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mercoledì 23 maggio 2012

Disposizioni riguardanti gli oneri e le spese relative al rilascio di duplicati e certificati di documenti doganali.


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Agenzia delle dogane
Nota 17-5-2012 n. 27434/R.U.
Disposizioni riguardanti gli oneri e le spese relative al rilascio di duplicati e certificati di documenti doganali.
Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio dei regimi doganali e fiscali.
Nota 17 maggio 2012, n. 27434/R.U. (1).
Disposizioni riguardanti gli oneri e le spese relative al rilascio di duplicati e certificati di documenti doganali.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio dei regimi doganali e fiscali.



Alle
Direzioni interregionali, regionali e provinciali dell'agenzia delle dogane

Agli
Uffici delle dogane


Loro sedi
e, p.c.:
Alla
Direzione centrale affari giuridici e contenzioso

Alla
Direzione centrale amministrazione e finanza

Alla
Direzione centrale accertamenti e controlli

All’
Ufficio centrale Audit interno


Sede





Con Circ. 11 dicembre 2002, n. 75/D sono state disciplinate le modalità procedurali per la richiesta del duplicato dell'esemplare n. 3 del D.A.U., corredato dell'apposito timbro attestante l'uscita della merce dalla Comunità, nei casi di smarrimento dell'esemplare da parte dell'esportatore. In tale contesto, è stato stabilito che il servizio prestato dagli uffici doganali venga remunerato al fine di coprire le spese sostenute per il rilascio del duplicato, facendo riferimento ai rimborsi orari di cui al D.M. 24 giugno 1992, n. 403 "Regolamento recante la disciplina per il rimborso all'erario da parte di privati ed enti diversi dallo Stato, del corrispettivo dei servizi resi dal Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette".
Con la Circ. 7 luglio 2004, n. 37/D venne stabilito che, analogamente a quanto previsto per il rilascio del duplicato dell'esemplare n. 3 del D.A.U., fosse riconosciuto all'amministrazione doganale il ristoro delle spese sostenute per il rilascio di duplicati di altri documenti doganali, ad esempio per il rilascio del duplicato di dichiarazione di immissione in libera pratica o di un certificato EUR 1 o suo rilascio a posteriori o di altri documenti, sulla base della valutazione che tali prestazioni non rientrino nei normali compiti di istituto.
Inoltre venne stabilito che il ristoro delle spese sostenute fosse determinato prendendo a riferimento il rimborso orario fissato per il personale di qualifica A2 dal Decreto ministeriale sopra citato e quantificato in due ore il tempo medio per espletare tali procedure.
Con la successiva nota n. 7627 del 31 dicembre 2004 vennero forniti alcuni chiarimenti sulle procedure di contabilizzazione delle entrate (a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione) relative all'applicazione delle procedure disciplinate dalle predette circolari.
Sulla ripartizione degli oneri e delle spese connesse all'espletamento degli adempimenti doganali, il Reg. (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale aggiornato, in vigore dal 24 giugno 2008 per quelle norme che non richiedono disposizioni di applicazione e che è stato portato all'attenzione delle Direzioni in indirizzo, nota n. 6908 del 27 dicembre 2008, dall'allora Area centrale relazioni internazionali, contempla una specifica norma (l'art. 30, par. 1) in vigore dal 1° gennaio 2011, secondo quanto disposto dall'art. 188, par .3) del citato regolamento, che dispone testualmente nella prima parte quanto segue:


1. Le autorità doganali non impongono alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall’applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti.
La disposizione in parola stabilisce un principio di carattere generale che fa salve, tuttavia, determinate situazioni nelle quali, in relazione ai servizi resi, l'autorità doganale può richiedere il pagamento di oneri per il ristoro delle spese sostenute e che sono esplicitate nella seconda parte del medesimo paragrafo e che si riportano di seguito:
a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;
b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell’articolo 20 o alla fornitura di informazioni a norma dell'art. 8, paragrafo 1;
c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale;
d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.


Al fine di assicurare una puntuale applicazione della citata disposizione, raccomandata dalla Commissione europea, non si farà luogo a richiesta di pagamento a carico degli operatori per il rilascio di duplicati o certificati richiesti dall'applicazione della normativa doganale (a titolo esemplificativo rilascio a posteriori o del duplicato del certificato di origine EUR 1 disciplinato dagli artt. 113 e 114 del Reg. (CEE) n. 2454/93) durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali.
Di conseguenza, sono da considerare superate e pertanto non più applicabili le disposizioni contenute nella Circ. 11 dicembre 2002, n. 75/D e nella Circ. 7 luglio 2004, n. 37/D ove incompatibili con il precetto comunitario.
Restano, tuttavia, valide le direttive impartite con circolari o note disciplinanti il rimborso delle spese sostenute per la prestazione dei servizi che rientrano nel campo di applicazione dei servizi a pagamento, come disciplinati dalle lettere a), b), c), d), del paragrafo 1 dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 450/2008 del 23 aprile 2008, (cfr. Circ. 18 novembre 2011, n. 34/D) ovvero le disposizioni concernenti il ristoro degli oneri per il rilascio di duplicati o certificati non richiesti dall'applicazione della normativa doganale.
Della presente direttiva sarà data contezza al Comitato di indirizzo permanente dell'Agenzia nella prossima seduta utile.


Le Direzioni in indirizzo vigileranno sull'operato dei dipendenti Uffici, affinché venga assicurata una puntuale applicazione delle presenti istruzioni, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali problematiche applicative.


Il Direttore centrale
Ing. Walter De Santis

Circ. 11 dicembre 2002, n. 75/D
Circ. 7 luglio 2004, n. 37/D
Reg. (CE) 23 aprile 2008, n. 450/2008, art. 30
Reg. (CE) 23 aprile 2008, n. 450/2008, art. 188
D.M. 24 giugno 1992, n. 403


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