YARA:POLPOSTA CHIEDE A FACEBOOK CANCELLAZIONE PAGINE 'TROLL'
(V. YARA: ASS. METER, SU FACEBOOK GRUPPO...' DELLE 14:12)
(ANSA) - CATANIA, 27 FEB - La polizia postale e delle
telecomunicazione ha chiesto alla societa' che gestisce Facebook
di cancellare le pagine aperte sul social network da gruppi che
offendono la piccola Yara definendola zombie con la scritta
'anche i morti ballano' e una fotografia del suo volto in un
manifesto da cinema. L'iniziativa rientra nell'ambito di un
protocollo internazionale firmato dalla polizia postale italiana
e Facebook sulle pagine 'Troll', offensive. (ANSA)
TR
27-FEB-11 20:20 NNNN
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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domenica 27 febbraio 2011
SE NON ORA, QUANDO? Modesta proposta ai parlamentari delle opposizioni
SE NON ORA, QUANDO?Modesta proposta ai parlamentari delle opposizioni
"Si blocchi il Parlamento fino alle dimissioni di Berlusconi". Su MicroMega.net l'appello di Andrea Camilleri, Roberta De Monticelli, Paolo Flores d'Arcais, Dario Fo, Margherita Hack,Franca Rame, Barbara Spinelli, Antonio Tabucchi e Marco Travaglio .
Il governo Berlusconi, e la sua maggioranza parlamentare obbediente “perinde ac cadaver”, è entrato in un crescendo di eversione che mira apertamente a distruggere i fondamenti della Costituzione repubblicana e perfino un principio onorato da tre secoli: la divisione dei poteri. Di fronte a questo conclamato progetto di dispotismo proprietario chiediamo alle opposizione (all’Idv che si riunisce domani, al Pd che dell’opposizione è il partito maggiore, ma anche all’Udc e a Fli, che ormai riconoscono l’emergenza democratica che il permanere di Berlusconi al governo configura) di reagire secondo una irrinunciabile e improcrastinabile legittima difesa repubblicana, proclamando solennemente e subito il blocco sistematico e permanente del Parlamento su qualsiasi provvedimento e con tutti i mezzi che la legge e i regolamenti mettono a disposizione, fino alle dimissioni di Berlusconi e conseguenti elezioni anticipate. Se non ora, quando?Andrea Camilleri
Roberta De Monticelli
Paolo Flores d’Arcais
Dario Fo
Margherita Hack
Franca Rame
Barbara Spinelli
Antonio Tabucchi
Marco Travaglio
www.micromega.net
COME LIBERARE L’ITALIA DA BERLUSCONI? ROBERTO SAVIANO IN ESCLUSIVA PER MICROMEGA.NET
COME LIBERARE L’ITALIA DA BERLUSCONI?ROBERTO SAVIANO IN ESCLUSIVA PER MICROMEGA.NET
cittadini senza rappresentanza
elezioni in vendita
perché sul conflitto di interessi del premier l’opposizione depone le armi?
perché nessuno occupa il segmento elettorale di un “partito” della legalità?
questo, e molto altro, nella risposta di Roberto Saviano al questionario di MicroMega su “Come liberare l’Italia da Berlusconi”, al quale, nel numero speciale “Berlusconismo e fascismo (2)”, in edicola da martedì 1 marzo, rispondono anche Margherita Hack, Eugenio Scalfari, Rossana Rossanda, Massimo D’Alema, Barbara Spinelli, Walter Veltroni, Marco Travaglio, Furio Colombo, Pier Luigi Bersani, Sergio Chiamparino, Antonio Padellaro, Pancho Pardi, Antonio Di Pietro, Ezio Mauro, Sergio Cofferati, Giorgio Cremaschi, Luigi De Magistris, Luciano Gallino, Nichi Vendola, Dario Fo.
Leggi la risposta di Roberto Saviano
Leggi il sommario del numero di MicroMega in edicola da martedì 1 marzo
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE AVVISO Avviso dell'avvenuta pubblicazione nel Giornale ufficiale della difesa dei decreti dirigenziali con i quali i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1507 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo nelle Forze armate sono stati ammessi alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate a seguito di ripianamenti. (GU n. 15 del 22-2-2011 )
Si informa che nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 3 del 30 gennaio 2011, sono stati pubblicati i sotto elencati decreti dirigenziali con i quali i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1507 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo nelle Forze armate (Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n. 94 del 12 dicembre 2006), a seguito di ripianamenti, sono stati ammessi alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate con decorrenza giuridica 29 settembre 2009: decreto dirigenziale n. 111 emanato da questa Direzione generale il 21 dicembre 2010, concernente l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nell'Esercito; decreto dirigenziale n. 100 emanato da questa Direzione generale di concerto con il Comando generale delle Capitanerie di porto il 16 dicembre 2010, concernente l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nella Marina militare; decreto dirigenziale n. 75 emanato da questa Direzione generale il 23 novembre 2010, concernente l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nell'Aeronautica militare.
LEGGE 22 febbraio 2011, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia. (11G0051) (GU n. 46 del 25-2-2011 )
testo in vigore dal: 26-2-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 febbraio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri La Russa, Ministro della difesa Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3996): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della difesa (La Russa), dal Ministro dell'interno (Maroni), dal Ministro della giustizia (Alfano), dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 10 gennaio 2011. Assegnato alle commissioni riunite III (affari esteri e comunitari) e IV (difesa), in sede referente, il 10 gennaio 2011 con pareri della commissione per la legislazione, I, II, V, VI, VIII, IX, XI e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite III e IV , in sede referente, l'11, 12 e 19 gennaio 2011. Esaminato in aula il 24 gennaio 2011 ed approvato il 25 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2537): Assegnato alle commissioni riunite 3ª (affari esteri, emigrazione) e 4ª (difesa), in sede referente, il 27 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª e 14ª. Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 1° febbraio 2011. Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª, in sede referente, il 1°, 9 e 15 febbraio 2011. Esaminato in aula il 3 febbraio 2011 ed approvato il 16 febbraio 2011.
