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martedì 24 gennaio 2012

D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167: «Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della L. 24 dicembre 2007, n. 247».


I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Nota 23-1-2012 n. 434
D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167: «Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della L. 24 dicembre 2007, n. 247».
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi.

Nota 23 gennaio 2012, n. 434 (1).

D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167: «Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della L. 24 dicembre 2007, n. 247».


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(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi.




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Con riferimento all'argomento in oggetto e, a scioglimento della riserva contenuta nella nota 5 dicembre 2011, n. 8082, si forniscono indicazioni operative per il personale ispettivo dell'Istituto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 167/2011, oggetto della Circ. 11 novembre 2011, n. 29/2011 [1] del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Come noto, il nuovo impianto normativo di cui al T.U., D.Lgs. n. 167/2011, diversifica le ipotesi sanzionatorie legate all'utilizzo delle differenti tipologie di apprendistato [2], distinguendole tra inadempimento formativo e inosservanza dei principi.

In merito all'inadempimento formativo, nei casi in cui la carenza formativa risulti comunque recuperabile, l'art. 7, comma 1 attribuisce al solo personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza ad adottare il provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

Per tale fattispecie, pertanto, il personale ispettivo dell'Istituto, qualora riscontri nel contratto di apprendistato in corso di esecuzione un inadempimento nell'erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, provvederà a segnalarlo, con le consuete modalità, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (già DPL).

Per quanto concerne, invece l'inosservanza dei principi previsti per l'attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato [3], il decreto legislativo in parola ha previsto nuove sanzioni amministrative [4] ed ha esteso il potere di contestazione di tali sanzioni (diffidabili ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 [5]) a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.

In merito alla contestazione delle violazioni suddette, di competenza anche dei funzionari di vigilanza dell'Istituto, il Ministero del Lavoro, nella circolare in parola, tra l'altro, ha precisato che:

- il personale ispettivo deve procedere, innanzitutto, alla verifica in ordine all'attuazione dei principi di che trattasi e, in secondo luogo, alla verifica circa la concreta attuazione di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;

- la previsione della procedura della diffida in relazione alla forma scritta del contratto consente la regolarizzazione non solo nei casi in cui il contratto di apprendistato differisce nel contenuto da quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ma anche nei casi in cui la forma scritta sia del tutto assente;

- l'obbligo di formalizzazione per iscritto del contratto non può considerarsi adempiuto con la sola consegna, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008 (conv. dalla L. n. 133/2008) della copia di comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, ma è necessario che al lavoratore sia stato consegnato anche il contratto individuale di lavoro;

- la sanzione amministrativa va applicata anche nei casi in cui la formalizzazione per iscritto del contratto di apprendistato risulti successiva alla instaurazione del rapporto, ovvero difforme o incompleta relativamente ai contenuti previsti e resi obbligatori dal C.C.N.L. applicabile al rapporto di apprendistato oggetto di verifica ispettiva.

Inoltre, qualora nel corso degli accertamenti ispettivi si rilevi l'omessa forma scritta del contratto e la mancata comunicazione al Centro per l'impiego [6], deve essere comminata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la sanzione amministrativa per "lavoro nero", con la conseguente impossibilità di una regolarizzazione di tale rapporto come "contratto di apprendistato".

Il Testo Unico in parola prevede anche la possibilità di assumere, con contratto di apprendistato, i lavoratori in mobilità [7], al fine della loro qualificazione o riqualificazione professionale, con applicazione:

- delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. n. 604/1966 (giusta causa o giustificato motivo);

- del regime contributivo agevolato di cui all'art. 25, comma 9 della L. n. 223/1991 (contribuzione pari al 10% per un periodo di diciotto mesi);

- dell'incentivo di cui all'art. 8, comma 4, L. n. 223/1991 (contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore e per il periodo massimo previsto dalla norma stessa, a cui si rinvia).

In merito all'applicabilità ai premi Inail del regime contributivo agevolato previsto dalla L. n. 223/1991, si precisa che si è in attesa di conoscere le determinazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui è stata inoltrata specifica richiesta di parere.

Da ultimo, nel rinviare al decreto in argomento e alla Circ. 11 novembre 2011, n. 29/2011 si invitano i funzionari di vigilanza ad utilizzare la modulistica presente in procedura vigilanza ispettiva per la compilazione del rapporto di cui all'articolo 17 della L. n. 689/1981.





[1] Reperibile nel minisito della D.C. Rischi - Ufficio vigilanza assicurativa - indirizzi normativi ed operativi.



[2] Art. 1, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 167/2011.



[3] D.Lgs. n. 167/2011, art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d).



[4] Vedi nota 5 dicembre 2011, n. 8082 della D.C. Rischi.



[5] Art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, come sostituito dall'art. 33 della L. 4 novembre 2010, n. 183.



[6] Vedi la Circ. 11 novembre 2011, n. 29/2011 del MLPS.



[7] Vedi l'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011.



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Allegato




Modalità di divulgazione del documento




Ufficio richiedente
 Vigilanza assicurativa

Oggetto del documento
 D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, “Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della L. 24 dicembre 2007, n. 247”.


 

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 Visto: Dirigente ufficio
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Nota 5 dicembre 2011, n. 8082
D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, art. 2
D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, art. 7
D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 13
D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 14
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 25


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