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sabato 21 ottobre 2023
Cassazione 2023- In ordine alla ricostruzione dei fatti, l'infortunio oggetto del processo avveniva a bordo della motonave durante le fasi di caricamento a bordo e di rizzaggio dei containers. Il OMISSIS, dipendente della OMISSIS & C. Spa operante sulla coperta della nave con mansioni di autista di un pesante carrello elevatore a forche, prelevava ciascun container da una motrice con rimorchio, che accedeva alla nave tramite una rampa, per poi collocarlo nel punto stabilito del ponte di coperta insieme agli altri, effettuando con detto mezzo un movimento in avanti e indietro sul ponte.
Cassazione 2023- La Corte d'appello di Firenze ha accolto in parte l'appello di OMISSIS e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e OMISSIS in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali causati dalla condotta mobbizzante e di dequalificazione posta in essere da quest'ultimo, danni quantificati in Euro 50.455,62 (da cui detrarre, per il solo OMISSIS, l'importo di Euro 2.000,00 già liquidato in sede penale), oltre accessori di legge; ha dichiarato che la patologia da cui è affetta la lavoratrice (Disturbo dell'adattamento cronico misto, con ansia e umore depresso e esiti di frattura del soma L1) è dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla tabella B allegata al D.P.R. n. 641 del 2001, ed ha condannato il Ministero al pagamento dell'equo indennizzo in favore della stessa.
Cassazione 2023- La Corte di Cassazione penale si è allineata all'orientamento delle sezioni civili con la sentenza n. 38618 del 19 settembre 2019, richiamando estensivamente i principi in tema di autovelox enunciati dalla Corte costituzionale. E' stato così invertito l'orientamento finora sostenuto sull'onere dimostrativo del corretto funzionamento dell'etilometro, da farsi valere anche nel presente caso.
Cassazione 2023-Con l'unico motivo di ricorso, prospettante la violazione e la falsa applicazione dell'art. 65 c.p.c., comma 1, e art. 560 c.p.c., comma 5 (quest'ultimo nel testo applicabile ratione temporis), gli impugnanti criticano la sentenza d'appello per aver erroneamente respinto il mezzo di gravame con il quale essi avevano riproposto la tesi, già sostenuta in prime cure, secondo cui il condomino OMISSIS non poteva ritenersi legittimato a partecipare all'assemblea del (Omissis), atteso che, anteriormente a quella data, l'appartamento di sua proprietà era stato sottoposto a pignoramento e il competente giudice dell'esecuzione aveva provveduto alla nomina di un custode dell'immobile, individuato nell'Istituto Vendite Giudiziarie.
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