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venerdì 22 aprile 2011

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Immigrazione: Silp Cgil, grave tendopoli trasformata in Cie

IMMIGRAZIONE: SILP-CGIL, GRAVE TENDOPOLI TRASFORMATA IN CIE
(V. ''IMMIGRAZIONE: CARITAS, S.MARIA...'' DELLE 15.49)
(ANSA) - ROMA, 22 APR - ''Consideriamo grave e pericolosa la
trasformazione della tendopoli di S.Maria Capua Vetere, che sta
ospitando i migranti tunisini, in un Centro di identificazione
ed espulsione''. Lo afferma il segretario generale del sindacato
di polizia Silp-Cgil, Claudio Giardullo.
''La tendopoli - rileva Giardullo - per ragioni strutturali,
non garantisce infatti condizioni di sicurezza per gli operatori
di polizia e per gli stessi migranti. Ne' la previsione di un
utilizzo temporaneo della tendopoli con funzioni di Cie puo'
tranquillizzare operatori che stanno supplendo all'inadeguato
impegno di risorse del Governo e sui quali ancora una volta si
vorrebbe scaricare tutto il peso dell'emergenza immigrazione''.
''Pensiamo, dunque - prosegue il segretario del Silp - sia
necessaria una marcia indietro del Governo su questa decisione e
urgente ridurre drasticamente il numero dei migranti presenti in
quella tendopoli. E pensiamo sia tempo che l'esecutivo faccia
sapere se ci saranno risorse specifiche per fare fronte all'
emergenza immigrazione o intende scaricare i costi organizzativi
e finanziari esclusivamente sulla polizia, che a causa dei
ripetuti tagli di bilancio di questi ultimi anni fatica a
garantire l'attivita' ordinaria''. (ANSA).

NE
22-APR-11 15:55 NNNN

IMMIGRAZIONE:211MILA GUANTI E 81MILA MASCHERINE A POLIZIOTTI DIPARTIMENTO PS RASSICURA SINDACATI, NO CARENZE PREVENZIONE

IMMIGRAZIONE:211MILA GUANTI E 81MILA MASCHERINE A POLIZIOTTI
DIPARTIMENTO PS RASSICURA SINDACATI, NO CARENZE PREVENZIONE
(ANSA) - ROMA, 22 APR - Piu' che le pistole, ai poliziotti
impegnati ad affrontare l'emergenza immigrazione, sono serviti
guanti e mascherine. La direzione centrale sanita' del
Dipartimento della pubblica sicurezza fa infatti sapere che, a
partire dallo scorso 21 febbraio, sono stati forniti agli agenti
ben 211mila guanti in lattice e 81mila mascherine chirurgiche
''triplo velo''.
Erano stati i sindacati di polizia a sollevare il problema
dei rischi sanitari per gli operatori delle forze dell'ordine
alle prese con l'emergenza migranti. Oggi il Dipartimento ha
rassicurato le organizzazioni, sottolineando che ''non risultano
notizie di carenze dei suddetti mezzi di prevenzione; ne'
particolari doglianze in merito da parte degli operatori di
polizia impiegati''. Cio' anche perche', viene sottolineato, la
direzione centrale di sanita' ''ha acconsentito, in via
straordinaria e nonostante le gravissime carenze di bilancio,
all'acquisto, anche sul libero mercato, di questi presidi''.
Sono stati inoltre sensibilizzati i medici della polizia
affinche' ''sorveglino e vigilino su eventuali criticita'
sanitarie'', prevedendo che il personale ''venga, su sua
richiesta, visitato dai sanitari della polizia al fine di
individuare precocemente ogni possibile contagio''. (ANSA).