Avvertenza:
Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 304 del 30 dicembre 2010.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 35. Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 228 All'articolo 1: al comma 3: all'alinea, le parole: «il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «i Governi»; alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed educativo»; al comma 4, le parole: «all'organizzazione di una conferenza regionale della societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afghana"» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione di una "Casa della societa' civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30». All'articolo 2: al comma 1: al secondo periodo, le parole: «del predetto stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al primo periodo» e le parole: «nel periodo di vigenza del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2011»; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresi' autorizzata la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili»; al comma 5, la cifra: «14.327.451» e' sostituita dalla seguente: «12.827.451», le parole: «nei territori bellici e ad alto rischio» sono sostituite dalle seguenti: «in territori interessati da eventi bellici o ad alto rischio» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai predetti interventi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; al comma 6, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2003, n. 350» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire anche la sicurezza informatica della rete diplomatico-consolare, al personale inviato in missione nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011 per gli interventi tecnici a tutela della funzionalita' dei sistemi informatici e degli apparati di comunicazione spetta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a euro 30.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170»; al comma 9, al quarto e al sesto periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»; al comma 10, al quarto periodo, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse; il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.300.000 per garantire il contributo italiano al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area dei Balcani e l'adesione italiana a progetti e iniziative di ricostruzione nel sud-est europeo, cosi' ripartita: euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica ed euro 1.000.000 per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo»; dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche e integrazioni, e' assegnato a favore dello stesso un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». All'articolo 3: al comma 4, dopo le parole: «legge 26 febbraio 1987, n. 49» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni», dopo le parole: «all'articolo 4, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; al comma 5, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse; dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste. 5-ter. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto nonche' dei residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. 5-quater. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, possono essere impegnati nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011. 5-quinquies. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nell'ambito delle risorse ivi previste, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione»; al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni»; al comma 7, all'alinea, le parole: «con il quale» sono sostituite dalle seguenti: «in cui»; dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, in materia di esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, assicurando la flessibilita' e la funzionalita' del personale impiegato, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "centoventi unita'" sono inserite le seguenti: ", da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e),"; b) all'articolo 13: 1) al comma 2, le parole: "esecutivo ed ausiliario" sono soppresse; 2) ai commi 2 e 4, le parole: "dell'unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),"». All'articolo 4: il comma 31 e' sostituito dal seguente: «31. Per le esigenze di cui all'articolo 55, comma 5-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, connesse alla celebrazione del 150° anniversario dell'unita' d'Italia, anche riferite alle missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 620 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita in euro 2.500.000 per l'anno 2011. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 2.500.000». All'articolo 5: al comma 1, dopo le parole: «legge 3 agosto 2009, n. 108» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riconosciuta anche per eventi antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1982»; al comma 3, all'alinea, alle parole: «Al decreto legislativo» sono premesse le seguenti: «Nella sezione III del capo III del titolo II del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui» e la parola: «inserito» e' sostituita dalla seguente: «aggiunto»; dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nell'ambito delle misure finalizzate al sostegno e alla tutela anche del personale impiegato nelle missioni internazionali, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 603, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "l. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermita' o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonche' al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermita' o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermita' o patologie tumorali, l'indennizzo e' corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonche' ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti. 2. I termini e le modalita' per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126"; b) l'articolo 1907 e' sostituito dal seguente: "Art. 1907. - (Personale esposto a particolari fattori di rischio) - 1. I termini e le modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermita' o patologie tumorali sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresi' il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento". 3-ter. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, le Forze armate possono continuare ad avvalersi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». All'articolo 8: al comma 1, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle spese di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, e comma 11-bis».
DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5 Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045) (GU n. 44 del 23-2-2011 )
testo in vigore dal: 24-2-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la dovuta solennita' e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Russa, Ministro della difesa Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Alfano
maggiori oneri a carico della finanza pubblica
la presenza dell’autovelox o comunque degli strumenti elettronici di rilevamento della velocità deve essere debitamente e preventivamente segnalata agli automobilisti con appositi cartelli, tale segnalazione deve avvenire non solo sulla strada ove è collocato l’autovelox, ma anche sulle strade che in essa confluiscono quando l’intersezione tra le due strade si trovi a valle del segnale di avviso ma a monte rispetto all’apparecchiatura di rilevamento.
Se a norma dell’art. 4 del D.L. 121/2002 la presenza dell’autovelox o comunque degli strumenti elettronici di rilevamento della velocità deve essere debitamente e preventivamente segnalata agli automobilisti con appositi cartelli, tale segnalazione deve avvenire non solo sulla strada ove è collocato l’autovelox, ma anche sulle strade che in essa confluiscono quando l’intersezione tra le due strade si trovi a valle del segnale di avviso ma a monte rispetto all’apparecchiatura di rilevamento.
Fatto e Diritto
Il consigliere designato per l’esame preliminare depositava la relazione, in data 9.6.10, ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si trascrive.
PREMESSO:
che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado emessa dal locale Giudice di Pace, in accoglimento del gravame proposto dal sopraindicato Comune, ha rigettato l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso un verbale di contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 142 cit. cod., comma 8 accertato mediante apparecchiatura elettronica autovelox, tra l’altro e segnatamente ritenendo che la mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell’apparecchio (che sarebbe stata accertata mediante sopralluogo dal primo giudice) non incidesse sulla validità della contestazione e che, peraltro, nel caso di specie, l’opponente non avesse indicato, ancor prima di “provare il suo percorso”, il “tracciato” di provenienza, in funzione della dedotta assenza del cartello informativo sul tratto di strada concretamente impegnato;
OSSERVA:
il ricorso si palesa infondato in ordine al primo motivo, fondato quanto al secondo e terzo, alla stregua delle seguenti rispettive considerazioni:
1A mot. viol. e falsa appl. D.L. n. 121, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 e L. n. 241 del 1990, art. 3). La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e conforme Cass. 7419/09), pur affermando la necessità ai fini della validità del verbale di contestazione della presenza della segnaletica di preventiva informazione degli automobilisti in transito, non esige tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicata nel processo verbale; in mancanza, pertanto, di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non è censurabile l’affermazione di principio oggetto del mezzo d’impugnazione che non ha posto in discussione l’obbligatorietà dell’informazione in questione; sicché quando la relativa ottemperanza sia stata comunque accertata o ammessa la mancanza di una espressa menzione dell’esistenza dei cartelli premonitori nel verbale di contestazione non ne inficia la validità, Né può invocarsi in contrario il principio della “trasparenza” degli atti amministrativi, tenuto conto dell’agevole verificabilità al riguardo della condizione in questione.
2A e 3A motivo (viol. o falsa appl. art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.L. n. 117, art. 3, comma 1 lett. conv. in L. n. 160 del 2007, insufficiente motivazione).
Manifestamente fondate sono invece le censure contenute nei successivi due motivi, considerato che l’opponente nel ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale da una provinciale (la “(OMISSIS)”) e di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox. In siffatto contesto non sarebbe stato, dunque, sufficiente accertare l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui all’art. 4 cit. D.L., perché l’avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed a congrua distanza in, la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull’amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.
I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente, rimangono assorbiti. Si propone, conclusivamente, il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo e terzo l’assorbimento dei rimanenti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
Tanto premesso, non essendo state depositate memorie di parte, Né formulate osservazioni in udienza, condividendo il collegio integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in conformità, demandando al giudice di rinvio il regolamento delle spese de presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo ed il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Acqui Terme in persona di diverso magistrato.
Il consigliere designato per l’esame preliminare depositava la relazione, in data 9.6.10, ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si trascrive.
