Translate

martedì 24 aprile 2012

Procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico - Ispettorato per la funzione pubblica - Comunicazioni e adempimenti obbligatori di cui al par. 6 della Dir. Stato 6 dicembre 2007, n. 8 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Monitoraggio.


Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Circ. 20-4-2012 n. 32
Procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico - Ispettorato per la funzione pubblica - Comunicazioni e adempimenti obbligatori di cui al par. 6 della Dir. Stato 6 dicembre 2007, n. 8 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Monitoraggio.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Ufficio IV.

Circ. 20 aprile 2012, n. 32 (1).

Procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico - Ispettorato per la funzione pubblica - Comunicazioni e adempimenti obbligatori di cui al par. 6 della Dir. Stato 6 dicembre 2007, n. 8 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Monitoraggio.

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Ufficio IV.



     

Ai
   

Direttori generali degli uffici scolastici regionali
           

Loro sedi

e, p.c.:
   

Al
   

Sovrintendente dell'intendenza scolastica italiana per la provincia di Bolzano
           

Bolzano
     

Al
   

Responsabile del dipartimento istruzione della provincia di Trento
           

Trento
     

All'
   

Intendente scolastico per la scuola di lingua tedesca
           

Bolzano
     

All'
   

Intendente scolastico per la cultura e la scuola ladina
           

Bolzano
     

Al
   

Sovrintendente degli studi per la regione Valle d'Aosta
           

Aosta
     

All'
   

Ispettorato per la funzione pubblica del dipartimento della funzione pubblica
           

Roma
     

Al
   

Capo di gabinetto
     

Al
   

Capo dell'ufficio legislativo
     

Al
   

Capo dipartimento per la programmazione
     

Ai
   

Direttori generali dell'amministrazione centrale
           

Loro sedi
       



L’Ispettorato per la funzione pubblica, con nota n. 6006 del 13 febbraio 2012, ha rilevato l’inottemperanza, da parte di questa amministrazione, degli obblighi di comunicazione previsti dalla Dir. Stato 6 dicembre 2007, n. 8 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (All. 1), in particolare per la parte che riguarda la trasmissione dei dati relativi ai procedimenti disciplinari attivati nei confronti del personale della scuola.

Si rammenta che la citata Dir. Stato, al paragrafo 6, secondo capoverso, impone a tutte le pubbliche amministrazioni di «inviare all’indirizzo di posta elettronica ispettorato@funzionepubblica.it i dati relativi all’avvio dei procedimenti disciplinari ed agli esiti degli stessi», in particolare quelli attinenti alle«contestazioni mosse al dipendente, con specifico riferimento alla violazione imputata al medesimo, nonché il successivo esito del procedimento», i quali devono essere comunicati «entro 5 giorni» dalla loro adozione.

I suddetti adempimenti, precisa sempre la Dir. Stato in esame, sono indispensabili anche ai fini della stesura della «Relazione annuale al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione» a cura del Dipartimento per la funzione pubblica, che deve contenere, fra l’altro, una sezione dedicata alla materia di cui trattasi.

È necessario, inoltre, tenere presente che, ai sensi del comma 6, dell’art. 60 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 71 del D.Lgs. n. 150 del 2009, «presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato». Detto organo vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, operando, fra l’altro, il controllo sul corretto esercizio dei poteri disciplinari, anche attraverso la collaborazione della Guardia di Finanza.

A tale specifico riguardo, questo Dipartimento, con la Circ. 8 novembre 2010, n. 88, ultimo capoverso, aveva richiamato l’attenzione di tutti gli organi disciplinari, come ha rilevato lo stesso Ispettorato nella citata nota n. 6006 del 13 febbraio 2012, richiamo che è comunque utile e necessario rinnovare in considerazione dell’importanza delle funzioni svolte da detto organo, anche ai fini della corretta ed omogenea applicazione da parte di codesti Uffici delle nuove disposizioni in materia di procedimenti e responsabilità disciplinari.

Pertanto, nel rispetto delle competenze del Dipartimento per la funzione pubblica e del succitato Ispettorato, da ora in poi le SS.LL. dovranno assicurare tutti gli adempimenti prescritti nella Dir. Stato 6 dicembre 2007, n. 8, seguendo le istruzioni operative di seguito indicate.



