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giovedì 21 luglio 2011

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12671 presentata da EMANUELE FIANO mercoledì 13 luglio 2011, seduta n.500 FIANO. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che:





Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12671
presentata da
EMANUELE FIANO
mercoledì 13 luglio 2011, seduta n.500

FIANO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

la signora Sabatucci Marzia, lavoratrice della polizia di Stato è stata trasferita dalla polizia stradale di Bologna, ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985, dalla città capoluogo ad un distaccamento della polizia stradale sito nella provincia di Bologna;

tale trasferimento veniva effettuato in conseguenza di delicatissime questioni ambientali che, come risulta anche da fonti sindacali, sarebbero occorse nell'ufficio in cui la suddetta Sabatucci lavorava e che sarebbero riconducibili a «una sorta di atteggiamento vessatorio» nei confronti della medesima signora Sabatucci «in uno scenario di solidarietà maschilista»;

si ha ragione di ritenere che nei confronti di tale lavoratrice, in relazione alle denunce della stessa poste in essere, alla richiesta di cambio turno fatta al comandante, si stiano producendo degli ostacoli all'inserimento di Marzia Sabatucci nella nuova struttura nella quale è stata trasferita;

il protrarsi della descritta situazione relativa alla Marzia Sabatucci avrebbe prodotto procedimenti disciplinari di lieve entità e gravi difficoltà da parte della stessa, a fruire della legislazione che garantisce le lavoratrici madri;

si sarebbe per esempio riscontrata l'impossibilità a vedersi assegnati i benefici, nel calcolo dei punti necessari per la graduatoria per l'accesso all'asilo nido comunale, nonché l'impossibilità a vedersi assegnati quelli riguardanti il lavoro della madre sui turni delle 24 ore -:

se la ricostruzione dei fatti di cui in premessa corrisponda alle notizie in possesso del Ministro dell'interno;

quali provvedimenti intenda assumere in presenza dei comportamenti sopra descritti gravemente lesivi dei diritti della persona e della lavoratrice. (4-12671)

Tribunale "...neppure fondata risulta l'eccezione relativa all'impugnazione del giudizio medico di inidoneità, posto che il ricorso ex art. 41, co. 9, d.lgs, 81/08 non è previsto a pena di decadenza dall'azione giudiziaria;..."


LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI)
Trib. Torino Sez. lavoro, 10-01-2011
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, rilevato che #################### - premesso di essere stata assunta dalia #################### S.r.l., in data 3/12/2008 come apprendista parrucchiera e di essere stata licenziata con lettera del 23/11/2009 per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni, essendo risultata allergica alle sostanze in uso nell'ambiente lavorativo dei parrucchieri - chiedeva, previo accertamento dell'illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo soggettivo, la condanna di controparte alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 st. lav. (o, in subordine, ai sensi dell'art. 8 L 604/66), oltre al risarcimento dei danno, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, agli accessori di legge e alle spese di lite;
si costituiva la società convenuta eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda - sia per carenza di idonea impugnazione del licenziamento, sia per rinuncia della lavoratrice ex art. 2113 c.c. - e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, in quanto il licenziamento era stato legittimamente disposto a causa dell'accertata allergia della ricorrente alla sostanza ed. "profumi - mix";
il Giudice - preso atto dell'intervenuta corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, acquisita ulteriore documentazione e disposta c.t.u. medica, depositata il 7/12/2010 - invitava le parti alla discussione per l'udienza del 16/12/2010, differita per repliche e per ulteriori produzioni documentali a quella del 10/01/2011;
non si condivide la preliminare eccezione di decadenza della lavoratrice dall'azione qui proposta, posto che la lettera datata 12/01/2010 con cui il difensore di #################### aveva impugnato il licenziamento, era stata preceduta l'1/01/2010 dalla formale procura difensiva all'avv. #################### ####################, da questo autenticata (anche ai fini dell'art. 2704 c.c.)  e portata comunque a conoscenza del datore, tramite la sua indicazione nel testo dell'atto di impugnazione, entro il termine di decadenza di sessanta giorni;
è altresì infondata l'eccezione ex art. 2113 c.c.,  posto che la dicitura "per accettazione e ricevuta" in calce alla lettera del 23/11/2009 non è certamente idonea ad attestare la definitiva abdicazione da parte della lavoratrice (o, comunque, la consapevolezza di rinunciare) ai diritti nascenti dal rapporto di lavoro  intrattenuto con la società convenuta;
neppure fondata risulta l'eccezione relativa all'impugnazione del giudizio medico di inidoneità, posto che il ricorso  ex art. 41, co. 9, d.lgs, 81/08 non è previsto a pena di decadenza dall'azione giudiziaria;
venendo al merito della controversia, non può che  richiamarsi il limpido accertamento peritale condotto dal dott. Galletti, che, pur dando atto della sensibilizzazione allergica della ricorrente al "profumi - mix", nondimeno concluso per l'impossibilità di  stabilire se tale sensibilizzazione "sia derivata da esposizione professionale ovvero da esposizione verificatasi nell'ambiente generale", con conseguente assenza di "inidoneità alla mansione specifica di parrucchiera - acconciatrice", purché svolta con tassativo uso dei d.p.i. e con sottoposizione a visite mediche di controllo a frequenza ravvicinata (c.t.u. dott. G., pag. 17);
il giudizio medico sopra riportato non può che essere condiviso, alla luce delle ragioni esaurientemente esposte nella parte espositiva della relazione peritale, da intendersi qui integralmente richiamata, che appare immune da vizi logici e corretta in  relazione ai principi che regolano la materia;
si ribadisce sul punto che "Il giudice di merito il quale riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non  è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto già con l'indicazione della fonte di esso" (Cass. n. 7716/00; Cass. n. 5416/01; Cass. n. 3568/02; Cass. n. 12116/03) - atteso, altresì, che il c.t.u., ribadendo l'esito dell'accertamento, ha puntualmente e debitamente illustrato le sue ragioni di dissenso da quanto evidenziato dal c.t. di parte convenuta;
ne consegue l'insussistenza del giustificato motivo soggettivo a monte del disposto licenziamento della ricorrente, la quale, pertanto, ha diritto a essere riassunta entro tre giorni o, in  difetto, a vedersi corrispondere l'indennità risarcitoria ex art, B I 604/66, che - in considerazione di un rapporto di lavoro durato meno di un anno - si ritiene equo stimare nella misura minima di 2.5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
non può, d'altronde, riconoscersi la ed. tutela reale, posto che, come risulta dall'acquisito libro matricola e dall'ulteriore documentazione prodotta in data 5/01/2011, all'epoca del licenziamene della ricorrerne la #################### S.r.l. occupava undici lavoratori, di cui cinque a part - time (oltre a tre amministratori), e a  fronte di almeno una decina di apprendisti - questi ultimi, tuttavia, esclusi in forza dell'art. 53, co. 2,1, 276/03 dal limite occupazionale utile per l'applicazione dell'art, 18 st. lav.;
né, d'altra parte, il capitolo sub n. 18 di ricorso, per la sua genericità, è ammissibile e idoneo a provare l'eventuale inesistenza o simulazione dei contratti di apprendistato.
le spese di c.t.u. (liquidate con separalo decreto) e quelle processuali, liquidate in dispositivo (come da nota spese prodotta, escluse le voci "Precisazione delle conclusioni" ed "Esame conclusioni avversarie", non dovute, nonché escluse le spese di c.t.p., non necessarie), seguono la soccombenza di parte convenuta, anche per stigmatizzarne l'indisponibilità ad accettare la proposta conciliativa formulata all'udienza del 14/09/2010;P.Q.M.
visto l'art, 429 c.p.c;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento disposto nei confronti di #################### con lettera in data 23/11/2009 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la #################### S.r,l, a riassumere la ricorrente entro tre giorni o, in difetto, a corrisponderle l'indennità risarcitoria ex art. 8 l. 604/66 nella misura di n. 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a interessi e rivalutazione dalla maturazione dei credito al saldo effettivo;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.764,00,  di cui Euro 728,00 per diritti, Euro 840,00 per onorari ed Euro 196,00 per spese generali, oltre a IVA. e CPA come per legge;
pone infine a carico di parte convenuta le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Torino, il 10/01/2011.
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 2011







Tribunale "...che il comportamento colposo ascritto al socio ... deve ravvisarsi nella violazione dell'art. 71 d.lgs. 81/08,alla cui vigilanza sull'osservanza era tenuto l'imputato in virtù della posizione di garanzia rivestita, vigilanza che avrebbe potuto comodamente espletare trattandosi di impresa di ridotte dimensioni (un solo dipendente) in cui entrambi i soci lavoravano quotidianamente,..."


