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mercoledì 23 maggio 2012

Autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 300/1970 all'installazione del dispositivo "Black Box" sugli autoveicoli di servizio della flotta di Poste Italiane S.p.A.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 7-5-2012 n. 8537
Autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 300/1970 all'installazione del dispositivo "Black Box" sugli autoveicoli di servizio della flotta di Poste Italiane S.p.A.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nota 7 maggio 2012, n. 8537 (1).
Autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 300/1970 all'installazione del dispositivo "Black Box" sugli autoveicoli di servizio della flotta di Poste Italiane S.p.A.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Poste Italiane S.p.A., con Sede Legale in Viale Europa n. 190, in Roma, dovendo acquisire dalle Direzioni territoriali del lavoro le autorizzazioni necessarie per l'attivazione del dispositivo "Black Box", ai sensi dell'articolo 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300, al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le procedure necessarie per il rilascio delle stesse, ha presentato istanza a questa Direzione generale per l'attività ispettiva affinché vengano emanate indicazioni operative a tutte le Direzioni territoriali del lavoro.
L'azienda, con l'allegata nota (allegato 1), ha fornito tutte le indicazioni utili per poter valutare la sussistenza delle esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro che motivano l'installazione del dispositivo "Black Box".
In relazione a quanto esplicitato nella istanza, si è ritenuto opportuno procedere ad una analisi unitaria delle diverse problematiche connesse alla installazione del predetto dispositivo, anche in relazione alle sollecitazioni di numerosi uffici territoriali ai quali era stata inoltrata la richiesta di autorizzazione prima ancora di una formalizzazione a questa Direzione generale, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti autorizzativi e di fornire univoche indicazioni tecniche, tali da agevolare una più rapida ed uniforme adozione defili eventuali atti amministrativi.
Verificata la documentazione prodotta da Poste Italiane, questa Direzione generale d'intesa con la Direzione generale delle regioni industriali e dei rapporti di lavoro, ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in relazione alla adozione dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/1970.
In primo luogo l'adozione dei suddetti provvedimenti da parte delle direzioni territoriali del lavoro è legittimata dal fatto che presso alcune delle 173 Unità Produttive dell'Azienda non è stato raggiunto l'accordo, di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Per quanto attiene invece il merito della richiesta, va in primo luogo rilevato che sussistono le "specifiche" esigenze organizzative e produttive in quanto, come precisato dall'azienda, la numerosità del parco veicoli rende fondamentale l'introduzione di sistemi automatizzati che permettono di ottenere informazioni omogenee, a supporto dell'organizzazione degli automezzi, finalizzate anche a pianificare e gestire nel tempo l'ottimale allocazione della flotta.
Il sistema è funzionale anche ad assicurare le esigenze di "sicurezza del lavoro" sia perché con detta funzionalità si riesce a monitorare la scadenza degli interventi manutentivi dei veicoli e ad effettuare una puntuale programmazione della stessa, sia perché a seguito di un incidente, il sistema Black Box attiva in automatico una "chiamata di emergenza" in tempo reale verso la sala operativa esterna a Poste, consentendo di intervenire nell'immediato per prestare soccorso all'utilizzatore del mezzo. Il sistema Black Box consente inoltre di ricostruire le dinamiche degli incidenti ai fini assicurativi, ed offre al conducente un supporto valido e riconosciuto nel caso di controversie legali.
È di primaria importanza anche la possibile utilizzazione del Black Box come deterrente contro i funi dei veicoli, riuscendo quindi a garantire una migliore tutela e sicurezza degli effetti postali trasportati e degli stessi veicoli.
Premesso che il dispositivo "Black Box" è esclusivamente destinato a finalità organizzative e di sicurezza, e pertanto rimane esclusa ogni altra finalità, diretta e indiretta, di controllo a distanza dell'attività lavorativa del personale operante sui mezzi, la Società ha precisato che l'adozione del predetto sistema consente anche una riduzione del premio di tariffa della polizza assicurativa secondo quanto previsto anche dal c.d. Decreto Liberalizzazioni (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27).
Tutto ciò promesso, si ritiene che sussistano tutti i presupposti normativi di cui all'articolo 4 della L. n. 300/1970 che legittimano l'installazione del dispositivo in questione, e che le specifiche tecniche fornite dall'azienda sono da ritenersi compatibili con le esigenze di tutela della riservatezza dei lavoratori. Pertanto i provvedimenti autorizzativi richiesti a codesti uffici vanno rilasciati, indipendentemente dall'effettuazione di ulteriori accertamenti tecnici preventivi, in considerazione delle modalità standardizzate di funzionamento del dispositivo sull'intero territorio nazionale subordinandone comunque l'efficacia al rispetto delle seguenti condizioni:
1) l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta al personale dipendente in merito alle modalità di funzionamento e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione;
2) all'impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al sistema da installare se non in conformità al dettato dell'art. 4 della L. n. 300/1970;
3) i dati scaricati dai dispositivi installati a bordo dei veicoli "full rent" saranno raggruppati dal fornitore (Octo Telematica) e resi disponibili a Poste Italiane in forma aggregata. È fatto esplicito divieto a Poste Italiane S.p.A., di richiedere acquisire ed utilizzare dati non in forma aggregata, in modo da includere che si possa risalire a singole prestazioni;
4) le informazioni non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
5) essendo la raccolta dei dati esclusivamente desinata alle esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, rimane esclusa ogni altra finalità, diretta e indiretta, di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti;
6) dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;
7) la Direzione territoriale si riserva di effettuare eventuali accertamenti in ordine al corretto utilizzo del sistema conformemente alle specifiche tecniche fornite dall'azienda e allegate al provvedimento autorizzativo.


Le Unità Produttive di Poste Italiane invieranno a ciascuno degli uffici competenti copia dell'istanza di conformità a quanto dichiarato a questa Direzione generale corredata dall'indicazione del responsabile del trattamento dati.

Allegato 1 (2)
(2) Si omette il testo dell’allegato 1 in quanto non pubblicato alla fonte.

L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1


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