Translate

lunedì 13 giugno 2011

Cassazione "... Non c'é l'auto aziendale per andare in trasferta? Il dipendente può opporre rifiuto..."

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 16 marzo 2011, n. 6148

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 14.6.2006, #################### proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Grosseto - giudice del lavoro - del 28.2./8.3.2006, che aveva rigettato la sua domanda diretta a far accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli il 8.8.2001 e a conseguire il risarcimento del danno che, a suo dire, egli aveva sofferto per protratte vessazioni sul luogo di lavoro.

In particolare, l'appellante, reiterando gli argomenti già allegati in primo grado, si doleva che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato le prove offerte e (almeno in parte) acquisite al giudizio ed non avesse quindi ravvisato nella condotta aziendale e, in particolare, del direttore, dott. A.R., un atto ritorsivo nei suoi confronti.

Con memoria depositata il 31.10.2006, si costituiva la CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) - Associazione Artigiani di Grosseto - e resisteva al gravame sul rilievo che il licenziamento era stato intimato al #################### quale reazione disciplinare alla sua manifesta insubordinazione, già attestata da precedenti sanzioni.

Con sentenza del 12-23 gennaio 2007, l'adita Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava l'illegittimità del licenziamento e condannava la CNA - Associazioni Artigiani di Grosseto al pagamento in favore del #################### di una somma pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto, a norma della L. n. 604 del 1966, art. 8 oltre accessori, in considerazione della natura non imprenditoriale e sindacale della Confederazione. A sostegno della decisione osservava che l'intimato licenziamento, motivato dal fatto della mancata trasferta del #################### a (OMISSIS), doveva giudicarsi palesemente illegittimo, per difetto della stessa sussistenza dell'ipotesi di insubordinazione o comunque di inottemperanza alle direttive aziendali, poichè la contestata insubordinazione era dipesa dall'assenza dell'autovettura aziendale, di cui, peraltro, il lavoratore aveva tempestivamente informato telefonicamente il direttore.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la C.N.A, con due motivi.

Resiste #################### con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c).

Con il primo motivo di ricorso principale, la Confederazione, denunciando omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte di Firenze non avrebbe dedotto nulla in merito all'effettivo addebito contestato, consistente nel non avere il #################### ottemperato ad un ordine aziendale con aperta insubordinazione e recidiva.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2104, 2106, 1460, 2969 e 2119 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che la Corte fiorentina avrebbe, in violazione della richiamata normativa e senza adeguata spiegazione, negato, nella specie, la sussistenza di insubordinazione, ritenendo che il comportamento del lavoratore (che aveva disatteso il comando di recarsi presso i luoghi comandati per la prestazione, nonostante il precedente analogo comportamento censurato dall'azienda) fosse giustificato dalla mancanza dell'auto aziendale, che doveva essere messa a disposizione del lavoratore stesso.

Il ricorso, pur valutato nella duplice articolazione, è infondato, avendo il Giudice a quo fornito ampia giustificazione della sua decisione, senza incorrere in alcuna delle lamentate violazioni.

Invero, la Corte territoriale, dopo avere rilevato che l'intera vicenda si inseriva nel quadro di un difficile rapporto personale tra il #################### (dipendente di lunghissima anzianità) e il nuovo direttore A., ha osservato, con riferimento agli specifici aspetti riguardanti la controversia in esame, come fosse fuori discussione che, alla stregua del contratto collettivo e di quello individuale, il #################### non avesse l'obbligo giuridico di mettere a disposizione un proprio autoveicolo per disbrigare le trasferte in questione; ulteriormente specificando che anche l'accordo provinciale 18.4.2000 - prodotto dalla società in primo grado - menzionava l'utilizzo del "mezzo proprio" da parte del dipendente, non come un obbligo di quest'ultimo, ma come mera eventualità abbisognevole dell'"autorizzazione aziendale".

Ha puntualizzato ancora la Corte di merito che la situazione venutasi a creare sembrava risentire di questo equivoco di fondo, dopo che il #################### - come attestato dalle prove testimoniali assunte - aveva, fin dal dicembre 2000, segnalato chiaramente di non poter mettere a disposizione un proprio veicolo.

Ha poi dato atto come fosse certo che al #################### venne data la direttiva di servirsi di una delle due automobili aziendali esistenti (una "Fiat Brava" o una "Fiat Punto") e che, al riguardo, lo stesso direttore A., con lettera dell'(OMISSIS), aveva espresso la propria disponibilità, "nel caso di plurime prenotazioni dei due veicoli aziendali", di favorire il #################### nei giorni in cui doveva recarsi nella zona Sud della provincia grossetana; tant'è che, con comunicazione quasi coeva, l' A. fissava i giorni "di martedì e venerdì di ogni settimana" per il presenziamento del #################### nelle zone di (OMISSIS), Manciano (OMISSIS)2.4.2001 (OMISSIS)24.7.2001 (OMISSIS) - dovesse giudicarsi palesemente illegittimo, per difetto della stessa sussistenza dell'ipotesi di insubordinazione o comunque di inottemperanza alle direttive aziendali; e, per converso, che scorretta e contraria a buona fede dovesse considerarsi l'insistenza con la quale CNA rimproverava al #################### di non "aver prenotato" l'uso del veicolo aziendale per i giorni del martedì e del venerdì (che notoriamente erano quelli in cui egli era comandato in trasferta in base a comunicazioni scritte già trasmesse agli uffici amministrativi). Pertanto, la CNA grossetana avrebbe dovuto accogliere le giustificazioni del dipendente, il quale aveva spiegato come, alle ore 8.30 della mattina in questione, egli aveva constatato l'assenza dell'autovettura aziendale ed aveva subito informato della situazione, per telefono, il direttore.

Così motivando, la Corte di merito ha dato adeguato riscontro alle osservazioni della società, reiterate in questa sede, sotto forma di censure - senza incorrere nei denunciati vizi ed adottando una motivazione giuridicamente corretta.

Il ricorso principale va, quindi, rigettato.

Va rigettato anche il ricorso incidentale con cui il ####################, denunciando omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), lamenta che la Corte territoriale non abbia disposto la rinnovazione dell'istruttoria diretta a dimostrare la nullità del licenziamento in oggetto, in quanto discriminatorio e ritorsivo, con conseguente condanna dell'Associazione alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 108 del 1990, nonchè a quello connesso ai danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla grave patologia psico-fisica derivante dal licenziamento e dalla illegittima condotta imputabile al datore di lavoro.

Giova osservare che la Corte fiorentina, dopo avere accertato, sulla base dello Statuto prodotto in atti e delle allegazioni dell'appellata non contestate, che l'Associazione Artigiani di Grosseto in oggetto era datore di lavoro non imprenditore, svolgente, senza fine di lucro, attività di natura sindacale e di rappresentanza di categoria, e, pertanto, non soggetta all'applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 secondo la previsione della L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 4 bensì alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 ha determinato, avuto riguardo alle modalità della vicenda sopra illustrata e, in particolare, alla lunga anzianità di servizio del lavoratore, in complessive sei mensilità della retribuzione globale di fatto la indennità spettante al #################### in luogo della riassunzione, oltre interessi e rivalutazione, accogliendo l'appello nei suddetti limiti.

Ha correttamente precisato che l'indennità di cui al citato art. 8 ricomprendeva ogni aspetto risarcitorio derivante di per sè dalla illegittimità del recesso.

Ha poi soggiunto che l'approfondita valutazione delle prove testimoniali e documentali acquisite non faceva emergere, nel caso concreto, un'ipotesi di licenziamento discriminatorio, e tantomeno un caso di cd. mobbing, secondo l'accezione di quest'ultimo concetto recepita dalla giurisprudenza di legittimità, quale violazione dell'art. 2087 c.c. realizzata con "un'aggressione alla sfera psichica del lavoratore" a mezzo di deliberati atti vessatori protratti e reiterati nel tempo (v. Cass. sez. lav. n. 6326/2005, 5491/2000, 143/2000).

Ha ancora osservato che dall'anamnesi raccolta dal dott. F. R., consulente medico di parte, risultava la presenza nel #################### di un disagio iniziato già alla metà degli anni Novanta, in coincidenza con "un profondo cambiamento di CNA a livello nazionale, con modifiche anche statutarie che riguardavano "anche il ruolo dei funzionari" e con la scomparsa di uno "spirito partecipativo" che aveva caratterizzato i primi anni del suo ingresso nell'associazione.

Ha quindi coerentemente ritenuto che i disagi del ####################, in massima parte, sembrano ascrivibili per lo più aspetti di carattere generale scaturiti da mutamenti che avevano interessato, nel tempo, una gran numero di ambienti di lavoro.

Trattasi di valutazioni di merito, congruamente motivate, non suscettibili, in quanto tali, di fondate censure in questa sede e, pertanto, inammissibile va dichiarato il ricorso incidentale.

L'esito del presente giudizio induce a compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.####################

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa le spese.