INFORTUNI SUL LAVORO
App. Trento, 13-05-2011
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trento, con sentenza 20.11.2009, giudicando con il rito abbreviato condizionato all'audizione della parte offesa, ritenuta la penale responsabilità, ha condannato #################### nella qualità di socio al 50% della #################### S.n.c. per l'infortunio occorso al fratello, ####################, che il (...), lavorando presso il macchinario Toupie mod. TS. 119 utilizzato per tagliare listelli di legno, nell'occasione privo della prevista protezione, subiva lesioni personali gravi consistite nella parziale amputazione del 2 dito della mano destra e ferite al 3 4 5 dito con prognosi di 59 giorni. Il Giudicante ha ritenuto:
- che l'imputato fosse il destinatario delle norme antinfortunistiche,oltre che in base alle disposizioni normative (art. 4D.P.R. 547/55) anche sulla base della modifica dell'atto costitutivo della società, depositata nell'anno 1998 che lo indicava quale responsabile della sicurezza ed in particolare del controllo della prevenzione di infortuni e malattie professionali, nonché dell'osservanza delle norme riguardanti la salute, la sicurezza e la tutela ambientale;
- che la dinamica dell'incidente deve ricondursi alla mancata protezione delle lame del macchinario utilizzato, rimossa in precedenza dallo stesso infortunato, ####################, senza peraltro avvertire il fratello,
- che il comportamento colposo ascritto al socio #################### deve ravvisarsi nella violazione dell'art. 71d.lgs. 81/08,alla cui vigilanza sull'osservanza era tenuto l'imputato in virtù della posizione di garanzia rivestita, vigilanza che avrebbe potuto comodamente espletare trattandosi di impresa di ridotte dimensioni (un solo dipendente) in cui entrambi i soci lavoravano quotidianamente,
- che per il profilo soggettivo deve ritenersi la prevedibilità della condotta dannosa stante la pericolosità del macchinario utilizzato.
Escluso che la condotta del socio lavoratore possa aver avuto rilevanza esclusiva nella causazione dell'evento, il Giudice, concesse le attenuanti generiche, ha condannato l'imputato, con la diminuzione per il rito, alla pena di mesi uno giorni dieci di reclusione.
Propone tempestivo appello il Difensore di #################### censurando l'affermazione di responsabilità ed in particolare, in primo luogo, la ritenuta sussistenza della posizione di garanzia in capo all'imputato. Evidenziando la peculiarità del caso costituito dalla posizione dell'infortunato di socio e legale rappresentante della società al pari del fratello e non di semplice lavoratore, lamenta la mancata considerazione della natura ed efficacia dell'atto in base al quale il primo giudice ha ritenuto sussistente la posizione di garanzia dell'imputato. Tale atto pone in capo all'imputato il controllo della prevenzione infortuni e non ha efficacia liberatoria nei confronti del socio infortunatosi, non prevedendo alcun trasferimento di funzioni in capo al #################### Inoltre, l'atto non prevede la disponibilità di mezzi finanziari e sul piano pratico non risulta aver mai avuto alcuna effettività.
Dalle deposizioni di #################### e del dipendente #################### si desume, infatti, come anche nell'ambito della sicurezza del lavoro le decisioni fossero sempre assunte insieme dai fratelli Bo., mentre, all'interno dell'azienda, sussisteva una precisa divisione dei compiti tra i due soci, ditalchè ciascuno di essi agiva in totale autonomia nel settore di competenza. Lamenta, inoltre, la valutazione del primo Giudice circa la condotta mantenuta dalla parte offesa. Il macchinario in cui si verificò l'infortunio era di competenza pressoché esclusiva dell'infortunato e questi aveva deciso, all'insaputa del fratello, di sostituire il presidio antinfortunistico da lui stesso realizzato, con quello, originale, in dotazione del macchinario. La qualità di socio - datore di lavoro dello stesso infortunato non può far invocare l'efficacia liberatoria della delega, permanendo comunque il dovere di
controllo sull'adempimento dei doveri del delegato. L'infortunato, nel caso, era il primo destinatario delle norme antinfortunistiche e la sua negligente e gravemente incauta condotta ha assunto i caratteri della abnormità ed eccezionalità tale da escludere la responsabilità del socio. Difetta quindi il requisito della colpevolezza. Ancora, la Difesa evidenzia come la condotta omissiva dell'imputato sarebbe consistita nel consentire al fratello/socio l'utilizzo di un macchinario privo della prevista protezione, mentre è la stessa p.o. ad affermare di avere riposizionato in loco la protezione originaria in dotazione del macchinario. Detto macchinario è conforme ai requisiti di legge, come attestato dalla certificazione CEE, il che consentiva un giustificato affidamento della falegnameria in relazione al suo utilizzo.
