IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica», che, nel sopprimere
l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il
Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio,
comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero
medesimo;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, alla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 66 che
disciplina il turn over di alcune amministrazioni tra cui quelle
elencate nell'articolo 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del
2006;
Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto-2000, n. 267,
recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»,
che prevede l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni provincia, di
avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto
all'apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso
decreto;
Considerata l'obbligatorieta' della figura di segretario comunale e
provinciale e, conseguentemente, la non assoggettabilita' della
categoria alla disciplina che limita il turn aver prevista
dall'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008;
Considerata, altresi', la specificita' della predetta figura ed il
particolare status giuridico, in forza del quale sono titolari di un
rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex AGES e di un
rapporto di dipendenza funzionale con l'ente comunale e provinciale,
il rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex AGES si
instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio
presso un ente locale quale segretario titolare, e, finche' non
interviene la prima nomina agli iscritti all'albo, non viene erogata
alcuna retribuzione e, all'atto dell'effettiva assunzione, gli oneri
saranno posti a carico dell'ente territoriale con il quale verra' ad
instaurarsi il rapporto di servizio;
Visto l'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, in materia di «Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica», e successive modificazioni, secondo cui la disciplina
autorizzatoria delle assunzioni si applica alla generalita' delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di
personale;
Visto l'articolo 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del
2010, il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di
riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche
amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto medesimo «fermo il rispetto delle condizioni e delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio
previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti
esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite
dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e
con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie»;
Ritenuto che, non essendo applicabile ai segretari comunali e
provinciali la disciplina del turn over e dovendo subordinare il loro
trattenimento in servizio ad autorizzazione, non sia attuabile la
parte del disposto del predetto articolo 9, comma 31, del
decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui le risorse destinabili a
nuove assunzioni in base alle predette cessazioni di personale sono
ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo
derivante dai trattenimenti in servizio;
Vista la nota del Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES),
in data 15 novembre 2010, n. 68474, concernente la richiesta ad
assumere n. 365 segretari comunali e provinciali del terzo corso -
concorso per l'accesso in carriera (COA III), indetto dal C.d.A.
Nazionale dell'ex Agenzia con deliberazione n. 3 del 18 gennaio 2007,
n. 1 segretario per il quale e' pervenuta l'individuazione da parte
del sindaco di un Comune, nonche' a trattenere in servizio n. 19
segretari comunali e provinciali che hanno presentato istanza di
permanenza in servizio dal 65° al 67° anno d'eta';
Viste le note del Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES),
in data 18 gennaio 2011, n. 2932 ed in data l ° febbraio 2011, n.
6216, concernenti rispettivamente la richiesta a trattenere in
servizio n. 7 e n. 5 segretari comunali e provinciali che hanno
presentato istanza di permanenza in servizio dal 65° al 67° anno
d'eta';
Visto l'articolo 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267
del 2000, secondo cui il numero complessivo degli iscritti all'albo
non puo' essere superiore al numero dei comuni e delle province
ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una
percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di
amministrazione dell'AGES e funzionale all'esigenza di garantire una
adeguata opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti
di provincia;
Rilevato che, dalla predetta nota del 15 novembre 2010, n. 68474,
alla data del 2 novembre 2010, dai dati dell'albo i segretari in
servizio risultavano essere n. 3.596, di cui n. 3.360 titolari di
sede, n. 154 in disponibilita', n. 34 in comando o in utilizzo presso
altra amministrazione, n. 24 in utilizzo presso il Ministero
dell'interno ex Ages e Sspal, n. 20 in aspettativa, n. 2 in distacco
sindacale e n. 2 in fuori ruolo;
Preso atto, sempre dalla stessa nota del 15 novembre 2010 ed alla
stessa data del 2 novembre 2010, che gli enti locali gestiti sono n.
7.788; che i comuni aderenti a convenzioni sono n. 5.414, che le
convenzioni sono 2.075, che il totale delle sedi da ricoprire e' n.
4.449, che le sedi con titolare sono n. 3.360 e che le sedi vacanti
sono n. 1.089;
Considerato che il numero dei segretari in servizio e'
sensibilmente inferiore a quello delle sedi e che dai dati sopra
riportati risulta che il fabbisogno e' pari a n. 853 unita', ovvero
alla differenza tra le sedi di segreteria pari a 4.449 ed i segretari
comunali e provinciali in servizio, pari a n. 3.596;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle
finanze n. 6690 del 16 marzo 2011, che esprime il proprio assenso
all'autorizzazione ad assumere, n. 365 unita' del corso-concorso per
l'accesso in carriera (COA III), n. 1 unita' per la quale nel corso
dell'anno 2010 e' pervenuta l'individuazione da parte del sindaco di
un comune, e a trattenere in servizio un totale di 31 segretari
comunali e provinciali;
Ritenuto di aderire alle richieste del Ministero dell'interno - ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali (ex AGES), in quanto coerenti con il fabbisogno di
personale, anche alla luce dei previsti pensionamenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e' autorizzato ad
assumere a tempo indeterminato le seguenti unita' di personale:
n. 365 unita' di segretari comunali e provinciali del
corso-concorso COA III;
n. 1 unita' di personale cui e' pervenuta l'individuazione da
parte del sindaco di un comune.
Art. 2
1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e' autorizzato a
trattenere in servizio le seguenti unita' di personale:
n. 31 segretari comunali e provinciali che hanno presentato
istanza di permanenza in servizio dal 65° al 67° anno di eta'.
Art. 3
1. Gli oneri connessi alle assunzioni di cui all'articolo 1 ed ai
trattenimenti in servizio previsti dall'articolo 2, sono posti a
carico del bilancio degli enti locali presso i quali i segretari
presteranno servizio, in qualita' di titolari.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 21 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 14, foglio n. 215
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