Consiglio di Stato "..Revisione della patente: sull'impugnazione decide il giudice amministrativo..."

Consiglio di Stato

Sezione IV

Ordinanza 1° marzo 2011, n. 964
N. 00964/2011 REG.PROV.CAU.
N. 09828/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9828 del 2010, proposto da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

---
per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00660/2010, resa tra le parti, concernente COMUNICAZIONE DELL'ESAURIMENTO DEL PUNTEGGIO DI 20 PUNTI SULLA PATENTE DI GUIDA

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di P. T.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Visti l’ordinanza istruttoria n. 152/2011 ed il riscontro fornito dal Ministero;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati -

Ritenuto, ad un sommario esame, che sussista, in relazione all’impugnazione del provvedimento di revisione della patente, la giurisdizione del giudice adito e che non risulta (v. la documentazione dimessa dall’appellato il 25.02.2011) la definitività delle contestazioni delle violazioni cui conseguono le sottrazioni di punti;

Ritenuto sussistere ragioni di compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello (Ricorso numero: 9828/2010).

Spese compensate.


La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Cassazione "...una delibera condominiale può stabilire penali a carico dei condomini morosi?..."

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 14 aprile – 18 maggio 2011, n. 10929

(Presidente Relatore Triola)
Svolgimento del processo
#################### proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione, relativo al pagamento in favore del condominio (OMISSIS) della somma di lire 9.461.380 a titolo di contributi condominiali.

L'opposizione veniva accolta con sentenza in data 23 febbraio 2007.

Il condominio proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Trento con sentenza in data 1 agosto 2008.

I giudici di secondo grado premettevano che la materia del contendere era limitata alla individuazione degli interessi da applicare alla appellata in relazione al ritardo nel versamento delle spese condominiali, e in particolare se tali interessi potessero essere quelli bancari.

A tal fine si doveva ritenere che la delibera con la quale era stato modificato il regolamento di condominio nel senso della applicazione degli interessi bancari ai condomini morosi, essendo stata approvata con una maggioranza inferiore a quella legale, doveva considerarsi nulla.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, il condominio, che ha anche depositato memoria.

Resiste con controricorso ####################

Motivi della decisione

Con l'unico motivo del ricorso il condominio invoca l'orientamento di questa S.C., secondo il quale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di contributi condominiali non possono essere sollevate questioni relative alla annullabilità (nella specie per insufficienza del quorum) delle delibere che tali contributi abbiano approvato.

La doglianza è, in astratto, esatta.

Ritiene, tuttavia, il collegio di confermare la sentenza impugnata, correggendone la motivazione, ai sensi dell'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ..

La delibera all'origine dell'attuale controversia, infatti, deve considerarsi nulla proprio alla stregua dell'orientamento invocato dal condominio ricorrente in ordine alla distinzione tra delibere mille e delibere semplicemente annullabili.

Non rientra, infatti, nei poteri dell'assemblea prevedere penali a carico dei condomini morosi, le quali possono, in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti c.d. contrattuali, cioè approvati all'unanimità.

In considerazione delle ragioni che hanno portato al rigetto del ricorso, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

domenica 12 giugno 2011

Consiglio di Stato "...La sig.ra ####################, agente della Polizia di Stato,  ricorreva dinanzi al Tar Calabria, sede di Reggio Calabria, per ottenere il risarcimento del danno patito per illegittimo ritardo nell'immissione in ruolo, avvenuta a distanza di quasi nove anni dalla conclusione del corso frequentato presso la Scuola di Polizia a seguito di selezione pubblica, in virtù di più sentenze passate in cosa giudicata che avevano annullato precedenti dinieghi di ammissione...."


IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' CIVILE
Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3267
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La sig.ra ####################, agente della Polizia di Stato,  ricorreva dinanzi al Tar Calabria, sede di Reggio Calabria, per ottenere il risarcimento del danno patito per illegittimo ritardo nell'immissione in ruolo, avvenuta a distanza di quasi nove anni dalla conclusione del corso frequentato presso la Scuola di Polizia a seguito di selezione pubblica, in virtù di più sentenze passate in cosa giudicata che avevano annullato precedenti dinieghi di ammissione.
In particolare la ricorrente, a seguito di selezione psicofisicoattitudinale avvenuta presso la Scuola Tecnica di Polizia di Roma, veniva giudicata "non idonea" al servizio di polizia per "accertato difetto dei requisiti attitudinali di cui all'art. 4 D.P.R. 23.12.1983 n. 904, avendo evidenziato carenze nel livello evolutivo, nel controllo emotivo e nell'adattabilità".
La ricorrente presentava ricorso (n. 2450/98) presso il Tar Sicilia, Palermo, che con ordinanza n. 2140/98, sospendeva  l'efficacia del provvedimento dell'Amministrazione anche in considerazione degli accertamenti cui la Sig.ra C. era stata sottoposta presso l'Ospedale Militare di Messina conclusisi con giudizio favorevole.
In data 20.04.1999 la ricorrente veniva quindi ammessa alla frequentazione del 148° corso di formazione Allievi Agenti della Polizia di Stato presso la Scuola Allievi di Spoleto che si concludeva con il superamento degli esami finali a seguito dei quali però la Sig.ra C., anziché essere incorporata nei ruoli della Polizia di Stato, veniva rinviata presso il luogo di residenza.
La ricorrente proponeva nuovo gravame giurisdizionale presso il Tar Lazio, che si concludeva con sentenza non appellata n. 701/2000 del 09.12.1999 di accoglimento.
L'Amministrazione, a seguito della notifica della  predetta sentenza, intimava alla ricorrente di presentarsi presso la Scuola tecnica di Polizia di Roma "per essere sottoposta a nuovo accertamento, della durata presumibile di giorni due, tendente a verificare il possesso dei requisiti attitudinali di cui all'art.4 del D.P.R. 23.12.1983 n. 904".
A seguito di colloquio finale veniva nuovamente formulato un giudizio di non idoneità per asserito difetto dei requisiti  attitudinali che reiterava le valutazioni che pure erano già state oggetto di censura da parte del Giudice Amministrativo.
L'odierna ricorrente ricorreva di nuovo al Tar del Lazio che, con ordinanza (non appellata) n.8263/2000 del 28.09.2000,  "stante la fondatezza ad un primo esame, delle censure di eccesso di potere per contraddittorietà in relazione all'esito favorevole del corso  di formazione", riteneva di accogliere l'istanza cautelare proposta.
La signora C. veniva quindi ammessa a sostenere il previsto periodo di prova della durata di sei mesi presso la Questura  di Reggio Calabria ma, al termine, nonostante l'esito del medesimo di cui al parere favorevole espresso dal Questore di Reggio Calabria che aveva giudicato il rendimento complessivo "ottimo", con provvedimento n.  333D/64420 veniva dichiarata, dall'Amministrazione, cessata dal servizio.
La ricorrente iniziava un nuovo giudizio che si concludeva, dopo l'iniziale rigetto in primo grado, con la sentenza del Consiglio di Stato VI, n. 6182/2007 con la quale venivano annullati i provvedimenti impugnati.
Solo a seguito di tale pronuncia, la ricorrente otteneva l'ammissione in servizio che avveniva in virtù del decreto nr. 333/D/0171926 del 27.6.2008, notificato il 13.12.2008, che disponeva la decorrenza giuridica della ammissione a far data "dal 20 ottobre 1999 (giorno successivo alla conclusione del 148° corso)" e quella economica a  far data dal "17.03.2008 (data dalla quale ha assunto di fatto servizio)".
La ricorrente chiedeva quindi al Tar Calabria, Sede di Reggio Calabria, l'annullamento del decreto di cui sopra nella parte in cui non faceva retroagire la data di decorrenza economica alla medesima data della decorrenza giuridica e, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 111.438,00 (o la minor somma equitativamente ritenuta dal giudice) per retribuzioni mancate e la somma di euro 30.000  (o la minor somma equitativamente ritenuta dal giudice), per mancato versamento delle ritenute e degli oneri previdenziali.
Il Tar accoglieva in parte il ricorso con sentenza n. 515 del 2010 ritenendo che le tesi difensive della amministrazione non fossero condivisibili richiamando al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato n. 347/2009, contenente argomentazioni utili e sovrapponibili a quelle sostenute nel ricorso ad eccezione del solo capo inerente la prescrizione del credito.
2. Ha presentato appello avverso la suddetta sentenza il Ministero dell'Interno eccependo in primis la prescrizione del credito azionato.
Secondo il Ministero l'appellante avrebbe dovuto impugnare nei termini decadenziali l'atto di esclusione che di fatto ha prodotto l'asserito danno alla ricorrente e non il decreto di nomina.
In secondo luogo il Ministero ha lamentato che la  sentenza appellata non avrebbe indicato alcuna circostanza dalla quale desumere la colpa della amministrazione. Al riguardo dovrebbe tenersi conto che i giudizi di accertamento dei requisiti psicofisici del personale della polizia di Stato sono caratterizzati da un alto indice di soggettività e specificità al punto che devono ritenersi irrilevanti tutti gli ulteriori accertamenti eseguiti presso altri organi ausiliari ed irripetibile l'esame tecnico eseguito che, nel caso della signora C., riguardava il livello evolutivo, il controllo emotivo e la adattabilità al servizio della medesima.
Si è costituita l'appellata chiedendo con dovizia di argomentazioni la conferma della sentenza del primo giudice.
Alla pubblica udienza del 6.5.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione
3. L'appello non merita accoglimento.
Il primo profilo da esaminare attiene alla prescrizione del credito risarcitorio. Sostiene il Ministero appellante che, impostata dal primo giudice la questione sotto il profilo della riconoscibilità e della reale consapevolezza della esistenza e della gravità del danno subito, il primo atto riconoscibile da parte della signora C. risultava essere quello di esclusione dalla procedura concorsuale che di fatto aveva prodotto l'asserito danno e non il decreto impugnato che ha disposto la decorrenza degli effetti giuridici da data diversa da quella in cui ha fissato la decorrenza economica.
L'errore in cui è incorso il primo giudice risiederebbe nel fatto che il decreto impugnato dovrebbe configurarsi come evento lesivo solo ai fini della richiesta di retrodatazione degli effetti economici e giuridici, ma non ai fini del risarcimento del danno.
4. Tali argomentazioni sostenute dall'Amministrazione non vengono condivise dal Collegio in quanto in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato secondo il quale il termine di cinque anni entro cui, ai sensi dell'art. 2947 cc deve essere fatto valere il diritto al risarcimento, non decorre da quando è stato adottato il provvedimento che ha causato la lesione di un interesse legittimo e il diritto è sorto, bensì dal momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere ex art. 2935 c.c. (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 5995 del 2004) una volta annullato l'atto illegittimo responsabile del danno che il ricorrente assume di avere sofferto a causa di esso; pertanto tale diritto sorge dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo che ha dichiarato l'illegittimità dell'atto amministrativo impugnato.
E, nel caso di specie, la sentenza di annullamento dell'impugnata esclusione è la sentenza del Consiglio di Stato VI Sez. n.6182 del 2007.
Sul punto, la stessa A.P. di questo Consiglio di Stato ha chiarito che nel caso in cui l'azione di risarcimento dei danni  sia proposta, non unitamente all'azione giurisdizionale di annullamento  degli atti illegittimi, bensì in via autonoma, dopo l'annullamento degli stessi (come nel caso in questione) "il momento iniziale del decorso del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarcimento va individuato nella data di passaggio in giudicato della decisione di annullamento del giudice amministrativo"(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9.2.2006, n.2; Consiglio di Stato, sez. V, 31 ottobre 2008, n. 5453; Consiglio di Stato, Sez.V, 31.12.2007 n. 6908; Consiglio di Stato,V, 2.09.2005 n. 4461).
Correttamente nella sentenza appellata il giudice  di primo grado ha aderito ai sopradetti orientamenti giurisprudenziali ritenendo che l'azione di risarcimento del danno da lesione di interessi  legittimi si prescrive, nel sistema previgente al codice del processo amministrativo, dal passaggio in giudicato dell'annullamento dell'atto che ha arrecato la lesione.
5. Lamenta ancora l'appellante Ministero che quanto alla imputabilità del danno la sentenza appellata non individua con sufficiente precisione gli elementi costitutivi della ingiustizia subita ritenendo sostanzialmente elusiva la condotta complessiva tenuta dall'amministrazione.
Secondo il Ministero dovrebbe tenersi conto che si trattava di accertamenti di giudizi tecnico discrezionali caratterizzati da un elevato indice di soggettività e specificità al punto che avrebbero dovuto ritenersi irrilevanti tutti gli ulteriori accertamenti eseguiti presso altri organi ausiliari e sostanzialmente irripetibile il primo esame tecnico eseguito.
6. Anche tale doglianza non merita accoglimento.
Appare evidente che ciò che ha impedito per molti  anni il conseguimento del bene della vita alla quale l'appellata aspirava è stato il comportamento dell'Amministrazione che ha reiterato più volte e puntigliosamente gli esami di idoneità in materia, dando una  esecuzione alle decisioni del giudice amministrativo solo apparente e formalistica ma sostanzialmente elusiva, come del resto emerge chiaramente dal contesto motivazionale delle sentenze che si sono susseguite nella fattispecie e nelle quali si è rilevato come il giudizio psicoattitudinale al quale era stata sottoposta la signora C. è  stato, volta per volta, reso senza il dovuto approfondimento che nasceva dall'effetto conformativo delle pronunce cui si dava esecuzione (cfr. sentenza del Consiglio di Stato soprarichiamata VI, n. 6182 del 2007, pag. 5).
Ne consegue che sussistono tutti gli elementi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod.civ. e in specie l'elemento oggettivo, dato dalla mancata percezione delle retribuzioni che sarebbero state percepite dalla ricorrente e l'elemento  soggettivo dell'illecito, dato dalla inescusabile violazione degli obblighi di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, derivante dall'esecuzione meramente formale e non approfondita degli esami di idoneità nonostante le chiare statuizioni del giudice amministrativo che, proprio per questo motivo, ne ha reiteratamente annullato gli esiti.
7. Pertanto, così come statuito dal primo giudice  richiamando l'art. 35 del d.lvo n. 80/98, l'Amministrazione è tenuta a formulare la proposta di risarcimento del danno, commisurandolo, per il periodo considerato, alla somma corrispondente alla retribuzione che sarebbe stata percepita se l'interessata fosse stata tempestivamente assunta, secondo la misura vigente nel periodo considerato, esclusa la parte variabile della retribuzione, oltre al valore delle contribuzioni previdenziali obbligatorie che, in relazione alla retribuzione, il Ministero avrebbe dovuto versare, con detrazione delle retribuzioni effettivamente percepite nel periodo in cui la ricorrente ha prestato servizio come agente in prova e di altre retribuzioni dalla stessa percepite quali risultanti dalla dichiarazione dei redditi per gli anni di riferimento.
In via equitativa, come anche statuito dal primo giudice, dalla misura netta delle retribuzioni quale risultante dal complesso delle somme calcolate come sopra decurtate dalle ritenute previdenziali, andrà detratto il 50%, tenuto conto della mancata prestazione lavorativa (Consiglio di Stato, V, 25.7.2006, n. 4645 e 2.10.2002, n. 5174). Sul dovuto a titolo di risarcimento del danno, in quanto debito di valore, competono gli accessori come per legge fino al soddisfo.
8. In conclusione l'appello deve essere respinto.
9. Spese ed onorari, tuttavia, per la peculiarità della fattispecie possono essere compensati.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo  respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 9-6-2011 n. 12578 Lavoro occasionale di tipo accessorio - Sviluppi servizio voucher presso tabaccai. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Msg. 9 giugno 2011, n. 12578 (1). Lavoro occasionale di tipo accessorio - Sviluppi servizio voucher presso tabaccai.



(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Premessa
Da  maggio 2010 è attivo il servizio di acquisto e riscossione dei voucher pressi i tabaccai abilitati, in base alla Convenzione stipulata tra l'Istituto e la FIT (Federazione Italiana Tabaccai).
Al  fine di apportare un significativo miglioramento del servizio ed estenderlo ad una più ampia tipologia di utenza, sono state sviluppate nuove funzionalità di gestione dei buoni lavoro.



Sviluppi del servizio voucher
Le nuove funzionalità, sviluppate in accordo con FIT e Banca ITB S.p.A, attive dal 6 maggio 2011, consentono:
- acquisto di voucher “multipli”;
-  emissione di voucher a delegati di società o Enti locali; il pagamento tramite `duplicati' in caso di furto o smarrimento di voucher a prestatori e committenti.
Di seguito si forniscono le specifiche operative delle nuove modalità di gestione del servizio.



Acquisto di voucher "multipli" e modalità di pagamento
È  possibile l'acquisto di un voucher "multiplo" di qualunque importo (purché multiplo di 10 euro), fino ad un massimo di 500 euro. È opportuno far presente ai committenti che il ricorso ai voucher multipli  presuppone che il singolo voucher multiplo venga utilizzato per il compenso di un solo prestatore.
L'importo massimo di acquisto per singola operazione è stato elevato a 2.000 euro giornalieri, per pagamento a mezzo contante.



Gestione delle deleghe
L'attivazione  della nuova funzionalità per la gestione delle deleghe all'interno della procedura in uso alla rete dei tabaccai abilitati consente l'emissione di voucher a delegati di società o Enti locali.
In  questo caso è necessario richiedere la delega, presentando il modulo SC53, scaricabile dal sito www.inps.it, alla sede INPS competente, che procederà all'acquisizione della delega con la normale funzione “gestione deleghe”. A seguito dell'acquisizione effettuata dalla sede, il delegato potrà acquistare i voucher per la società o l'Ente locale delegante nella rete dei tabaccai abilitati, specificando - come richiesto dalla procedura - se l'operazione di acquisto è effettuata in qualità di delegato o come committente diretto.