A. Procedimenti disciplinari attivati, o ancora pendenti, dopo il 1° gennaio 2012

Le comunicazioni, anche qualora si tratti di atti procedimentali per i quali sia già trascorso il termine di 5 giorni previsto dalla direttiva, vanno comunque effettuate direttamente all’Ispettorato per la funzione pubblica. In particolare, i dirigenti scolastici, per le infrazioni di minore gravità, e gli Uffici per i procedimenti disciplinari, per le infrazioni di maggiore gravità, devono inviare all’indirizzo di posta elettronica ispettorato@funzionepubblica.it la documentazione relativa a:

1. contestazione degli addebiti;

2. eventuale provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale;

3. provvedimento di archiviazione ovvero di applicazione della sanzione;

4. qualifica rivestita dal dipendente (dirigente scolastico, insegnante, dsga, assistente amm.vo, collaboratore scolastico, ecc.);

5. grado od ordine di scuola in cui presta servizio;

6. natura giuridica del rapporto (a tempo determinato o indeterminato).

Come espressamente previsto dalla Dir. Stato 6 dicembre 2007, n. 8 a tutela del diritto alla riservatezza, le informazioni di cui sopra devono essere inviate senza alcun riferimento ai dati personali dei dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare, o di terzi eventualmente coinvolti (nome, cognome o qualsiasi altro dato che consente di identificare la persona, ivi compresa la denominazione dell’istituzione scolastica), che saranno all’uopo debitamente oscurati, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003. Al riguardo, le SS.LL. impartiranno opportune istruzioni ai propri Uffici e ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche dei rispettivi ambiti territoriali.



B. Procedimenti disciplinari attivati a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2011

Le relative comunicazioni, finora non effettuate, all’Ispettorato per la funzione pubblica, che legge per conoscenza, avverranno a cura di questo Dipartimento. A tal fine codesti Uffici compileranno la scheda allegata che raccoglie il riepilogo dei dati mancanti relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011. Detta scheda è stata predisposta sulla base dei criteri di rilevazione inseriti nella “Relazione al Parlamento sullo stato della pubblica Amministrazione 2010-2011”, curata dal Dipartimento per la funzione pubblica, di cui si allega uno stralcio (All. 2).

Le informazioni da inserire comprendono anche i dati relativi ai procedimenti disciplinari eventualmente attivati dai dirigenti scolastici, che le SS.LL. avranno cura di acquisire presso le istituzioni scolastiche dei territori di rispettiva competenza.

La scheda (All. 3) deve essere compilata esclusivamente in formato elettronico e inviata, entro il 31 maggio p.v., all’indirizzo procedimentidisciplinari.scuola@istruzione.it, seguendo le istruzioni contenute nel file in formato word che accompagna la medesima (All. 4).



C. Monitoraggio a regime dei procedimenti disciplinari

Fermo restando quanto previsto al punto A, per il futuro le SS.LL. assicureranno che tutti gli organi disciplinari sottoposti alla vigilanza di codesti Uffici adempiano, entro il prescritto termine di 5 giorni dall’adozione dei provvedimenti ivi indicati, agli obblighi di comunicazioni previsti dalla direttiva in parola. Per i procedimenti disciplinari di competenza dei dirigenti scolastici, le SS.LL impartiranno specifiche disposizioni affinché una copia della comunicazione che questi ultimi invieranno all’Ispettorato per la funzione pubblica, sia trasmessa sempre anche a codesti UU.SS.RR.

Inoltre, per finalità di coordinamento e monitoraggio nazionali, nonché di eventuale referto agli organi di controllo (Corte dei Conti, Parlamento), con cadenza semestrale, ossia entro il 30 di giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, deve essere inviato a questo Dipartimento, al citato indirizzo di posta elettronica procedimentidisciplinari.scuola@istruzione.it, il riepilogo, sempre e solo in formato elettronico, dei dati comunicati all’Ispettorato dagli uffici di codeste Direzioni generali e dai dirigenti delle istituzioni scolastiche dei territori di rispettiva competenza.

A tale scopo, le SS.LL compileranno l’apposita scheda di rilevazione, analoga all’altra già citata, che pure si allega (All. 5).

