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giovedì 30 dicembre 2010

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 29-12-2010 n. 166 Convenzione tra l'INPS e la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle Organizzazioni sindacali aderenti. Istruzioni procedurali e contabili. (Circ. 29 maggio 1992, n. 148). Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Circ. 29 dicembre 2010, n. 166 (1).

Convenzione tra l'INPS e la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle Organizzazioni sindacali aderenti. Istruzioni procedurali e contabili. (Circ. 29 maggio 1992, n. 148).

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Con riferimento alla Circ. 29 maggio 1992, n. 148, che ha dato attuazione alla convenzione in oggetto, si precisa quanto segue.

In data 4 giugno 2010 è stato sottoscritto con la CGIL un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee che, a tutti gli effetti, sostituisce il precedente accordo.

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all'applicazione della nuova convenzione.

I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL mediante trattenuta sulle prestazioni predette.

Le trattenute si effettuano previo rilascio della delega, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore che deve recare anche il timbro dell'Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Nel testo di delega viene indicato il codice assegnato dall'INPS corrispondente alla Confederazione stipulante e alla Organizzazione sindacale.

Di seguito si riportano i codici identificativi già assegnati dall'INPS che devono essere mantenuti attivi e le denominazioni delle corrispondenti Federazioni:


CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE CGIL


cod. 0101

F.I.L.C.T.E.M. -C.G.I.L.


cod. 0102

F.I.L.L.E.A. C.G.I.L.


cod. 0103

F.I.O.M. C.G.I.L.


cod. 0104

F.I.L.T. C.G.I.L.


cod. 0105

F.I.L.C.A.M.S. C.G.I.L.


cod. 0106

F.L.A.I. C.G.I.L.


cod. 0108

S.L.C. C.G.I.L.


cod. 0109

FP C.G.I.L.


cod. 0111

F.L.C. C.G.I.L.


cod. 0112

F.I.S.A.C. C.G.I.L.


cod. 0115

N.I.DIL. C.G.I.L.


cod. 0117



Deve invece essere disattivato il codice "0107" F.I.L.T.E.A. CGIL.

Nuove Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL potranno richiedere di avvalersi del servizio di esazione dei contributi in oggetto, presentando apposita domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 3, dell'allegata convenzione.

Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti d'integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all'Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall'art. 18 legge n. 223/1991. Tale documentazione, così come eventuali revoche e nuove deleghe, dovranno essere depositate e conservate presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, terzo comma, della L. n. 223/1991.

In caso di contestazione concernente l'effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l'Istituto cesserà di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L'Organizzazione sindacale, in tal caso, restituirà le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.

La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.

Nel caso in cui l'INPS riceva apposita comunicazione da parte del lavoratore interessato, avente ad oggetto la volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura competente dovrà procedere, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione di detta revoca.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all' Organizzazione.

A tal proposito la CGIL ha comunicato, per conto delle Organizzazioni sindacali aderenti, la misura di dette percentuali da applicare alle prestazioni temporanee così come di seguito riportate:

- 3% sull'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;

- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;

- 0,80% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettueranno i versamenti, senza gravami di interessi e dedotte le spese di cui all'art. 7 della convenzione allegata, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione e metteranno a disposizione della Organizzazione sindacale interessata gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse.

L'Organizzazione s'impegna a corrispondere all'INPS il costo del servizio che è stato determinato in euro 0,54 (cinquantaquattro centesimi) per singola delega.

L'eventuale variazione annuale dei costi verrà comunicata con raccomanda a/r, a seguito della quale la CGIL ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell'organizzazione sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Di conseguenza le Sedi dovranno adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari ad esso consequenziali.

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Organizzazione stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall'applicazione dell'allegata convenzione, a ristorare l'INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

Nel caso di giusta causa è fatta salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

Si comunica che la sede della CGIL è in Corso d'Italia, 00198 - Roma.

I versamenti per le Federazioni aderenti alla CGIL dovranno essere eseguiti sui conti correnti in essere, salvo eventuali variazioni che saranno comunicate alle strutture dell'Istituto con apposito messaggio.


Istruzioni procedurali e contabili


Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL si richiamano le istruzioni contenute nel punto 3) della Circ. 7 luglio 1992, n. 167.


Il Direttore generale

Nori



Allegato 1


Convenzione tra l’INPS e la CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro) ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti


L'anno 2010, il giorno 4 del mese di giugno, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente Antonio Mastrapasqua


e


la CGIL, nella persona del Rappresentante legale, per conto dell'Organizzazioni ad essa aderenti (in seguito Organizzazioni sindacali)


visti


- la determinazione n. 55 dell' 11 marzo 2010;

- l'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223;

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;

- le note del 15 gennaio 2010 prot. 15/IV/0000821 e del 27 gennaio 2010 prot. 24/VII/1706 con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accertato la sussistenza dei requisiti prescritti;


considerato


che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività stituzionali dell'Istituto;


si conviene quanto segue:


Art. 1


I lavoratori aventi titolo alla indennità di mobilità, ai trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per i lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi ad una delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL mediante trattenute da effettuarsi da parte dell'INPS sulle predette prestazioni ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

Le Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL che intendano avvalersi del servizio di esazione dei contributi associativi previsto dal presente accordo, dovranno presentare alla Direzione Generale dell'INPS apposita domanda di autorizzazione, con la quale il rappresentante legale dell'Organizzazione dichiarerà di assumersi oneri, facoltà, diritti e obblighi nascenti dalla convenzione ed eleggerà il proprio domicilio ai fini dell'applicazione dell'accordo.

In caso di costituzione di nuove Organizzazioni sindacali, anche conseguenti ad accorpamenti o disaggregazioni di quelle già esistenti, l'appartenenza alla Confederazione stipulante sarà attestata all'INPS dalla struttura confederale medesima mediante apposita dichiarazione da allegare alla predetta domanda. L'INPS provvedere ad attribuire alla Organizzazione il codice di cui al secondo comma del successivo art. 2.


Art. 2


Il diritto di versare i contributi associativi alla Organizzazione sindacale aderente viene esercitato mediante rilascio della delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione medesima.

La delega, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore delegante, dovrà recare il timbro e la firma del rappresentante della Organizzazione sindacale. L'Organizzazione viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall'INPS, corrispondente alla Confederazione stipulante e alla Organizzazione sindacale.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all'Istituto, contestualmente agli elenchi di cui al successivo art. 3, primo comma, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall'art. 18 della L. n. 223/1991.

Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell'INPS (comma terzo, art. 18).

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

La CGIL e le Organizzazioni sindacali aderenti all'accordo si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.


Art. 3


È priva di effetto la delega non contenuta nel modello di domanda o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore o del timbro e della firma del rappresentante dell' Organizzazione sindacale. Nei casi di pagamento diretto di integrazione salariale, è priva di effetti la delega del lavoratore i cui dati non vengono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione.

Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro o direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L’organizzazione sindacale a cui favore le trattenute siano state effettuate restituirà ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.

Agli effetti della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.

Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma terzo, della L. 23 luglio 1991, n. 223, la revoca o una nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'art. 2, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso art. 2. La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, comma terzo.


Art. 4


Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre tra l'associato e Organizzazione sindacale ai sensi dello Statuto che l'associato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, non può che essere direttamente regolata tra l'associato e l'organizzazione interessata.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura territoriale procederà, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione della revoca stessa.


Art. 5


La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell'Organizzazione sindacale comunicare tale misura percentuale all'INPS Sede Centrale nonché ogni eventuale successiva variazione.


Art. 6


Le Strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni verseranno alla Organizzazione sindacale, senza gravami di interessi, l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo art. 7 con la relativa IVA e le eventuali trattenute già versate e non dovute.

Detti versamenti, avverranno entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.

Il versamento degli importi di cui sopra verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato con la comunicazione del codice IBAN all'INPS dall'Organizzazione sindacale interessata.

Le Strutture territoriali INPS invieranno all'Organizzazione sindacale interessata, on line o in formato cartaceo, gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute.

Detti elenchi in formato cartaceo saranno compilati in ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale e in ordine alfabetico per comune per i sussidi per i lavori socialmente utili; in ordine di Centro per l'impiego per le indennità di mobilità e di disoccupazione.

La Direzione generale fornirà semestralmente alla Confederazione stipulante i dati relativi agli importi distinti per Sede trattenuti a favore di ciascuna organizzazione sindacale di appartenenza.

L'Organizzazione sindacale s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.


Art. 7


L'Organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, cioè per quanto riguarda le riscossioni sulle prestazioni a sostegno del reddito:

- Gestione delega per singola prestazione euro 0,54.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

È a carico della CGIL, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote associative e della relativa IVA viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte alle OO.SS.


Art. 8


L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell'organizzazione sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto la Confederazione stipulante e le Organizzazioni sindacali aderenti esonerano l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, l'Organizzazione sì obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Organizzazione sindacale è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.


Art. 9


Tutti i problemi concernenti l'applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione generale dell'INPS e la Confederazione stipulante.


Art. 10


La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte della CGIL dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi. Tale disdetta potrà essere data anche da una sola delle Organizzazioni sindacali che abbiano aderito al presente accordo.


Art. 11


Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.


Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:


Il Presidente dell’INPS

Antonio Mastrapaqua


Il Rappresentante legale della CGIL


Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2; art. 3; art. 6; art. 7; art. 8, art. 11.



L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 18
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

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