Pagamento tramite “duplicati”
In  caso di furto o smarrimento dei voucher acquistati presso i tabaccai occorso al prestatore o al committente, si confermano le indicazioni fornite con il Msg. 14 maggio 2010, n. 13211 che prevedono che in tali casi la sede, a seguito di presentazione della denuncia alle autorità competenti, provvederà a stampare i "duplicati" dei voucher.
Si precisa che nel caso di richiesta da parte del prestatore, la stampa del "duplicato" riguarderà soltanto la "figlia" del voucher. Nel caso di richiesta da parte del committente, per motivi di verifiche procedurali sulla possibilità di riscossione dei voucher smarriti o rubati, la stampa completa del `duplicato' potrà essere effettuata trascorso 1 mese dall'acquisto.
I duplicati dei voucher saranno riscuotibili presso tutte le tabaccherie abilitate.
Con l'occasione si comunica che sono in fase di sviluppo altre funzionalità per la gestione di situazioni particolari:
- Riscossione da parte di prestatori sprovvisti di tessera sanitaria
- Rimborso di voucher non utilizzati
- Gestione voucher scaduti
in merito alle quali ci si riserva di fornire le indicazioni operative.
Per  completezza si allega il volantino delle avvertenze destinato ai committenti e ai prestatori con le informazioni aggiornate, che sarà esposto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati al servizio "voucher".
Nel sito www.inps.it sono state pubblicate le informazioni relative alle nuove funzionalità, mentre nella sezione Intranet, dedicata al lavoro occasionale accessorio  (percorso processi/soggetto contribuente/lavoro occasionale accessorio), è consultabile il manuale utente aggiornato.
Con l'occasione si forniscono precisazioni al fine di evitare alcuni disguidi riscontrati in fase di riscossione.
In  particolare il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all'INPS, secondo le modalità comunicate con Msg. 14 maggio 2010, n. 13211 in modo che:
- le prestazioni, svolte dallo stesso prestatore, siano inserite senza sovrapposizione di periodi;
-  le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine prestazione sia nel caso facciano riferimento ad  un unico prestatore, sia nel caso in cui i prestatori coinvolti siano più d'uno;
- in caso di più acquisti di voucher presso la rete dei tabaccai abilitati da parte di uno stesso committente, la data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella dell'operazione con la quale sono stati acquistati i  voucher per remunerarla.



Allegato


Voucher


Qui INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale


Trovi i voucher Inps nella tua tabaccheria




Cosa sono
I  buoni lavoro (o voucher) sono un sistema di pagamento per prestazioni di Lavoro Occasionale Accessorio, svolte quindi al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario. Con i buoni  lavoro (voucher) è garantita la copertura previdenziale presso la Gestione separata dell'Inps, l'assicurazione all'Inail e un compenso all'Inps per la gestione del servizio. Il valore netto in favore del lavoratore è di 7,50 euro, nei limiti di 5.000 euro nette per lavoratore, per singolo datore di lavoro nel corso di un anno solare o, nel caso di lavoratori che percepiscono misure di sostegno al reddito, di 3.000 euro netti complessivi nell'anno solare.
 
Datori di lavoro
 
 
- Privati (famiglie)
- Imprenditori agricoli
- Enti senza fini di lucro
- Imprese familiari
- Imprenditori operanti in tutti i settori
 
 
Attività
 
 
Lavori  di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; insegnamento privato supplementare; consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; attività svolte da maneggi e scuderie; lavori domestici; manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà; attività agricole.
 
 
Lavoratori
 

Chi può usarli
- i pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
-  i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo  di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado nei periodi di vacanza, il sabato e la domenica e nei periodi liberi da impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari. I giovani debbono aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà, presentata presso una sede  dell'Inps;
- chi percepisce prestazioni integrative del salario o a sostegno al reddito (anno 2011): cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;
- i lavoratori in part time (anno 2011);
-  chi non ha mai lavorato, i dipendenti pubblici e privati, le casalinghe  per le attività agricole stagionali e i titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, nei casi previsti dalla normativa.
 
-  i lavoratori extracomunitari se in possesso di un permesso di soggiorno  che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per  studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione".
Studenti,  pensionati, soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e i lavoratori in part time possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo anche per altre tipologie di attività

Notizie utili
Acquisto


Il  datore di lavoro acquista in tabaccheria i buoni lavoro, presentando il  proprio codice fiscale. Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero, fino a un valore massimo di 2.000 euro) è previsto il versamento della commissione di 1 euro per ogni operazione (emissione di  voucher singolo da 10 euro, contestuale di più voucher singoli da 10 euro, di un voucher di importo pari ad un multiplo di 10 euro) al rivenditore autorizzato.

Novità
Sono attive le nuove funzionalità del servizio di vendita dei buoni lavoro:
- acquisto di voucher "multipli" (fino al valore di 500 euro);
- aumento importo massimo di acquisto a mezzo contante a 2.000 euro per singola operazione;
- emissione voucher a delegati di società;
- pagamento tramite "duplicati", emessi dalle sedi INPS, in caso di furto o smarrimento di voucher a prestatori e committenti;
- rimborso di voucher non utilizzati direttamente presso le tabaccherie abilitate (prossima attivazione).
Attivazione


Prima  dell'inizio della prestazione di lavoro il datore di lavoro deve attivare i buoni lavoro comunicando all'Inps il proprio codice fiscale, la tipologia di datore di lavoro e di attività, i dati del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro e la data d'inizio e  fine della prestazione. È possibile telefonare al Contact Center INPS-INAIL 803164, collegarsi al sito /www.inps.it o recarsi in una sede  Inps. Ogni variazione deve essere comunicata all'Inps. Il datore di lavoro può collegarsi al sito http://www.inps.it/ indicando il proprio Codice Fiscale e il codice di controllo del voucher come password per verificare la propria situazione. Anche il lavoratore può controllare la  propria posizione contributiva collegandosi al sito www.inps.it e indicando il proprio Codice Fiscale e il numero di voucher come password.


Riscossione


Il  lavoratore viene pagato con i voucher e li può incassare, presso qualsiasi rivenditore autorizzato, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione del lavoro occasionale, presentando la propria Tessera Sanitaria per la verifica del Codice Fiscale. Insieme al pagamento viene rilasciata una ricevuta riepilogativa di tutti i voucher  che sono stati pagati. Se il buono lavoro non può essere pagato il lavoratore deve rivolgersi alla sede Inps. La riscossione dei voucher è possibile al massimo entro un anno dal giorno dell'emissione.


Rimborso


Se  il datore di lavoro non utilizza i buoni di lavoro acquistati, può chiedere il rimborso direttamente presso le tabaccherie abilitate. In caso di furto o smarrimento è necessario effettuare una denuncia alle autorità competenti e presentarla presso gli uffici Inps, che stamperanno dei "duplicati" dei voucher, riscuotibili presso le tabaccherie abilitate.

Ulteriori informazioni msu www.inps.it





Unificazione forze di polizia: costi e benefici



Le indicazioni del Garante della Privacy per il trattamento dei dati sanitari Il Garante per la protezione dei dati personali pubblica un vademecum in materia di dati sanitari al fine di accompagnare le strutture pubbliche e private verso la tutela della riservatezza dei pazienti e di aumentare la qualità dei servizi della sanità. Garante per la protezione dei dati personali, "Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti"





















Unificazione forze di polizia SI, unificazione NO. Un disegno di Legge sulla rivistazione del ruolo dei Carabinieri giace in Parlamento dal 2005.








Link diretto al Progetto di Legge







sabato 11 giugno 2011

Roma poliziotti aggrediti e messi in fuga



REFERENDUM: REPUBBLICA, DIVORZIO, MAGGIORITARIO, I SI' E I NO CHE LASCIANO IL SEGNO/ADNKRONOS = ITALIANI ALLE URNE DAL 1946 PER QUESITI ABROGATIVI E NON SOLO

REFERENDUM: REPUBBLICA, DIVORZIO, MAGGIORITARIO, I SI' E I NO CHE LASCIANO IL SEGNO/ADNKRONOS =
ITALIANI ALLE URNE DAL 1946 PER QUESITI ABROGATIVI E NON SOLO

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - La vittoria della Repubblica sulla
monarchia; la conferma della legge sul divorzio; il si'
all'introduzione del maggioritario. Sono stati anche i referendum a
segnare alcuni passaggi fondamentali della storia del nostro Paese dal
dopoguerra ad oggi, a partire dal 2 giugno del 1946, quando il 54 per
cento degli italiani preferi' la forma repubblicana a quella
monarchica.

Poi, dopo un lungo intervallo durato fino al 12 maggio del 1974,
inizio' la serie dei referendum abrogativi previsti dalla
Costituzione, 62 quesiti che hanno chiamato alle urne i cittadini per
15 volte e che in un intrecciarsi di si' e no all'abrogazione di norme
hanno determinato il via libera o lo stop a modifiche giuridiche,
sociali ed economiche.

