IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Visto l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.M. 28 aprile 2009, n.
132, recante "Regolamento di esecuzione dell'articolo 33, comma 2,
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo
2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione
dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con
soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da
anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati
da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di
emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni
tuttora pendenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
2009, n. 221;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato";
Visto il parere reso dal Centro nazionale sangue dell'Istituto
Superiore di sanita' reso in data 25 ottobre 2010, n. CNS 0001164;
Udito il parere del Consiglio di Stato numero 2065/2001 espresso
nella seduta del 7 ottobre 2011;
Vista la nota n. 8407 del 29 novembre 2011, con la quale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, la
modifica allo schema di regolamento e' stata comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. L'articolo 3 del D.M. 28 aprile 2009, n. 132, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "per i soggetti
talassemici" sono aggiunte le seguenti parole: ", i soggetti affetti
da drepanocitosi o anemia falciforme".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Si riporta il testo dell'art. 33, commi 1 e 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
2007, n. 279, Suppl. Ordinario n. 249/L:
«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da
anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati
i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un
piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e,
comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in
analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati
per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della
salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni
rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del
Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita',
a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in
condizioni di disagio economico accertate mediante
l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni.».
Si riporta il testo dell'art. 2, commi 361 e 362, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 2008), pubblicata in Supplemento
Ordinario della Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300:
«361. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.
362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati
i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un
piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e,
comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in
analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati
per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della
salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni
rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del
Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita',
a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in
condizioni di disagio economico accertate mediante
l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni.».
Si riporta il testo dell'art.3, comma 1, lettera a),
del decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 132, come
modificato dal presente regolamento:
"1 Per la stipula delle transazioni con i soggetti di
cui all'art. 1, in coerenza con il prevalente orientamento
delle giurisdizioni superiori in materia, si applicano i
seguenti criteri specifici, fermi restando i presupposti di
cui all'articolo 2:
a) per i soggetti talassemici, i soggetti affetti da
drepanocitosi o anemia falciforme ed i soggetti emofilici
si adottano i medesimi criteri e corrispondenti moduli
transattivi gia' fissati per i soggetti emofilici
dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro della
salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni
rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del
Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi
gli importi fissati dallo stesso documento conclusivo e
riportati nella tabella allegata al presente decreto, da
considerarsi limiti massimi inderogabili entro cui
determinare i singoli importi transattivi in base all'eta'
del soggetto al momento della manifestazione del danno;
(Omissis).".
La legge 13 novembre 2009, n. 172 (Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo
dei Sottosegretari di Stato), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278.
Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 132, si veda nelle
note alle premesse
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 15 marzo 2012
Il Ministro della salute
Balduzzi
p. il Ministro dell'economia
e delle finanze,
il Vice Ministro delegato
Grilli
Visto, il Guardasigilli: Severino
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