Chiede pertanto l'assoluzione del proprio assistito.
In via subordinata deduce l'erronea applicazione dell'art. 62 bis, 62 n. 6 c.p., l'eccessività della pena e la mancata concessione della non menzione della condanna. Chiede, in via ulteriormente subordinata, l'applicazione della sola pena pecuniaria. All'odierna udienza camerale, nell'assenza dell'appellante, all'esito della discussione le parti hanno concluso come in atti. L'appello è infondato in punto di responsabilità.
La sentenza di primo grado adeguatamente e condivisibilmente motivata può essere integralmente richiamata, mentre i motivi d'appello costituiscono la mera riproposizione di argomentazioni difensive già confutate dal primo Giudice. In particolare, quanto alla posizione di garanzia, osserva la Corte come, secondo costante giurisprudenza di legittimità; "l'obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l'espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio" (Sez. 4, Sentenza n. 32193 del 26/05/2009 Ud. (dep. 06/08/2009) Rv. 245113; Sez. 4, n. 18683 del 27/02/2004 Ud. - dep. 22/04/2004 - Rv. 228361; conf. Sez. 3, n. 26122 del 12/04/2005 Ud. - dep. 15/07/2005 - Rv. 23195). Infatti, la normativa individua tra i beneficiari delle
norme di tutela, oltre ai lavoratori dipendenti, anche i soci lavoratori, (anche di fatto), ditalché "il socio lavoratore è contemporaneamente soggetto tutelato e destinatario delle norme antinfortunistiche".
Nel caso di specie, a maggior ragione deve ritenersi sussistente la posizione di garanzia dell'imputato, in quanto risulta come proprio #################### fosse stato espressamente indicato, nello statuto (cfr. modifica all'atto costitutivo della società 30.10.2008) quale responsabile della sicurezza e prevenzione antinfortunistica. Non si tratta, come pare ritenere il Difensore, di una delega alla funzione indicata, ma di una norma statutaria che, conferendogli la qualità di responsabile, vale a confermare la posizione di garanzia rivestita, indipendentemente dalle prassi adottate all'interno dell'azienda. A nulla rilevano, pertanto i rilievi prospettati circa l'assenza di autonomia decisionale e di spesa del #################### che potrebbero avere incidenza solo nell'ipotesi di rilascio di delega di funzioni (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 44890 del 21/10/2009).
Né peraltro, nel caso, è in discussione l'eventuale responsabilità dell'infortunato nell'incidente occorsogli, come pare ritenere il Difensore, poiché anche il concorso colposo dello stesso, vuoi per la qualità di socio, vuoi per l'imprudenza nella condotta mantenuta, non sarebbero comunque sufficienti ad esimere da responsabilità l'altro socio, sia in quanto a sua volta responsabile per la posizione rivestita, sia perché, come nel caso, espressamente onerato dalla posizione di garanzia.
Nel merito, la decisione impugnata appare sostanzialmente corretta ed la motivazione fornisce, con argomentazioni basate su una compiuta valutazione delle risultanze probatorie, una persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo: il Tribunale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (posizione di garanzia del Bo., disposizioni di legge violate e dinamica dell'infortunio) ha ampiamente e diffusamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato.
Per completezza, tuttavia, appaiono necessarie alcune precisazioni in relazione alle questioni sollevate dall'appellante.
In primo luogo va osservato che soltanto nelle dichiarazioni rese all'udienza #################### ha affermato di aver rimosso la protezione da lui stesso predisposta per le lame del macchinario e di averla sostituita con quella, originaria, in dotazione. Al contrario, risulta accertato (cfr. dichiarazioni dello stesso Bo. all'UOPSA in data 26.11.2008, dichiarazioni di #################### 14.1.2009, accertamento ispettivo compiuto il 15.10.2008, nonché i rilievi fotografici allo stesso allegati) che, al momento dell'infortunio, il macchinario in questione era totalmente privo della protezione costituita da una falsa guida per chiudere lo spazio tra le due guide e rendere inaccessibile la fresa. In particolare l'assenza di protezione è riscontrabile nella foto n. 2 scattata dagli Ispettori del Lavoro intervenuti nell'immediatezza del fatto, dalle dichiarazioni dello stesso Bo. ora richiamate e, soprattutto,
dalle sommarie informazioni del dipendente Li. è desumibile come detta protezione fosse stata rimossa diversi mesi addietro e come, solo dopo l'infortunio e la relativa visita ispettiva, fosse stata posizionata in sede. Consegue che la difforme versione resa all'udienza dalla parte offesa, circa la presenza della protezione "originale" del macchinario altro non costituisce se non un tentativo di minimizzare la responsabilità del fratello imputato.
Pare dunque evidente che la responsabilità di #################### deve ritenersi sussistente avuto riguardo ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità circa gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro in relazione all'uso, da parte del lavoratori, degli strumenti previsti dalla legge per la prevenzione degli infortuni. Sostiene la Suprema Corte che: "le norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire la insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla di lui disattenzione, ma anche in riferimento a quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di
queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso" (Sez. 4, n. 16380 del 03/10/1990 Ud. - dep. 10/12/1990 - imp. Ma., Rv. 185986). Analogamente le Sezioni Unite della Suprema Corte, enunciando il principio secondo il quale: "al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ex art. 4 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza" (Cass. SU 21 maggio 1988, lori), valgono a confermare l'assunto.
Nel caso, oltre al comportamento certamente imprudente e negligente del socio lavoratore, deve ritenersi accertato che abbia contribuito alla diretta causazione dell'infortunio l'omissione da parte del "datore di lavoro" (cioè di colui che rivestiva la posizione di garanzia) del controllo sulla osservanza delle norme antinfortunistiche, consentendo così la manomissione del macchinario e l'inosservanza da parte del socio lavoratore finanche delle norme di comune prudenza.
Peraltro, non può fondatamente ritenersi che la condotta imprudente del socio #################### abbia rivestito quei caratteri di abnormità e eccezionalità tali da escludere la sussistenza del nesso causale tra violazione imputata ed evento: l'attività svolta da #################### e le modalità di espletamento come dallo stesso descritta, appaiono del tutto usuali, né risulta realizzata una condotta del tutto anomala, esorbitante dal procedimenti di lavoro cui era addetto ovvero l'inosservanza, da parte sua, di precise disposizioni antinfortunistiche o di ordini esecutivi.
Infine, la ricostruzione del fatto come sopra precisata vale ad escludere qualsiasi valenza alla tesi difensiva volta a dimostrare come la presenza di una certificazione di conformità del macchinario alle norme CEE, e la presenza dell'originaria protezione prevista, avesse creato un affidamento in capo al debitore di garanzia sulla presenza di sufficienti presidi antinfortunistici. Peraltro, anche a prescindere dall'accertata assenza di qualsiasi presidio sul macchinario al momento dell'incidente, pare opportuno rammentare come la costante giurisprudenza di legittimità non ritenga sufficiente la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e competenza del costruttore, ad esonerare da responsabilità del soggetto destinatario del precetto antinfortunistico, che, invece è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di
legge dei macchinari utilizzati (Cass. Sez. Sez. 4, Sentenza n. 37060 del 12/06/2008 Ud. (dep. 30/09/2008) Rv. 241020 Vi. e altro).
La sentenza deve dunque essere confermata in punto di responsabilità. Resta da considerare la quantificazione della pena, reputata dall'appellante eccessiva e non attestata sulla sola pena pecuniaria, come sarebbe stato equo considerando la peculiarità della situazione ed il modestissimo grado di colpa del prevenuto. La Corte non ritiene fondata la richiesta di determinazione della sola pena pecuniaria, avuto riguardo alla gravità del fatto e delle conseguenze derivatene e, tuttavia ritiene maggiormente adeguata ai parametri dell'art. 133 c.p. una riduzione della pena inflitta dal primo Giudice. Va, peraltro, evidenziato come,in realtà, il Giudicante abbia ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti pur non esplicitando tale giudizio di valenza (non si comprenderebbe altrimenti la quantificazione della pena inferiore ai minimi edittali).
La pena inflitta può essere rideterminata, tenuto conto dell'elevato grado del contributo colposo della vittima alla realizzazione dell'evento muovendo dalla pena base, valutate le attenuanti prevalenti, di mesi uno di reclusione, ridotta per il rito a giorni venti di reclusione.P.Q.M.
Visto l'art. 599 c.p.p.,
in parziale riforma della sentenza impugnata, specificato che le concesse attenuanti generiche vanno valutate prevalenti sulla contestata aggravante, riduce al pena a giorni venti di reclusione. Conferma nel resto.
Fissa il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
Così deciso in Trento il 15 aprile 2011.
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2011.



MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 30 giugno 2011 Modifica al decreto 6 ottobre 2009 concernente la regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico. (11A09675) (GU n. 167 del 20-7-2011

IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n.121; Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13, che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti la pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2009, n. 235, recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010, recante «Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94» che ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2010; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17 dicembre 2010, recante «Proroga decreto ministeriale 6 ottobre 2009 - Regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo nei luoghi aperti al pubblico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2010, n. 304, che ha ulteriormente prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 30 giugno 2011; Considerato che non tutte le regioni hanno dato avvio ovvero lo concluso i necessari percorsi formativi per il personale addetto ai servizi di controllo; Considerata la necessita' di non interrompere i servizi di assistenza in atto nel pieno della stagione estiva; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell'interno, in data 31 marzo 2010 e 17 dicembre 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le prefetture si avvalgono del collegamento informatico di cui all'art. 252-bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'iscrizione nell'elenco istituito presso una prefettura autorizza a svolgere le attivita' di cui all'art. 5 del presente decreto in tutto il territorio nazionale, previa comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, alle prefetture e questure delle altre province in cui l'addetto deve operare»; 2) al comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Tali soggetti non possono essere iscritti all'elenco prefettizio»; 3) l'alinea del comma 4 e' sostituito dal seguente: «Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, e' subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti:»; b) all'art. 2, comma 1, le parole: «competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della provincia dove e' istituito l'elenco nel quale e' iscritto l'addetto ai servizi di controllo»; c) all'art. 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale addetto ai locali individuati dal decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), h), e i) limitatamente agli spettacoli viaggianti, salvo che nei medesimi locali si svolgano, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, anche attivita' d'intrattenimento e spettacolo diverse da quelle cui i medesimi sono destinati. Per i parchi di divertimenti, di cui alla predetta lettera i), le disposizioni del presente decreto si applicano al solo personale addetto a svolgere tutte le attivita' individuate dall'art. 5. Sono altresi' esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto, nonche' quelli realizzati all'interno di fiere e sagre, qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumita'.»; d) all'art. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole: «fino al 30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, qualora, entro il 31 ottobre 2011 si siano verificate entrambe le seguenti condizioni: a) sia stata presentata al prefetto competente la relativa domanda di iscrizione nell'elenco di cui al medesimo articolo; b) abbia iniziato il corso di formazione di cui all'art. 3, ovvero venga documentata l'iniziativa volta alla frequenza del medesimo corso»; 2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Quando e' stata presentata domanda di iscrizione di cui al comma 1, lettera a), il prefetto qualora accerti la mancanza di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, escluso quello di cui alla lettera g), notifica al gestore delle attivita' di intrattenimento e spettacolo o al titolare dell'istituto, di cui al comma 2, il divieto di impiego del soggetto interessato nei servizi disciplinati dal presente decreto. 1-ter. Le agenzie di somministrazione e le altre societa' appaltatrici dei servizi che alla data del 30 giugno 2011 forniscono il personale per le attivita' di cui all'art. 1, possono continuare a svolgere tale attivita' fino al 31 ottobre 2011, qualora abbiano presentato, entro il 30 giugno 2011, domanda di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773. Roma, 30 giugno 2011 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 15, foglio n. 58

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 30 giugno 2011 Proroga del decreto 8 agosto 2009 concernente la determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi. (11A09674) (GU n. 167 del 20-7-2011 )

IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge, n. 92 del 2008, con il quale e' stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci; Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009, n. 128, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale; Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009, di attuazione del predetto art. 3, comma 43, della citata legge 94/2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2009, n. 183, recante «determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2010, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009 al fine di rendere piu' agevoli le modalita' di svolgimento delle attivita' delle associazioni di osservatori, nonche' di prorogare l'applicazione delle disposizioni transitorie; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2010 con il quale e' stata prorogata al 30 giugno 2011 l'applicazione delle disposizioni transitorie; Ritenuto che continuano a sussistere le esigenze di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni transitorie del decreto del Ministero dell'interno dell'8 agosto 2009, come modificato da ultimo dal decreto del 23 dicembre 2010; Decreta: Art. 1 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009 1. Al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell'interno 4 febbraio 2010 e 23 dicembre 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 9, comma 1, ultimo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011»; b) all'art. 9, comma 2, le parole «fino alla stessa data del 30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla stessa data del 31 dicembre 2011». Roma, 30 giugno 2011 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 15, foglio n. 56

mercoledì 20 luglio 2011

MANOVRA: REGIONE FVG RICORRERA' A CORTE COSTITUZIONALE

MANOVRA: REGIONE FVG RICORRERA' A CORTE COSTITUZIONALE
PER LA PARTE CHE RIGUARDA I TICKET SANITARI
(ANSA) - TRIESTE, 20 LUG - La regione Friuli Venezia Giulia
impugnera' davanti alla Corte Costituzionale la manovra
finanziaria del Governo per quella parte che riguarda gli
aspetti sanitari legati all'applicazione del ticket per le
prestazioni di pronto soccorso qualificate come codice bianco.
La decisione e' stata presa oggi dal presidente della Regione,
Renzo Tondo.
In un incontro al quale hanno partecipato anche gli assessori
alla salute, Vladimir Kosic, e alle Finanze, Sandra Savino,
accompagnati dal direttore della sanita' Paolo Basaglia e dal
ragioniere generale Antonella Manca, la regione ha deciso che
l'impugnazione sara' formalizzata nella prossima riunione della
Giunta regionale, in programma venerdi'.
''Riconosciamo la gravita' della situazione economica
italiana per cui non sfuggiamo alle nostre responsabilita' - ha
spiegato Tondo - ed infatti riteniamo di aver gia' raggiunto
importanti risultati, riconosciuti dalla Corte dei Conti. La
nostra impugnazione non intende assolutamente uscire da un
quadro, necessario, in cui ciascuno deve contribuire al
risanamento dei conti pubblici, come correttamente viene
sottolineato anche dal Capo dello Stato. La nostra azione vuole
rilanciare con vigore l'autonomia in materia di sanita', per cui
anche la Regione Friuli Venezia Giulia fara' e sta gia' facendo
la sua parte. Il Governo nazionale puo' indicarci il principio
ma non obbligarci a comportamenti di dettaglio, che sono nostra
esclusiva competenza''. (ANSA).