PREMESSO:
che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado emessa dal locale Giudice di Pace, in accoglimento del gravame proposto dal sopraindicato Comune, ha rigettato l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso un verbale di contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 142 cit. cod., comma 8 accertato mediante apparecchiatura elettronica autovelox, tra l’altro e segnatamente ritenendo che la mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell’apparecchio (che sarebbe stata accertata mediante sopralluogo dal primo giudice) non incidesse sulla validità della contestazione e che, peraltro, nel caso di specie, l’opponente non avesse indicato, ancor prima di “provare il suo percorso”, il “tracciato” di provenienza, in funzione della dedotta assenza del cartello informativo sul tratto di strada concretamente impegnato;
OSSERVA:
il ricorso si palesa infondato in ordine al primo motivo, fondato quanto al secondo e terzo, alla stregua delle seguenti rispettive considerazioni:
1A mot. viol. e falsa appl. D.L. n. 121, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 e L. n. 241 del 1990, art. 3). La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e conforme Cass. 7419/09), pur affermando la necessità ai fini della validità del verbale di contestazione della presenza della segnaletica di preventiva informazione degli automobilisti in transito, non esige tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicata nel processo verbale; in mancanza, pertanto, di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non è censurabile l’affermazione di principio oggetto del mezzo d’impugnazione che non ha posto in discussione l’obbligatorietà dell’informazione in questione; sicché quando la relativa ottemperanza sia stata comunque accertata o ammessa la mancanza di una espressa menzione dell’esistenza dei cartelli premonitori nel verbale di contestazione non ne inficia la validità, Né può invocarsi in contrario il principio della “trasparenza” degli atti amministrativi, tenuto conto dell’agevole verificabilità al riguardo della condizione in questione.
2A e 3A motivo (viol. o falsa appl. art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.L. n. 117, art. 3, comma 1 lett. conv. in L. n. 160 del 2007, insufficiente motivazione).
Manifestamente fondate sono invece le censure contenute nei successivi due motivi, considerato che l’opponente nel ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale da una provinciale (la “(OMISSIS)”) e di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox. In siffatto contesto non sarebbe stato, dunque, sufficiente accertare l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui all’art. 4 cit. D.L., perché l’avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed a congrua distanza in, la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull’amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.
I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente, rimangono assorbiti. Si propone, conclusivamente, il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo e terzo l’assorbimento dei rimanenti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
Tanto premesso, non essendo state depositate memorie di parte, Né formulate osservazioni in udienza, condividendo il collegio integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in conformità, demandando al giudice di rinvio il regolamento delle spese de presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo ed il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Acqui Terme in persona di diverso magistrato.
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Circ. 21-2-2011 n. 2 Procedura operativa per il trattamento dei dati personali nei rapporti con l’utenza. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
Circ. 21 febbraio 2011, n. 2 (1).
Procedura operativa per il trattamento dei dati personali nei rapporti con l’utenza.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
1. Premessa
La presente circolare è finalizzata a garantire il necessario livello di sicurezza nella protezione dei dati personali, che l'Istituto e i suoi fornitori sono chiamati a trattare nello svolgimento dell'attività di relazione con l'utenza, sia attraverso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (di seguito: Urp), sia attraverso il servizio di call center.
Se, infatti, l'attività di relazione con l'utenza, finalizzata alla massima trasparenza dell'azione amministrativa, rappresenta un valore ormai consolidato nell'attuale ordinamento giuridico (L. n. 241/1990; D.Lgs. n. 29/1993; L. n. 150/2000; D.Lgs. n. 150/2009), occorre tuttavia contemperarne la portata con la tutela della riservatezza dei dati personali, il cui trattamento deriva dall'erogazione di servizi e prestazioni, pervenendo ad un accettabile punto di equilibrio tra le due contrapposte esigenze.
2. Trattamento dei dati personali presso gli Urp
Il trattamento di dati personali nei rapporti con l'utenza avviene principalmente nel contesto degli Uffici relazioni con il pubblico (Urp).
I Responsabili Urp, pertanto, dovranno conoscere ed essere in grado di applicare la procedura prevista dagli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di esercizio dei diritti degli interessati.
2.1 - Misure di identificazione dell'utente
La prima misura di salvaguardia della riservatezza dei dati personali, peraltro indispensabile alla corretta erogazione del servizio, consiste nell'esatta identificazione dell'utente, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, in corso di validità.
Ove l'utente si avvalga di un delegato, occorrerà procedere all'identificazione del delegato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità in corso di validità, di un atto di delega debitamente compilato e di fotocopia del documento d'identità del delegante.
Ove sorgano dubbi di qualsiasi tipo in ordine all'autenticità della delega (es. discordanza tra la firma apposta in calce alla delega e quella risultante dal documento d'identità), il rilascio dell'informazione potrà essere differito, al fine di consentire gli opportuni accertamenti presso il delegante; in alternativa, l'informazione richiesta potrà essere resa per iscritto, con spedizione all'indirizzo dell'utente presente in banca dati.
Gli Urp sono inoltre chiamati a fornire informazioni e consulenza anche a fronte di istanze presentate a mezzo fax o per via telematica, come da tempo previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
Le richieste di informazione via fax potranno essere riscontrate solo allorché riportino, in allegato, copia del documento dell'interessato, come previsto dal comma 3 del citato art. 38, quale misura indispensabile alla corretta identificazione del mittente.
Per quanto attiene alla seconda ipotesi, occorre tenere conto che, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), come recentemente modificato dall'art. 47 del D.Lgs. n. 235/2010, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica agli Urp [1] sono valide:
- se sottoscritte con firma digitale;
- se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di Posta Elettronica Certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
Si ricorda, in proposito, che la Posta Elettronica Certificata, distribuita tramite il portale www.postacertificata.gov.it, risponde pienamente a tali requisiti, in quanto rilasciata, appunto, previa identificazione del titolare.
Fuori dalle predette ipotesi, potranno essere fornite tramite posta elettronica ordinaria (non certificata o non accompagnata da firma digitale), quale canale non idoneo a consentire una corretta identificazione del mittente, solo informazioni di carattere generale, come l'indicazione dell'Ufficio competente a svolgere un particolare procedimento, la sua ubicazione, gli orari di apertura, la documentazione necessaria per accedere alle prestazioni, informazioni di carattere normativo, ecc., salvo che non possa essere acquisita, sulla base di una valutazione da condurre caso per caso e con la massima cautela, la ragionevole certezza che l'account di posta elettronica sia univocamente riconducibile al suo titolare (ad es., qualora il mittente alleghi alla comunicazione in posta elettronica una copia scannerizzata del proprio documento d'identità).
Per quanto attiene alle richieste di informazioni via telefono, si rimanda a quanto successivamente disposto per il call center.
[1] Le altre ipotesi previste dagli artt. 64 e 65 del CAD riguardano, più da presso, l'accesso ai servizi erogati in via telematica.
2.2 - Protezione dei dati personali e diritto di accesso
Il trattamento di dati personali da parte degli Urp avviene sovente in occasione dell'esercizio, da parte dell'utenza, del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i.
Il caso considerato è, ovviamente, quello in cui gli atti e i documenti di cui si chiede di prendere visione o di estrarre copia contengano dati personali di soggetti diversi da colui che esercita l'accesso.
Si ricorda che, ai sensi di Legge, e come specificato dall'art. 5 del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Inpdap (G.U. n. 79 del 6 aprile 2010), il responsabile del procedimento deve dare comunicazione della richiesta di accesso ai contro interessati: si tratta dei soggetti il cui diritto alla riservatezza potrebbe essere compromesso dall'esercizio del diritto d'accesso, individuati o facilmente individuabili sulla base dell'esame del contenuto del documento.
