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domenica 13 marzo 2011

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 24-2-2011 n. 10 Conguaglio fiscale redditi anno 2010 - Rilascio certificazione fiscale CUD 2011. Applicazione delle addizionali regionali e comunali all'Irpef. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Direzione centrale ragioneria e finanze.

Nota 24 febbraio 2011, n. 10 (1).

Conguaglio fiscale redditi anno 2010 - Rilascio certificazione fiscale CUD 2011. Applicazione delle addizionali regionali e comunali all'Irpef.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Direzione centrale ragioneria e finanze.



Ai


Direttori delle Sedi provinciali e territoriali

Alle


Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati

Agli


Enti di patronato

Ai


CAF

Ai


Dirigenti generali centrali e regionali

Ai


Direttori regionali

Agli


Uffici autonomi di Trento e Bolzano

Ai


Coordinatori delle consulenze professionali




Premessa

Con Provv. 17 gennaio 2011, del Direttore dell'Agenzia delle entrate è stato approvato, con le relative istruzioni, lo schema di certificazione unica "CUD 2011", concernente l'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti nell'anno 2010 ed assoggettati a tassazione ordinaria o separata, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

La certificazione in questione è stata pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale ha previsto che dal 1° gennaio 2008 la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale.



Conguaglio fiscale 2010

- Generalità

In base all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il debito d'imposta risultante dal conguaglio fiscale dell'anno reddituale 2010 - completato dall'INPDAP entro il 28 febbraio 2011 - verrà recuperato in un'unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo, salva l'applicazione dell'art. 38, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (vedi infra). In caso di incapienza, l'eventuale "parte eccedente" sarà trattenuta con le successive rate di pensione, secondo le modalità sotto riportate, applicando l'interesse dello 0,50% mensile per le pensioni di importo superiore a euro 18.000 annui lordi.

Di seguito si illustra la procedura seguita per effettuare il conguaglio fiscale relativo all'anno 2011, in considerazione:

- delle modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008) all'art. 23, comma 2, lett. a) del richiamato D.P.R. n. 600/1973, in materia di detrazioni per i familiari;

- che, sulla medesima rata di marzo 2011, si procederà all'applicazione delle risultanze delle elaborazioni segnalate dall'INPS, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

- di quanto disciplinato dall'art. 38, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122) che prevede, per i contribuenti titolari di trattamenti pensionistici di importi non superiori a euro 18.000 ed il cui debito fiscale sia complessivamente superiore a euro 100, la rateizzazione delle imposte dovute in sede di conguaglio in un numero massimo di 11 rate senza l'applicazione di interessi, da recuperare non oltre il mese di dicembre 2011;

- degli importi da garantire mensilmente ai fini dell'incapienza.


- Rateizzazione conguaglio a debito

In particolare, per i debiti da conguaglio fiscale che non possono essere recuperati con un'unica rata di pensione (rata di marzo), si opererà come segue:

1. per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile è di importo maggiore di euro 1.168,57, dalla rata di marzo p.v. sarà assicurato il pagamento di un importo mensile netto di euro 934,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo INPS 2011; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale, utilizzando anche l'importo della tredicesima eccedente euro 934,86 qualora il debito non venga estinto prima;

2. per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) è uguale o inferiore ad euro 1.168,57 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all'erario, utilizzando anche l'importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima.

Le informazioni relative all'importo derivante dal conguaglio fiscale sono contenute nel prospetto informativo allegato al Cud 2011 (si veda punto denominato "importo conguaglio fiscale per l'anno 2010"). Si fa presente che le modalità di restituzione del debito fiscale subito dopo l'applicazione della rata di marzo saranno comunicate agli interessati con un'apposita lettera esplicativa nella quale sarà specificato che, in mancanza di una espressa richiesta di revoca della rateizzazione, la stessa si intende accettata con tutti i conseguenti obblighi fiscali.