Da ricordare anche il referendum consultivo del 1989, quando in
contemporanea con le elezioni europee si chiese agli elettori di
esprimersi sull'eventualita' di conferire poteri costituenti al
Parlamento europeo; e anche le consultazioni dell'ottobre 2001 e del
giugno 2006, che confermarono e bocciarono le riforme costituzionali
sul federalismo e sulla devolution approvate a maggioranza,
rispettivamente, da centrosinistra e centrodestra. (segue)

(Sam/Col/Adnkronos)
11-GIU-11 13:16

NNNNREFERENDUM: REPUBBLICA, DIVORZIO, MAGGIORITARIO, I SI' E I NO CHE LASCIANO IL SEGNO/ADNKRONOS (2) =
LA SCONFITTA DI FANFANI SUL DIVORZIO E LA VITTORIA DI CRAXI
SULLA SCALA MOBILE

(Adnkronos) - Non tutti i referendum naturalmente hanno avuto
gli stessi effetti socio-politici e sono stati accompagnati da una
uguale carica emotiva e dallo stesso livello di mobilitazione.
Fortissima fu la battaglia per l'abrogazione e la difesa della legge
sul divorzio, che vide schierati in prima fila la Dc e il suo
segretario Amintore Fanfani, usciti sconfitti dal 59 per cento di no
che lasciarono quindi in vigore le norme.

Chi invece usci' rafforzato da una consultazione referendaria fu
Bettino Craxi, dopo che il 9 giugno del 1985, con il 54,3 per cento di
no all'abrogazione e il 45,6 per cento di si', usci' confermato il
cosiddetto accordo di san Valentino per il taglio della scala mobile,
avversato dal Pci e dalla Cgil.

E anche due anni dopo il Partito socialista, insieme ai Radicali
e al Partito liberale, fu impegnato in prima linea nei referendum che
l'8 novembre 1987 decretarono il si' alla responsabilita' civile dei
giudici (80 per cento). Nella stessa occasione si registro' pure il
si' all'abrogazione di una serie di norme (anche qui con percentuali
intorno all'80 per cento), che in pratica si tradusse in un no al
nucleare in Italia. Tra l'altro fu la prima volta che su un quesito
abrogativo prevalsero i si'. (segue)

(Sam/Col/Adnkronos)
11-GIU-11 13:17

NNNNREFERENDUM: REPUBBLICA, DIVORZIO, MAGGIORITARIO, I SI' E I NO CHE LASCIANO IL SEGNO/ADNKRONOS (3) =
CRAXI INVITA AD ANDARE AL MARE E SORGE LA STELLA DI MARIOTTO
SEGNI

(Adnkronos) - Quattro anni dopo, pero', fu proprio in occasione
di un referendum che inizio' ad offuscarsi la stella di Craxi e a
brillare quella di Mario Segni. L'invito ad andare al mare formulato
dal leader socialista fu infatti ignorato dagli italiani, che con il
95 per cento di si' decretarono l'introduzione della preferenza unica.
Era il 9 giugno del 1991, sei anni esatti dal referendum sulla scala
mobile.

Di li' a poco Segni sarebbe arrivato all'apice della sua
carriera politica, quando il 18 aprile del 1993 gli italiani, con l'82
per cento di si', dissero addio al proporzionale e all'introduzione
del maggioritario. Dopo l'addio alla Dc, il leader referendario non
seppe cogliere pero' i frutti di quel successo e scocco' l'ora di
Silvio Berlusconi.

E anche per il Cavaliere arrivo' la prova referendum, in una
consultazione fondamentale per i suoi interessi imprenditoriali e per
il suo futuro politico. L'11 giugno del 1995, pochi mesi dopo il
'ribaltone' e all'indomani della sconfitta 9-6 subita alle Regionali,
la vittoria dei no all'abrogazione di una serie di norme su
concessioni televisive, spot e raccolta pubblicitaria, con percentuali
tra il 55 e il 56 per cento, salvaguardo' il futuro delle reti
Mediaset. (segue)

(Sam/Col/Adnkronos)
11-GIU-11 13:17

NNNNREFERENDUM: REPUBBLICA, DIVORZIO, MAGGIORITARIO, I SI' E I NO CHE LASCIANO IL SEGNO/ADNKRONOS (4) =
QUORUM MANCATO DI UN SOFFIO NEL '99 E LA BATTAGLIA PER
ASTENSIONE SU FECONDAZIONE

(Adnkronos) - Fu una consultazione in cui fino all'ultimo ci si
interrogo' sul raggiungimento del quorum (risultato poi superiore di
molto al 50 per cento ma inferiore al 60), che da li' in poi sarebbe
diventato in elemento determinante, decretando il flop di numerose
prove elettorali, a partire da una serie di quesiti del 1997.

Resta alla storia quel 49,58 di votanti che il 18 aprile del
1999 segno' il fallimento di un nuovo referendum Segni per
l'abrogazione della quota proporzionale del 'Mattarellum', dopo che
per alcune ore sembrava certa la vittoria dei si'.

Cosi' negli anni successivi la campagna per l'astensione
affianco' quella per i si' e i no, diventando determinante ad esempio
il 12 giugno del 2005 per il fallimento dei referendum sulla
fecondazione assistita. Domani saranno sei anni esatti: chissa' se a
vincere saranno ancora gli astenuti o se sara' importante tornare a
contare i si' e i no.

(Sam/Col/Adnkronos)
11-GIU-11 13:17

NNNN

Sanità: chi ha avuto primo infarto, ha 60% probabilità recidiva

SANITA': CHI HA AVUTO PRIMO INFARTO, HA 60% PROBABILITA' RECIDIVA =
(AGI) - Roma, 11 giu. - Colpiti al cuore quando ormai pensavano
di essere al sicuro. La nuova emergenza sanitaria in Sicilia
sono proprio loro, i sopravvissuti al primo infarto. Sei su
dieci finiscono per averne un altro. E i rischi di mortalita'
triplicano. Ogni anno sono oltre 10.800 i siciliani ricoverati
a seguito di un infarto: per 6.500 di loro e' la "prima volta"
e le vittime, se ricoverate in Unita' Coronarica, sono quasi
200, con un rischio di mortalita' del 3%. Ma a far scattare
l'allarme e' un altro dato significativo: sono ben 4.300 i
pazienti al secondo infarto. Sono loro a rischiare di piu',
perche' 1 su 5 muore entro l'anno. Per questi pazienti il tasso
di mortalita' risulta triplicato rispetto a quello del primo
infarto: oltre 150 non superano il ricovero, circa 340 muoiono
entro il primo mese, piu' di 500 non riescono a sopravvivere
oltre un anno. Per un totale di 1000 decessi, per la meta'
evitabili con cure adeguate e costanti e stili di vita
salvacuore. Cresce dunque il numero di chi sopravvive
all'infarto, grazie all'aumento di ricoveri sempre piu'
tempestivi e alla riduzione dei fattori di rischio, ma
aumentano i pazienti che perdono la vita nel dopo infarto per
scarsa aderenza alla terapia e stili di vita inadeguati. Lo
sottolineano i cardiologi dell'Anmco Sicilia, che insieme alla
"Fondazione Per il Tuo Cuore" Onlus, promuovono la prima
campagna nazionale d'informazione e sensibilizzazione sulla
prevenzione cardiovascolare e sui rischi che si corrono nel
post-infarto. "Il primo infarto e' un vero e proprio fulmine a
ciel sereno per la maggior parte dei pazienti - spiega Ernesto
Mossuti, presidente regionale Anmco - Sicilia - I dati
dimostrano che la riduzione e il miglior controllo dei fattori
di rischio, hanno sostanzialmente funzionato, riducendo la
probabilita' di infarto in chi non l'ha mai avuto. Cosi'
l'evento cardiovascolare si manifesta oggi all'improvviso, ma
grazie all'aumento dei ricoveri, sempre piu' tempestivi, e a
terapie migliori, la maggior parte delle persone sopravvive.
Cio' pero' non deve far abbassare la guardia nei confronti
delle conseguenze dell'infarto nel tempo: il primo evento e' il
campanello d'allarme, che indica che il cuore non e' piu' in
perfetta salute e richiede cure, precauzioni, attenzione. Il
secondo infarto e' dunque un evento evitabile e il rispetto di
stili di vita salvacuore e dei consigli del medico restano
prioritari" - puntualizza Mossuti. La consapevolezza del
rischio cardiovascolare non deve riguardare solo gli anziani o
coloro che sono affetti da altre malattie importanti ma anche
le donne e i pazienti pu' giovani. "Gli over 65 e i pazienti
con diabete o insufficienza renale cronica sono senz'altro i
soggetti a piu' alto rischio da tenere sotto stretto controllo"
- aggiunge Mossuti - "Attraverso terapie farmacologiche
adeguate e costanti potremmo dimezzare il pericolo di un
secondo infarto e la conseguente mortalita'. Purtroppo un anno
dopo l'infarto, solo un paziente su due segue cure appropriate.
E le donne e i pazienti con meno di 60 anni sono le categorie
con il piu' elevato tasso di abbandono delle cure perche' ne
sottovalutano l'importanza e si considerano, a torto, meno in
pericolo degli altri. Per di piu', pochi cambiano lo stile di
vita: meno della meta' corregge le proprie abitudini
alimentari, appena uno su dieci abbandona la sigaretta, il 70%
non fa esercizio fisico".(AGI)
Com/Mzu (Segue)
111329 GIU 11