Più in generale, al fine di individuare i confini del diritto d'accesso e i presupposti legittimanti il trattamento di dati personali altrui, occorre richiamare gli artt. 59 e 60 del Codice della Privacy.
Secondo l'art. 59, i dati personali (ad es. di natura reddituale), i dati sensibili non riguardanti lo stato di salute e la sfera sessuale (ad es. relativi all'iscrizione a un sindacato) e i dati giudiziari (riferibili a condanne penali che comportino l'iscrizione nel casellario giudiziale), se riportati in documenti amministrativi, sono accessibili nel rispetto delle norme della L. n. 241/1990. Precisamente:
- i dati personali sono accessibili ove ciò sia necessario al richiedente per curare o difendere propri interessi giuridici;
- i dati sensibili e giudiziari (diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) sono conoscibili mediante accesso ai documenti amministrativi qualora ciò sia strettamente indispensabile (e non solo necessario) per curare o difendere interessi giuridici del richiedente.
Per quanto invece attiene ai c.d. dati "supersensibili" - cioè i dati personali relativi allo stato di salute e alla sfera sessuale - essi sono accessibili solo quando ciò sia strettamente indispensabile per curare o difendere interessi giuridici del richiedente e a condizione che, nel bilanciamento tra diritti costituzionali, da condurre secondo le circostanze del caso, prevalga o risulti equivalente la situazione giuridica che il richiedente intende tutelare tramite richiesta di accesso.
2.3 Misure di protezione di natura organizzativa e logistica
Il rischio di divulgare dati personali di un utente a persona diversa dall'avente diritto può poi essere scongiurato attraverso la combinazione di una serie di misure di protezione di natura organizzativa e logistica, di seguito elencate:
- l'affissione, all'interno dei locali dell'Urp, e con opportuna evidenza, dell'informativa agli utenti (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003), il cui modello è presente nella sezione «Privacy» della Intranet;
- l'identificazione del personale che svolge attività a contatto con il pubblico attraverso l'esposizione di cartellino identificativo o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro (art. 55 - novies D.Lgs. n. 165/2001 );
- una distanza adeguata tra le postazioni di Urp (sportelli o punti di consulenza e informazione) e l'eventuale area di attesa;
- in alternativa, nel caso in cui non vi sia una netta separazione tra le postazioni e l'area di attesa, la presenza della c.d. linea di cortesia, posta ad un'adeguata distanza dalle postazioni medesime;
- la separazione e una distanza adeguata tra le diverse postazioni Urp.
Ulteriori accorgimenti devono, inoltre, essere osservati con riferimento alle modalità quotidiane di erogazione del servizio di informazione e consulenza al pubblico:
- il posizionamento dei monitor dei personal computer in modo che non siano visibili agli utenti;
- la conservazione della documentazione consegnata dall'utenza in orario di ricevimento in vaschette o altri contenitori chiusi;
- la conservazione in contenitori chiusi della documentazione non veicolata immediatamente al settore di competenza dopo la chiusura dell'Urp;
- la consegna della documentazione contenente dati sensibili (segnatamente la documentazione medica) o giudiziari in busta chiusa;
- il divieto di svolgere attività di informazione telefonica in presenza di utenti presso la postazione Urp;
- il divieto di affissione in bacheca di note contenenti dati personali;
- lo smaltimento controllato dei rifiuti cartacei contenenti dati degli utenti attraverso una macchina trita documenti.
Le medesime misure sopra enunciate si applicano nel caso in cui l'attività di informazione all'utenza sia svolta, anche occasionalmente, dal personale delle linee di produzione e presso le rispettive postazioni di lavoro.
2.4 - Servizio di reception
Ulteriori regole vanno dettate a proposito di trattamento di dati personali da parte del personale addetto al servizio di reception, che, per quanto non presente in tutti gli uffici, costituisce spesso la prima postazione di contatto con l'utenza, dei quali, almeno a fini di identificazione, è necessario il trattamento.
L'identificazione del visitatore dovrà essere effettuata mediante esibizione da parte di quest'ultimo di un valido documento di riconoscimento. La conservazione del documento per l'intera permanenza del visitatore presso gli uffici e/o la fotocopia del documento stesso sono operazioni ingiustificate, eccedenti il normale trattamento e che, pertanto, non devono essere, di norma, effettuate. Ai fini di sicurezza potranno essere trascritti su un apposito registro cartaceo o informatico i dati del visitatore comprensivi, se necessario, degli estremi del documento di riconoscimento.
Le finalità e il periodo di conservazione dei dati (comunque non superiore a tre mesi) dovranno essere stabilite all'atto dell'attivazione del servizio di reception. Ove gli scopi siano puramente statistici, ossia connessi al numero di visitatori identificati (media giornaliera, mensile ecc.), i dati dovranno essere trattati in forma anonima (es. uomini/donne, iscritti/pensionati, previdenza/credito ecc.). Qualora il servizio sia affidato a un soggetto esterno andranno concordate con lo stesso finalità e periodi di conservazione.
Il soggetto esterno, da designare quale responsabile esterno del trattamento, relazionerà periodicamente sull'applicazione delle misure di protezione. Il responsabile nominerà gli incaricati.
Presso la postazione di reception deve essere affissa l'informativa per i visitatori (presente nella sezione Privacy del sito intranet). Anche presso la reception dovrà essere applicata la c.d. linea di cortesia.
2.5 - Ulteriori misure
Ove consentito dalla conformazione logistica della sede, dovranno essere installate, tramite bande di incanalamento, corsie di accesso delimitate da un'apposita dicitura "ingresso visitatori"; ciò al fine di evitare che i visitatori possano accedere agli uffici attraverso ingressi non presidiati.
Infine, presso le postazioni di accesso agli uffici, ove siano presenti le relative apparecchiature, andrà affissa l'informativa completa sulla videosorveglianza (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003).
3 Servizio di call center
Il call center rappresenta, per volume di contatti, uno dei principali canali comunicativi dell'Istituto, attraverso cui gli utenti possono ricevere informazioni di carattere generale su servizi e prestazioni e conoscere lo stato dei procedimenti che li riguardano.
Il call center assolve, pertanto, alla funzione di integrare e potenziare l'attività degli Urp sul territorio, consentendo un più capillare rapporto con l'utenza.
Il servizio - affidato in outsourcing per quanto attiene alle attività di front office - non si limita al contatto con gli utenti per via telefonica, utilizzando attualmente ulteriori canali, quali il fax e la posta elettronica.
Il fornitore deve essere designato quale responsabile esterno del trattamento e dovrà nominare gli incaricati.
Il risponditore automatico del servizio di call center telefonico deve contenere l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy.
3.1 Misure di identificazione telefonica
Con riferimento al caso più frequente, e perciò di contatto per via telefonica, la problematica principale da affrontare è quella relativa all'identificazione dell'interlocutore, a fronte del rischio del c.d. impersonamento da parte di soggetti interessati all'acquisizione di informazioni personali sugli utenti.
Partendo dal presupposto che risulta pressoché impossibile pervenire all'esatta identificazione dell'interlocutore e che neanche i canali tradizionali, quali ad es. il servizio postale, consentono di conseguire con assoluta sicurezza tale obiettivo (fatta eccezione per l'oramai desueta procedura di autenticazione delle firme), possono, tuttavia, essere adottati alcuni semplici accorgimenti - dettati, fra l'altro, dal comune buon senso - che consentano di incrementare i livelli di sicurezza nei contatti telefonici, in considerazione dei diversi tipi di informazione richiesti dall'utente.
In nessun caso potranno essere fornite informazioni telefoniche a soggetti che si qualifichino quali "rappresentanti" dell'iscritto o del pensionato, salvi i casi di rappresentanza legale o giudiziale.
Per quanto concerne richieste di informazioni riguardanti lo stato del procedimento, esse potranno essere soddisfatte solo previa identificazione dell'interlocutore attraverso la proposizione di specifici quesiti mirati ad accertare il grado di conoscenza di dati dei quali il diretto interessato non può non essere informato.
Ad es. potranno essere proposti quesiti sulla situazione anagrafica quali: luogo di nascita, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di iscrizione, codice fiscale; inoltre, in relazione alla specificità della richiesta, potranno essere proposti quesiti sull'amministrazione di appartenenza, periodi di servizio, data di collocamento a riposo, eventuali periodi di servizio precedenti, istanze di ricongiunzione o riscatto presentate ecc.
Ove l'utente sia in possesso di PIN per l'accesso ai servizi telematici erogati dall'Istituto, si dovrà chiedere all'utente di comunicare le 8 cifre che lo compongono, ovvero - quando la richiesta telefonica sia specificamente finalizzata a sollecitare il rilascio della seconda parte del PIN - delle prime 4 cifre.
Benché il Codice della Privacy non inserisca i dati reddituali nel novero dei dati sensibili, l'interesse che essi rivestono per una vasta gamma di soggetti diversi dal diretto interessato conferisce a tali informazioni un rilievo particolare. In proposito, le informazioni concernenti gli importi di pensioni, retribuzioni, prestazioni creditizie ed altri benefici economici erogati dall'Inpdap, potranno essere acquisite esclusivamente presso gli Urp da parte dell'interessato ovvero da un suo qualificato rappresentante.
In nessun caso (nemmeno di assoluto impedimento dell'utente interessato) tali dati potranno essere comunicati per telefono. Restano esclusi da queste ipotesi i casi in cui si debba fornire un'informazione sulle variazioni degli importi dovute ad es. all'incidenza di imposte o legata ad iniziative di recupero. Nel caso specifico l'interessato è, difatti, già in possesso dell'informazione principale riguardante l'importo che gli è stato corrisposto. Allo stesso modo, potranno essere fornite informazioni circa lo stato dei procedimenti concessori.
Richieste relative ad invio di posizioni assicurative, cedolini di pensione, CUD, elaborato del modello 730, comunicazione del codice PIN, potranno essere soddisfatte esclusivamente con la spedizione all'indirizzo del titolare della prestazione presente in banca dati.
È fatto assoluto divieto di effettuare variazioni anagrafiche per via esclusivamente telefonica.
In ogni caso, allorché sorgano dubbi sull'identità dell'interlocutore (in quanto ad es. non risulti in grado di rispondere ai quesiti proposti), lo stesso dovrà essere invitato a recarsi presso la Sede territorialmente competente per acquisire le informazioni richieste.
Per quanto attiene all'uso del fax, della firma digitale, della Posta Elettronica Certificata e della posta elettronica, si rimanda a quanto già dettagliatamente esposto a proposito dell'attività di Urp.
Il Direttore generale
Massimo Pianese
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 22 e segg.
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
L. 7 giugno 2000, n. 150
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 7 e segg.
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 47
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 65
Procedura operativa per il trattamento dei dati personali nei rapporti con l’utenza.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
1. Premessa
La presente circolare è finalizzata a garantire il necessario livello di sicurezza nella protezione dei dati personali, che l'Istituto e i suoi fornitori sono chiamati a trattare nello svolgimento dell'attività di relazione con l'utenza, sia attraverso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (di seguito: Urp), sia attraverso il servizio di call center.
Se, infatti, l'attività di relazione con l'utenza, finalizzata alla massima trasparenza dell'azione amministrativa, rappresenta un valore ormai consolidato nell'attuale ordinamento giuridico (L. n. 241/1990; D.Lgs. n. 29/1993; L. n. 150/2000; D.Lgs. n. 150/2009), occorre tuttavia contemperarne la portata con la tutela della riservatezza dei dati personali, il cui trattamento deriva dall'erogazione di servizi e prestazioni, pervenendo ad un accettabile punto di equilibrio tra le due contrapposte esigenze.
2. Trattamento dei dati personali presso gli Urp
Il trattamento di dati personali nei rapporti con l'utenza avviene principalmente nel contesto degli Uffici relazioni con il pubblico (Urp).
I Responsabili Urp, pertanto, dovranno conoscere ed essere in grado di applicare la procedura prevista dagli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di esercizio dei diritti degli interessati.
2.1 - Misure di identificazione dell'utente
La prima misura di salvaguardia della riservatezza dei dati personali, peraltro indispensabile alla corretta erogazione del servizio, consiste nell'esatta identificazione dell'utente, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, in corso di validità.
Ove l'utente si avvalga di un delegato, occorrerà procedere all'identificazione del delegato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità in corso di validità, di un atto di delega debitamente compilato e di fotocopia del documento d'identità del delegante.
Ove sorgano dubbi di qualsiasi tipo in ordine all'autenticità della delega (es. discordanza tra la firma apposta in calce alla delega e quella risultante dal documento d'identità), il rilascio dell'informazione potrà essere differito, al fine di consentire gli opportuni accertamenti presso il delegante; in alternativa, l'informazione richiesta potrà essere resa per iscritto, con spedizione all'indirizzo dell'utente presente in banca dati.
Gli Urp sono inoltre chiamati a fornire informazioni e consulenza anche a fronte di istanze presentate a mezzo fax o per via telematica, come da tempo previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
Le richieste di informazione via fax potranno essere riscontrate solo allorché riportino, in allegato, copia del documento dell'interessato, come previsto dal comma 3 del citato art. 38, quale misura indispensabile alla corretta identificazione del mittente.
Per quanto attiene alla seconda ipotesi, occorre tenere conto che, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), come recentemente modificato dall'art. 47 del D.Lgs. n. 235/2010, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica agli Urp [1] sono valide:
- se sottoscritte con firma digitale;
- se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di Posta Elettronica Certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
Si ricorda, in proposito, che la Posta Elettronica Certificata, distribuita tramite il portale www.postacertificata.gov.it, risponde pienamente a tali requisiti, in quanto rilasciata, appunto, previa identificazione del titolare.
Fuori dalle predette ipotesi, potranno essere fornite tramite posta elettronica ordinaria (non certificata o non accompagnata da firma digitale), quale canale non idoneo a consentire una corretta identificazione del mittente, solo informazioni di carattere generale, come l'indicazione dell'Ufficio competente a svolgere un particolare procedimento, la sua ubicazione, gli orari di apertura, la documentazione necessaria per accedere alle prestazioni, informazioni di carattere normativo, ecc., salvo che non possa essere acquisita, sulla base di una valutazione da condurre caso per caso e con la massima cautela, la ragionevole certezza che l'account di posta elettronica sia univocamente riconducibile al suo titolare (ad es., qualora il mittente alleghi alla comunicazione in posta elettronica una copia scannerizzata del proprio documento d'identità).