Inoltre, si precisa che la rateizzazione, che si ribadisce inizierà a partire dal mese di marzo, terminerà entro il mese di dicembre 2011. Ove il debito non sia stato interamente recuperato entro tale data, l'Istituto comunicherà all'interessato l'obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio 2012, mediante versamento con Modello F24 prestampato con gli importi ed inviato tempestivamente unitamente alla comunicazione.

Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e si interrompa la corresponsione della pensione (esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito sarà comunicato agli eredi che dovranno provvedere al saldo. All'atto del decesso del pensionato sarà immediatamente interrotto il versamento dell'importo relativo alle rateizzazioni residue. In tal caso la struttura informatica comunicherà agli eredi del pensionato il saldo del debito residuo ed i termini di scadenza.

Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più trattamenti pensionistici erogati dall'INPDAP, il recupero del debito per conguaglio fiscale sarà effettuato sulla partita di pensione "principale" e, a seguire, sulla secondaria.

Ad esclusione dei pensionati con unica rata di conguaglio fiscale 2010 nel mese di marzo 2011, il procedimento di rateizzazione troverà esatta corrispondenza nella dichiarazione del sostituto d'imposta Modello 770/2011 (di cui il CUD è certificazione speculare), dove, dopo aver indicato al punto 5 le ritenute totali dovute nell'anno 2010 da parte del contribuente e aver provveduto a trattenere la prima rata nel mese di marzo, al punto 73 del CUD/770 sarà indicato l'importo del debito residuo rateizzato successivamente al 28 febbraio. Per i conguagli rateizzati di che trattasi, tale importo è il debito totale detratto quanto già recuperato a marzo e sarà versato mensilmente dall'Inpdap, salvo i casi particolari di interruzione sopra indicati. L'importo indicato al punto 73 del CUD/770 non terrà conto degli interessi, eventualmente già calcolati e trattenuti dall'Inpdap, sulle somme rateizzate. Per i pensionati interessati, nelle annotazioni (cod. AW) della dichiarazione sarà,
infatti, specificato che sulle somme indicate nel punto 73 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.


- Conguaglio a credito

In caso di conguaglio fiscale di segno positivo (a credito del pensionato), la Direzione Centrale Sistemi Informativi, ultimate tutte le operazioni relative al conguaglio Irpef 2010, rimborserà direttamente l'importo complessivo risultante a credito dei pensionati con la rata di marzo 2011, qualora le somme dovute solo per conguaglio fiscale Irpef (con esclusione, quindi, della quota relativa al recupero delle addizionali) non siano di importo superiore a euro 1.500,00. Nel caso in cui le somme dovute solo per conguaglio fiscale Irpef, risultino invece di importo superiore a euro 1.500,00 l'importo complessivo derivante dal conguaglio dovrà essere interamente disposto dalle sedi provinciali e territoriali INPDAP, tramite la relativa procedura informatica, previa verifica delle relative risultanze contabili.

Le risultanze delle operazioni eseguite, comprese quelle relative al recupero delle addizionali regionali e comunali all'Irpef, saranno evidenziate sia sulla certificazione CUD e relativo allegato, sia nei cedolini pensione dei mesi di riferimento.


- Criteri principali per l'effettuazione del conguaglio fiscale

Tra i redditi da conguagliare devono essere ricompresi anche quelli corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo, a condizione che siano riferiti all'anno precedente.

