei soli tagli che
hanno gia' sottratto, alle forze di polizia, circa 2 miliardi e
mezzo di euro in tre anni; impedire che la manovra finanziaria
di quest'anno possa ulteriormente limitare l'operativita' dei
servizi delle forze di polizia e dei vigili del fuoco con la
fissazione dal 31 dicembre 2010 di un tetto massimo allo
straordinario e alle indennita' operative, anche a fronte di
maggiori esigenze di sicurezza, che non consentiranno l'impiego
dei poliziotti e dei vigili del fuoco per un limite
'ragioneristico'; affermare il diritto degli operatori delle
forze di polizia e dei vigili del fuoco, sancito dalla
Costituzione per tutti i lavoratori, a smettere di fornire
prestazioni di lavoro straordinario o connesse a maggiore
disagio o responsabilita' senza la retribuzione corrispondente;
sensibilizzare l'opinione pubblica sul comportamento
irresponsabile, verso il Paese, e vergognoso, verso gli
operatori di polizia e dei vigili del fuoco, tenuto dall'attuale
Governo, che ha sinora disatteso ogni impegno assunto in
campagna elettorale e nei documenti programmatici sui versanti
della sicurezza e delle connesse politiche per il personale''.
(ANSA).
NE
06-DIC-10 15:49 NNNN
SICUREZZA: FRIULI VENEZIA GIULIA, LIBERA CIRCOLAZIONE FORZE DELL'ORDINE SU TRENI
PER REGIONE E' UNA SPESA DI 100MILA EURO
Trieste, 6 dic. - (Adnkronos) - Proseguira' anche nel prossimo
anno la sperimentazione della libera circolazione delle forze
dell'Ordine sui treni regionali del Friuli Venezia Giulia. La ha
confermato la Giunta regionale, sulla base di un provvedimento
dell'assessore regionale alla Viabilita' e Trasporti Riccardo
Riccardi. La proroga scattera' dopo il 13 dicembre (data dell'entrata
in vigore dell'orario ferroviario invernale) e sino al 30 giugno 2011.
La libera circolazione sara' consentita agli agenti e agli
ufficiali di Pubblica Sicurezza, agli appartenenti all'Arma dei
Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, del
Corpo della Guardia di finanza, delle Capitanerie di porto, del Corpo
forestale dello Stato e regionale, delle Polizie locali (nell'ambito
del proprio territorio comunale), siano essi in divisa o dotati di
tesserino di riconoscimento rilasciato dai rispettivi comandi.
"Per la Regione, di fatto, si tratta di una spesa di 100mila
euro - spiega Riccardi - ma crediamo che pendolari, studenti e lo
stesso personale ferroviario gradiscano questo servizio, che viene a
rispondere alla giusta esigenza di una maggior sicurezza del
passeggero sui nostri treni".
(Afv/Pn/Adnkronos)
06-DIC-10 15:04
NNNN
La notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 8234 del 25/11/2010
FATTO e DIRITTO
1. L’Amministrazione, odierna appellante, aveva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 15 collaboratori professionali tecnici sanitari di laboratorio biomedico, cat.D., deliberando di esperire previamente le procedure di mobilità .
Con un unico motivo di ricorso il sig. [OMISSIS], collaboratore professionale, sanitario-tecnico di laboratorio biomedico, cat. D, in servizio a tempo indeterminato presso la Asl Bat, lamentava la violazione della normativa di settore e dei principi generali in materia di trasparenza oltre che della par condicio per non essere stati posti tutti gli interessati nella condizione di conoscere e partecipare al processo di mobilità in questione.
Il Tar, dopo avere respinto le eccezioni di irricevibilità avanzate dall’Istituto resistente, riteneva il ricorso fondato accogliendo la fondamentale tesi difensiva del ricorrente, in quanto l’amministrazione non aveva sottoposto la deliberazione con la quale si era determinata ad esperire le procedure di mobilità alle suddette forme di pubblicità.
Nell’atto di appello l’Istituto, nel censurare la sentenza del Tar, avanza plurimi motivi di doglianza ed in primis il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per violazione ed inesatta applicazione dell’art.63 comma I del d.lgs. n.165 del 2001.
La domanda cautelare di sospensione della sentenza del Tar è stata esaminata dalla Sezione nella Camera di Consiglio del 28 settembre 2010.
Si è costituito il signor [OMISSIS] chiedendo il rigetto della misura cautelare, una pronunzia di irricevibilità dell’appello e nel merito il rigetto dello stesso.
Il Collegio ha avvisato le parti per una possibile decisione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104.
2. Infondata è la eccezione di irricevibilità dell’appello avanzata dall’appellato signor [OMISSIS].
Vale infatti in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio di carattere generale, derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario. Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tale caso sostituita con la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l’ufficio postale (Cass., Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17748).
Nel caso di specie risulta agli atti che la sentenza del Tar Puglia Bari è stata notificata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale in data 11 gennaio 2010, il ricorso in appello risulta consegnato all’ufficio postale in data 11 marzo 2010, e dunque tempestivamente.
3. Il primo motivo dedotto di difetto di giurisdizione è fondato ed assorbente ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104.
Il Tar Puglia infatti ha assunto la illegittimità dell’ intero giudizio sulla indizione del concorso pubblico per n.15 posti perché attivato senza il previo corretto espletamento della massima pubblicità della preliminare procedura di mobilità volontaria esterna.
Senonchè, come correttamente osservato dall’appellante, erano proprio le modalità di espletamento di tale preliminare procedura che andavano a ledere direttamente il ricorrente il quale infatti dichiaratamente ambiva al bene della vita rappresentato dal trasferimento per mobilità e si doleva di non averne potuto usufruire sulla scorta della delibera di GE n.130 del 2009.
Il Tar quindi ha erroneamente equiparato le procedure di mobilità volontaria esterna, -riservate ai dipendenti pubblici e comportanti, una mera variazione di un rapporto di lavoro pubblico già in essere mantenendo inalterati gli elementi originari e costitutivi (la qualifica, il profilo e le mansioni),- a quelle concorsuali aperte a tutti e finalizzate alla nuova assunzione di dipendenti pubblici e cioè alla costituzione di nuovi rapporti di pubblico impiego.
Il fatto che le procedure di mobilità fossero in qualche misura collegate e propedeutiche a quelle concorsuali non era di per sé di idonea a spostare l’ambito del dictum del giudice che, ai sensi dell’articolo 63, comma 1 del d.lgs. n.165 del 2001, è proprio del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non venendo in applicazione il comma 4 del medesimo articolo.
In tale senso si è pronunziata anche la Corte di Cassazione che ha qualificato la natura della mobilità esterna come mera cessione di un contratto già in essere e come tale, ricompresa nella cognizione del giudice ordinario “..che ha giurisdizione sull’unico rapporto al momento della lesione dei relativi diritti” (Corte di Cass. SS. UU. Civili 12 dicembre 2006 n.26420).
4. In conclusione l’appello merita accoglimento nei sensi indicati.
Pertanto in riforma della sentenza appellata deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo spettando la giurisdizione al giudice ordinario, salvi gli effetti della translatio judicii di cui all’art. 11 comma 2 cod. proc. amm..
5. Spese ed onorari dei due gradi in relazione al petitum ed all’andamento della vicenda contenziosa possono essere compensati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza appellata dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo spettando la giurisdizione al giudice ordinario.
Compensa spese ed onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
Aldo Scola, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/11/2010
Infortunio a causa di un tombino sporgente non segnalato? Paga il Comune!
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 23277 del 18/11/2010
Presidente Trifone – Relatore Amendola
Presidente Trifone – Relatore Amendola
Svolgimento del processo
I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
[[OMISSIS]], con atto di citazione notificato il 12 gennaio 1989, convenne in giudizio il Comune di [OMISSIS] chiedendo il ristoro dei danni patiti a seguito di una caduta, determinata dallo stato di dissesto del fondo stradale.
L’ente, costituitosi in giudizio, contestò la domanda attrice.
Con sentenza del 12 febbraio 2004 il Tribunale di Napoli rigettò la domanda.
Su gravame della soccombente, la Corte d’appello l’ha invece ritenuta fondata e, per l’effetto, ha condannato il Comune di [OMISSIS] al pagamento in favore della [OMISSIS] della somma di euro 55.798,54.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, il Comune di [OMISSIS], formulando un solo, complesso motivo con pedissequo quesito.
Ha resistito con controricorso la [OMISSIS].
Il giudizio, rinviato a nuovo ruolo all’udienza del 19 febbraio 2006, a seguito del decesso del difensore dell’intimata, è stato trattato e deciso all’udienza odierna.
Motivi della decisione
1. Nell’unico mezzo il Comune di [OMISSIS] lamenta insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Oggetto della critica è il convincimento del giudice a quo in ordine alla eziologia dell’evento lesivo. Secondo la Corte territoriale, invero, l’instabilità del tombino sul quale la [OMISSIS] era andata ad inciampare costituiva evento imprevedibile, e quindi insidia per l’ignaro passante, idonea all’affermazione dell’efficienza causale della condotta della P.A. nella determinazione dell’evento.
Sostiene invece il deducente che, considerate le caratteristiche di tempo e di luogo in cui si era verificato il sinistro, l’attrice bene avrebbe potuto prevedere un pericolo per la sua incolumità e, conseguentemente, adottare tutte le cautele necessarie ad evitare che esso si materializzasse, transitando sul lato della strada non interessato dai lavori.
2. La doglianza è infondata.
È consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l’ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall’utente, secondo la regola generale dell’art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l’illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).
Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).
2.1. Principio altrettanto pacifico è poi che, allorquando si faccia valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per danni subiti dall’utente a causa delle condizioni di manutenzione di una strada pubblica, la valutazione della sussistenza di un’insidia, caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato (confr. Cass. civ., 19 luglio 2005, n. 15224).
3. Venendo al caso di specie, il giudice di merito ha affermato che l’instabilità del tombino costituiva, in mancanza di qualsivoglia segnalazione dei lavori in corso e di recinzione della zona interessata, un pericolo occulto e imprevedibile, segnatamente rimarcando l’incongruità della linea difensiva della convenuta amministrazione – volta a rovesciare sull’infortunata la responsabilità dell’accaduto – alla luce del criterio, di elementare buon senso, che proprio per la mancanza di ogni segnalazione, l’utente poteva camminare indifferentemente sull’uno o sull’altro lato della strada.
Ciò significa che il decidente ha valutato, in termini che non possono essere tacciati di implausibilità e di illogicità rispetto al contesto fattuale di riferimento, la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del presidio generale di cui all’art. 2043 cod. civ. e ha poi dato del suo convincimento una motivazione esaustiva e corretta. Tanto basta perché la relativa valutazione si sottragga al sindacato di questa Corte.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 4.200 (di cui euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.
Depositata in Cancelleria il 18/11/2010
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