Per quanto attiene alle richieste di informazioni via telefono, si rimanda a quanto successivamente disposto per il call center.
[1] Le altre ipotesi previste dagli artt. 64 e 65 del CAD riguardano, più da presso, l'accesso ai servizi erogati in via telematica.
2.2 - Protezione dei dati personali e diritto di accesso
Il trattamento di dati personali da parte degli Urp avviene sovente in occasione dell'esercizio, da parte dell'utenza, del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i.
Il caso considerato è, ovviamente, quello in cui gli atti e i documenti di cui si chiede di prendere visione o di estrarre copia contengano dati personali di soggetti diversi da colui che esercita l'accesso.
Si ricorda che, ai sensi di Legge, e come specificato dall'art. 5 del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Inpdap (G.U. n. 79 del 6 aprile 2010), il responsabile del procedimento deve dare comunicazione della richiesta di accesso ai contro interessati: si tratta dei soggetti il cui diritto alla riservatezza potrebbe essere compromesso dall'esercizio del diritto d'accesso, individuati o facilmente individuabili sulla base dell'esame del contenuto del documento.
Più in generale, al fine di individuare i confini del diritto d'accesso e i presupposti legittimanti il trattamento di dati personali altrui, occorre richiamare gli artt. 59 e 60 del Codice della Privacy.
Secondo l'art. 59, i dati personali (ad es. di natura reddituale), i dati sensibili non riguardanti lo stato di salute e la sfera sessuale (ad es. relativi all'iscrizione a un sindacato) e i dati giudiziari (riferibili a condanne penali che comportino l'iscrizione nel casellario giudiziale), se riportati in documenti amministrativi, sono accessibili nel rispetto delle norme della L. n. 241/1990. Precisamente:
- i dati personali sono accessibili ove ciò sia necessario al richiedente per curare o difendere propri interessi giuridici;
- i dati sensibili e giudiziari (diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) sono conoscibili mediante accesso ai documenti amministrativi qualora ciò sia strettamente indispensabile (e non solo necessario) per curare o difendere interessi giuridici del richiedente.
Per quanto invece attiene ai c.d. dati "supersensibili" - cioè i dati personali relativi allo stato di salute e alla sfera sessuale - essi sono accessibili solo quando ciò sia strettamente indispensabile per curare o difendere interessi giuridici del richiedente e a condizione che, nel bilanciamento tra diritti costituzionali, da condurre secondo le circostanze del caso, prevalga o risulti equivalente la situazione giuridica che il richiedente intende tutelare tramite richiesta di accesso.
2.3 Misure di protezione di natura organizzativa e logistica
Il rischio di divulgare dati personali di un utente a persona diversa dall'avente diritto può poi essere scongiurato attraverso la combinazione di una serie di misure di protezione di natura organizzativa e logistica, di seguito elencate:
- l'affissione, all'interno dei locali dell'Urp, e con opportuna evidenza, dell'informativa agli utenti (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003), il cui modello è presente nella sezione «Privacy» della Intranet;
- l'identificazione del personale che svolge attività a contatto con il pubblico attraverso l'esposizione di cartellino identificativo o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro (art. 55 - novies D.Lgs. n. 165/2001 );
- una distanza adeguata tra le postazioni di Urp (sportelli o punti di consulenza e informazione) e l'eventuale area di attesa;
- in alternativa, nel caso in cui non vi sia una netta separazione tra le postazioni e l'area di attesa, la presenza della c.d. linea di cortesia, posta ad un'adeguata distanza dalle postazioni medesime;
- la separazione e una distanza adeguata tra le diverse postazioni Urp.
Ulteriori accorgimenti devono, inoltre, essere osservati con riferimento alle modalità quotidiane di erogazione del servizio di informazione e consulenza al pubblico:
- il posizionamento dei monitor dei personal computer in modo che non siano visibili agli utenti;
- la conservazione della documentazione consegnata dall'utenza in orario di ricevimento in vaschette o altri contenitori chiusi;
- la conservazione in contenitori chiusi della documentazione non veicolata immediatamente al settore di competenza dopo la chiusura dell'Urp;
- la consegna della documentazione contenente dati sensibili (segnatamente la documentazione medica) o giudiziari in busta chiusa;
- il divieto di svolgere attività di informazione telefonica in presenza di utenti presso la postazione Urp;
- il divieto di affissione in bacheca di note contenenti dati personali;
- lo smaltimento controllato dei rifiuti cartacei contenenti dati degli utenti attraverso una macchina trita documenti.
Le medesime misure sopra enunciate si applicano nel caso in cui l'attività di informazione all'utenza sia svolta, anche occasionalmente, dal personale delle linee di produzione e presso le rispettive postazioni di lavoro.
2.4 - Servizio di reception
Ulteriori regole vanno dettate a proposito di trattamento di dati personali da parte del personale addetto al servizio di reception, che, per quanto non presente in tutti gli uffici, costituisce spesso la prima postazione di contatto con l'utenza, dei quali, almeno a fini di identificazione, è necessario il trattamento.
L'identificazione del visitatore dovrà essere effettuata mediante esibizione da parte di quest'ultimo di un valido documento di riconoscimento. La conservazione del documento per l'intera permanenza del visitatore presso gli uffici e/o la fotocopia del documento stesso sono operazioni ingiustificate, eccedenti il normale trattamento e che, pertanto, non devono essere, di norma, effettuate. Ai fini di sicurezza potranno essere trascritti su un apposito registro cartaceo o informatico i dati del visitatore comprensivi, se necessario, degli estremi del documento di riconoscimento.
Le finalità e il periodo di conservazione dei dati (comunque non superiore a tre mesi) dovranno essere stabilite all'atto dell'attivazione del servizio di reception. Ove gli scopi siano puramente statistici, ossia connessi al numero di visitatori identificati (media giornaliera, mensile ecc.), i dati dovranno essere trattati in forma anonima (es. uomini/donne, iscritti/pensionati, previdenza/credito ecc.). Qualora il servizio sia affidato a un soggetto esterno andranno concordate con lo stesso finalità e periodi di conservazione.
Il soggetto esterno, da designare quale responsabile esterno del trattamento, relazionerà periodicamente sull'applicazione delle misure di protezione. Il responsabile nominerà gli incaricati.
Presso la postazione di reception deve essere affissa l'informativa per i visitatori (presente nella sezione Privacy del sito intranet). Anche presso la reception dovrà essere applicata la c.d. linea di cortesia.
2.5 - Ulteriori misure
Ove consentito dalla conformazione logistica della sede, dovranno essere installate, tramite bande di incanalamento, corsie di accesso delimitate da un'apposita dicitura "ingresso visitatori"; ciò al fine di evitare che i visitatori possano accedere agli uffici attraverso ingressi non presidiati.