A tale proposito, si ritiene opportuno precisare che a norma dell'art. 23, comma 4, ultimo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il pensionato non può richiedere all'Ente erogatore della pensione di tener conto, ai fini delle operazioni di conguaglio di fine anno, anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, per rapporti intrattenuti con soggetti terzi, nel corso dell'anno reddituale. Con circolare 22 dicembre 2000, n. 238/E infatti, l'Agenzia delle entrate ha precisato che le indennità e i compensi corrisposti da terzi ai sensi dell'articolo 50 (ex 47), comma 1, lettera b), del TUIR devono essere conguagliati dal soggetto che li eroga e non più dal datore di lavoro principale del percipiente, conformemente a quanto stabilito per tutte le tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente individuate nel citato articolo 50 (ex 47) del TUIR. Conseguentemente, i soggetti terzi sono tenuti a consegnare al sostituito (pensionato) la certificazione
unica CUD dei redditi erogati nel periodo d'imposta entro i termini ordinari previsti dall'articolo 7-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Nell'eventualità che comunque si debba procedere a conguagliare somme provenienti da "terzi", sarà cura dei responsabili degli Uffici preposti al conguaglio fiscale di sensibilizzare i soggetti che comunicano "somme e valori in genere" (ad esempio fringe benefits) da aggiungere agli emolumenti corrisposti dall'INPDAP, a rispettare nell'invio delle comunicazioni il termine tassativo del 12 gennaio, al fine di permettere all'Istituto di procedere alle operazioni di conguaglio di fine anno. In caso di ritardata comunicazione, per espressa previsione normativa, gli importi delle indennità e dei compensi a carico di terzi comunicati al sostituto dopo il 12 di gennaio dell'anno successivo devono essere conguagliati unitamente alle retribuzioni del periodo d'imposta successivo (cfr. circ. 23 dicembre 1997, n. 326/E del Ministero delle finanze, punto 3.5) ovvero la comunicazione andrà effettuata dal soggetto erogatore direttamente al sostituito che procederà a completare la propria
situazione reddituale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni (dichiarazione dei redditi Modello Unico Persone fisiche e/o Modello 730).

Fermo restando quanto sopra esposto, nel caso in cui la sede abbia la necessità di comprendere nel CUD INPDAP anche emolumenti corrisposti da "terzi" e già assoggettati a tassazione ordinaria, è obbligatorio fornire i dati relativi alle informazioni richieste dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (INPDAP) - Modello 770, come già indicato dalla Direzione Centrale Ragioneria e Finanze nella nota 15 gennaio 2008, n. 1 - Area Tributi 3012/P.E.

Tali informazioni vengono acquisite nel modello 770 utilizzando l'apposita maschera contenuta nell'applicativo CUD di "Gestione Fisco".

In nessun caso possono essere compresi nel CUD rilasciato dall'INPDAP emolumenti corrisposti al pensionato da altri soggetti e su cui è stata applicata la tassazione separata.



Certificazione Cud 2011

La certificazione Cud 2011 sarà inviata in duplice copia, unitamente alle istruzioni per il contribuente, al domicilio dei pensionati nel corrente mese di febbraio e sarà a disposizione nel sito Internet e nella rete Intranet dell'Istituto a partire dal 28 febbraio p.v.

Gli operatori delle Sedi abilitati potranno consultare le certificazioni emesse nell'apposita procedura "CUD 2011" di Gestione Fisco con le consuete modalità.

I redditi imponibili esposti al Punto 1 del CUD sono riferiti in genere alla/e pensione/i percepita/e nell'anno e, ove comunicati all'Istituto dai soggetti che li hanno corrisposti, ai fringe benefits.

I redditi imponibili esposti al Punto 2 del CUD sono riferiti in genere agli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio.

Al Punto 5 del CUD sarà esposta la ritenuta Irpef dovuta nell'anno 2010 a seguito dell'avvenuto conguaglio fiscale.

Per i pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionali e comunali all'Irpef a seguito di eventi eccezionali (sisma Abruzzo del 6 aprile 2009) nei Campi del CUD interessati (14, 15, 17, 18 e 23) sarà riportato l'importo delle ritenute Irpef, delle addizionali regionali e comunali all'Irpef e degli acconti Modello 730 non operate nel corso dell'anno 2010 per effetto dei provvedimenti di sospensione. Tali importi sono compresi in quanto già esposto ai campi 5, 6, 10, 11, 21 e 22.

