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giovedì 21 luglio 2011

Tribunale "...neppure fondata risulta l'eccezione relativa all'impugnazione del giudizio medico di inidoneità, posto che il ricorso ex art. 41, co. 9, d.lgs, 81/08 non è previsto a pena di decadenza dall'azione giudiziaria;..."


LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI)
Trib. Torino Sez. lavoro, 10-01-2011
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, rilevato che #################### - premesso di essere stata assunta dalia #################### S.r.l., in data 3/12/2008 come apprendista parrucchiera e di essere stata licenziata con lettera del 23/11/2009 per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni, essendo risultata allergica alle sostanze in uso nell'ambiente lavorativo dei parrucchieri - chiedeva, previo accertamento dell'illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo soggettivo, la condanna di controparte alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 st. lav. (o, in subordine, ai sensi dell'art. 8 L 604/66), oltre al risarcimento dei danno, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, agli accessori di legge e alle spese di lite;
si costituiva la società convenuta eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda - sia per carenza di idonea impugnazione del licenziamento, sia per rinuncia della lavoratrice ex art. 2113 c.c. - e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, in quanto il licenziamento era stato legittimamente disposto a causa dell'accertata allergia della ricorrente alla sostanza ed. "profumi - mix";
il Giudice - preso atto dell'intervenuta corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, acquisita ulteriore documentazione e disposta c.t.u. medica, depositata il 7/12/2010 - invitava le parti alla discussione per l'udienza del 16/12/2010, differita per repliche e per ulteriori produzioni documentali a quella del 10/01/2011;
non si condivide la preliminare eccezione di decadenza della lavoratrice dall'azione qui proposta, posto che la lettera datata 12/01/2010 con cui il difensore di #################### aveva impugnato il licenziamento, era stata preceduta l'1/01/2010 dalla formale procura difensiva all'avv. #################### ####################, da questo autenticata (anche ai fini dell'art. 2704 c.c.)  e portata comunque a conoscenza del datore, tramite la sua indicazione nel testo dell'atto di impugnazione, entro il termine di decadenza di sessanta giorni;
è altresì infondata l'eccezione ex art. 2113 c.c.,  posto che la dicitura "per accettazione e ricevuta" in calce alla lettera del 23/11/2009 non è certamente idonea ad attestare la definitiva abdicazione da parte della lavoratrice (o, comunque, la consapevolezza di rinunciare) ai diritti nascenti dal rapporto di lavoro  intrattenuto con la società convenuta;
neppure fondata risulta l'eccezione relativa all'impugnazione del giudizio medico di inidoneità, posto che il ricorso  ex art. 41, co. 9, d.lgs, 81/08 non è previsto a pena di decadenza dall'azione giudiziaria;
venendo al merito della controversia, non può che  richiamarsi il limpido accertamento peritale condotto dal dott. Galletti, che, pur dando atto della sensibilizzazione allergica della ricorrente al "profumi - mix", nondimeno concluso per l'impossibilità di  stabilire se tale sensibilizzazione "sia derivata da esposizione professionale ovvero da esposizione verificatasi nell'ambiente generale", con conseguente assenza di "inidoneità alla mansione specifica di parrucchiera - acconciatrice", purché svolta con tassativo uso dei d.p.i. e con sottoposizione a visite mediche di controllo a frequenza ravvicinata (c.t.u. dott. G., pag. 17);
il giudizio medico sopra riportato non può che essere condiviso, alla luce delle ragioni esaurientemente esposte nella parte espositiva della relazione peritale, da intendersi qui integralmente richiamata, che appare immune da vizi logici e corretta in  relazione ai principi che regolano la materia;
si ribadisce sul punto che "Il giudice di merito il quale riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non  è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto già con l'indicazione della fonte di esso" (Cass. n. 7716/00; Cass. n. 5416/01; Cass. n. 3568/02; Cass. n. 12116/03) - atteso, altresì, che il c.t.u., ribadendo l'esito dell'accertamento, ha puntualmente e debitamente illustrato le sue ragioni di dissenso da quanto evidenziato dal c.t. di parte convenuta;
ne consegue l'insussistenza del giustificato motivo soggettivo a monte del disposto licenziamento della ricorrente, la quale, pertanto, ha diritto a essere riassunta entro tre giorni o, in  difetto, a vedersi corrispondere l'indennità risarcitoria ex art, B I 604/66, che - in considerazione di un rapporto di lavoro durato meno di un anno - si ritiene equo stimare nella misura minima di 2.5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
non può, d'altronde, riconoscersi la ed. tutela reale, posto che, come risulta dall'acquisito libro matricola e dall'ulteriore documentazione prodotta in data 5/01/2011, all'epoca del licenziamene della ricorrerne la #################### S.r.l. occupava undici lavoratori, di cui cinque a part - time (oltre a tre amministratori), e a  fronte di almeno una decina di apprendisti - questi ultimi, tuttavia, esclusi in forza dell'art. 53, co. 2,1, 276/03 dal limite occupazionale utile per l'applicazione dell'art, 18 st. lav.;
né, d'altra parte, il capitolo sub n. 18 di ricorso, per la sua genericità, è ammissibile e idoneo a provare l'eventuale inesistenza o simulazione dei contratti di apprendistato.
le spese di c.t.u. (liquidate con separalo decreto) e quelle processuali, liquidate in dispositivo (come da nota spese prodotta, escluse le voci "Precisazione delle conclusioni" ed "Esame conclusioni avversarie", non dovute, nonché escluse le spese di c.t.p., non necessarie), seguono la soccombenza di parte convenuta, anche per stigmatizzarne l'indisponibilità ad accettare la proposta conciliativa formulata all'udienza del 14/09/2010;P.Q.M.
visto l'art, 429 c.p.c;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento disposto nei confronti di #################### con lettera in data 23/11/2009 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la #################### S.r,l, a riassumere la ricorrente entro tre giorni o, in difetto, a corrisponderle l'indennità risarcitoria ex art. 8 l. 604/66 nella misura di n. 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a interessi e rivalutazione dalla maturazione dei credito al saldo effettivo;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.764,00,  di cui Euro 728,00 per diritti, Euro 840,00 per onorari ed Euro 196,00 per spese generali, oltre a IVA. e CPA come per legge;
pone infine a carico di parte convenuta le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Torino, il 10/01/2011.
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 2011







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