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giovedì 30 dicembre 2010

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 29-12-2010 n. 166 Convenzione tra l'INPS e la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle Organizzazioni sindacali aderenti. Istruzioni procedurali e contabili. (Circ. 29 maggio 1992, n. 148). Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Circ. 29 dicembre 2010, n. 166 (1).

Convenzione tra l'INPS e la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle Organizzazioni sindacali aderenti. Istruzioni procedurali e contabili. (Circ. 29 maggio 1992, n. 148).

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Con riferimento alla Circ. 29 maggio 1992, n. 148, che ha dato attuazione alla convenzione in oggetto, si precisa quanto segue.

In data 4 giugno 2010 è stato sottoscritto con la CGIL un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee che, a tutti gli effetti, sostituisce il precedente accordo.

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all'applicazione della nuova convenzione.

I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL mediante trattenuta sulle prestazioni predette.

Le trattenute si effettuano previo rilascio della delega, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore che deve recare anche il timbro dell'Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Nel testo di delega viene indicato il codice assegnato dall'INPS corrispondente alla Confederazione stipulante e alla Organizzazione sindacale.

Di seguito si riportano i codici identificativi già assegnati dall'INPS che devono essere mantenuti attivi e le denominazioni delle corrispondenti Federazioni:


CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE CGIL


cod. 0101

F.I.L.C.T.E.M. -C.G.I.L.


cod. 0102

F.I.L.L.E.A. C.G.I.L.


cod. 0103

F.I.O.M. C.G.I.L.


cod. 0104

F.I.L.T. C.G.I.L.


cod. 0105

F.I.L.C.A.M.S. C.G.I.L.


cod. 0106

F.L.A.I. C.G.I.L.


cod. 0108

S.L.C. C.G.I.L.


cod. 0109

FP C.G.I.L.


cod. 0111

F.L.C. C.G.I.L.


cod. 0112

F.I.S.A.C. C.G.I.L.


cod. 0115

N.I.DIL. C.G.I.L.


cod. 0117



Deve invece essere disattivato il codice "0107" F.I.L.T.E.A. CGIL.

Nuove Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL potranno richiedere di avvalersi del servizio di esazione dei contributi in oggetto, presentando apposita domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 3, dell'allegata convenzione.

Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti d'integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all'Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall'art. 18 legge n. 223/1991. Tale documentazione, così come eventuali revoche e nuove deleghe, dovranno essere depositate e conservate presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, terzo comma, della L. n. 223/1991.

In caso di contestazione concernente l'effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l'Istituto cesserà di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L'Organizzazione sindacale, in tal caso, restituirà le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.

La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.

Nel caso in cui l'INPS riceva apposita comunicazione da parte del lavoratore interessato, avente ad oggetto la volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura competente dovrà procedere, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione di detta revoca.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all' Organizzazione.

A tal proposito la CGIL ha comunicato, per conto delle Organizzazioni sindacali aderenti, la misura di dette percentuali da applicare alle prestazioni temporanee così come di seguito riportate:

- 3% sull'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;

- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;

- 0,80% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettueranno i versamenti, senza gravami di interessi e dedotte le spese di cui all'art. 7 della convenzione allegata, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione e metteranno a disposizione della Organizzazione sindacale interessata gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse.

L'Organizzazione s'impegna a corrispondere all'INPS il costo del servizio che è stato determinato in euro 0,54 (cinquantaquattro centesimi) per singola delega.

L'eventuale variazione annuale dei costi verrà comunicata con raccomanda a/r, a seguito della quale la CGIL ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell'organizzazione sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Di conseguenza le Sedi dovranno adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari ad esso consequenziali.

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Organizzazione stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall'applicazione dell'allegata convenzione, a ristorare l'INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

Nel caso di giusta causa è fatta salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

Si comunica che la sede della CGIL è in Corso d'Italia, 00198 - Roma.

I versamenti per le Federazioni aderenti alla CGIL dovranno essere eseguiti sui conti correnti in essere, salvo eventuali variazioni che saranno comunicate alle strutture dell'Istituto con apposito messaggio.