È doveroso, infine, richiamare ulteriormente l’attenzione delle SS.LL. in merito alle responsabilità connesse non solo alla mancata attivazione dei poteri di vigilanza e controllo sul corretto esercizio dell’azione disciplinare (cfr., l’art. 55-sexies, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto ex novo dal D.Lgs. n. 150 del 2009, nonché la Circ. 8 novembre 2010, n. 88), ma anche all’inadempimento degli obblighi di comunicazione oggetto della direttiva di cui trattasi, in quanto preordinate a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa.


Si confida nel puntuale e tempestivo riscontro degli adempimenti richiesti.


Il Capo dipartimento

Lucrezia Stellacci


Di seguito l’elenco degli allegati.

Allegati :

1. Dir. Stato 6 dicembre 2007, n. 8 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

2. Stralcio, relativo alla parte che qui interessa, della “Relazione al Parlamento sullo stato della pubblica Amministrazione 2010-2011”, curata dal Dipartimento per la funzione pubblica;

3. Scheda di rilevazione dei dati sui Procedimenti disciplinari attivati a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2011 (formato file: excel, non modificabile);

4. Istruzioni sulla compilazione delle schede (formato file: word);

5. Scheda di rilevazione semestrale per il Monitoraggio a regime dei procedimenti disciplinari (formato: excel, non modificabile).


Per eventuale non corretta ricezione via mail dei suddetti allegati o per chiarimenti in ordine agli adempimenti di cui alla presente circolare, ivi compresi quelli relativi alla compilazione delle schede allegate, si può contattare il funzionario referente di questo Dipartimento, Ufficio IV, Nucleo di assistenza nazionale per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale della scuola:

sig. ra Claudia Catullo

tel. 0658492410

e-mail claudia.catullo@istruzione.it



Allegato 1


Dir. Stato 6 dicembre 2007, n. 8

Principi di valutazione dei comportamenti nelle pubbliche amministrazioni - Responsabilità disciplinare

(Gazz. Uff. 18 febbraio 2008, n. 41)


Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segretariato generale

Alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato

Ufficio del segretario generale

Alla Corte dei conti

Ufficio del segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato

Ufficio del segretario generale

Alle Agenzie

All'ARAN

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Roma

Agli Enti pubblici non economici

(tramite i Ministeri vigilanti)

Agli Enti pubblici (ex art. 70 del D.Lgs. n. 165/2001)

Agli Enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti)

Alle Istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca)

Alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (tramite il Ministero dello sviluppo economico)

Alle Aziende del Servizio sanitario nazionale

Ai Nuclei di valutazione

Agli Organi di controllo interno

e, p.c.: Alla Conferenza dei presidenti delle Regioni

All'Anci

All'Upi

Alla Crui

All'Unioncamere


1. Premessa


L'attribuzione all'area dirigenziale del ruolo e dei poteri del datore di lavoro, impone una continua ed attenta disamina in merito alla condotta mantenuta dal personale assegnato alle varie strutture, sia sotto il profilo dell'esatto adempimento delle prescrizioni contrattuali che della conformità alle regole deontologiche previste per i dipendenti pubblici. Le prestazioni lavorative di tutti coloro che agiscono all'interno degli apparati pubblici devono garantire non il semplice ossequio alle prescrizioni contrattuali, ma una completa adesione ai valori che sormontano l'azione delle pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni devono infatti perseguire l'interesse pubblico, garantendo ai cittadini, nel contempo, modalità di comunicazioni che assicurino la comprensibilità e l'affidabilità degli atteggiamenti e dichiarazioni di ogni addetto. Si ricorda che con D.M. 28 novembre 2000 del Ministro della funzione pubblica, è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che è stata successivamente adottata, dallo stesso Ministro la Circ. 12 luglio 2001, n. 2198 inerente le norme sul comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento tratteggiano i principi cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono conformarsi non solo in occasione dell'adempimento della prestazione lavorativa, ma anche con riguardo ai contatti sociali. Il suddetto codice, infatti, pone degli specifici vincoli con riferimento ai rapporti con il pubblico (art. 11 del Codice) nonché alle condotte da mantenere nella vita sociale (art. 9).