GRT/SM
20-LUG-11 18:35 NNNN

Sicurezza/ Ivri aderisce ad Assiv e entra in Confindustria

Sicurezza/ Ivri aderisce ad Assiv e entra in Confindustria
Oltre 200 imprese associate, fatturato supera 1 mld

Roma, 20 lug. (TMNews) - Ivri, Istituti di vigilanza riuniti
d`Italia, attiva in 31 province italiane, ha aderito ad Assiv,
l`associazione di categoria pi rappresentativa del settore della
vigilanza privata che fa parte del sistema della Confindustria.
Ivri impiega 2.828 addetti, di cui 2.367 guardie giurate armate,
e fornisce servizi a oltre 60.000 clienti, con un fatturato di
200 milioni di euro e 187 milioni di euro di ricavi annui.

Con l`adesione di Ivri, Assiv, informa una nota, consolida la sua
posizione come riferimento primario per il comparto della
vigilanza, con pi di duecento imprese associate per oltre 20.000
dipendenti e un fatturato che supera il miliardo di euro.

"Il gruppo Ivri - ha dichiarato Italo Soncini, presidente e
amministratore delegato della capogruppo Ivri direzione Spa -
leader indiscusso del mercato e quindi l`adesione a Assiv,
l`associazione di categoria aderente a Confindustria, stata una
scelta naturale per una giusta rappresentanza. Con Assiv faremo
una lunga strada riproponendoci fin d`ora di innovare il settore
attraverso nuovi strumenti regolamentari e un rinnovato contratto
di categoria".

"L`adesione di Ivri - ha commentato il presidente di Assiv Matteo
Balestrero - conferma la correttezza del lavoro che abbiamo
avviato per imprimere una svolta in senso pi moderno e
professionale al settore della vigilanza in Italia. La recente
emanazione del decreto ministeriale sui requisiti tecnici della
vigilanza privata, auspicato dalla nostra associazione, un
primo passo verso una maggiore qualificazione delle aziende del
settore e il consolidamento anche in termini di immagine del
ruolo complementare e sussidiario rispetto alle forze di pubblica
sicurezza".

Red/Gab

201847 lug 11

**FLASH -INCHIESTA P4: CAMERA APPROVA RICHIESTA ARRESTO PAPA- FLASH** = (Red/Opr/Adnkronos) 20-LUG-11 18:39 NNNN

G8: SILP-CGIL; NON ALIMENTARE TENSIONI,POLIZIA GARANTE TUTTI

G8: SILP-CGIL; NON ALIMENTARE TENSIONI,POLIZIA GARANTE TUTTI

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - ''Riteniamo infondato e pericoloso un
parallelo tra i fatti della Val di Susa e le manifestazioni per
il decennale del G8 di Genova, perche' rischia di alimentare
tensioni che i cittadini e gli operatori di polizia certamente
non vogliono''. Lo afferma la segreteria nazionale del sindacato
di polizia Silp-Cgil.
''Consideriamo una cosa di buon senso - rileva il sindacato -
la raccomandazione della Procura di Genova a un'osservanza
scrupolosa delle norme sugli interventi delle forze di polizia
in ordine pubblico, perch‚ ha l'obiettivo di garantire
l'incolumit… dei cittadini che protestano pacificamente, quindi
lo stesso obiettivo della legge, e degli stessi operatori, che
sono consapevoli, a qualunque livello di responsabilit…, del
loro ruolo di garanzia verso tutti i cittadini''. Gli operatori
di polizia, aggiunge il Silp, ''non vogliono mandare alcun
segnale, ma poter garantire, come e' successo a Firenze nel
2002, il pacifico svolgimento di tutte le manifestazioni
organizzate e attuate nel rispetto della legge''. (ANSA).

NE/NE
20-LUG-11 16:27 NNNN

LEGGE 12 luglio 2011, n. 112 Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza. (11G0154) (GU n. 166 del 19-7-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza 1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta', in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonche' dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, e' istituita l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. -------------------------------------------------------------------------------- Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, S.O. - Il testo della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221. - Il testo della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996; e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2003, n. 91, S.O.