Istruzioni procedurali e contabili


Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL si richiamano le istruzioni contenute nel punto 3) della Circ. 7 luglio 1992, n. 167.


Il Direttore generale

Nori



Allegato 1


Convenzione tra l’INPS e la CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro) ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti


L'anno 2010, il giorno 4 del mese di giugno, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente Antonio Mastrapasqua


e


la CGIL, nella persona del Rappresentante legale, per conto dell'Organizzazioni ad essa aderenti (in seguito Organizzazioni sindacali)


visti


- la determinazione n. 55 dell' 11 marzo 2010;

- l'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223;

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;

- le note del 15 gennaio 2010 prot. 15/IV/0000821 e del 27 gennaio 2010 prot. 24/VII/1706 con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accertato la sussistenza dei requisiti prescritti;


considerato


che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività stituzionali dell'Istituto;


si conviene quanto segue:


Art. 1


I lavoratori aventi titolo alla indennità di mobilità, ai trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per i lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi ad una delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL mediante trattenute da effettuarsi da parte dell'INPS sulle predette prestazioni ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

Le Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL che intendano avvalersi del servizio di esazione dei contributi associativi previsto dal presente accordo, dovranno presentare alla Direzione Generale dell'INPS apposita domanda di autorizzazione, con la quale il rappresentante legale dell'Organizzazione dichiarerà di assumersi oneri, facoltà, diritti e obblighi nascenti dalla convenzione ed eleggerà il proprio domicilio ai fini dell'applicazione dell'accordo.

In caso di costituzione di nuove Organizzazioni sindacali, anche conseguenti ad accorpamenti o disaggregazioni di quelle già esistenti, l'appartenenza alla Confederazione stipulante sarà attestata all'INPS dalla struttura confederale medesima mediante apposita dichiarazione da allegare alla predetta domanda. L'INPS provvedere ad attribuire alla Organizzazione il codice di cui al secondo comma del successivo art. 2.


Art. 2


Il diritto di versare i contributi associativi alla Organizzazione sindacale aderente viene esercitato mediante rilascio della delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione medesima.

La delega, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore delegante, dovrà recare il timbro e la firma del rappresentante della Organizzazione sindacale. L'Organizzazione viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall'INPS, corrispondente alla Confederazione stipulante e alla Organizzazione sindacale.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all'Istituto, contestualmente agli elenchi di cui al successivo art. 3, primo comma, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall'art. 18 della L. n. 223/1991.

Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell'INPS (comma terzo, art. 18).

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

La CGIL e le Organizzazioni sindacali aderenti all'accordo si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.


Art. 3


È priva di effetto la delega non contenuta nel modello di domanda o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore o del timbro e della firma del rappresentante dell' Organizzazione sindacale. Nei casi di pagamento diretto di integrazione salariale, è priva di effetti la delega del lavoratore i cui dati non vengono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione.

Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro o direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L’organizzazione sindacale a cui favore le trattenute siano state effettuate restituirà ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.

Agli effetti della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.

Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma terzo, della L. 23 luglio 1991, n. 223, la revoca o una nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'art. 2, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso art. 2. La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, comma terzo.


Art. 4


Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre tra l'associato e Organizzazione sindacale ai sensi dello Statuto che l'associato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, non può che essere direttamente regolata tra l'associato e l'organizzazione interessata.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura territoriale procederà, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione della revoca stessa.


Art. 5


La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell'Organizzazione sindacale comunicare tale misura percentuale all'INPS Sede Centrale nonché ogni eventuale successiva variazione.


Art. 6


Le Strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni verseranno alla Organizzazione sindacale, senza gravami di interessi, l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo art. 7 con la relativa IVA e le eventuali trattenute già versate e non dovute.

Detti versamenti, avverranno entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.

Il versamento degli importi di cui sopra verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato con la comunicazione del codice IBAN all'INPS dall'Organizzazione sindacale interessata.

Le Strutture territoriali INPS invieranno all'Organizzazione sindacale interessata, on line o in formato cartaceo, gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute.