È opportuno ricordare che tutte le prescrizioni contenute nel Codice di condotta assumono, oltre che un valore etico, uno specifico rilievo giuridico, atteso che è sulla base dello stesso che possono essere comminate le sanzioni di più tenute afflittività.


2. La valutazione delle condotte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni alla luce del Codice di comportamento


Con riferimento alle sanzioni del rimprovero verbale o scritto (censura) o della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, i contratti collettivi associano, generalmente, tale misura alla «a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della L. 20 maggio 1970, n. 300; f) insufficiente rendimento» (così l'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003).

I dirigenti delle varie strutture destinatarie della presente direttiva sono tenuti a verificare che le condotte dei dipendenti siano conformi a tali indicazioni. In particolare, l'«inosservanza delle disposizioni di servizio», presuppone che i dirigenti assegnino specifiche responsabilità in capo ai dipendenti.

L'art. 11 del Codice di comportamento prescrive che ciascun «dipendente in diretto rapporto con il pubblico presti adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisca le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami».

Se si combina quanto previsto nel Codice di comportamento con quanto prescritto nei vari C.C.N.L. si evince che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono tenuti ad una condotta improntata alla sollecitudine e correttezza dell'azione amministrativa, diretta ad impedire generiche quanto, molto spesso, pretestuose giustificazioni all'inazione o ai ritardi. La regola comportamentale, infatti, qualifica come indebito il rinvio della trattazione delle questioni d'ufficio, in ragione di un indimostrato (ed indimostrabile) eccessivo carico di lavoro. Devono quindi censurarsi quelle amministrazioni che giustificano il mancato rispetto dei termini procedimentali in considerazione della mole di lavoro ovvero con la difficoltà nel reperimento della documentazione istruttoria.

Tali comportamenti, peraltro, comportano censure di illegittimità da parte dell'autorità giurisdizionale amministrativa, in tutti quei casi in cui il trascorrere del termine per la conclusione del procedimento, equivale a provvedimento di diniego. Così la giurisprudenza amministrativa ha qualificato come illegittimo il rigetto dell'istanza, ove ciò sia ricondotto ad una «difficoltà di reperimento del fascicolo» (TAR Lazio, sentenza 14 ottobre 2003, n. 8356).


3. In particolare, l'«insufficiente rendimento»


L'insufficienza del rendimento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, integra il presupposto per l'applicazione di sanzioni disciplinari di vario livello, in ragione della gravità e continuità della condotta mantenuta (in genere dal semplice rimprovero verbale o scritto alla multa di importo pari a 4 ore di retribuzione fino al licenziamento con preavviso).

Il parametro cui occorre fare riferimento, deve rinvenirsi nell'art. 2104 del codice civile, secondo cui «il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa». Presupposto per l'applicazione della sanzione disciplinare è l'imputabilità della condotta negligente e non il semplice mancato raggiungimento delle prestazioni attese. La mancata realizzazione delle prestazioni attese potrebbe, infatti, essere addebitabile a ragioni oggettive, non imputabili in quanto connesse alle condizioni psico-fisiche del dipendente.

L'esigenza di commisurare la condotta del personale addetto alle varie strutture pone a carico dei responsabili degli uffici, l'onere di precisare la qualità della prestazione attesa da ciascuno.

Con riferimento all'intestazione della qualità di responsabile del procedimento, appare opportuno precisare l'inderogabilità del rispetto delle prescrizioni contenute nella L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le modifiche apportate alla L. n. 241 del 1990, hanno introdotto nuovi adempimenti a carico dell'amministrazione procedente, quali l'obbligo di disporre la comunicazione di avvio del procedimento anche nei confronti del soggetto che ha presentato l'istanza sulla cui base si è avviato lo stesso procedimento (art. 8, comma 2 c-ter della L. n. 241 del 1990), ovvero la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10-bis della L. n. 241 del 1990). Suddetti adempimenti, in quanto previsti da fonte legislativa e finalizzati a favorire la partecipazione al procedimento da parte dei destinatari del provvedimento finale, appaiono strumentali al perseguimento dei valori della trasparenza ed imparzialità dell'amministrazione.

