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sabato 11 gennaio 2025
CGUE -Tutela della sicurezza e della salute deilavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 2, punto1 – Nozione di “orario di lavoro” – Lavoratori che non hanno un luogodi lavoro fisso o abituale – Tempo di spostamento tra il domicilio deilavoratori ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente» https://t.me/newspertutti/17198
venerdì 10 gennaio 2025
Cassazione 2024-Il rifiuto del dipendente di assumere l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) può avere implicazioni legali, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. La Corte di Cassazione, nell'analizzare tale rifiuto, ha evidenziato diversi aspetti relativi alla responsabilità e agli obblighi derivanti da tale incarico. 1. Obbligo di nominare un RSPP: Secondo il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare un RSPP, che può essere un dipendente interno o un esterno. Questo incarico è fondamentale per garantire la sicurezza sul posto di lavoro e per adempiere alle normative previste in materia di salute e sicurezza. 2. Rifiuto del dipendente: Se un dipendente rifiuta di assumere l'incarico di RSPP, il datore di lavoro può trovarsi in una situazione difficile, soprattutto se il dipendente è l'unico disponibile o qualificato per ricoprire il ruolo. Il rifiuto, tuttavia, non è sempre giustificabile, e la Cassazione ha chiarito che il dipendente non può rifiutarsi arbitrariamente, specialmente se l'incarico rientra tra le sue mansioni previste dal contratto o se il rifiuto avviene senza motivazioni valide (ad esempio, per incompatibilità con altre funzioni o per gravi motivi di salute).
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