A partire dal corrente anno, insieme alla certificazione fiscale CUD, saranno inviati ai pensionati tre modelli aggiuntivi e più precisamente:

- il "Prospetto informativo CUD 2011" che riporta alcune spiegazioni per permettere al pensionato di comprendere la certificazione fiscale CUD inviata, soprattutto in esito al conguaglio fiscale applicato e, eventualmente, all'imponibile totale e relative ritenute in caso di posizione pensionistica multipla gestita dal Casellario INPS;

- il "Modello detrazioni precompilato" che, come già precisato nella nota 2 febbraio 2011, n. 7 della Direzione centrale previdenza, contiene i codici fiscali dei familiari a carico del pensionato che ha usufruito nell'anno 2010 delle relative detrazioni ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 917/1986. Per confermare tale situazione nell'anno 2011, il pensionato deve solo firmare e restituire il suddetto Modello;

- il "Modello detrazioni" in bianco, da utilizzare per richiedere le detrazioni per i familiari a carico nel caso in cui la situazione familiare del pensionato che ha usufruito del beneficio fiscale in esame sia variata rispetto al 31 dicembre 2010.


- Modello CUD agli eredi per ratei di pensione dovuti al pensionato deceduto

In caso di corresponsione all'erede di ratei relativi al trattamento per l'anno 2010 in godimento al de cuius la relativa certificazione CUD va intestata all'erede e deve riportare al campo 1 l'importo imponibile liquidato e al campo 5 le relative ritenute Irpef effettuate a tassazione separata (D.P.R. n. 917/1986, art. 7, comma 3). Inoltre, nelle Annotazioni del CUD va riportato il codice AB, con i dati anagrafici ed il codice fiscale del pensionato deceduto nonché la specificazione che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.



Modalità di calcolo delle detrazioni

Il calcolo delle detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR (defrazioni per lavoro dipendente o assimilati) è rapportato a giorni, mentre le detrazioni per i familiari a carico (art. 12 del TUIR) sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ricordato che le detrazioni spettano a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza di questo con i genitori, ferma comunque restando la sussistenza della condizione del limite di reddito per essere considerato fiscalmente a carico (pari a euro 2.840,51), per quanto riguarda il riconoscimento della detrazione per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti si rinvia alle direttive impartite con nota 21 settembre 2007, n. 29.

Con nota 21 gennaio 2008, n. 3 sono state inoltre illustrate le modificazioni introdotte agli artt. 12 e 13 del ripetuto TUIR dall'art. 1, commi 11 e 15, della legge finanziaria 2008 concernenti, rispettivamente, il riconoscimento ai percettori di assegni periodici delle detrazioni previste per i titolari di redditi da pensione e l'ulteriore detrazione per le famiglie numerose che rilevano per il periodo d'imposta al 31 dicembre 2007: quanto precisato nella richiamata nota operativa deve intendersi qui confermato.



Applicazione addizionali regionali e comunali

Le addizionali regionali e comunali sono dovute solo se per lo stesso anno risulta dovuta anche l'Irpef (cfr. nota 23 dicembre 2004, n. 26 e nota 21 dicembre 2005, n. 44).

Ai fini dell'applicazione delle addizionali, il sostituto d'imposta deve riportare il domicilio fiscale del contribuente al 1° gennaio 2010. Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2010 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1° gennaio 2011, solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2010. Ai fini dell'individuazione degli Enti destinatari delle addizionali (Regione, Comune), si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Ciò posto, si fa presente che il comma 7 dell'art. 40 del D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, ha sostituito il comma 4 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998 (concernente l'addizionale comunale all'Irpef), disponendo che «Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento».

Il successivo comma 8 del medesimo articolo ha aggiunto, infine, il seguente periodo all'articolo 50, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 (inerente l'addizionale regionale all'Irpef): «Le Regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale». Ne consegue che le Regioni possono applicare retroattivamente l'aliquota più bassa ogni qualvolta le aliquote adottate siano inferiori rispetto a quelle precedentemente deliberate, con conseguente riduzione della pressione fiscale.

Si riportano nella successiva tabella le misure delle aliquote relative all'addizionale regionale all'Irpef da applicare sui redditi prodotti nell'anno 2010 e si ricorda che, come a suo tempo precisato, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 e/o Modello Unico) sussiste per il contribuente anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionali e comunali all'Irpef, ancorché dovute, non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore (o superiore) a quella dovuta da parte del sostituto d'imposta.

Inoltre, per il sostituito che abbia situazioni personali non conosciute dal sostituto, rimane sempre la possibilità di ottemperare tramite dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o UNICO Persone Fisiche) al fine di ottenere l'applicazione delle aliquote più favorevoli.


Il Dirigente generale

Dott. Giuseppe Beato


Il Dirigente generale

Dott. Giorgio Fiorino



Allegato


Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 50, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997) CUD 2011 - Redditi 2010


Codice Regione


Regione


Reddito imponibile


Aliquota


Modalità applicazione dell'aliquota


Riferimenti normativi

01


Abruzzo


qualunque reddito


1,4


sull'imponibile totale


L.R. 12 dicembre 2006, n. 44

02


Basilicata


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale


03


Bolzano


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale

Esenti redditi fino a 12.500 euro, Esenti redditi fino a 25.000 euro con figli a tarito


L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

04


Calabria


qualunque reddito


1,7


sull'imponibile totale


05


Campania


qualunque reddito


1,7


sull'imponibile totale


06


Emilia- Romagna


fino a


15.000


14


sull'imponibile totale


L.R. 20 dicembre 2006, n. 19

da 15.001


a 20,000


1,2


sull'imponibile totale

da 20.001


a 25,000


1,3


sull'imponibile totale

oltre


25,000


1,4


sull'imponibile totale

07


Friuli Venezia Giulia


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale


08


Lazio


qualunque reddito


1,7


sull'imponibile totale


09


Liguria


fino a


30,000


0,9


sull'imponibile totale


Circ. n 181651 del 30 dicembre 2010

da 30,000,01


a 30,152,13


1,4 [*]


sull'imponibile totale

[*] Imposta ridotta di un importo pari a: [0(986X(30.152,13-Reddito)]

oltre


30,152,13


1,4


sull'imponibile totale

10


Lombardia


fino a


15,493,71


0,3


sull'imponibile totale


L.R. 20 dicembre 2007, n. 35

da 15,493,72


a 30,987,41


1,3


per scaglioni

oltre


30.987,41


1,4


per scaglioni

11


Marche


fino a


15,500


0,9


sull'imponibile totale


L.R. 24 dicembre 2004, n. 29
   

da 15.501


a 31,000


1,2


per scaglioni

   

oltre


31,000


1,4


per scaglioni


12


Molise


qualunque reddito


1,7


sull'imponibile totale


13


Piemonte


fino a


15,000


0,9


sull'imponibile totale


L.R. 30 dicembre 2003, n. 35

da 15.001


a 22,000


1,2


sull'imponibile totale

oltre


22,000


1,4


sull'imponibile totale

14


Puglia


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale


L.R. 31 dicembre 2009, n. 34

15


Sardegna


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale


16


Sicilia


qualunque reddito


1,4


sull'imponibile totale


L.R. 2 maggio 2007, n. 12

17


Toscana


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale


18


Trento


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale


19


Umbria


fino a


15,000


0,9


sull'imponibile totale


Delib.G.R. 18 dicembre 2001, n. 1631

oltre


15,000


1,1


sull'imponibile totale

20


Val d'Aosta


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale


21


Veneto


qualunque reddito


0,9


sull'imponibile totale





D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 7-bis
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 12 e seg.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 50
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 221
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361
Provv. 17 gennaio 2011

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