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sabato 21 ottobre 2023

COVID: MEDICI MULTATI PER TROPPI STRAORDINARI, ORDINE 'SENTIREMO MINISTRO LAVORO' =

LA TRUFFA DELLE SOCIETA' APERTE - come la retorica sul pluralismo ha ucciso il giornalismo

 





#video - Un medico di Gaza: “Queste armi vengono usate per la prima volta, non l’abbiamo mai vista prima, provocano ustioni di 4° grado e chiediamo di fermare immediatamente questa guerra”

TRAVAGLIO - DALLA MELA ALLA PESCA - EDITORIALE

 

⭕️ Sidney 21 ottobre 2023. Imponente manifestazione di solidarietà alla Palestina e per denunciare il genocidio in corso a Gaza

 


Ministero della Difesa russo: mercenari, istruttori stranieri e combattenti Azov colpiti con armi di precisione




Sempre sostenuto che Ursula Von Der Layen sia un agente Usa

🇷🇺SHOIGU: IL NAZISTA HUNKA DEVE ESSERE PROCESSATO PUBBLICAMENTE

LA CINA HA RISPARMIATO 10 MILIARDI DI DOLLARI DALL'INIZIO DELL'ANNO ACQUISTANDO PETROLIO DA RUSSIA, IRAN E VENEZUELA- Reuters

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01739 presentato da RUBANO Francesco Maria testo di Martedì 17 ottobre 2023, seduta n. 179   RUBANO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che: il decreto legislativo n. 151 del 2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede per la lavoratrice madre dipendente un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto durante la gravidanza per un arco di tempo di 5 mesi a cavallo del parto (congedo di maternità). Tale previsione, oltre ad essere un obbligo per il datore di lavoro, è anche un diritto indisponibile per la lavoratrice; il decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 in materia di ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, nella parte delle «dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore», dispone che «gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre 90 giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri» (decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, articolo 27-quater, comma 2);