NNNNSANITA': CHI HA AVUTO PRIMO INFARTO, HA 60% PROBABILITA' RECIDIVA (2)=
(AGI) - Roma, 11 giu - Proprio per informare e sensibilizzare
sui rischi che si corrono soprattutto dopo l'infarto l'Anmco e
la "Fondazione Per il Tuo Cuore" ONLUS, con il supporto di
AstraZeneca, nell'ambito della campagna nazionale "Il Valore
della Vita", hanno promosso un progetto indirizzato alle Scuole
Primarie e Secondarie, denominato "Art for Heart School". "Il
progetto mirava a coinvolgere i piu' giovani perche' la
prevenzione cardiovascolare, per essere davvero efficace e
porre le basi di una vita in salute, si dovrebbe imparare e
mettere in pratica fin da piccoli - spiega Mossuti - In questo
modo, inoltre, gli studenti si trasformano in "ambasciatori"
della prevenzione e della adozione di stili di vita corretti
nei confronti della famiglia. Sul sito dell'iniziativa,
www.artforheart.it, si possono trovare le informazioni per
conoscere il cuore nelle sue mille forme e per imparare a
prendersene cura, salvaguardandolo da cattive abitudini che
potrebbero danneggiarlo". Accanto al percorso "didattico" di
prevenzione cardiovascolare, il progetto prevedeva anche un
concorso creativo per l'elaborazione di opere sul tema del
cuore. Gli studenti delle scuole primarie e secondarie dovevano
interpretare il tema della campagna "Il valore della vita"
attraverso disegni, dipinti, fotografie, racconti, poesie,
sceneggiature.(AGI)
Com/Mzu
111329 GIU 11

NNNN

Tumori: rapporto Usa, la formaldeide é cancerogena

TUMORI: RAPPORTO USA, LA FORMALDEIDE E' CANCEROGENA

(ANSA) - NEW YORK, 11 GIU - Il governo americano ha inserito
la formaldeide tra le sostanze cancerogene. In un rapporto
ufficiale, scienziati che lavorano in agenzie governative hanno
precisato che ''quantita' preoccupanti'' della sostanza sono
rilevate nel compensato, negli obitori, e in certi prodotti
utilizzati nei saloni di capelli.
Gli scienziati - riporta oggi il New York Times - hanno
indicato nel loro Rapporto ufficiale sui Cancerogeni che anche
un'altra sostanza, lo stirene ('styrene', una resina usata per
la produzione di barche, vasche da bagno e oggetti in plastica)
''potrebbe'' avere effetti cancerogeni. La sostanza pero' -
precisa il Rapporto - nei prodotti di largo consumo e' rilevata
in quantita' cosi' piccole che i rischi per la salute sono molto
bassi. (ANSA).

CLE
11-GIU-11 17:39 NNNN

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 9-6-2011 n. 12578 Lavoro occasionale di tipo accessorio - Sviluppi servizio voucher presso tabaccai. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Msg. 9 giugno 2011, n. 12578 (1).
Lavoro occasionale di tipo accessorio - Sviluppi servizio voucher
presso tabaccai.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Premessa
Da maggio 2010 è attivo il servizio di acquisto e riscossione dei
voucher pressi i tabaccai abilitati, in base alla Convenzione
stipulata tra l'Istituto e la FIT (Federazione Italiana Tabaccai).
Al fine di apportare un significativo miglioramento del servizio ed
estenderlo ad una più ampia tipologia di utenza, sono state sviluppate
nuove funzionalità di gestione dei buoni lavoro.



Sviluppi del servizio voucher
Le nuove funzionalità, sviluppate in accordo con FIT e Banca ITB S.p.A,
attive dal 6 maggio 2011, consentono:
- acquisto di voucher “multipli”;
- emissione di voucher a delegati di società o Enti locali; il
pagamento tramite `duplicati' in caso di furto o smarrimento di
voucher a prestatori e committenti.
Di seguito si forniscono le specifiche operative delle nuove modalità
di gestione del servizio.



Acquisto di voucher "multipli" e modalità di pagamento
È possibile l'acquisto di un voucher "multiplo" di
qualunque importo (purché multiplo di 10 euro), fino ad un massimo di
500 euro. È opportuno far presente ai committenti che il ricorso ai
voucher multipli presuppone che il singolo voucher multiplo venga
utilizzato per il compenso di un solo prestatore.
L'importo massimo di acquisto per singola operazione è stato
elevato a 2.000 euro giornalieri, per pagamento a mezzo contante.



Gestione delle deleghe
L'attivazione della nuova funzionalità per la gestione delle
deleghe all'interno della procedura in uso alla rete dei tabaccai
abilitati consente l'emissione di voucher a delegati di società o
Enti locali.
In questo caso è necessario richiedere la delega, presentando il
modulo SC53, scaricabile dal sito www.inps.it, alla sede INPS
competente, che procederà all'acquisizione della delega con la
normale funzione “gestione deleghe”. A seguito dell'acquisizione
effettuata dalla sede, il delegato potrà acquistare i voucher per la
società o l'Ente locale delegante nella rete dei tabaccai
abilitati, specificando - come richiesto dalla procedura - se
l'operazione di acquisto è effettuata in qualità di delegato o
come committente diretto.



Pagamento tramite “duplicati”
In caso di furto o smarrimento dei voucher acquistati presso i
tabaccai occorso al prestatore o al committente, si confermano le
indicazioni fornite con il Msg. 14 maggio 2010, n. 13211 che prevedono
che in tali casi la sede, a seguito di presentazione della denuncia
alle autorità competenti, provvederà a stampare i
"duplicati" dei voucher.
Si precisa che nel caso di richiesta da parte del prestatore, la stampa
del "duplicato" riguarderà soltanto la "figlia"
del voucher. Nel caso di richiesta da parte del committente, per
motivi di verifiche procedurali sulla possibilità di riscossione dei
voucher smarriti o rubati, la stampa completa del `duplicato'
potrà essere effettuata trascorso 1 mese dall'acquisto.
I duplicati dei voucher saranno riscuotibili presso tutte le
tabaccherie abilitate.
Con l'occasione si comunica che sono in fase di sviluppo altre
funzionalità per la gestione di situazioni particolari:
- Riscossione da parte di prestatori sprovvisti di tessera sanitaria
- Rimborso di voucher non utilizzati
- Gestione voucher scaduti
in merito alle quali ci si riserva di fornire le indicazioni operative.
Per completezza si allega il volantino delle avvertenze destinato ai
committenti e ai prestatori con le informazioni aggiornate, che sarà
esposto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati al
servizio "voucher".
Nel sito www.inps.it sono state pubblicate le informazioni relative
alle nuove funzionalità, mentre nella sezione Intranet, dedicata al
lavoro occasionale accessorio (percorso processi/soggetto
contribuente/lavoro occasionale accessorio), è consultabile il manuale
utente aggiornato.
Con l'occasione si forniscono precisazioni al fine di evitare
alcuni disguidi riscontrati in fase di riscossione.
In particolare il committente deve effettuare la dichiarazione di
inizio prestazione all'INPS, secondo le modalità comunicate con
Msg. 14 maggio 2010, n. 13211 in modo che:
- le prestazioni, svolte dallo stesso prestatore, siano inserite senza
sovrapposizione di periodi;
- le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla
base della data di fine prestazione sia nel caso facciano riferimento
ad un unico prestatore, sia nel caso in cui i prestatori coinvolti
siano più d'uno;
- in caso di più acquisti di voucher presso la rete dei tabaccai
abilitati da parte di uno stesso committente, la data di inizio della
prestazione deve essere sempre successiva a quella dell'operazione
con la quale sono stati acquistati i voucher per remunerarla.



Allegato


Voucher


Qui INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale


Trovi i voucher Inps nella tua tabaccheria




Cosa sono
I buoni lavoro (o voucher) sono un sistema di pagamento per
prestazioni di Lavoro Occasionale Accessorio, svolte quindi al di
fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e
saltuario. Con i buoni lavoro (voucher) è garantita la copertura
previdenziale presso la Gestione separata dell'Inps,
l'assicurazione all'Inail e un compenso all'Inps per la
gestione del servizio. Il valore netto in favore del lavoratore è di
7,50 euro, nei limiti di 5.000 euro nette per lavoratore, per singolo
datore di lavoro nel corso di un anno solare o, nel caso di lavoratori
che percepiscono misure di sostegno al reddito, di 3.000 euro netti
complessivi nell'anno solare.
 