Le amministrazioni destinatarie della presente direttiva, sono tenute ad avviare l'azione disciplinare ove i dipendenti responsabili dei procedimenti violino le suddette prescrizioni, ovvero adempiano secondo modalità inadeguate e/o incomplete (ad esempio: omettendo di indicare tutte le informazioni previste come contenuto necessario della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241 del 1990).

Le violazioni di prescrizioni formali previste dal legislatore, integrano una condotta palesemente negligente, talché non possono tollerarsi ritardi o approssimazioni. Si consideri altresì che le suddette violazioni espongono l'amministrazione al rischio di subire l'annullamento dei provvedimenti in sede giurisdizionale, in considerazione della violazione del principio del contraddittorio, nonché un sicuro detrimento alla propria immagine.


4. I controlli sulle assenze per motivi di salute


I dirigenti delle amministrazioni destinatarie della presente direttiva sono tenuti ad assicurare il rispetto, da parte dei dipendenti assenti per ragioni di salute, delle prescrizioni contrattuali in tema di produzione dei certificati medici.

Con riferimento alle assenze di un solo giorno lavorativo, per ragioni di salute, si precisa che l'amministrazione è comunque tenuta a pretendere la produzione della certificazione sanitaria, sussistendo, come riconosciuto dalla giurisprudenza, il potere di verificare la legittimità delle cause di assenza del dipendente dal servizio, a fortiori per le assenze (brevi) per malattia, che, per la loro imprevedibilità, sfuggono al controllo dell'amministrazione e costituiscono, tra quelle consentite, la più ricorrente ed onerosa forma di assenza dal servizio.

I dirigenti delle strutture pubbliche sono altresì invitati a concludere, ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, accordi con le competenti strutture sanitarie, allo scopo di assicurare che ogni dipendente assente per ragioni di salute, venga sottoposto, nella stessa giornata, a visita fiscale. Si precisa altresì che ove la competente struttura sanitaria non sia nelle condizioni di assicurare, nella stessa giornata, la visita fiscale per ogni dipendente assente, le amministrazioni possono comunque concludere accordi, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 241 del 1990 con altre strutture pubbliche, allo scopo di conseguire la necessaria valutazione sanitaria.

Al fine di favorire le attività di controllo da parte dei medici fiscali, si invitano i dirigenti delle amministrazioni destinatarie della presente direttiva, a predisporre adeguati mezzi di comunicazione affinché i dipendenti che abbiano la legittima esigenza di allontanarsi dal proprio domicilio, possano informare l'amministrazione di tale circostanza. A tal fine appare proporzionata la predisposizione di un numero telefonico/fax ovvero di un indirizzo di posta elettronica, esclusivamente destinato a ricevere le comunicazioni relative ad eventuali allontanamenti dal domicilio, da parte dei dipendenti assenti per ragioni di salute.

L'inosservanza delle prescrizioni inerenti la tempestività ed adeguatezza della produzione dei documenti sanitari diretti ad attestare la legittimità dell'assenza, ovvero l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità, senza previa comunicazione all'amministrazione, integrano condotte meritevoli di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dai rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro.


5. L'omessa attivazione delle procedure sanzionatorie come danno all'immagine dell'amministrazione


Le pubbliche amministrazioni, oltre ad assicurare il perseguimento del proprio fine istituzionale, sono anche tenute a mantenere un'immagine positiva della propria organizzazione. L'immagine dell'amministrazione è oramai entrata tra i valori immateriali di ogni apparato pubblico. La Corte dei conti ha ricondotto fra i valori degli apparati pubblici, l'immagine delle pubbliche amministrazioni, ossia «la tutela della propria identità, del buon nome, della reputazione e credibilità, nonché l'interesse che le competenze individuate siano rispettate, le funzioni assegnate siano esercitate, le responsabilità dei funzionari attivate» (così Corte dei conti, Sezioni riunite, Sentenza del 23 aprile 2003, n. 10/2003/QM).

Il perfezionamento delle procedure sanzionatorie integra il presupposto per diffondere un'immagine di efficienza dell'apparato. La stessa Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione delle amministrazioni statali, con riferimento all'avvio dell'azione disciplinare in conseguenza di azioni penali ha registrato una condotta protesa a «minimizzare le sanzioni, in modo da prevenire i ricorsi degli interessati» (Corte dei conti, Sez. gestione contr. Stato, Relazione approvata con delibera 7/06/G). Tale atteggiamento appare ancora più diffuso rispetto alle fattispecie disciplinari di ancor più ridotta afflittività, talché appare indifferibile una più rigorosa applicazione delle prescrizioni vigenti, allo scopo di ricostruire l'immagine di efficienza ed efficacia degli apparati pubblici.


6. Funzioni di monitoraggio dell'Ispettorato della funzione pubblica


L'ispettorato per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 60, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è tenuto ad espletare un'attività di monitoraggio rispetto all'esercizio dell'azione disciplinare. A tal fine si invitano tutte le amministrazioni destinatarie della presente direttiva ad inviare all'indirizzo di posta elettronica ispettorato@funzionepubblica.it i dati relativi all'avvio dei procedimenti disciplinari ed agli esiti degli stessi. In particolare dovranno essere inviati, entro cinque giorni, le contestazioni mosse al dipendente, con specifico riferimento alla violazione imputata al medesimo nonché il successivo esito del procedimento.

Al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, stante la funzione di mero monitoraggio dell'attività espletata dall'Ispettorato della funzione pubblica, appare proporzionato l'invio dei documenti suddetti previa rimozione del nominativo del dipendente. Sarà cura dell'amministrazione che avvia il procedimento disciplinare, individuare sistemi di riconoscimento degli atti, al fine di consentire che i documenti richiesti (contestazioni ed esito dell'azione disciplinare) possano essere riconosciuti dall'Ispettorato. A tal fine può giovare la sostituzione del nominativo del dipendente con un codice pedissequamente riportato in occasione di tutte le seguenti comunicazioni rese all'Ispettorato.



Allegato 2


Relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione 2010 - 2011


3.2 L'attività ispettiva dell'Ispettorato per la funzione pubblica


L’attività dell'Ispettorato per la funzione pubblica (di seguito Ispettorato), i cui compiti sono individuati in particolare dall'articolo 60, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, nonché dall'articolo 1, comma 62 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, è stata rivolta, nel corso del 2010, in via ordinaria a:

- vigilare, nell'ambito dei rapporti tra cittadini, imprese e le amministrazioni pubbliche, sul rispetto da parte del responsabile del procedimento dei termini e delle modalità prescritte;

- controllare, d'intesa con la Guardia di Finanza, la conformità del rapporto di pubblico impiego alla disciplina dell'incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, nonché l'osservanza delle relative norme in materia di "comunicazione" e di "pubblicazione" su sito web al fine di assicurare il rispetto del principio di trasparenza nella P.A.;

- effettuare verifiche a campione in stretta collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato sull'attività di spesa delle amministrazioni.

Al riguardo, i documenti istruiti dall'Ispettorato (segnalazioni di irregolarità; riscontri dalle amministrazioni; avvii, analisi e conclusioni di verifiche) sono stati, nel complesso, 13.257, tra quelli ricevuti o trasmessi e registrati informaticamente nel corso dell'anno, con percentuale all'incirca pari all'anno precedente e del 50% in più rispetto al 2008 (8.934).

Con riferimento al primo ambito di intervento, sono pervenute quotidianamente all'Ispettorato per la funzione pubblica segnalazioni, sia di cittadini che di dipendenti, riguardanti presunte irregolarità in ordine a vari ambiti e fasi del lavoro pubblico:

- organizzazione del lavoro (accesso, passaggio di livello/area, controlli e valutazioni interne, incarichi dirigenziali, presunti comportamenti vessatori, pari opportunità,...);

- diritto di accesso;

- tutela e sostegno delle categorie protette;

- procedimenti in materia di stato civile e certificazione anagrafica: procedimenti vari: autorizzatori, concessori, ordinatori, espropriativi, procedimenti complessi (conferenze di servizi):

- disciplina pensionistica, previdenziale e tributaria.

Per 1.766 nuovi casi esposti sono stati avviati in tempo reale contatti con gli uffici delle amministrazioni interessate, verificato nel caso di istanze che le stesse fossero in corso di trattazione, chiesti chiarimenti circa le inadempienze rappresentate.