Detti elenchi in formato cartaceo saranno compilati in ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale e in ordine alfabetico per comune per i sussidi per i lavori socialmente utili; in ordine di Centro per l'impiego per le indennità di mobilità e di disoccupazione.

La Direzione generale fornirà semestralmente alla Confederazione stipulante i dati relativi agli importi distinti per Sede trattenuti a favore di ciascuna organizzazione sindacale di appartenenza.

L'Organizzazione sindacale s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.


Art. 7


L'Organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, cioè per quanto riguarda le riscossioni sulle prestazioni a sostegno del reddito:

- Gestione delega per singola prestazione euro 0,54.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

È a carico della CGIL, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote associative e della relativa IVA viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte alle OO.SS.


Art. 8


L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell'organizzazione sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto la Confederazione stipulante e le Organizzazioni sindacali aderenti esonerano l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, l'Organizzazione sì obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Organizzazione sindacale è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.


Art. 9


Tutti i problemi concernenti l'applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione generale dell'INPS e la Confederazione stipulante.


Art. 10


La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte della CGIL dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi. Tale disdetta potrà essere data anche da una sola delle Organizzazioni sindacali che abbiano aderito al presente accordo.


Art. 11


Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.


Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:


Il Presidente dell’INPS

Antonio Mastrapaqua


Il Rappresentante legale della CGIL


Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2; art. 3; art. 6; art. 7; art. 8, art. 11.



L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 18
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Agenzia delle Entrate Ris. 29-12-2010 n. 140/E Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - Errata applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente - Articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa

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Ris. 29 dicembre 2010, n. 140/E (1).

Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - Errata applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente - Articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.



Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente


Quesito


La società ALFA SA, con sede in Francia e rappresentante fiscale ai fini IVA in Italia (di seguito, rappresentante), fa parte del gruppo BETA e commercializza autoveicoli.

La distribuzione in Italia avviene attraverso due società dello stesso gruppo, GAMMA SPA e DELTA SPA (di seguito, cessionarie).

I veicoli sono introdotti sul territorio italiano per conto di ALFA SA e, quali operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari (articolo 38, comma 3, lettera b), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427), il rappresentante provvede ai conseguenti adempimenti, compresa l'integrazione delle fatture.

Le successive operazioni di vendita operate attraverso il rappresentante nei confronti dei cessionari italiani costituiscono cessioni nazionali soggette ad IVA italiana.

Fino al 31 dicembre 2009, dette cessioni nei confronti dei cessionari italiani sono state fatturate dal rappresentante con addebito dell'IVA italiana.

A seguito dell'intervenuta sostituzione del secondo comma dell'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ad opera dell'articolo 1, primo comma, lettera h), del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18) dal 1° gennaio 2010 il rappresentante non avrebbe più dovuto emettere fatture con IVA italiana per le cessioni in argomento, trattandosi di operazioni effettuate da soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, quindi, obbligatoriamente interessate dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ("reverse charge").

Tuttavia, a causa di un disguido tecnico, il rappresentante ha potuto interrompere la procedura di fatturazione solo il 6 aprile 2010.

Il rappresentante ha, successivamente, rettificato le erronee fatturazioni nei confronti dei cessionari relative al periodo 20 febbraio 2010 - 6 aprile 2010, tramite emissione di note di credito, che le menzionate società cessionarie hanno registrato provvedendo poi ad autofatturare i suddetti acquisti.

In conseguenza dell'emissione di tali note di credito, il rappresentante ha maturato un credito IVA.

Tanto premesso, l'istante chiede se, in virtù del principio generale contenuto nella disposizione sanzionatoria di cui all'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - che fa salvi i casi in cui l'imposta, seppur irregolarmente, sia stata assolta dal cedente o dal cessionario - sia possibile stornare le note di credito emesse dal rappresentante e contestualmente le autofatture emesse dalle cessionarie; così facendo riassumerebbero valore le fatture originariamente emesse dal rappresentante, e si realizzerebbe un maggior debito in capo al medesimo ed un corrispondente maggior credito in capo alle cessionarie.