Infine, presso le postazioni di accesso agli uffici, ove siano presenti le relative apparecchiature, andrà affissa l'informativa completa sulla videosorveglianza (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003).
3 Servizio di call center
Il call center rappresenta, per volume di contatti, uno dei principali canali comunicativi dell'Istituto, attraverso cui gli utenti possono ricevere informazioni di carattere generale su servizi e prestazioni e conoscere lo stato dei procedimenti che li riguardano.
Il call center assolve, pertanto, alla funzione di integrare e potenziare l'attività degli Urp sul territorio, consentendo un più capillare rapporto con l'utenza.
Il servizio - affidato in outsourcing per quanto attiene alle attività di front office - non si limita al contatto con gli utenti per via telefonica, utilizzando attualmente ulteriori canali, quali il fax e la posta elettronica.
Il fornitore deve essere designato quale responsabile esterno del trattamento e dovrà nominare gli incaricati.
Il risponditore automatico del servizio di call center telefonico deve contenere l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy.
3.1 Misure di identificazione telefonica
Con riferimento al caso più frequente, e perciò di contatto per via telefonica, la problematica principale da affrontare è quella relativa all'identificazione dell'interlocutore, a fronte del rischio del c.d. impersonamento da parte di soggetti interessati all'acquisizione di informazioni personali sugli utenti.
Partendo dal presupposto che risulta pressoché impossibile pervenire all'esatta identificazione dell'interlocutore e che neanche i canali tradizionali, quali ad es. il servizio postale, consentono di conseguire con assoluta sicurezza tale obiettivo (fatta eccezione per l'oramai desueta procedura di autenticazione delle firme), possono, tuttavia, essere adottati alcuni semplici accorgimenti - dettati, fra l'altro, dal comune buon senso - che consentano di incrementare i livelli di sicurezza nei contatti telefonici, in considerazione dei diversi tipi di informazione richiesti dall'utente.
In nessun caso potranno essere fornite informazioni telefoniche a soggetti che si qualifichino quali "rappresentanti" dell'iscritto o del pensionato, salvi i casi di rappresentanza legale o giudiziale.
Per quanto concerne richieste di informazioni riguardanti lo stato del procedimento, esse potranno essere soddisfatte solo previa identificazione dell'interlocutore attraverso la proposizione di specifici quesiti mirati ad accertare il grado di conoscenza di dati dei quali il diretto interessato non può non essere informato.
Ad es. potranno essere proposti quesiti sulla situazione anagrafica quali: luogo di nascita, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di iscrizione, codice fiscale; inoltre, in relazione alla specificità della richiesta, potranno essere proposti quesiti sull'amministrazione di appartenenza, periodi di servizio, data di collocamento a riposo, eventuali periodi di servizio precedenti, istanze di ricongiunzione o riscatto presentate ecc.
Ove l'utente sia in possesso di PIN per l'accesso ai servizi telematici erogati dall'Istituto, si dovrà chiedere all'utente di comunicare le 8 cifre che lo compongono, ovvero - quando la richiesta telefonica sia specificamente finalizzata a sollecitare il rilascio della seconda parte del PIN - delle prime 4 cifre.
Benché il Codice della Privacy non inserisca i dati reddituali nel novero dei dati sensibili, l'interesse che essi rivestono per una vasta gamma di soggetti diversi dal diretto interessato conferisce a tali informazioni un rilievo particolare. In proposito, le informazioni concernenti gli importi di pensioni, retribuzioni, prestazioni creditizie ed altri benefici economici erogati dall'Inpdap, potranno essere acquisite esclusivamente presso gli Urp da parte dell'interessato ovvero da un suo qualificato rappresentante.
In nessun caso (nemmeno di assoluto impedimento dell'utente interessato) tali dati potranno essere comunicati per telefono. Restano esclusi da queste ipotesi i casi in cui si debba fornire un'informazione sulle variazioni degli importi dovute ad es. all'incidenza di imposte o legata ad iniziative di recupero. Nel caso specifico l'interessato è, difatti, già in possesso dell'informazione principale riguardante l'importo che gli è stato corrisposto. Allo stesso modo, potranno essere fornite informazioni circa lo stato dei procedimenti concessori.
Richieste relative ad invio di posizioni assicurative, cedolini di pensione, CUD, elaborato del modello 730, comunicazione del codice PIN, potranno essere soddisfatte esclusivamente con la spedizione all'indirizzo del titolare della prestazione presente in banca dati.
È fatto assoluto divieto di effettuare variazioni anagrafiche per via esclusivamente telefonica.
In ogni caso, allorché sorgano dubbi sull'identità dell'interlocutore (in quanto ad es. non risulti in grado di rispondere ai quesiti proposti), lo stesso dovrà essere invitato a recarsi presso la Sede territorialmente competente per acquisire le informazioni richieste.
Per quanto attiene all'uso del fax, della firma digitale, della Posta Elettronica Certificata e della posta elettronica, si rimanda a quanto già dettagliatamente esposto a proposito dell'attività di Urp.
Il Direttore generale
Massimo Pianese
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 22 e segg.
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
L. 7 giugno 2000, n. 150
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 7 e segg.
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 47
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 65
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 15-2-2011 n. 3762 Ritrasmissione del messaggio n. 3751 del 2011. Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 15 febbraio 2011, n. 3762 (1).
Ritrasmissione del messaggio n. 3751 del 2011. Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Si comunicano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell'anno 2011.
I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (Allegato 1) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (Allegato 2).
Come già comunicato con il messaggio n. 24433 del 30 settembre 2010, il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla legge n. 335/1995 relativamente all'anno 2010, da utilizzare per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2011, è pari a 1,017935.
Le procedure informatiche pensioni sono state conseguentemente aggiornate.