Datori di lavoro
 
 
- Privati (famiglie)
- Imprenditori agricoli
- Enti senza fini di lucro
- Imprese familiari
- Imprenditori operanti in tutti i settori
 
 
Attività
 
 
Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade,
parchi e monumenti; insegnamento privato supplementare; consegna porta
a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; attività
svolte da maneggi e scuderie; lavori domestici; manifestazioni
sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli e lavori di emergenza
o di solidarietà; attività agricole.
 
 
Lavoratori
 

Chi può usarli
- i pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime
obbligatorio;
- i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un
ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni
ordine e grado nei periodi di vacanza, il sabato e la domenica e nei
periodi liberi da impegni scolastici, o in qualunque periodo
dell'anno se iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari.
I giovani debbono aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni,
debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro
occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà,
presentata presso una sede dell'Inps;
- chi percepisce prestazioni integrative del salario o a sostegno al
reddito (anno 2011): cassintegrati, titolari di disoccupazione
ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori
in mobilità;
- i lavoratori in part time (anno 2011);
- chi non ha mai lavorato, i dipendenti pubblici e privati, le
casalinghe per le attività agricole stagionali e i titolari di
disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per
agricoltura, nei casi previsti dalla normativa.
 
- i lavoratori extracomunitari se in possesso di un permesso di
soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa,
compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in
possesso di un permesso di soggiorno per "attesa
occupazione".
Studenti, pensionati, soggetti percettori di misure di sostegno al
reddito e i lavoratori in part time possono svolgere attività di
natura occasionale in qualsiasi settore produttivo anche per altre
tipologie di attività

Notizie utili
Acquisto


Il datore di lavoro acquista in tabaccheria i buoni lavoro,
presentando il proprio codice fiscale. Per l'acquisto dei voucher
(indipendentemente dal loro numero, fino a un valore massimo di 2.000
euro) è previsto il versamento della commissione di 1 euro per ogni
operazione (emissione di voucher singolo da 10 euro, contestuale di
più voucher singoli da 10 euro, di un voucher di importo pari ad un
multiplo di 10 euro) al rivenditore autorizzato.

Novità
Sono attive le nuove funzionalità del servizio di vendita dei buoni
lavoro:
- acquisto di voucher "multipli" (fino al valore di 500 euro);
- aumento importo massimo di acquisto a mezzo contante a 2.000 euro per
singola operazione;
- emissione voucher a delegati di società;
- pagamento tramite "duplicati", emessi dalle sedi INPS, in
caso di furto o smarrimento di voucher a prestatori e committenti;
- rimborso di voucher non utilizzati direttamente presso le tabaccherie
abilitate (prossima attivazione).
Attivazione


Prima dell'inizio della prestazione di lavoro il datore di lavoro
deve attivare i buoni lavoro comunicando all'Inps il proprio
codice fiscale, la tipologia di datore di lavoro e di attività, i dati
del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro e
la data d'inizio e fine della prestazione. È possibile telefonare
al Contact Center INPS-INAIL 803164, collegarsi al sito /www.inps.it o
recarsi in una sede Inps. Ogni variazione deve essere comunicata
all'Inps. Il datore di lavoro può collegarsi al sito
http://www.inps.it/ indicando il proprio Codice Fiscale e il codice di
controllo del voucher come password per verificare la propria
situazione. Anche il lavoratore può controllare la propria posizione
contributiva collegandosi al sito www.inps.it e indicando il proprio
Codice Fiscale e il numero di voucher come password.


Riscossione


Il lavoratore viene pagato con i voucher e li può incassare, presso
qualsiasi rivenditore autorizzato, dal secondo giorno successivo alla
fine della prestazione del lavoro occasionale, presentando la propria
Tessera Sanitaria per la verifica del Codice Fiscale. Insieme al
pagamento viene rilasciata una ricevuta riepilogativa di tutti i
voucher che sono stati pagati. Se il buono lavoro non può essere
pagato il lavoratore deve rivolgersi alla sede Inps. La riscossione
dei voucher è possibile al massimo entro un anno dal giorno
dell'emissione.


Rimborso


Se il datore di lavoro non utilizza i buoni di lavoro acquistati, può
chiedere il rimborso direttamente presso le tabaccherie abilitate. In
caso di furto o smarrimento è necessario effettuare una denuncia alle
autorità competenti e presentarla presso gli uffici Inps, che
stamperanno dei "duplicati" dei voucher, riscuotibili presso
le tabaccherie abilitate.

Ulteriori informazioni msu www.inps.it

L'INPS fornisce nuove indicazioni in merito alle procedure di accertamento delle condizioni per la fruizione del permessi mensili finalizzati all'assistenza dei soggetti in situazione di handicap grave.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 18-4-2011 n. 9040
Art. 33, comma 7-bis, L. n. 104/1992. Accertamento della sussistenza delle condizioni previste per la fruizione dei permessi mensili.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 33, comma 7-bis, L. n. 104/1992. Accertamento della sussistenza delle condizioni previste per la fruizione dei permessi mensili.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Il comma 7-bis dell’art. 33, L. n. 104/1992, introdotto dall’art. 24, 1° comma, lett. c), della L. n. 183/2010 (c.d. “collegato lavoro alla manovra di finanza pubblica”, prevede un’attività di controllo, da parte del datore di lavoro e dell’INPS, circa la sussistenza delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto e stabilisce la decadenza, per il lavoratore, dal diritto ai benefici di cui al comma 3 del citato articolo 33, in caso di accertamento del venir meno di tali condizioni.
In attuazione della citata disposizione di legge l’INPS dovrà provvedere ad effettuare le necessarie verifiche sul territorio.
Al fine di adeguare alle nuove disposizioni i provvedimenti già emessi in materia di permessi per l’assistenza ai disabili gravi, l’INPS ha impartito istruzioni operative con la Circ. 3 dicembre 2010, n. 155 ed il Msg. 25 gennaio 2011, n. 1740, a cui è seguita l’attività istruttoria per modificare e/o revocare le autorizzazioni in essere laddove non sussistevano i requisiti nuovi previsti dalla L. n. 183/2010.
In attesa del completamento del processo di telematizzazione dei flussi produttivi, che potrà prevedere anche l’ottimizzazione della gestione dei controlli finalizzati a prevenire il configurarsi di fattispecie connesse ad indebiti o a fenomeni di illegalità relativi alla fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992, si rende necessario ribadire che, sia nella fase istruttoria di prima concessione dei benefici, sia nel corso dei successivi accertamenti conseguenti ad eventuali variazioni intervenute nelle situazioni di volta in volta analizzate, vengano effettuati tutti i controlli previsti per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto.
Tra gli strumenti utili ai controlli in argomento, si raccomanda di sottoporre, in particolare, ad attenta verifica le autocertificazioni rese dai lavoratori richiedenti, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
A tal fine ci si potrà avvalere delle banche dati dell’Istituto, da cui si potrà riscontrare, tra l’altro, l’eventuale fruizione dei benefici (L. n. 104/1992) da parte di più lavoratori. Potranno, altresì, essere acquisite dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà da cui risulti, in particolare, la sussistenza in vita del disabile o l’eventuale revisione del giudizio di gravità dell’handicap, nonché, in caso di ricovero della persona in situazione di disabilità grave, la richiesta di specifica dichiarazione rilasciata dalla struttura ospitante da cui risulti l’eventuale carattere sanitario di tipo continuativo rivestito dall’assistenza prestata al disabile.
Qualora, all’esito delle verifiche istruttorie, risulti accertata l’insussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento o per il mantenimento del diritto a fruire dei permessi di cui alla L. n. 104/1992, si dovrà procedere alla immediata revoca dei benefici suddetti nonché agli adempimenti legati all’eventuale recupero delle prestazioni indebitamente percepite, con contestuale comunicazione al datore di lavoro (nel caso in cui non si tratti di pagamento diretto), al fine di evitare conguagli successivi al provvedimento di revoca.



L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 24

La denuncia del Silp Cgil: "Aggredita la polizia a San Lorenzo"


REFERENDUM: DA 16 ANNI MANCA QUORUM, FIDUCIA PROMOTORI IN QUOTA '50+1'/ADNKRONOS = L'ULTIMA VOLTA NEL 1995 CON IL VOTO SU BEN 12 QUESITI, AFFLUENZA DEL 58%

REFERENDUM: DA 16 ANNI MANCA QUORUM, FIDUCIA PROMOTORI IN QUOTA '50+1'/ADNKRONOS =
L'ULTIMA VOLTA NEL 1995 CON IL VOTO SU BEN 12 QUESITI, AFFLUENZA
DEL 58%

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - Chissa' se i promotori dei quattro
quesiti referendari, due sull'acqua, uno sul nucleare ed un altro sul
legittimo impedimento, sono superstiziosi: se anche in questa
occasione il quorum non dovesse essere raggiunto sarebbe la
diciassettesima volta consecutiva nella storia delle consultazioni
referendarie in questo Paese.

L'ultima volta, infatti, e' stata 16 anni fa, nel 1995, quando
gli italiani sono stati chiamati alle urne su ben 12 quesiti: le
concessioni televisive nazionali (concentrazione di reti televisive),
le interruzioni pubblicitarie , la raccolta pubblicitaria
radiotelevisiva, le rappresentanze sindacali, la contrattazione nel
pubblico impiego, il soggiorno cautelare, la privatizzazione della
Rai, l'autorizzazione al commercio, le trattenute sui contributi
sindacali, la legge elettorale per i comuni, gli orari degli esercizi
commerciali. In quel caso si tocco' il 58%. Da allora, la quota '50+1'
e' solo un'illusione.

In nessun'altra occasione il quorum e' stato raggiunto, come due
anni dopo su sette quesiti (privatizzazione, caccia, obiezione di
coscienza, carriere magistrati, ordine dei giornalisti, incarichi
extragiudiziali dei magistrati, ministero per le Politiche agricole),
con un'affluenza di poco superiore al 30%. O come nel 1999, quando
invece il quorum fu sfiorato, con un'affluenza del 49,6% sul quesito
per l'abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo
proporzionale del 25% dei seggi per l'elezione della Camera. (segue)

(Fer/Col/Adnkronos)
11-GIU-11 12:58

NNNNREFERENDUM: DA 16 ANNI MANCA QUORUM, FIDUCIA PROMOTORI IN QUOTA '50+1'/ADNKRONOS (2) =
35 LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DAL 1974, DAL '97 CROLLO
AFFLUENZA

(Adnkronos) - Bassa l'affluenza alle urne, di poco superiore al
32% nel 2000, con la consultazione referendaria sui rimborsi
elettorali, sull'elezione della Camera (di nuovo l'abolizione del voto
di lista per l'attribuzione proporzionale del 25% dei seggi),
sull'elezione del Csm (abrogazione del sistema elettorale dei
componenti magistrati con metodo proporzionale per liste
contrapposte), sulla separazione delle carriere dei magistrati
giudicanti e requirenti, sugli incarichi extragiudiziari dei
magistrati, sui licenziamenti, sulle trattenute associative e
sindacali tramite gli enti previdenziali.

Ancora piu' bassa l'affluenza, di poco superiore al 25%, per i
due quesiti referendari del 2003 sull'articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori e sulla servitu' coattiva di elettrodotto. Stesse
percentuali di affluenza anche per i quattro quesiti del 2005 sulla
fecondazione medicalmente assistita, mentre nel giugno di due anni fa
ancora un crollo nell'affluenza, con una percentuale intorno al 23%
per i quesiti sull'elezione di Camera e Senato: abrogazione della
possibilita' di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di
maggioranza ad una coalizione di liste in entrambi i rami del
Parlamento e abrogazione della possibilita' per uno stesso candidato
di presentare la propria candidatura in piu' di una circoscrizione.

Fino al 1995, fatti salvi i tre referendum sulla caccia e l'uso
dei pesticidi del 1990 che si erano fermati a quota 43%, tutti gli
altri 34 referendum abrogativi avevano superato abbondantemente il
quorum. (segue)

(Fer/Col/Adnkronos)
11-GIU-11 12:58

NNNNREFERENDUM: DA 16 ANNI MANCA QUORUM, FIDUCIA PROMOTORI IN QUOTA '50+1'/ADNKRONOS (3) =
PICCO AFFLUENZA NEL 1974 PER VOTO SU DIVORZIO, QUASI IL 90% ALLE
URNE

(Adnkronos) - La media dell'affluenza negli anni dal 1974 (primo
referendum abrogativo sul divorzio) al 1995 e' del 67%. A partire dal
1997 e fino a oggi, invece, i 24 referendum che si sono svolti
registrano un'affluenza media del 29,56%. I due anni che vanno dal
1995 al 1997, quindi, segnano un calo della partecipazione media alle
consultazioni referendarie del 41,44%.

Dal 1974 al 1995 l'affluenza e' scesa in percentuale pressoche'
costante da un massimo dell'87,7% (nel 1974 per il divorzio) a un
minimo del 57-58% per le votazioni del 1995. A partire dal 1997 il
crollo e' di circa 26 punti percentuali di affluenza e la
partecipazione si attesta sul 31% circa fino al 2000, sul 25% circa
nel 2003 e nel 2005 e sul 23,5% circa nel 2009, ultimo appuntamento
referendario.

Unica eccezione, il referendum del 1999 sull'abolizione della
quota proporzionale del 25% dei seggi alla Camera che porto' alle urne
il 49,6% degli elettori mancando il quorum per un soffio.

(Fer/Col/Adnkronos)
11-GIU-11 12:58

REFERENDUM: CAMILLERI, VIETATO ANDARE AL MARE SEMPRE FATTO IL MIO DOVERE, ORA ANCORA DI PIU' PER QUESTI TEST

REFERENDUM: CAMILLERI, VIETATO ANDARE AL MARE
SEMPRE FATTO IL MIO DOVERE, ORA ANCORA DI PIU' PER QUESTI TEST
(ANSA) - ROMA, 11 GIU - ''Mi faccio una foto sventolando un
divieto di balneazione per domani e lunedi'''. Lo scrittore
Andrea Camilleri, in un'intervista al Corriere della Sera,
facendo dell'ironia suggerisce di evitare di andare al mare nei
giorni del referendum e invita i cittadini al voto.
''Io ho sempre fatto il mio dovere e lo esercitero 'ancora di
piu' per questi referendum - afferma - il primo dei quali,
quello sul nucleare, considero un referendum per la vita''.
Camilleri ricorda che in passato chi non andava a votare era
sanzionabile, ''poi ce le siamo perse per strada'' le sanzioni
ma ''la non espressione del voto una volta veniva segnalata''.
Allo scrittore sta particolarmente a cuore il quesito sul
nucleare che e' ''una ragione in piu' per salvare l'ambiente, la
terra, l'aria che respiriamo''.
''Anche perche' ho capito - aggiunge - che il problema sono i
'venti chilometri'. L'esperienza giapponese ci dice che il
pericolo si addensa soprattutto nel raggio di quei 20
chilometri''.
Quanto al legittimo impedimento, Camilleri lo definisce ''un
provvedimento non necessario perche' equivarrebbe a fissare un
eccesso di paletti intorno a una sola persona - precisa - e a un
gruppo di potenti''.
''Dobbiamo metterci in testa - aggiunge - che siamo tutti
'qualsiasi cittadini' contrari, come tutti dovremmo essere a
ogni sorta di particolarismi''.(ANSA).

Y63-GN
11-GIU-11 08:13 NNNN

PEDAGGI: IANNUZZI, RISOLUZIONE PD PER VINCOLARE GOVERNO

PEDAGGI: IANNUZZI, RISOLUZIONE PD PER VINCOLARE GOVERNO

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - L'onorevole Tino Iannuzzi, deputato
del Partito Democratico, e' il primo firmatario di una
risoluzione sottoscritta dall'intero gruppo Pd in Commissione
Ambiente e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, per
vincolare il Governo a scelte chiare e definitive sulla vicenda
dell'introduzione dei nuovi pedaggi.
La risoluzione, si legge in una nota, ''fissa criteri precisi
per stabilire nell'emanando Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri i raccordi stradali e le autostrade da
pedaggiare''. ''Vanno escluse tutte quelle tratte che sono prive
di una rete stradale alternativa, cioe' di una viabilita'
adeguata e funzionale - si legge nella nota - quelle per le
quali i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza non sono
ultimati o addirittura iniziati, quelle per le quali le
condizioni di fruizione e di sicurezza non sono di adeguato
standard per i cittadini. Per tutte queste ragioni e per evitare
'colpi di mano' o 'pasticci' dell'ultima ora, il Governo, prima
di adottare il Decreto, deve confrontarsi ed anticipare le sue
scelte alla luce del sole in Commissione Lavori Pubblici.
Il Vice Ministro alle Infrastrutture Castelli, ha espresso
apoditticamente parere negativo su questa risoluzione, che fissa
invece, criteri obiettivi, equilibrati ed uniformi su tutto il
territorio nazionale''.
''Pertanto la esclusione dal pedaggiamento dell'Autostrada A3
Salerno-Reggio Calabria, del Raccordo Salerno-Avellino, del
Raccordo di Benevento, del Raccordo Sicignano-Potenza - aggiunge
Iannuzzi - e' il risultato non di scelte di 'favore' o di atti
di 'generosita''' del Governo verso il Mezzogiorno, ma piuttosto
l'applicazione di criteri inconfutabili e legati unicamente alla
realta' ed alla arretratezza del nostro sistema
infrastrutturale. Queste considerazioni valgono anche per il
Raccordo Anulare di Roma o per la Siena-Firenze.(ANSA).

COM-SS
11-GIU-11 12:53 NNNN