N. 06980/2010 REG.SEN.
N. 04863/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4863 del 2005, proposto da:
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contro
Azienda Sanitaria Locale U.S.L N. 2 di Potenza., rappresentata e difesa dall'avv. ---
per la riforma
della sentenza del T.A.R. BASILICATA n. 00219/2004, resa tra le parti, concernente REVOCA E RETTIFICA INQUADRAMENTO NELLA VII QUALIFICA FUNZIONALE
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale USL n. 2 di Potenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 il cons.--
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente appella la sentenza del Tar Basilicata con cui è stata respinta l’impugnazione del provvedimento della ASL n.2 di Potenza di annullamento del suo inquadramento come ostetrica – operatore professionale coordinatore e di conseguente rettifica del posto come operatore professionale collaboratore- ostetrica con decorrenza dall’inizio del servizio, in applicazione dell’art. 3 della legge n. 207 del 1985.
Premesso di avere svolto fin dal 1983 mansioni di ostetrica coordinatrice in regime di convenzione e di essere stata nominata in ruolo, a domanda, in base all’art. 3 L. 207/1985 sul posto di ostetrica -operatore professionale coordinatore , la ricorrente riferisce di aver chiesto nel 1997 all’amministrazione la propria regolarizzazione economica con la corresponsione delle differenze economiche tra il livello di mansioni svolte (7°) e quello di retribuzione percepita (6°) e di essersi invece vista annullare il superiore inquadramento con il provvedimento impugnato.
Per la riforma della sentenza del Tar che ha riconosciuto la legittimità dell’operato della AUSL in base ad una stretta interpretazione dell’art. 3 L.207/1985 ed ha respinto la richiesta di riconoscimento di mansioni superiori, l’interessata propone appello affidandolo ai seguenti motivi:
- errores in iudicando, difetto di motivazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed irrazionalità: correttamente l’Ausl n. 2 di Potenza aveva provveduto alla sua immissione in ruolo in relazione alle mansioni svolte in regime di convenzione e dei requisiti previsti dalla legge n. 207/1985. A distanza di dodici anni, la Ausl avrebbe difettato del potere di annullamento senza una adeguata valutazione degli interessi in gioco , omettendo ogni motivazione e dimostrazione del mancato svolgimento delle mansioni di (prima 6° e poi) 7° livello. Né a diverse valutazioni si poteva pervenire in base al livello retributivo percepito dall’interessata (VI) corrispondente al livello originariamente proprio del posto di coordinatrice , successivamente trasformato in 7° con conseguente necessità di adeguamento del trattamento economico;
- errores in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 36 della Costituzione, difetto di motivazione ed istruttoria, errore nei presupposti di fatto: avrebbe errato il Tar nel riconoscere al provvedimento la finalità di correzione di un errore a suo tempo compiuto attraverso l’inquadramento, avendo dovuto l’amministrazione dimostrare il mancato svolgimento delle mansioni riconosciute; erroneamente sarebbe stata considerato applicabile alla fattispecie l’art. 3 in luogo dell’art. 1 della L. n. 207/1985. In presenza di regolare atto formale e di svolgimento di mansioni di ostetrica coordinatore regolarmente espletate, le sarebbero spettate, quantomeno, le differenze stipendiali oltre a rivalutazione ed interessi in base all’art. 29 del D.P.R. n. 761/1999.
Si è costituita l’azienda Sanitaria USL n. 2 di Potenza per resistere all’appello.
All’udienza del 22 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.Il primo motivo è infondato.
2.L’immissione in ruolo dell’appellante è stata disposta nel 1985 in applicazione dell’art. 3 della L.20 maggio 1995, n. 207, che prevede l’inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato, quale quello dell’interessata. Del tutto impropriamente viene quindi richiamato nell’atto di appello l’art. 1 della medesima legge ,che attiene alla diversa fattispecie di inquadramento straordinario di personale incaricato, ricoprente alla data del 30 giugno 1984 un posto di organico vacante.
3.L’art. 3 prevede l’inquadramento a domanda , previo accertamento dei titoli, “nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale” del personale in regime convenzionato alla data del 31 dicembre 1983.
4.La giurisprudenza ha chiarito (ex multis, Cons. St.Sez. V, 15.3.1993, n. 372, 20.12.1993, n. 1329; 8.1.2007, n.3) che la trasformazione in pubblico impiego di un rapporto di tipo convenzionale , in deroga alla regola dell’assunzione tramite pubblico concorso, può ammettersi solo a condizione di escludere ogni riconoscimento di anzianità e che non sussiste alcuna discrezionalità in capo all’amministrazione in ordine alla posizione funzionale di inquadramento che deve necessariamente essere quella iniziale.
5.Sulla base del chiaro disposto dell’art. 3, correttamente il Tar ha considerato fondato il ragionamento posto a base dell’annullamento dell’inquadramento iniziale, avvenuto non già sulla posizione funzionale iniziale di ostetrica- operatore professionale collaboratore (quale risultante dal d.P.R. n. 761/1979) bensì su quella superiore di operatore professionale coordinatore.
6.Né può accedersi alla tesi dell’appellante secondo cui un annullamento disposto dopo dodici anni dall’adozione dell’atto annullato avrebbe richiesto una più approfondita ponderazione degli interessi coinvolti ed una più attenta valutazione delle effettive mansioni effettivamente svolte dall’interessata .
7.Va ,infatti ,osservato che per giurisprudenza consolidata ( di recente, Cons. St. Sez. V, 22.3.2010 n. 1672; 11.7.2008, n.3472), l’attualità dell’interesse pubblico alla rimozione di un illegittimo inquadramento è dimostrata dalla idoneità dell’atto a spiegare continuativamente i propri effetti negativi sull’organizzazione dell’ente , con la conseguenza di impedire al mero decorso del tempo di consolidare la posizione del dipendente interessato. Nè è richiesta a riguardo una diffusa motivazione dell’interesse pubblico posto a base dell’annullamento in via di autotutela, essendo questo in re ipsa a causa delle conseguenze permanenti (anche dopo il collocamento in quiescenza) dell’illegittimo inquadramento.
8.Anche il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento del diritto alle differenze retributive a causa dello svolgimento di mansioni superiori, è infondato.
La domanda volta ad ottenere le differenze retributive per il periodo in cui l’appellante afferma di aver svolto mansioni superiori non può essere basata sull’art. 36 della Costituzione che, per consolidata giurisprudenza (Cons. St. A.P. 18.11.1999, n. 22, Sez. VI 19.9.2000 n. 4871) , concorre con altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dagli articoli 97 e 98 della Costituzione, contrastando l’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita di diritto con il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, nonché con gli artt. 51 e 97 della Costituzione sotto il profilo dell’indisponibilità da parte dei funzionari amministrativi dell’assegnazione di mansioni , nella specie diverse da quelle espressamente previste dalla legge che ha disciplinato l’immissione in ruolo.
Peraltro, il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori è stato – come è noto - riconosciuto solo a partire dall’entrata in vigore dell’art. 15 del D.Lgs. 29.10.1998, n. 387 (Cons. St. A.P. n. 11 /2000) e ,quindi, da un periodo posteriore a quello cui attiene l’oggetto del ricorso.
9.In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado .
Spese compensate .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Calogero Piscitello, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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