A compendio dell'attività effettuata nel 2010, è emerso che circa l'80% degli esponenti ha ricevuto riscontro dall'ufficio interpellato (o comunque dallo stesso Ispettorato), con conclusione dei procedimenti di cui attendeva l'esito.


[omissis]


Grafico 4 - Materie trattate nelle segnalazioni dei cittadini



Va, altresì, notato che il citato articolo 60, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 71 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (in materia di "Ottimizzazione e Trasparenza della P.A."), attribuisce all'Ispettorato compiti di vigilanza "sull'esercizio dei poteri disciplinari" disponendo altresì che a seguito delle verifiche dallo stesso intraprese, gli esiti "costituiscono obbligo di valutazione ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari per l'amministrazione medesima".

Con Dir. Stato 6 dicembre 2007, n. 8 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, l'Ispettorato è stato incaricato di monitorare il numero e l'andamento (avvio, eventuale sospensione e conclusione) dei procedimenti disciplinari comunicati, tramite strumento informatico, dalle amministrazioni. I dati emersi e riepilogati nelle tabelle - mancanti, perche non trasmessi, di quelli relativi al comparto Scuola - sono indicativi del numero e della tipologia dei provvedimenti assunti, di entità totale all'inarca uguale a quella dell'anno precedente, ma con tempi medi di durata del procedimento ridotti. Da evidenziare: circa un terzo dei procedimenti si è concluso con sanzione grave.


Tabella 2 - Procedimenti disciplinari


Amministrazioni
                     

Provvedimenti adottati
     

procedimenti disciplinari gen/dic 2010
   

sospesi per avvio proc. giudiziario
   

media gg fra avvio e sospensione
   

conclusi
   

media gg durata procedimento
   

sanzioni minori
   

sospensioni dal servizio
   

licenziamenti
   

archiviazione proscioglimento

Ministeri e Agenzie
   

738
   

114
   

4.0
   

624
   

130,4
   

276
   

148
   

24
   

176

Enti pubblici vari
   

314
   

15
   

68,7
   

299
   

195,7
   

148
   

82
   

29
   

40

Province
   

35
   

0
   

42.0
   

35
   

45,0
   

26
   

7
   

1
   

1

Comuni
   

281
   

21
   

7.9
   

260
   

40,0
   

125
   

28
   

21
   

86

AsI e Aziende Ospedaliere [*]
   

806
   

19
   

28,4
   

787
   

49,4
   

352
   

236
   

27
   

169

Università
   

91
   

3
   

99.3
   

88
   

73.3
   

23
   

43
   

3
   

19

Totale
   

2265
   

172
   

41,7
   

2093
   

89,0
   

950
   

544
   

105
   

491
                                   

[*] in attesa di comunicazione dell'esito di 3 procedimenti da parte dell'ASL, n. 4 di Terni


Tabella 3 - Procedimenti disciplinari (dati percentuali)


Amministrazioni
   

Percentuale procedimenti avviati e sospesi
   

Percentuale procedimenti avviati e conclusi
   

Provvedimenti sanzlonatori gravi (sospensione dal servizio/licenziamento) adottati

Ministeri e Agenzie
   

15%
   

85%
   

28%

Enti pubblici vari
   

5%
   

95%
   

37%

Province
   

0%
   

100%
   

52%

Comuni
   

7%
   

93%
   

19%

AsI e Aziende Ospedaliere
   

2%
   

98%
   

33%

Università
   

3%
   

97%
   

52%

Totale
   

8%
   

92%
   

31%
           



Provvedimenti sospensione
         

Sospensioni derivanti da assenze dal servizio (ingiustificate, non comunicate nei termini prescritti…)
   

165
   

30%

Sospensioni connessi a reati
   

58
   

11%

Sospensioni derivanti da attività extralavorative non autorizzate (doppio lavoro)
   

27
   

5%

Sospensioni derivanti da irreperibilità a visita fiscale
   

6
   

1%

Sospensioni derivanti da inosservanza disp. servizio, negligenza, comportamento non corretto verso superiori, colleghi e utenti
   

288
   

53%
           

Totale
   

544
   

100%
           

Provvedimenti licenziamento
         

Licenziamenti derivanti da assenze dal servizio (ingiustificate, non comunicate nei termini prescritti...)
   