NE
22-APR-11 15:34 NNNN

SALUTE. ANORESSIA, ECCO IL BLOG 'IMPERFEZIONE CI RENDE UNICI' E' GESTITO DALLE UTENTI DELLA CASA DELLE FARFALLE

**SALUTE. ANORESSIA, ECCO IL BLOG 'IMPERFEZIONE CI RENDE UNICI'E' GESTITO DALLE UTENTI DELLA CASA DELLE FARFALLE

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 21 apr. - Un blog per discutere
dei problemi legati ai disturbi del comportamento alimentare,
luogo virtuale in cui incontrarsi e mettersi in relazione con
altre persone che vivono gli stessi o simili problemi, per
potersi esprimere liberamente.
Essenzialmente questo, "un aiuto per chi soffre di disturbi del
comportamento alimentare", vuole essere
http://casafarfalle.wordpress.com/, il blog appena avviato,
costruito e gestito dalle utenti della comunita' della 'Casa
delle farfalle', la struttura residenziale per il trattamento dei
Dca dell'Aussl 10 Veneto orientale. A Portogruaro la comunita' e'
ormai attiva da diversi anni e, insieme all'ambulatorio, la
struttura e' centro di riferimento per la cura e la
riabilitazione dei disturbi del comportamento alimentare e del
peso, sotto la guida del dottor Pierandrea Salvo.

Questo blog "e' gestito da chi, come noi, sta affrontando ora
questo disagio attraverso un percorso riabilitativo in comunita'"
scrivono sul web le ragazze della Casa delle farfalle. "Viviamo
in un ambiente familiare aiutati da operatori competenti che con
attenzione ci accompagnano quotidianamente ad affrontare quelle
che sono le nostre difficolta' dal punto di vista alimentare,
psicologico e comportamentale. Sul blog e' possibile condividere
esperienze e scambiarsi opinioni, pensieri e paure per aiutarsi
reciprocamente a superare ostacoli e difficolta'".

On line la clip di Liguabue con 'Giorno per giorno' e quella di
Marco Carta con 'Quello che dai', commenti e prese di posizione
su video che trasmettono un modello di donna basato sulla
magrezza eccessiva come presunta perfezione fisica. Scrive una
ragazza: "Ecco quello che i mass media ci fanno vedere, ci fanno
crederea'ragazze perfette, modelle senza difettia' ma tutto cio'
e' solo e soltanto finzione, menzognaa' e' un mondo completamente
falso, costruito, troppo perfetto per essere vero. L'imperfezione
fa parte della nostra unicita'". Pagine che permettono anche di
verificare un percorso riabilitativo che portera', o ha gia'
portato, sulla strada della guarigione. E che intendono anche
sostituirsi ai tanti blog pro-anoressia che affollano la rete e
che possono costituire un pericolo di peggioramento della
malattia, uno spazio per soffermarsi in maniera ossessiva sui
suoi sintomi, senza nessun aiuto.

In contemporanea con l'avvio del blog e collegata ad esso e'
l'apertura del portale http://www.saporeallavita.net/, anch'esso
luogo di scambio e confronto sugli stili di vita e di salute
giovanili (vi si parla di anoressia e bulimia ma anche di sport e
bullismo, dipendenze da internet e vacanze). Il sito - "per
raccontare la bellezza della vita" - e' realizzato dagli studenti
dell'Istituto tecnico commerciale statale Leon Battista Alberti
di San Dona' di Piave (Venezia) in collaborazione con il centro
per la cura dei Dca dell'Aussl 10 Veneto orientale e con La
Fenice onlus, l'associazione di familiari di utenti del centro.

Il sito sara' presentato ufficialmente il 28 maggio mattina
presso l'aula magna dell'Istituto Alberti. Sara' anche
l'occasione per la firma di un protocollo tra il Centro disturbi
del comportamento alimentare di Portogruaro e Ufficio scolastico
regionale: lo scopo del documento e' quello di riconoscere
definitivamente l'attivita' di scuola a distanza messa in atto
presso il Centro per le ragazze e i ragazzi in trattamento
residenziale, che altrimenti sarebbero costretti a perdere mesi
di scuola. (ep) (www.redattoresociale.it) 12:59 21-04-11
NNNN

Ministero dell'interno Nota 16-2-2011 n. 2674 Atto di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tramite l’istituzione del Corpo Intercomunale Unico, stipulato tra i comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto e la Comunità Montana - Unione dei comuni dell'Appennino Cesenate. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali, Area 2 - Personale enti locali. Nota 16 febbraio 2011, n. 2674 (1).

        Atto di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tramite l’istituzione del Corpo Intercomunale  Unico, stipulato tra i comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto e la Comunità Montana - Unione dei comuni dell'Appennino Cesenate.         

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni  e territoriali, Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali, Area 2 - Personale enti locali.


                               
                                  
Alla                                                   
Prefettura                                           
                                                    
Ufficio territoriale del governo                                           
                                                    
Forlì-Cesena                                           
                                                    
(Rif. nota n. 24708/2010/W.Area 1                                            
                                                    
del 6 luglio 2010)                                         


                 



Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha trasmesso copia dell'atto di convenzione stipulata tra i comuni indicati in oggetto, per la gestione, in forma associata, della funzione della polizia locale mediante l'istituzione di  un Corpo Intercomunale Unico.     
Al riguardo, acquisito in merito il parere del Dipartimento di P.S., si ritiene di formulare le seguenti osservazioni.     
In primo luogo, si precisa che la legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, L. n. 65/1986,  prevede la possibilità di gestire in forma associata il servizio di polizia municipale, rinviando alle forme associative previste dalla legge, ovvero mediante convenzione, consorzi e unione dei comuni ex artt. 30 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mentre non prevede la possibilità di costituire un corpo unico di polizia municipale né autorizza in alcun modo i comuni a trasferire o a delegare la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legge.     
Le forme associative, infatti, rappresentano soltanto lo strumento attraverso il quale le amministrazioni comunali possono esercitare determinate funzioni, condividendo un apparato organizzativo che meglio risponde all'esigenza di garantire un servizio più economico ed efficace nell'ambito territoriale dei comuni stessi, fermo restando, tuttavia, che la titolarità delle predette funzioni rimane in capo agli enti che hanno stipulato il patto associativo.     
L’istituzione di un corpo diverso da quello dei comuni convenzionati pone, quindi, degli interrogativi in ordine alla possibilità di riconoscere in capo al predetto una soggettività giuridica, con conseguente imputabilità degli atti dello stesso posti in  essere.     
Su concorde avviso espresso dal citato Dipartimento di P.S., si è ritenuto quindi che l'imputabilità degli atti  redatti da questi apparati debba necessariamente essere ricondotta al sindaco del comune ove territorialmente vengono adattati i relativi provvedimenti, anche al fine di poter consentire ai destinatari degli stessi l'esperimento degli eventuali ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi.     
Ulteriore aspetto riguarda i compiti assegnati al sindaco dall'art. 54 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e, più in generale, sulle responsabilità allo stesso rimesse quale "autorità locale" nei sensi dell'art. 50, comma 4, del medesimo TUEL, ed  in relazione al quadro delle relazioni interistituzionali, nel quale egli opera; ne consegue l’importanza che l'atto costitutivo definisca i modi e le procedure attraverso le quali ciascun sindaco possa avvalersi direttamente, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo e di  autorità locale sanitaria, di pubblica sicurezza e di protezione civile, dell'indispensabile supporto delle strutture di polizia municipale dell'ente associativo.     
In altri termini l'esercizio associato della funzione di polizia municipale, se implica l'attribuzione all'ente destinatario (e quindi, alla competenza dei suoi organi, secondo le norme statutarie) della gestione delle funzioni indicate nell’art. 5 della citata legge n. 65/1986,  richiede che, viceversa, rimangano in capo al sindaco le attribuzioni e  i compiti di cui ai predetti articoli 50, comma 4 e 54. Difatti, i corpi di polizia municipale, siano essi appartenenti al singolo comune o  intercomunali, costituiscono, in ogni caso; un apparato organizzativo strumentale riferibile al sindaco quale organo di vertice dell'organismo  comunale e quindi esercente le funzioni attribuite allo stesso.     

     
Si prega codesta Prefettura di voler portare a conoscenza delle considerazioni suesposte i comuni interessati.     

     
Il Direttore centrale      
Cicala   



L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 30 e segg.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54

Salute: con pillola terza generazione triplo rischio trombosi

SALUTE:CON PILLOLA TERZA GENERAZIONE TRIPLO RISCHIO TROMBOSI

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Con le pillole anticoncezionali
cosiddette di 'terza generazione' aumenta di tre volte il
rischio di coaguli di sangue nelle vene, soprattutto delle gambe
e del bacino ovvero di trombosi venosa profonda. E' quanto
mostra una ricerca della Boston University School of Medicine,
pubblicata sul British Medical Journal.
In due studi sono stati analizzati gli effetti di due
anticoncezionali orali: quelli di 'terza generazione', a base di
drospirenone e quelli usati in precedenza, con levonorgestrel.
Nel primo studio, basato su dati provenienti dagli Stati
Uniti, i ricercatori hanno rilevato un aumento doppio del
rischio di comparsa di un coagulo di sangue tra le donne che
utilizzavano pillole con l'ormone drospirenone rispetto a quelle
che usavano anticoncezionali con levonorgestrel. I tassi di
incidenza sono stati di 30,8 casi ogni 100mila donne che usavano
la pillola con drospirenone e 12,5 casi ogni 100mila che
prendevano levonorgestrel.
Il secondo studio ha utilizzato dati dell'UK General Practice
Research Database e ha rilevato un rischio tre volte maggiore di
un coagulo di sangue (non fatale). In questa seconda ricerca
l'incidenza di coaguli e' stata di 23 ogni 100mila donne che
usavano la pillola con drospirenone contro i 9,1 per lo stesso
numero di consumatrici di pillola con levonorgestrel.
''I risultati confermano che i contraccettivi orali con
drospirenone non sono sicuri quanto quelli con levonorgestrel
rispetto alla tromboembolia venosa profonda - affermano gli
autori della ricerca - pertanto non dovrebbero essere la prima
scelta nella contraccezione orale''.

Y63
22-APR-11 11:53 NNNN

TORRE DI PISA TORNA LIBERA DA PONTEGGI DOPO 20 ANNI DI RESTAURI




TORRE DI PISA TORNA LIBERA DA PONTEGGI DOPO 20 ANNI DI RESTAURI =
(AGI) - Pisa, 22 apr. - Dopo venti anni di lavori, la Torre di
Pisa, uno dei monumenti piu' noti al mondo, e' tornata libera
dai ponteggi che sono serviti per il restauro dei marmi. Le
ultime impalcature sono state infatti rimosse in queste ore e
la torre campanaria famosa per la sua pendenza che domina la
piazza dei Miracoli e' finalmente libera. I lavori sono serviti
sia per garantire la sicurezza del monumento messa a rischio
proprio dalla sua pendenza sia per ripulire i marmi bianchi che
la ricoprono. La festa ufficiale per celebrare l'avvenimento e'
fissata per il prossimo 17 giugno, in occasione del decennale
per la riapertura della Torre al pubblico e giorno in cui si
celebra San Ranieri, patrono di Pisa.(AGI)
Lu2/Mav
221229 APR 11

NNNN

Anno Zero puntata del 21 aprile 2011

tra gli altri interessantissimo intervento del figlio di Alessandrini (30° del filmato) e della figlia di Tobagi (45° del filmato)
 
 
 
 

giovedì 21 aprile 2011

Salute: ipercolesterolemia, nuova molecola per forme rare

SALUTE: IPERCOLESTEROLEMIA, NUOVA MOLECOLA PER FORME RARE

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Buone notizie per i pazienti con
rare forme di ipercolesterolemia omozigote e trigliceridemia.
Finora incurabili, queste dislipidemie che colpiscono seimila
persone nel mondo (un centinaio in Italia), hanno oggi a
disposizione un farmaco, lomitapide, recentemente dichiarato
farmaco orfano dall' Fda, l'ente americano di controllo.
Un farmaco ''dai risultati sbalorditivi - afferma Cesare
Sirtori, preside della Facolta' di Farmacia dell'Universita' di
Milano e direttore del Centro Universitario Dislipidemie dell'
ospedale di Niguarda - in grado di dimezzare il colesterolo Ldl
(quello 'cattivo') dopo poche compresse, con riduzione in alcuni
casi anche del 70-80%''.
Si tratta di una vera rivoluzione nella vita di queste
persone, ''che possiedono un doppio gene patologico - spiega
Sirtori - non rispondono al trattamento con le statine e
necessitano di una terapia simile alla dialisi, la LDL-aferesi,
molto costosa e non sempre praticabile, specie nei bambini. Fino
ad oggi non esisteva una cura e le persone colpite, non potendo
essere trattate, morivano d'infarto in eta' giovanile''.
Oltre ai pazienti con ipercolesterolemia omozigote, la
lomitapide si sta rivelando il farmaco in grado di salvare anche
da un' altra malattia rara, la chilomicronemia, caratterizzata
da livelli molto elevati di trigliceridi (valori intorno a
10.000), che puo' causare pancreatiti anche fatali.
Questa molecola agisce da inibitore della Mtp (microsomal
transfer protein), proteina che assembla proteine, colesterolo e
trigliceridi nel fegato. ''In questo modo le Ldl non vanno in
circolo e il colesterolo scende in modo decisivo'', spiega il
farmacologo clinico milanese, che sta trattando con successo i
primi sette in Italia. In un primo tempo si temeva di non poter
utilizzare il farmaco sull'uomo perche' aveva fatto riscontrare
un eccessivo accumulo di grasso nel fegato, ma questo grave
effetto collaterale si e' rivelato transitorio e dopo sei mesi o
un anno la steatosi epatica regredisce spontaneamente.(ANSA).

BRA
21-APR-11 18:30 NNNN

La contestazione di opposizione al pagamento di una sanzione amministrativa modalità

Cassazione Civile, Sezione Seconda, Ordinanza n. 8713 del 15/04/2011
Fatto e diritto
Ritenuto che ################# ha impugnato per cassazione la sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 41897/08, depositata il 17 giugno 2008, che ha rigettato la domanda di revocazione da essa proposta avverso la sentenza del medesimo Giudice di pace n. 102333 del 2006, depositata il 20 gennaio 2006;
che, con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 221 e 403 c.p.c., 203 del codice della strada e 18 e seguenti della legge n. 689 del 1981;
che la ricorrente ricorda che con la sentenza impugnata per revocazione, il Giudice di pace di Napoli aveva rigettato l’opposizione proposta avverso il verbale a lei notificato il 13 aprile 2005, relativo alla violazione accertata il 24 novembre alle ore 12,20, ad opera del conducente del veicolo a lei intestato, e che, a fondamento di detta opposizione, ella aveva dedotto, tra l’altro, la duplicazione della contestazione rispetto ad altro verbale elevato al conducente del veicolo il medesimo giorno, alle ore 12,30, avente ad oggetto la medesima infrazione rilevata nella medesima località;
che, osserva ancora la ricorrente, l’opposizione era stata rigettata dal Giudice di pace sul rilievo che “i motivi addotti a sostegno del ricorso in presenza di un verbale di contravvenzione redatto da Pubblico ufficiale non possono farsi valere in questa sede. Il verbale opposto è un atto pubblico (art. 2700 c.c.) e, pertanto, per ottenerne l’annullamento, in base ai motivi esposti in ricorso, è necessario formulare, innanzi al giudice competente, il procedimento di querela di falso espressamente previsto dall’art. 221 c.p.c. In particolare si evidenzia che il verbale opposto è diverso da quello indicato nel ricorso (numero e orario) per il quale l’opponente ha proposto opposizione al Prefetto di Napoli”;
che la #################ricorda quindi che avverso questa sentenza aveva proposto giudizio di revocazione, sostenendo che il Giudice di pace era incorso in errore percettivo, che lo aveva portato “ad escludere l’identità dei verbali opposti dal trasgressore, cui ha fatto seguito l’opposizione ex art. 203 C.d.S., e della coobbligata proprietaria del veicolo, che ha prodotto opposizione in alternativa a quella al Prefetto”;
che, tuttavia, il ricorso per revocazione era stato rigettato dal Giudice di pace di Napoli, secondo il quale il primo giudice non era affatto incorso in errore di fatto o in una svista, evidenziando che il verbale opposto era diverso da quello indicato nel ricorso (numero ed orario) per il quale era stata proposta opposizione al Prefetto e che il verbale non era stata elevato da ausiliari del traffico ma dai vigili urbani;
che la ricorrente ritiene che con la sentenza qui impugnata, il Giudice di pace abbia violato le indicate disposizioni, per non avere rilevato la incidenza causale dell’errore di fatto che sarebbe stato compiuto nella prima sentenza, nella quale si era affermata la necessità della querela di falso, e per avere affermato la diversità dei verbali elevati per la medesima violazione, laddove dagli atti emergeva che i verbali, pur recando un diverso orario, si riferivano alla stessa infrazione compiuta nella medesima via, contestata alla proprietaria con notificazione del verbale e al proprietario con contestazione immediata;
che, dunque, attesa la identità della infrazione, la ricorrente sostiene che i due verbali presenterebbero, quanto all’orario, una insanabile contraddittorietà, tale da precludere ad entrambi i verbali di acquisire efficacia probatoria privilegiata;
che, infine, la ricorrente rileva che, non essendo intervenuto il provvedimento del Prefetto sull’opposizione proposta avverso il verbale contestato personalmente al conducente, dovrebbe ritenersi verificata la decadenza della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione anche riguardo al verbale oggetto di opposizione in sede giurisdizionale;
che, a conclusione del motivo, la ricorrente, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., chiede alla Corte di stabilire “se il mero apprezzamento personale espresso dai verbalizzanti circa l’orario indicato nei p.v. contravvenzionali, h. 12,20 e 12,30, costituisca o meno atto assistito da fede privilegiata, e se allo stesso debba o meno riservarsi il giudizio della querela di falso”;
che il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Napoli e al Comune di Napoli;
che solo la Prefettura ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso;
che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha formulato una proposta di decisione nel senso della inammissibilità del ricorso;
che la relazione è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, con la quale contesta la proposta di decisione contenuta nella citata relazione.
Considerato che, essendo la sentenza revocanda una sentenza del giudice di pace emessa prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza che ha deciso sulla revocazione è suscettibile, ai sensi dell’art. 403 c.p.c., delle medesime impugnazioni proponibili avverso la sentenza oggetto di revocazione, e quindi, nel caso di specie, di ricorso per cassazione;
che va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’amministrazione controricorrente, per mancanza del quesito di diritto, atteso che il ricorso contiene la formulazione di idoneo quesito di diritte-che il ricorso è tuttavia infondato, dal momento che non appare revocabile in dubbio, sulla base della stessa ricostruzione dei fatti contenuta in ricorso, che il verbale oggetto di opposizione si configuri come atto diverso rispetto a quello contestato personalmente al conducente;
che la sentenza impugnata, dunque, nell’avere escluso la sussistenza del denunciato vizio revocatorio, si sottrae alle doglianze della ricorrente;
che le censure sono anche infondate con riferimento al merito alla questione oggetto del quesito di diritto, formulato sul presupposto della identità della infrazione oggetto di contestazione con i due verbali, e consistente nella asserita inidoneità dell’accertamento dell’orario contenuto nel verbale oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ad acquisire efficacia probatoria privilegiata, stante l’esistenza di altro verbale, asseritamente riferito alla medesima infrazione, redatto in un orario differente;
che, invero, la risposta al quesito di diritto formulato dalla ricorrente non può essere altro che affermativa, nel senso che l’attestazione del verbalizzante circa l’ora della rilevata infrazione costituisce accertamento assistito da fede privilegiata superabile solo con la querela di falso;
che trova infatti applicazione il principio affermato dalle sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggetti va, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore)” (Cass., SSUU, n. 17355 del 2009);
che certamente la rilevazione dell’orario della infrazione è attività insuscettibile di apprezzamento e rispetto al quale non è possibile prospettare una irresolubile contraddittorietà rispetto alle ulteriori circostanze attestate nel verbale, la cui non veridicità può quindi essere dimostrata unicamente attraverso il giudizio di querela di falso;
che il ricorso deve quindi essere rigettato;
che, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo, in favore della costituita amministrazione, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese riguardo al Comune di Napoli, non avendo detto ente svolto attività difensiva.
 P.Q.M.
 La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Prefettura di Napoli, che liquida in Euro 400,00, per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Depositata in cancelleria il 15 aprile 2011