Allegato 1
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993
Quota A
1920
2.055,5162
1921
1.737,4241
1922
1.747,9082
1923
1.758,0926
1924
1.698,3075
1925
1.511,8128
1926
1.401,5064
1927
1.532,9347
1928
1.654,0849
1929
1.628,0538
1930
1.681,3521
1931
1.861,1112
1932
1.911,2123
1933
2.031,2997
1934
2.141,8467
1935
2.111,8646
1936
1.963,5529
1937
1.793,8031
1938
1.665,8807
1939
1.595,4139
1940
1.367,1103
1941
1.181,5278
1942
1.022,2449
1943
609,5609
1944
137,1667
1945
69,6441
1946
59,0110
1947
36,4128
1948
34,3905
1949
33,8938
1950
34,3552
1951
31,3136
1952
30,6109
1953
30,1959
1954
29,5258
1955
28,9044
1956
27,4855
1957
26,6920
1958
25,7112
1959
25,8136
1960
25,1792
1961
24,5384
1962
23,2042
1963
21,3492
1964
19,9270
1965
19,0275
1966
18,5402
1967
18,1478
1968
17,8559
1969
17,2777
1970
16,4514
1971
15,6511
1972
14,6894
1973
13,1138
1974
11,1867
1975
9,5848
1976
8,2142
1977
6,9776
1978
6,1965
1979
5,3766
1980
4,5497
1981
3,8436
1982
3,3147
1983
2,9082
1984
2,6184
1985
2,4148
1986
2,2804
1987
2,1626
1988
2,0531
1989
1,9280
1990
1,7990
1991
1,6700
1992
1,5950
1993
1,5298
1994
1,4672
1995
1,3786
1996
1,3185
1997
1,2990
1998
1,2760
1999
1,2562
2000
1,2248
2001
1,1929
2002
1,1645
2003
1,1366
2004
1,1144
2005
1,0958
2006
1,0743
2007
1,0562
2008
1,0231
2009
1,0155
2010
1,0000
2011
1,0000
Allegato 2
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2010 da utilizzare per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992
Quota B
1920
3.852,1408
1921
3.238,8832
1922
3.241,1871
1923
3.242,7317
1924
3.115,7094
1925
2.758,6551
1926
2.543,5516
1927
2.766,9569
1928
2.969,3187
1929
2.906,5311
1930
2.985,0997
1931
3.285,8898
1932
3.355,4949
1933
3.546,2955
1934
3.718,1653
1935
3.645,2873
1936
3.369,9196
1937
3.060,8957
1938
2.826,1812
1939
2.690,8972
1940
2.292,3458
1941
1.969,5105
1942
1.693,9163
1943
1.004,0636
1944
224,5870
1945
113,3431
1946
95,4562
1947
58,5421
1948
54,9519
1949
53,8237
1950
54,2174
1951
49,1086
1952
46,8110
1953
45,6264
1954
44,1488
1955
42,6679
1956
40,3833
1957
39,3609
1958
37,3158
1959
37,2262
1960
36,0230
1961
34,7665
1962
32,8575
1963
30,3539
1964
28,4599
1965
27,0882
1966
26,3735
1967
25,6768
1968
25,1763
1969
24,3164
1970
22,9757
1971
21,7253
1972
20,4215
1973
18,3688
1974
15,2663
1975
12,9335
1976
11,0176
1977
9,2593
1978
8,1725
1979
7,0077
1980
5,7404
1981
4,7989
1982
4,0928
1983
3,5315
1984
3,1684
1985
2,8944
1986
2,7062
1987
2,5659
1988
2,4249
1989
2,2559
1990
2,1086
1991
1,9650
1992
1,8486
1993
1,7590
1994
1,6779
1995
1,5790
1996
1,5065
1997
1,4679
1998
1,4291
1999
1,3944
2000
1,3473
2001
1,3003
2002
1,2577
2003
1,2162
2004
1,1813
2005
1,1506
2006
1,1173
2007
1,0879
2008
1,0436
2009
1,0257
2010
1,0000
2011
1,0000
L. 8 agosto 1995, n. 335
Msg. 15 febbraio 2011, n. 3751
Ritrasmissione del messaggio n. 3751 del 2011. Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Si comunicano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell'anno 2011.
I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (Allegato 1) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (Allegato 2).
Come già comunicato con il messaggio n. 24433 del 30 settembre 2010, il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla legge n. 335/1995 relativamente all'anno 2010, da utilizzare per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2011, è pari a 1,017935.
Le procedure informatiche pensioni sono state conseguentemente aggiornate.
Allegato 1
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993
Quota A
1920
2.055,5162
1921
1.737,4241
1922
1.747,9082
1923
1.758,0926
1924
1.698,3075
1925
1.511,8128
1926
1.401,5064
1927
1.532,9347
1928
1.654,0849
1929
1.628,0538
1930
1.681,3521
1931
1.861,1112
1932
1.911,2123
1933
2.031,2997
1934
2.141,8467
1935
2.111,8646
1936
1.963,5529
1937
1.793,8031
1938
1.665,8807
1939
1.595,4139
1940
1.367,1103
1941
1.181,5278
1942
1.022,2449
1943
609,5609
1944
137,1667
1945
69,6441
1946
59,0110
1947
36,4128
1948
34,3905
1949
33,8938
1950
34,3552
1951
31,3136
1952
30,6109
1953
30,1959
1954
29,5258
1955
28,9044
1956
27,4855
1957
26,6920
1958
25,7112
1959
25,8136
1960
25,1792
1961
24,5384
1962
23,2042
1963
21,3492
1964
19,9270
1965
19,0275
1966
18,5402
1967
18,1478
1968
17,8559
1969
17,2777
1970
16,4514
1971
15,6511
1972
14,6894
1973
13,1138
1974
11,1867
1975
9,5848
1976
8,2142
1977
6,9776
1978
6,1965
1979
5,3766
1980
4,5497
1981
3,8436
1982
3,3147
1983
2,9082
1984
2,6184
1985
2,4148
1986
2,2804
1987
2,1626
1988
2,0531
1989
1,9280
1990
1,7990
1991
1,6700
1992
1,5950
1993
1,5298
1994
1,4672
1995
1,3786
1996
1,3185
1997
1,2990
1998
1,2760
1999
1,2562
2000
1,2248
2001
1,1929
2002
1,1645
2003
1,1366
2004
1,1144
2005
1,0958
2006
1,0743
2007
1,0562
2008
1,0231
2009
1,0155
2010
1,0000
2011
1,0000
Allegato 2
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2010 da utilizzare per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992
Quota B
1920
3.852,1408
1921
3.238,8832
1922
3.241,1871
1923
3.242,7317
1924
3.115,7094
1925
2.758,6551
1926
2.543,5516
1927
2.766,9569
1928
2.969,3187
1929
2.906,5311
1930
2.985,0997
1931
3.285,8898
1932
3.355,4949
1933
3.546,2955
1934
3.718,1653
1935
3.645,2873
1936
3.369,9196
1937
3.060,8957
1938
2.826,1812
1939
2.690,8972
1940
2.292,3458
1941
1.969,5105
1942
1.693,9163
1943
1.004,0636
1944
224,5870
1945
113,3431
1946
95,4562
1947
58,5421
1948
54,9519
1949
53,8237
1950
54,2174
1951
49,1086
1952
46,8110
1953
45,6264
1954
44,1488
1955
42,6679
1956
40,3833
1957
39,3609
1958
37,3158
1959
37,2262
1960
36,0230
1961
34,7665
1962
32,8575
1963
30,3539
1964
28,4599
1965
27,0882
1966
26,3735
1967
25,6768
1968
25,1763
1969
24,3164
1970
22,9757
1971
21,7253
1972
20,4215
1973
18,3688
1974
15,2663
1975
12,9335
1976
11,0176
1977
9,2593
1978
8,1725
1979
7,0077
1980
5,7404
1981
4,7989
1982
4,0928
1983
3,5315
1984
3,1684
1985
2,8944
1986
2,7062
1987
2,5659
1988
2,4249
1989
2,2559
1990
2,1086
1991
1,9650
1992
1,8486
1993
1,7590
1994
1,6779
1995
1,5790
1996
1,5065
1997
1,4679
1998
1,4291
1999
1,3944
2000
1,3473
2001
1,3003
2002
1,2577
2003
1,2162
2004
1,1813
2005
1,1506
2006
1,1173
2007
1,0879
2008
1,0436
2009
1,0257
2010
1,0000
2011
1,0000
L. 8 agosto 1995, n. 335
Msg. 15 febbraio 2011, n. 3751
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