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sabato 4 agosto 2012

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 marzo 2012, n. 121 Regolamento di esecuzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti. (12G0144) (GU n. 179 del 2-8-2012 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2012




IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; Visto l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»; Visto l'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.M. 28 aprile 2009, n. 132, recante "Regolamento di esecuzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2009, n. 221; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato"; Visto il parere reso dal Centro nazionale sangue dell'Istituto Superiore di sanita' reso in data 25 ottobre 2010, n. CNS 0001164; Udito il parere del Consiglio di Stato numero 2065/2001 espresso nella seduta del 7 ottobre 2011; Vista la nota n. 8407 del 29 novembre 2011, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, la modifica allo schema di regolamento e' stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 1. L'articolo 3 del D.M. 28 aprile 2009, n. 132, e' modificato come segue: a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "per i soggetti talassemici" sono aggiunte le seguenti parole: ", i soggetti affetti da drepanocitosi o anemia falciforme".

          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e   sulle   pubblicazioni   ufficiali   della    Repubblica
          italiana,approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3  e  4,  della
          legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri) pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              Si riporta il testo dell'art. 33,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.   222
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          1° ottobre 2007, n.  159,  recante  interventi  urgenti  in
          materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e  l'equita'
          sociale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30  novembre
          2007, n. 279, Suppl. Ordinario n. 249/L: 
              «1.  Per  le  transazioni  da  stipulare  con  soggetti
          talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti  da
          anemie ereditarie,  emofilici  ed  emotrasfusi  occasionali
          danneggiati  da  trasfusione  con  sangue  infetto   o   da
          somministrazione di  emoderivati  infetti  e  con  soggetti
          danneggiati  da  vaccinazioni   obbligatorie,   che   hanno
          instaurato azioni di risarcimento danni  tuttora  pendenti,
          e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007. 
              2. Con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati
          i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un
          piano pluriennale, le transazioni di  cui  al  comma  1  e,
          comunque, nell'ambito  della  predetta  autorizzazione,  in
          analogia e coerenza con i criteri transattivi gia'  fissati
          per i soggetti emofilici dal  decreto  del  Ministro  della
          salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla  base  delle  conclusioni
          rassegnate dal gruppo tecnico  istituito  con  decreto  del
          Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita',
          a parita' di gravita' dell'infermita', per  i  soggetti  in
          condizioni  di   disagio   economico   accertate   mediante
          l'utilizzo  dell'indicatore  della   situazione   economica
          equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo  31  marzo
          1998, n. 109, e successive modificazioni.». 
              Si riporta il testo dell'art. 2, commi 361 e 362, della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge  finanziaria   2008),   pubblicata   in   Supplemento
          Ordinario della Gazzetta Ufficiale  28  dicembre  2007,  n.
          300: 
              «361. Per le  transazioni  da  stipulare  con  soggetti
          talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o  da  anemie
          ereditarie,   emofilici    ed    emotrasfusi    occasionali
          danneggiati  da  trasfusione  con  sangue  infetto   o   da
          somministrazione di  emoderivati  infetti  e  con  soggetti
          danneggiati  da   vaccinazioni   obbligatorie   che   hanno
          instaurato azioni di risarcimento danni  tuttora  pendenti,
          e' autorizzata la spesa di 180  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2008. 
              362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati
          i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un
          piano pluriennale, le transazioni di cui al  comma  361  e,
          comunque, nell'ambito  della  predetta  autorizzazione,  in
          analogia e coerenza con i criteri transattivi gia'  fissati
          per i soggetti emofilici dal  decreto  del  Ministro  della
          salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla  base  delle  conclusioni
          rassegnate dal gruppo tecnico  istituito  con  decreto  del
          Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita',
          a parita' di gravita' dell'infermita', per  i  soggetti  in
          condizioni  di   disagio   economico   accertate   mediante
          l'utilizzo  dell'indicatore  della   situazione   economica
          equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo  31  marzo
          1998, n. 109, e successive modificazioni.». 
              Si riporta il testo dell'art.3, comma  1,  lettera  a),
          del decreto ministeriale  28  aprile  2009,  n.  132,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              "1 Per la stipula delle transazioni con i  soggetti  di
          cui all'art. 1, in coerenza con il prevalente  orientamento
          delle giurisdizioni superiori in materia,  si  applicano  i
          seguenti criteri specifici, fermi restando i presupposti di
          cui all'articolo 2: 
              a) per i soggetti talassemici, i  soggetti  affetti  da
          drepanocitosi o anemia falciforme ed i  soggetti  emofilici
          si adottano i  medesimi  criteri  e  corrispondenti  moduli
          transattivi  gia'  fissati   per   i   soggetti   emofilici
          dall'articolo 1, comma 1 del  decreto  del  Ministro  della
          salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla  base  delle  conclusioni
          rassegnate dal gruppo tecnico  istituito  con  decreto  del
          Ministro della salute in data 13 marzo 2002,  ivi  compresi
          gli importi fissati dallo  stesso  documento  conclusivo  e
          riportati nella tabella allegata al  presente  decreto,  da
          considerarsi  limiti   massimi   inderogabili   entro   cui
          determinare i singoli importi transattivi in base  all'eta'
          del soggetto al momento della manifestazione del danno; 
              (Omissis).". 
              La legge 13 novembre  2009,  n.  172  (Istituzione  del
          Ministero della salute e incremento del numero  complessivo
          dei Sottosegretari di Stato), e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera a),  del
          decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 132, si veda  nelle
          note alle premesse
Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 marzo 2012 Il Ministro della salute Balduzzi p. il Ministro dell'economia e delle finanze, il Vice Ministro delegato Grilli Visto, il Guardasigilli: Severino 

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