Indipendentemente dall'eventuale storno delle note di credito, sono chiesti chiarimenti in merito al perfezionamento della procedura di ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) in relazione all'erronea emissione delle suddette fatture, al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, sia nei confronti del rappresentante che nei confronti delle cessionarie.



Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante è dell'avviso che il rappresentante possa legittimamente annullare le note di credito emesse in relazione al periodo 20 febbraio 2010 - 6 aprile 2010 in quanto, essendo stata l'imposta assolta, sia pure irregolarmente, la situazione IVA è da considerarsi ormai consolidata, ferma restando la solidale responsabilità delle parti per il pagamento della sanzione prevista dal citato articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Conseguentemente, si ritiene che le cessionarie abbiano diritto alla detrazione dell'IVA irregolarmente fatturata da parte del rappresentante nel predetto periodo.

Qualora, invece, non sia possibile stornare le note di credito, l'istante sostiene che il conseguente credito IVA maturato possa, comunque, essere chiesto a rimborso dal rappresentante ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, in conformità al principio di neutralità proprio dell'imposta.

Infine, secondo l'interpellante, l'importo massimo di 10.000 euro irrogabile a titolo di sanzione al rappresentante o alle cessionarie per l'errata fatturazione, va considerato avendo riguardo all'importo complessivamente fatturato e non ad ogni singola fattura irregolarmente assoggettata ad IVA. Ciò posto, tale sanzione potrà essere definita, in sede di ravvedimento operoso, con il pagamento dello 0,3 per cento dell'imposta non correttamente fatturata (pari ad un decimo della sanzione ordinariamente prevista) e comunque, per un importo non eccedente 1.000 euro (pari a un decimo del predetto limite complessivo).

In seguito al ravvedimento operoso perfezionato dal rappresentante, attesa la responsabilità solidale per la medesima sanzione, le cessionarie non saranno assoggettabili ad alcuna sanzione.



Parere dell'agenzia delle entrate

L'articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo sostituito dall'articolo 1, primo comma, lettera h), del D.Lgs. n. 18 del 2010, sancisce che "Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti".

Tale modifica legislativa ha reso obbligatorio il meccanismo dell'inversione contabile (cd. reverse charge) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. Quest'ultimo assume la qualifica di debitore dell'imposta, da assolvere mediante l'emissione di un'autofattura riportante l'indicazione dell'IVA dovuta, anche qualora il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 18 del 2010, la nuova normativa si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2010, fermo restando che, come specificato nella Circ. 18 marzo 2010, n. 14/E, vengono fatti salvi i comportamenti di coloro i quali, in assenza di malafede, abbiano applicato in maniera non corretta le regole sull'inversione contabile alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2010 al 19 febbraio 2010, continuando ad assolvere l'imposta con le modalità previste dalla previgente disciplina.

Ciò nonostante, anche per le operazioni effettuate dopo il 19 febbraio (e fino al 06 aprile 2010) il rappresentante ha emesso fatture con addebito dell'IVA nei confronti delle cessionarie (soggetti passivi in Italia), assolvendo, conseguentemente, la relativa imposta.

La violazione commessa dal rappresentante trova la sua disciplina sanzionatoria nella norma contenuta nell'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997, ai sensi del quale "Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo".

La previsione di cui al terzo periodo del comma 9-bis è stata introdotta proprio al fine di punire con una sanzione di lieve entità quei casi in cui, sebbene le operazioni siano state poste in essere in violazione del regime dell'inversione contabile, la condotta tenuta non abbia comportato alcun danno all'Erario, atteso che il tributo è stato comunque corrisposto.

In tal senso il legislatore ha fatto salvo il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Tanto premesso, si è dell'avviso che, così come l'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento può limitarsi a contestare la sanzione, senza operare alcun recupero d'imposta né in capo al cedente, né in capo al cessionario - sempreché la stessa sia stata assolta, seppur irregolarmente - egualmente, in sede di ravvedimento la violazione commessa potrà essere sanata con il pagamento - in misura ridotta - della sola sanzione del 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, senza bisogno di porre in essere ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento tenuto.

