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giovedì 9 settembre 2010

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare»

Comunicato 7-9-2010
Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 84/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2010, n. 209.

Comunicato 7 settembre 2010   (1).

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 84/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010).


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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2010, n. 209.




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[Testo del comunicato]


Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 125, articolo 20, comma 3, dove è scritto «3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) ...» leggasi «3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) ...» e dove è scritto: «... è contenuta negli articoli 196 e 197.» leggasi «... è contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760.»;

alla pagina 133, articolo 42, comma 1, lettera b), al quarto rigo, dove è scritto: «... tra i dirigenti delle amministrazioni ...» leggasi «... tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni ...»;

alla pagina 153, articolo 97, comma 2, dove è scritto: «... in luogo della bandiera di cui all'articolo 1 ...» leggasi «... in luogo della bandiera di cui al comma 1 ...»;

alla pagina 186, articolo 193, comma 4, dove è scritto: «... con le modalità indicate al comma 2, ...» leggasi «... con le modalità indicate al comma 3...»;

alla pagina 193, articolo 210, comma 1, dove è scritto: «... ai medici militari non sono applicabili ...» leggasi «... ai medici militari, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non sono applicabili ...»;

alla pagina 361, articolo 804, comma 2, dove è scritto: «... servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.» leggasi «... servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.»;

alla pagina 386, articolo 900, comma 2, dove è scritto: «... per il grado di colonnello del rispettivo ruolo ...» leggasi «... per il pari grado del rispettivo ruolo ...»;

alla pagina 388, articolo 909, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.»;

alla pagina 406, articolo 980, comma 1, dove è scritto «... sono disciplinari dall'articolo 1480.» leggasi «... sono disciplinati dall'articolo 1480.»;

alla pagina 437, articolo 1083, il comma 3 è da intendersi espunto;

alla pagina 479, articolo 1221, comma 1, dove è scritto: «... a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; b) tenente: 3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi di specializzazione; c) capitano: 3 anni quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento ...» leggasi «... a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; 12 mesi presso un servizio amministrativo di ente o distaccamento; b) tenente: 4 anni in un servizio amministrativo di ente o distaccamento oppure quale addetto al servizio contabile presso ente dell'organizzazione di vertice, intermedia o periferica; c) capitano: 3 anni presso ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni amministrative o contabili; superare i corsi previsti dal regolamento ...»;

alla pagina 479, articolo 1222, comma 1, dove è scritto: «... a) 24 da attribuire a capitani; b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno ...», leggasi «... a) 6 o 7 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 7 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 6 promozioni il secondo anno; b) 2 ogni tre anni da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e secondo anno; nessuna promozione il terzo anno.»;

alla pagina 480, articolo 1226, comma 1, dove è scritto: «... nel numero di 6 ...» leggasi «... nel numero di 5 ...»;

alla pagina 548, articolo 1483, comma 2, secondo rigo, dove è scritto: «... associazioni, anche sindacali, e organizzazioni ...» leggasi «... associazioni, sindacati e organizzazioni ...»;

alla pagina 574, articolo 1588, comma 1, dove è scritto: «... stabilito dagli articoli 1594 e 1596 ...» leggasi «... stabilito dall'articolo 1596 ...»;

alla pagina 599, articolo 1691, comma 3, dove è scritto: «... può delegare a presiedere la commissione del comitato un membro ...» leggasi «... può delegare a presiedere la commissione un membro...»;

alla pagina 610, articolo 1735, comma 1, lettera c), dove è scritto: «c) nomina su proposta delle ispettrici dei comitati centri di mobilitazione ...» leggasi «c) nomina su proposta delle ispettrici dei centri di mobilitazione»;

alla pagina 719, articolo 2117, comma 1, lettera c), dove è scritto: «... stabilito dall'articolo 11 del codice ...» leggasi «... stabilito dall'articolo 12 del codice ...»;

alla pagina 725, articolo 2136, comma 1, lettera q), dove è scritto «q) l'articolo 1057, commi 2, 3 e 4;» leggasi «q) l'articolo 1056, commi 2, 3 e 4;»;

alla pagina 754, articolo 2233, al comma 1, dove è scritto «..., sino al 2015: ...» leggasi «..., sino al 2015, con decreto ministeriale: ...» e, al comma 2, dove è scritto «... dal decreto ministeriale ...» leggasi «... dal decreto ministeriale di cui al comma 1.»;

alla pagina 755, articolo 2234, al comma 1, al terzo rigo, dove è scritto «... in deroga a quanto previsto dall'articolo 1108 ...» leggasi «... in deroga a quanto previsto dall'articolo 1112 ...»;

alla pagina 755, articolo 2239, comma 1, alla lettera b), dove è scritto «... di provenienza;» leggasi «... di provenienza.» e alla lettera c), dove è scritto «c) sino al 31 dicembre 2015, ...» leggasi «2. Fino al 31 dicembre 2015, ...»;

alla pagina 756, articolo 2240, comma 1, dove è scritto «1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore, il capitano del ruolo speciale ...» leggasi «1. Il capitano del ruolo speciale ...»;

alla pagina 773, articolo 2268, comma 1, il numero 435) è da intendersi espunto;

alla pagina 783, articolo 2268, comma 1, numero 929), dove è scritto: «929) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 e legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174;» leggasi «929) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 e legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174, con esclusione dell'articolo 6-bis;»;

alla pagina 783 articolo 2268, comma 1, numero 930), dove è scritto: «930) decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165: articolo 3, comma 5;» leggasi «930) decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165: articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5;»;

alla pagina 783, articolo 2268, comma 1, numero 937), dove è scritto: « 937) legge 29 ottobre 1997, n. 374: articoli 5, comma 3; 6; 9;» leggasi «937) legge 29 ottobre 1997, n. 374: articolo 5, commi 2 e 3;»;

alla pagina 788, articolo 2269, comma 1, n. 10), dove è scritto «10) regio decreto 25 giugno 1989, n. 310;» leggasi «10) regio decreto 25 giugno 1899, n. 310;»;

alla pagina 790, articolo 2269, comma 1, il n. 114) è da intendersi espunto.

Inoltre, nell'avviso di rettifica relativo al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 1° giugno 2010, al primo periodo, lettera a), le parole: «... il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è generale di corpo d'armata.» sono sostituite dalle seguenti: «... il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente.».

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