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venerdì 7 gennaio 2011

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2010.



Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Documento: Circolare n. 1 del 5 gennaio 2011
Oggetto: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2010.
Quadro Normativo
D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni.
Artt. nn. 76-80-85-116-124-218-223- 235”.
D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968: criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.
Legge n. 780 del 27 dicembre 1975:” Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”.
Legge n. 251 del 10 maggio 1982: “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.”
Circolare Inail n. 24 del 12 maggio 1982 : “Legge 26 febbraio 1982 n 54. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981 n 791 recante disposizioni in materia previdenziale.
Circolare Inail n. 41 dell’11 luglio 1985 : “Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile”.
Circolare Inail n. 56 del 6 novembre 1991 : “Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall’azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991”
Legge n. 243 del 19 luglio 1993 : “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica”.
Legge n. 81 dell’11 marzo 2006 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”.
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 :"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" art. 1, comma 778.
Delibera del Presidente commissario straordinario n. 69 del 10 aprile 2010 : “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2010 per i settori Industria, Agricoltura, Medici Radiologi e Tecnici Sanitari di Radiologia autonomi ”.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2010 : “Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2010 nel settore industria” (G.U. n. 257 del 3 novembre 2010)1.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2010 : “Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2010 nel settore agricoltura” (G.U. n. 257 del 3 novembre 2010)2.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2010 : “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2010, dei medici radiologi ” (G.U. n. 257 del 3 novembre 2010)3.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2010: “Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, decorrenza 1° luglio 2010” (G.U. n. 257 del 3 novembre 2010)4.

PREMESSA
Sulla base dei decreti ministeriali citati nel Quadro Normativo, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1° luglio 2010.
Di conseguenza, con la presente circolare vengono distintamente illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delleprestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.
 
LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
RENDITE PER INABILITA’ PERMANENTE
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, operano le misure retributive di seguito indicate.
Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in Euro 68,845.
 
Retribuzione annua minima Euro 14.456,40
Retribuzione annua massima Euro 26.847,60
 
Nel settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in Euro 21.818,236.

 

In particolare:
 
Lavoratori subordinati a tempo determinato
Su retribuzione annua convenzionale
Euro 21.818,23
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
 
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:
minimo
massimo
 
 
Euro 14.456,40
Euro 26.847,60
 
Lavoratori autonomi
Su retribuzione annua convenzionale
Euro 14.456,407

 

Per imedici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, opera la seguente misura retributiva annua a decorrere dal 1° luglio 2010:
 
Retribuzione convenzionale Euro 55.168,26
 
 
Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi operano la seguenti misure retributive annue a decorrere dal 1° luglio 2010:



Eventi anno 2005 e precedenti 24.094,54 x 1,0075 = 24.275,25
Eventi anno 2006 23.916,42 x 1,0075 = 24.095,79
Eventi anno 2007 24.547,42 x 1,0075 = 24.731,53
Eventi anno 2008 24.338,48 x 1,0075 = 24.521,02
Eventi anno 2009 e 2010 24.332,24 x 1,0075 = 24.514,73

ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE

Nei settori industriale e agricolo l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di Euro 1.907,24.
 
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di Euro 55.168,26 secondo le seguenti percentuali:
 
  • un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
  • un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
  • un sesto negli altri casi.

INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA
 
I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:
 
Lavoratori subordinati a tempo determinato8
Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di
 
Euro 38,969
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Lavoratori autonomi
Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale:
Euro 43,7910


RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate, ha provveduto direttamente la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni11, secondo i seguenti criteri.
 RENDITE PER INABILITA’ PERMANENTE
 Settore industriale
 I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono12:
Per l'anno 2008 e precedenti:
1,0075
Per l’anno 2009 e I°semestre 2010
1,0000

Settore agricolo
La riliquidazione delle prestazioni per il settore agricolo avviene come di seguito indicato:

Lavoratori subordinati a tempo determinato
Su retribuzione annua convenzionale
Euro 21.818,2313
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:
minimo
massimo
 
 
Euro 14.456,40
Euro 26.847,60
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982
Su retribuzione annua convenzionale
 
Euro 21.818,23
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993
Su retribuzione annua convenzionale
 
Euro 21.818,23
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993
Su retribuzione minimale del settore industriale
Euro 14.456,4014

 INTEGRAZIONE RENDITA
 Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2010 non definiti entro la data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione (15 novembre 2010), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA
 L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed agricolo, ed ammonta ad Euro 475,9915.

ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI
Gli importi degli assegni continuativi16 vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:
 
inabilità (%)
Settore industriale
Settore agricolo
Da 50 a 59
Euro 267,12
Euro 334,58
Da 60 a 79
Euro 374,76
Euro 466,87
Da 80 a 89
Euro 695,78
Euro 801,50
Da 90 a 100
Euro 1.071,93
Euro 1.136,12
100 + a.p.c.
Euro 1.548,57
Euro 1.612,13

 INDIRIZZI OPERATIVI ALLE UNITA' TERRITORIALI AI FINI DELLA RILIQUIDAZIONE
Le Unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:
 
    a) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata17; b) gli speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio ed alla malattia professionale"18, che al 1° luglio 2010 dovranno essere adeguati19 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi20; c) le prestazioni segnalate con gli appositi tabulati inviati annualmente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni:
    1. liquidazioni particolari (cod. 2-3) 2. rendite cessate successivamente al 1° luglio 2010 per i settori industria ed agricoltura e medici radiologi 3. rendite unificate.
Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2009, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole21.
In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° luglio 2010 per i settori industria, agricoltura,medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione della rendite sulla base della retribuzioni già acquisite.

RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE
Con effetto dall'anno 200622, è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari23 (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore24.
Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di gennaio 2010, sempre che siano state effettuate le verifiche reddituali, altrimenti si azzerano.

INOLTRO DEI TABULATI CON I DATI DELLA RIVALUTAZIONE
 La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I mecc. e 151/I mecc. alle Direzioni regionali, per la distribuzione alle dipendenti Unità operative, nonché alle Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano ed alla Sede regionale di Aosta.
  
COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE E INDAGINE ANAGRAFICA
 La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc..
Tali moduli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi magnetici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati anagrafici aggiornati, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione ed aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE
 Al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1° luglio 2010 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Le Unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2010 .
Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali dovranno chiedere il rinvio delle cause - tanto in primo grado, quanto in sede di appello - per apportare gli eventuali aggiornamenti alla conclusioni già rese.
IL DIRETTORE GENERALE

 Allegati: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

____________________________
1.
Allegato 1.
2.
Allegato 2.
3.
Allegato 3 .
4.
Allegato 4 .
5.
Decreto Ministeriale del 21 luglio 2010.
6.
Decreto Ministeriale del 21 luglio 2010.
7.
Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.
8.
Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni in Legge n. 81 dell' 11 marzo 2006.
9.
Legge n. 54/1982 e Circolare Inail n. 24/1982.
10.
Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d).
11.
Allegato 4.
12.
Testo Unico, art. 116 e Decreto ministeriale del 15 ottobre 2004.
13.
D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968.
14.
Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d).
15.
Testo Unico, artt. 76 e 218 e Legge n. 251/1982.
16.
Testo Unico, artt. 124 e 235 e Legge n. 780/1975.
17.
Allegato 4: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.
18.
Legge n. 248/1976
19.
Legge n. 251/1982, art. 11.
20.
Circolare n. 41/1985.
21.
Testo Unico, art. 80.
22.
Legge n.296 del 27 dicembre 2006, art.1, comma 778.
23.
Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 11.
24.
Decreto legge n.115 del 30 giugno 2005, art.14, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005.

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