Pertanto, nel caso in questione, al fine di sanare la violazione commessa non sarebbe stato necessario emettere le note di credito; ciò nonostante, poiché il rappresentante ha provveduto a rettificare i documenti originari al fine di ripristinare la situazione che una corretta applicazione della norma avrebbe realizzato sin dall'origine, si è dell'avviso che lo storno delle note di variazione e delle conseguenti autofatture, così come prospettato dall'istante, non sia possibile, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi indicate nell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Va da sé che il rappresentante potrà chiedere, in sede di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2011, il rimborso del credito IVA maturato per aver emesso le note di credito, ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 30 del medesimo decreto.

Quanto poi all'individuazione dell'imposta di riferimento cui commisurare la sanzione da ravvedere, si osserva che la violazione, concernente l'irregolare assolvimento dell'IVA a causa dell'erronea applicazione del regime dell'inversione contabile, si realizza di fatto quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell'imposta relativa alle operazioni attive da "assolvere".

Di conseguenza, si è dell'avviso che la sanzione del 3% vada commisurata all'importo complessivo dell'IVA relativa alle operazioni attive irregolarmente determinata nella liquidazione mensile o trimestrale, con riguardo ad ogni singolo rapporto contrattuale tra il cedente e ciascun cessionario; laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanare per quante sono le liquidazioni interessate.

È evidente poi che, l'importo minimo di 258 euro e quello massimo di 10.000 euro irrogabili a titolo di sanzione, rileveranno con riferimento all'IVA sulle operazioni attive irregolarmente determinata in ciascuna liquidazione periodica (così, ad esempio, nel caso in esame bisognerà considerare le liquidazioni di marzo, aprile e maggio) e, come già chiarito, avuto riguardo ad ogni singolo rapporto contrattuale.

In particolare, il ravvedimento si perfezionerà con il pagamento da parte del cedente o del cessionario, nel termine di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472 del 1997, della sanzione ridotta pari ad un decimo del 3 per cento dell'imposta sulle operazioni attive irregolarmente determinata in ciascuna liquidazione periodica. Peraltro, non potendo essere superiore ad euro 10.000,00 la sanzione applicabile negli anni dal 2008 al 2010 per le irregolarità in questione, tale importo assoluto rileverà anche nella determinazione di quanto dovuto in misura ridotta a titolo di ravvedimento, che, quindi, non potrà superare l'importo di euro 1.000 per ciascuna violazione commessa.

Considerato, inoltre, che ai sensi del quarto periodo dell'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, al pagamento delle sanzioni sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cfr. Circ. 19 febbraio 2008, n. 12/E, punto 10.2), il perfezionamento del ravvedimento ad opera di uno dei contraenti produrrà i suoi effetti nei confronti dell'altro.


Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


Il Direttore centrale

Aldo Polito



D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, art. 1
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, art. 5
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 29-12-2010 n. 53 Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011. Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.

Circ. 29 dicembre 2010, n. 53 (1).

Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.



Quadro normativo

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001): “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Art. 116, commi 15, 16 e 17;

Codice Civile, art. 1284, comma 1: “Saggio degli interessi”;

D.M. 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze: “Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011”;

Circ. 27 luglio 2001, n. 56 dell’Inail: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative»;

Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 dell’Inail: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”;

Circ. 2 marzo 2010, n. 9 dell’Inail: “Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2010”;



A decorrere dal 1° gennaio 2011, il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dell’1,5% in ragione d’anno [1].

Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili, così come illustrato con Circ. 27 luglio 2001, n. 56 [2] e Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 [3].

Al fine di avere un utile quadro riepilogativo, si riportano, di seguito, le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1997:


PERIODO


Tasso di interesse legale


da 1.1.1997


5%


Legge n. 662/1996, art. 2, c. 185

a 31.12.1998
 

da 1.1.1999


2,5%


D.M. 10 dicembre 1998

a 31.12.2000
 

(Gazz. Uff. 11.12.1998, n. 289)

da 1.1.2001


3,5%


D.M. 11 dicembre 2000

a 31.12.2001
 

(Gazz. Uff. 15.12.2000, n. 292)

da 1.1.2002


3%


D.M. 11 dicembre 2001

a 31.12.2003
 

(Gazz. Uff. 14.12.2001, n. 290)

da 1.1.2004


2,5%


D.M. 1 dicembre 2003

a 31.12.2007
 

(Gazz. Uff. 10.12.2003, n. 286)

da 1.1.2008


3%


D.M. 12 dicembre 2007

a 31.12.2009
 

(Gazz. Uff. 15.12.2007, n. 291)

da 1.1.2010


1%


D.M. 4 dicembre 2009

a 31.12.2010
 

(Gazz. Uff. 15.12.2009, n. 291)

da 1.1.2011


1,5%


D.M. 7 dicembre 2010
 

(Gazz. Uff. 15.12.2010, n. 292)



Il Direttore generale

Giuseppe Lucibello


[1] D.M. 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (G.U. n. 292 del 15.12.2010).

[2] Circ. 27 luglio 2001, n. 56 dell’Inail: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative».

[3] Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 dell’Inail: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”.



c.c. art. 1284
L. 23 dicembre 2000, n. 388
D.M. 7 dicembre 2010

CAPODANNO: FIPE, ESERCENTI VICINI A FORZE ORDINE





CAPODANNO: FIPE, ESERCENTI VICINI A FORZE ORDINE =

Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - Un megapanettone e una magnum
gigante di champagne inviati per la notte di S. Silvestro alle Forze
dell'Ordine presso la Questura di Roma, quale simbolico ringraziamento
della Federazione Italiana Pubblici Esercizi alle donne e agli uomini
della Polizia di tutta Italia per l'impegno profuso quotidianamente a
tutela dei cittadini e dei loro beni.

Gli oltre 200.000 pubblici esercizi italiani associati alla
Fipe, la piu' diffusa rete di imprese del Paese, presenti in
autostrada, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e negli aeroporti,
nei centri storici e nei borghi piu' isolati, sulle coste e nei piu'
sperduti paesini di montagna, aperti dall'alba al tramonto e nelle ore
notturne, si sentono da sempre vicini a tutte le Forze dell'Ordine,
fornendo il proprio contributo per assicurare servizi e sicurezza a
cittadini e turisti, in un'ottica di partenariato spontaneo, di grande
valore sociale.

''Ci auguriamo che con il Nuovo Anno -afferma il presidente di
Fipe, Lino Enrico Stoppani nel messaggio inviato- cresca ancora di
piu' la consapevolezza che la sicurezza delle citta', delle persone e
delle imprese sia un bene primario per il nostro Paese e che vada
tutelata anche assolvendo il proprio compito sociale, a tutti i
livelli, con dignita' e serieta'. Ci rendiamo conto di quanto sia
difficile e rischioso il lavoro delle Forze dell'ordine, ma allo
stesso tempo quanto esso, per la dedizione e professionalita' che
sanno esprimere, sia d'esempio a tutte le categorie del lavoro e dei
servizi. Siamo, pertanto, fieri -conclude Stoppani- di poter affermare
l'impegno della categoria alla collaborazione che nasce non solo da
una esigenza vitale, ma anche e soprattutto da una stima profonda
radicata nel tempo in nome del comune sentimento di servizio per i
cittadini e nel superiore intento del sereno sviluppo del nostro
Paese''.

(Sec/Col/Adnkronos)
30-DIC-10 11:47

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CAPODANNO: SEQUESTRATI 5 QUINTALI DI BOTTI SOTTO BINARI A TORRE ANNUNZIATA

CAPODANNO: SEQUESTRATI 5 QUINTALI DI BOTTI SOTTO BINARI A TORRE ANNUNZIATA =

Napoli, 30 dic. - (Adnkronos) - Cinque quintali di botti e
materiale esplosivo sono stati trovati dai carabinieri di Napoli sotto
i binari della linea ferroviaria di Torre Annunziata. Nel corso dei
controlli per Capodanno i militari hanno rinvenuto all'interno di una
cavita', a 5 metri sotto i binari, circa 5 quintali di botti di IV e V
categoria e di manufatti esplosivi improvvisati del genere
completamente vietato dalla legge, stipati senza alcun rispetto delle
norme di sicurezza e potenzialmente micidiali per la sicurezza dei
trasporti. Tutto il materiale e' stato sequestrato.

