Translate

venerdì 15 aprile 2011

Agenzia delle dogane Nota 14-4-2010 n. 46316/RU Controlli doganali sulle merci provenienti dal Giappone. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale accertamenti e controlli, Ufficio metodologia e controllo degli scambi.

Nota 14 aprile 2011, n. 46316/RU (1).

Controlli doganali sulle merci provenienti dal Giappone.

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale accertamenti e controlli, Ufficio metodologia e controllo degli scambi.



Premessa

A seguito dell'incidente verificatosi presso la centrale nucleare di Fukushima e delle misure adottate dalla Commissione Europea a protezione della salute dei cittadini, l'Italia ha provveduto all'immediata applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di controlli sanitari in frontiera sui prodotti alimentari di origine animale e non animale, provenienti dal Giappone.



Misure comunitarie

Regolamento di esecuzione, Reg. (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 marzo 2011, così come modificato dal Regolamento di esecuzione, Reg. (UE) n. 351/2011 della Commissione dell'11 aprile 2011.

Un allerta specifico per attivare i controlli su tali prodotti era già stato veicolato agli Stati membri il 15 marzo 2011 attraverso il sistema RASFF (sistema europeo di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi).

Il 26 marzo 2011 è entrato in vigore il Reg. (UE) n. 297/2011 [1], che subordina a particolari condizioni l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari dal Giappone o da esso provenienti, ora modificato dal Reg. (UE) n. 351/2011 [2], entrato in vigore il 13 aprile 2011.

Le partite di prodotti di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 297/2011 devono essere scortate da una "dichiarazione per l'importazione nell'Unione Europea" - accompagnata da un rapporto di analisi nel caso di cui al n. 3 successivo - sottoscritta da un rappresentate autorizzato delle competenti autorità giapponesi e che attesti una delle seguenti condizioni:

1. che il prodotto è stato raccolto/trasformato prima dell'11.03.2011;

2. che il prodotto è originario o proveniente da una prefettura diversa da quelle di cui all'art. 2, comma 3 - secondo trattino - del Reg. (UE) n. 297/2011;

3. che il prodotto, ove esso sia originario o proveniente da una delle prefetture a rischio di cui all'art. 2, comma 3 - terzo trattino - del Reg. (UE) n. 351/2011 non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi indicati nell'allegato II al Reg. (UE) n. 351/2011, come rettificato con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 aprile 2011 [3]. Questa disposizione si applica anche ai prodotti originari delle acque costiere di queste prefetture, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.

I regolamenti comunitari lasciano comunque impregiudicata la facoltà degli Stati membri di eseguire analisi per la rilevazione della eventuale presenza di altri radionuclidi.


_________________

[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:080:0005:0008:IT:PDF.

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0020:0023:IT:PDF.

[3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:098:0016:0016:IT:PDF.



Misure nazionali

Il Ministero della salute ha immediatamente disposto che i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF), oltre a vidimare in via sistematica le dichiarazioni per l'importazione nell'Unione europea previste dal Reg. (UE) n. 297/2011, cosi come modificato dal Reg. (UE) n. 351/2011, effettuino il controllo degli alimenti di origine animale e non animale, prodotti o confezionati dopo marzo 2011, provenienti dal Giappone, per la ricerca di radionuclidi iodio-131, cesio-134, cesio-137, mediante accertamenti analitici su una congrua percentuale di campioni da avviare presso i laboratori specializzati.

Per i dettagli delle procedure da seguire prima dell'arrivo fisico nel territorio nazio naie delle partite di prodotti interessati dalle misure in esame, si rinvia a quanto precisato negli artt. da 3 a 5 del Reg. (UE) n. 297/2011.



Adempimenti doganali all'importazione

Gli operatori che intendono immettere in libera pratica le partite di prodotti alimentari di origine animale e non animale dal Giappone sono tenuti, una volta effettuati i controlli sanitari, a corredare la dichiarazione doganale con la predetta "Dichiarazione per l'importazione nell'Unione Europea", secondo il fac-simile di cui all'allegato al Reg. (UE) n. 351/2011 - eventualmente accompagnata, nell'ipotesi di cui al precedente punto 3, dal previsto rapporto di analisi - debitamente vidimata dall'autorità veterinaria/sanitaria nazionale competente, attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli ufficiali da parte degli uffici di frontiera dell'amministrazione sanitaria.

Tale documento è stato censito nel sistema informativo doganale, ai fini riscontro del controllo automatizzato della correttezza formale della relativa dichiarazione doganale ed implica l'indicazione obbligatoria, da parte degli importatori, nel campo 44 del DAU, del nuovo codice C054 ("Dichiarazione per l'importazione nell'Unione europea di alimenti per animali e prodotti alimentari originari o provenienti dal Giappone").

Il sistema di controllo doganale, totalmente automatizzato ne rileva la presenza in relazione ai codici di nomenclatura combinata interessati dalle misure comunitarie sopra illustrate, bloccando, quindi, le importazioni che ne risultino eventualmente prive. Le partite di merce non corredate dalla prescritta certificazione vidimata dalla competente autorità sanitaria di confine non vengono ovviamente immesse sul mercato e i prodotti sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al Paese di origine secondo quanto previsto dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 351/2011 (2).

(2) Trattasi dell'art. 1, Reg. (UE) n. 351/2011 che modifica l'art. 7 del Reg. (UE) n. 297/2011.



Reg. (CE) 25 marzo 2011, n. 297/2011, art. 3
Reg. (CE) 25 marzo 2011, n. 297/2011, art. 5
Reg. (CE) 11 aprile 2011, n. 351/2011, art. 1

Nessun commento: