ANSA-SCHEDA/ PEDOFILIA:CAMERA,PIU'RIGORE CONTRO 'ORCHI' DEL WEB
'STORIA INFINITA' RATIFICA CONVENZIONE LANZAROTE DURA DA 2009
(di Francesco Bongarra')
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Dopo tre anni di discussioni e
votazioni non si conclude ancora il percorso legislativo della
ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro
lo sfruttamento e l'abuso sessuale siglata a Lanzarote il 25
ottobre 2007.
Il testo, approvato alla Camera che lo ha ulteriormente
modificato, torna al Senato che dovra' esaminarlo in sesta
lettura. La ratifica riveste una particolare importanza perche'
contrasta un tipo di reato che e' spesso alla ribalta della
cronaca. Nel lungo 'ping pong' tra Camera e Senato cominciato
all'inizio del 2009 e' rimasto confermato l'impianto
sanzionatorio che inasprisce le pene per la prostituzione
minorile e prevede pesanti sanzioni per chi assiste a spettacoli
pornografici in cui sono coinvolti minorenni. Piu' rigore anche
contro i maltrattamenti su familiari e conviventi.
Ecco, in sintesi, i punti centrali del provvedimento con le
modifiche apportate a palazzo Madama.
- PROSTITUZIONE MINORILE. Reclusione da sei a dodici anni e
multa da 15.000 a 150.000 euro per chi induce alla prostituzione
un minorenne, favorisce, organizza o controlla la prostituzione
di un minorenne. Chiunque compie atti sessuali con un minore fra
i 14 e i 18 anni,in cambio di un corrispettivo in denaro o altra
utilita', anche solo promessi, e' punito con la reclusione da
uno a sei anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro. Se il
minore ha meno di 16 anni, la pena e' aumentata da un terzo alla
meta'.
Pene aumentate se si tratta di minori in stato di infermita' o
minorazione. In caso di prostituzione minorile sara' escluso il
patteggiamento.
- ISTIGAZIONE A PRATICHE DI PEDOFILIA E DI PEDOPORNOGRAFIA.
Punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni chiunque
pubblicamente istiga alla pedofilia e ne fa apologia. Non
possono essere invocate, a propria scusa, ''ragioni di carattere
artistico, letterario, storico o di costume''. Inoltre, la pena
e' aumentata se il fatto e' compiuto con il mezzo della stampa,
in via telematica attraverso internet (il cosidetto grooming) o
con strumenti informatici, per esempio con gli sms, le chat, i
social network e i giochi on line.
- MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI: Riscritto l'art
572 del codice penale. Chiunque maltratta un familiare o un
convivente o una persona a lui affidata e' punito con la
reclusione da due a sei anni. La pena aumenta da otto a nove
anni nel caso di lesioni personali gravi.
- CARCERE PER CHI ASSISTE A SPETTACOLI PORNO CON MINORI:
Chiunque assiste a spettacoli pornografici in cui sono coinvolti
minori di anni 18 in attivita' sessuali esplicite o anche
simulate e' punito con la reclusione fino a tre anni.
- CHIUSURA DI ESERCIZI COMMERCIALI E REVOCA LICENZA EMITTENTI:
Vale per i locali e le emittenti televisive la cui attivita'
rientra nei reati di pedofilia e pedopornografia.
- IGNORANZA ETA' PERSONA OFFESA: Il colpevole non puo' invocare
a propria scusa l'ignoranza dell' eta' della persona offesa
qualora si tratti di un minore di anni 18 ''salvo che si tratti
di ignoranza inevitabile''.
- CORRUZIONE MINORENNE: reclusione da uno a cinque anni a chi
compie atti sessuali alla presenza di minore di anni 14 al fine
di farlo assistere.
- ATTENUANTI PER CHI COLLABORA CON POLIZIA. La pena e'
diminuita da un terzo fino alla meta' per colui che, pur avendo
concorso al reato, collabora.
- INSEGNANTI INTERDETTI A VITA. La condanna o l'applicazione
della pena su richiesta delle parti comporta l'interdizione
perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e
grado.
- NELLE INDAGINI CONSULENTE PSICHIATRA: Si prevede la presenza
e l'ausilio di un psicologo o di un psichiatra infantile nei
contatti con i minori durante le indagini.
- RIABILITAZIONE IN CARCERE: Si ricorre a trattamenti
psicologici per i pedofili dietro le sbarre
(ANSA).
FLB
05-LUG-12 14:42 NNNN
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