Con il D.Lgs. 81/08 è stato disposto un generico obbligo di
aggiornamento periodico per quanto concerne gli aspetti della formazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La normativa però non è stata particolarmente chiara in merito alla frequenza con cui deve essere effettuato l’aggiornamento dei corsi antincendio, facendo rimando al datato D.M. 10 marzo 1998.
A tal proposito, nell’ultimo periodo, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale per la Formazione ha reso nota una circolare (circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011 emessa dal Ministero dell’Interno-Direzione Centrale per la Formazione) per chiarire gli aspetti relativi alla formazione degli addetti antincendio. Di seguito riportiamo uno stralcio della circolare: “…Com’è noto il D. Lgs. 81/2008 ha previsto l’obbligatorietà dell’aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze. Poiché sempre più numerose sono le richieste di attivazione dei medesimi corsi, sia da parte degli Enti esterni che dal territorio, la scrivente direzione, acquisito il parere della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica per quanto di competenza, trasmette in allegato il programma, i contenuti e la durata dei predetti corsi distinti per tipologia di rischio, al fine di un uniforme applicazione dell’attività formativa sull’intero territorio nazionale.”
Il programma dei corsi previsto dalla circolare in funzione del livello di rischio è il seguente:
• Corso A: corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso
(durata 2 ore)
-Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
Durata: 2 ore
• Corso B: corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio
(durata 5 ore).
-Combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell’incendio sull’uomo; divieti e limitazioni d’esercizio; misure comportamentali.
Durata: 1 ora
-Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi.
Durata: 1 ora
-Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili modalità di utilizzo di idranti e nasp.
Durata: 3 ore
• Corso C: corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio elevato
(durata 8 ore)
-Principi sulla combustione e l’incendio; le sostanze estinguenti; triangolo della combustione; le principali cause di incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
Durata: 2 ore
-Le principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; procedure per l’evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza.
Durata: 3 ore
-Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di idranti e naspi.
Durata: 3 ore.
Logicamente, la circolare non ha valenza di legge, rappresentando solo un atto interpretativo della stessa non formula indicazioni sulla periodicità della formazione, ma, considerando che anche la formazione per gli addetti al primo soccorso secondo il D. Lgs. 388/03 è almeno triennale, la stessa periodicità si ritiene applicabile anche per l’aggiornamento degli addetti antincendio.
La normativa però non è stata particolarmente chiara in merito alla frequenza con cui deve essere effettuato l’aggiornamento dei corsi antincendio, facendo rimando al datato D.M. 10 marzo 1998.
A tal proposito, nell’ultimo periodo, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale per la Formazione ha reso nota una circolare (circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011 emessa dal Ministero dell’Interno-Direzione Centrale per la Formazione) per chiarire gli aspetti relativi alla formazione degli addetti antincendio. Di seguito riportiamo uno stralcio della circolare: “…Com’è noto il D. Lgs. 81/2008 ha previsto l’obbligatorietà dell’aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze. Poiché sempre più numerose sono le richieste di attivazione dei medesimi corsi, sia da parte degli Enti esterni che dal territorio, la scrivente direzione, acquisito il parere della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica per quanto di competenza, trasmette in allegato il programma, i contenuti e la durata dei predetti corsi distinti per tipologia di rischio, al fine di un uniforme applicazione dell’attività formativa sull’intero territorio nazionale.”
Il programma dei corsi previsto dalla circolare in funzione del livello di rischio è il seguente:
• Corso A: corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso
(durata 2 ore)
-Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
Durata: 2 ore
• Corso B: corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio
(durata 5 ore).
-Combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell’incendio sull’uomo; divieti e limitazioni d’esercizio; misure comportamentali.
Durata: 1 ora
-Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi.
Durata: 1 ora
-Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili modalità di utilizzo di idranti e nasp.
Durata: 3 ore
• Corso C: corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio elevato
(durata 8 ore)
-Principi sulla combustione e l’incendio; le sostanze estinguenti; triangolo della combustione; le principali cause di incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
Durata: 2 ore
-Le principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; procedure per l’evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza.
Durata: 3 ore
-Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di idranti e naspi.
Durata: 3 ore.
Logicamente, la circolare non ha valenza di legge, rappresentando solo un atto interpretativo della stessa non formula indicazioni sulla periodicità della formazione, ma, considerando che anche la formazione per gli addetti al primo soccorso secondo il D. Lgs. 388/03 è almeno triennale, la stessa periodicità si ritiene applicabile anche per l’aggiornamento degli addetti antincendio.
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