(Abl/Col/Adnkronos)
30-DIC-10 11:18

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MILLEPROROGHE: REGOLARIZZAZIONE CASE FANTASMA PROROGATA AL 31/3

MILLEPROROGHE: REGOLARIZZAZIONE CASE FANTASMA PROROGATA AL 31/3 =
(AGI) - Roma, 30 dic - Il decreto legge milleproroghe,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che verra' presentato
questa mattina al Senato, conferma la proroga al 31 marzo del
termine per la presentazione delle mappe catastali degli
edifici e degli ampliamenti non risultanti in catasto (le
cosiddette 'case fantasma').(AGI)
Mal
301106 DIC 10

NNNN

MILLEPROROGHE: PROVA PRATICA PER 'PATENTINO' SLITTA AL 31/3

MILLEPROROGHE: PROVA PRATICA PER 'PATENTINO' SLITTA AL 31/3 =
(AGI) - Roma, 30 dic - Il decreto legge milleproroghe,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che verra' presentato
questa mattina al Senato, fa slittare almeno fino al 31 marzo
2011 l'introduzione della prova pratica per ottenere il
'patentino' che abilita alla guida dei ciclomotori (minori
compresi).(AGI)
Mal
301108 DIC 10

" Doni ai meno fortunati da poliziotti e società di igiene". Un'ottima iniziativa di solidarietà.

Incidente sul lavoro: vigile fuoco muore durante un soccorso




Stava prestando soccorso ad un automobilista rimasto bloccato in un’auto quando il veicolo condotto da un collega lo ha investito, causandogli ferite mortali. Ha perso la vita così, ieri mattina sul Colle del Melogno, nel comune di Bormida, nell’entroterra di Savona, un vigile del fuoco di cinquantadue anni, Ermanno Fossati, capo squadra in servizio al distaccamento di Finale Ligure. Sulle precise modalità del drammatico incidente sono in corso accertamenti.
Il tragico episodio è avvenuto poco prima delle 11, quando i pompieri sono intervenuti all’altezza del bivio per Calice Ligure e Orco Feglino per un’auto in panne. Quando uno dei due mezzi dei vigili del fuoco è arrivato sul posto e uno dei pompieri è sceso per prestare aiuto agli automobilisti rimasti bloccati, è stato travolto dal secondo mezzo guidato da un collega del distaccamento di Finale Ligure. In quel momento sulla zona c’era scarsa visibilità e l’asfalto era ricoperto di neve e ghiaccio. Forse proprio a causa di un lastrone gelato l’automezzo dei pompieri è sbandato travolgendo Fossati. Subito è stato chiamato il 118 e richiesto l’intervento di un elicottero che ha trasportato il ferito all’ospedale San Martino di Genova, ma per lui non c’è stato nulla da fare.
Ermanno Fossati sarebbe andato in pensione il prossimo anno dopo 35 anni di servizio, ma forse il suo posto sarà preso dal figlio Riccardo, 22 anni, attualmente vigile del fuoco «discontinuo», chiamato a svolgere attività periodica presso lo stesso distaccamento dei pompieri di Finale. Fossati lascia anche una seconda figlia, Doriana di 18 anni, e la moglie Gabriella. La sorella Elisa lo ricorda così: «Era un pompiere molto attivo, sempre in prima linea. Se in questa circostanza lo fosse stato un po’ meno, magari questa tragedia non sarebbe avvenuta».
Ieri cordoglio per questa disgrazia è stato espresso dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dal ministro dell’Interno Bobo Maroni, dal presidente della Regione Liguria Claudio Burlando e dal presidente del consiglio regionale Rosario Monteleone. Tutti hanno espresso plauso per il vigile del fuoco e vicinanza alla famiglia.

mercoledì 29 dicembre 2010

Ministero dell'Interno - Circolare n.330/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010 - "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" - Ulteriori disposizioni operative.

  
Ministero dell'Interno - Circolare n.330/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010 - "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" -  Ulteriori disposizioni operative.
Circolare Ministero dell'Interno
Decreto 8 settembre 2010 All.1
Decreto 8 settembre 2010 All.1