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mercoledì 9 marzo 2011

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (atto n. 332)


Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
 (atto n. 332)



PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE



La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (atto n. 332);
preso atto che il provvedimento è volto a dare attuazione alla delega di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto “collegato lavoro”), attraverso la quale, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, viene concesso a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, impegnati nelle cosiddette “attività usuranti”, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti;
apprezzate le finalità sottese all’intervento proposto, che è stato sottoposto – come emerge anche dalla documentazione allegata al provvedimento – alle parti sociali e alla stessa Conferenza Stato-regioni;
preso atto, altresì, degli elementi acquisiti dalla Commissione nel corso delle audizioni informali svolte in relazione al provvedimento in esame, nel cui ambito è stato, in ogni caso, confermato un orientamento sostanzialmente positivo rispetto al testo trasmesso alle Camere da parte delle organizzazioni sindacali, mentre talune osservazioni critiche sono state esposte dalle associazioni datoriali;
rilevato che lo schema di decreto legislativo riproduce nella sostanza il testo dello schema predisposto nella XV legislatura, sul quale non tutte le Commissioni competenti furono in grado di esprimere il dovuto parere in conseguenza di vicende connesse all’interruzione anticipata della legislatura stessa;
preso atto che nello schema di decreto sono stati previsti alcuni aggiornamenti rispetto al testo sopra richiamato, che tengono conto delle modifiche normative, riguardanti l’ordinamento pensionistico, nel frattempo intervenute;
espressa, pertanto, particolare soddisfazione per un testo che si muove in una linea di continuità legislativa tra la precedente legislatura e quella attuale, pur a fronte di differenti condizioni politiche;
osservato che il provvedimento rappresenta un primo, importante, passo per la concreta soluzione, nel rispetto dei tempi previsti per l’attuazione della delega, di un problema posto all’ordine del giorno del Paese dall’inizio degli anni ’90 e da allora atteso invano dai lavoratori italiani, specie se adibiti a mansioni di lavoro manuale;
condivise le preoccupazioni espresse dalle associazioni delle imprese per la documentazione da produrre per identificare i lavoratori beneficiari delle norme e considerato che il Governo si è impegnato a tenerne conto, con particolare riferimento al periodo pregresso, pur ribadendo l’impegno ad un rigoroso accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti, e che – anche per questi motivi – la lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 fa riferimento ad una disposizione ormai abrogata (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003), onde poter utilizzare la documentazione prodotta in ottemperanza di quella disposizione nei periodi della sua vigenza;
preso atto dell’esigenza, sollevata dalle organizzazioni sindacali del lavoro dipendente e autonomo, che si possa quanto prima disporre, con ulteriori provvedimenti, l’estensione della tutela dei lavori usuranti ad altri settori lavorativi, finalità ad oggi non perseguibile a causa della precisa definizione dell’ambito applicativo prevista dalle disposizioni di delega, ma politicamente sostenibile tenendo conto delle risorse che non è stato possibile impiegare dal 2008 ad oggi;
ritenuto necessario un periodico monitoraggio dell’applicazione della normativa in esame, al fine di verificarne l’andamento per l’effettiva fruizione del diritto da parte di tutti i lavoratori interessati,
esprime
PARERE FAVOREVOLE




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