35
   

33%

Licenziamenti connessi a reali
   

38
   

36%

Licenziamenti derivanti da attività extralavorative non autorizzate (doppio lavoro)
   

2
   

2%

Licenziamenti derivanti da inosservanza disp. servizio, negligenza, comportamento non corretto verso superiori, colleghi e utenti
   

30
   

29%
           

Totale
   

105
   

100%
       


[omissis]



Allegato 3


Scheda di rilevazione dei dati sui Procedimenti disciplinari attivati a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2011


Scarica il file



Allegato 4


Istruzioni per la compilazione dell'All. 3

“Scheda riepilogo relativa ai procedimenti disciplinari pendenti nel perìodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2011”


La scheda (all. 3) si compone di due pagine: la prima è relativa ai procedimenti disciplinari attivati o pendenti nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2011, mentre la seconda pagina, più in basso nello stesso foglio, fornisce una descrizione analitica delle sanzioni che comminano la sospensione dal servizio/insegnamento e il licenziamento.

Non viene fatta alcuna distinzione tra i procedimenti ante riforma e quelli successivi alla riforma. I dati che rilevano, infatti, sono quelli relativi alla tipologia di personale, alla tempestività dell'azione disciplinare ed alla varietà dei provvedimenti adottati. Tutti i dati inseriti sono suddivisi per tipologia di personale.

Si richiede di compilare esclusivamente le celle evidenziate con il colore giallo, in quanto le celle evidenziate con altro colore contengono formule matematiche non modificabili. Qualora il dato sia uguale a "0" si può omettere l'inserimento.

Al termine, si prega di salvare il file con la seguente denominazione:"USR (nome regione)_riepilogo 2008_2011.xls".

Per compilare la scheda All. 3 si forniscono le seguenti istruzioni. :

1. Inserire nella casella centrale in alto il nome della Regione di appartenenza (Ad. Es. Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio);

2. Le celle da "C6" a "C11" dovranno contenere i dati relativi ai procedimenti disciplinari attivati prima del 1° gennaio 2008 che, alla medesima data, risultavano non conclusi;

3. Le celle "E12" e "G12" contengono delle formule per il calcolo automatico della media del totale delle medie inserite, anche se una o più delle celle da "E6" a "E11" ovvero da "G6" a "G11" siano pari a "0" ovvero non contengano alcun dato;

4. Le sospensioni cautelari dal servizio, siano esse obbligatorie che facoltative, non devono essere considerate, in quanto non rientrano nei provvedimenti sanzionatori.

La 2^ pagina descrive in modo analitico le motivazioni relative ai provvedimenti disciplinari di sospensione e di licenziamento. Si devono inserire i dati solo nelle celle di colore giallo.

L'allegato 3, deve essere restituito entro il 31 maggio 2012 all'indirizzo di posta elettronica: procedimentidisciplinari.scuola@istruzione.it.


Istruzioni per la compilazione dell'All. 5

"Monitoraggio 1° e 2° semestre 2012"


La scheda di cui all'allegato 5 è sostanzialmente identica a quella di cui all'allegato 3, per cui si rimanda alle istruzioni per la compilazione di cui sopra.

L'unica differenza è che il file excel si compone di due fogli, contenenti le schede relative al primo e secondo semestre dell'anno in corso (vedi le linguette in basso contraddistinte da due colori diversi). Si ricorda che i dati relativi al 1° semestre devono essere inviati entro il 30 giugno 2012, mentre quelli relativi al 2° semestre entro il 31 dicembre 2012, al medesimo indirizzo procedimentidisciplinari.scuola@istruzione.it.

Il file deve essere salvato con la seguente denominazione:"USR.... (nome regione)_monitoraggio 2012_1 semestre.xls".

Sarà cura di questo Dipartimento fornire, in tempo utile per la loro compilazione, le schede di monitoraggio relative agli anni successivi.



Allegato 5


Scheda di rilevazione semestrale per il Monitoraggio a regime dei procedimenti disciplinari


Scarica il file



Dir. Stato 6 dicembre 2007, n. 8
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-sexies
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 60
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 71

Nessun commento: