Translate

giovedì 30 agosto 2012

Stagione della caccia al via: ecco tutte le regole, i divieti e le prescrizioni dell'attivita' venatoria




Stagione della caccia al via: ecco tutte le regole, i divieti e le prescrizioni dell'attivita' venatoria
Si puo' sparare dall'alba al tramonto, ma martedi' e venerdi' c'e' il 'silenzio'. Ed e' proibito nelle aree incendiate

ROMA - Stagione venatoria: si comincia. Ecco - in collaborazione
tra l'agenzia Dire ed Arci Caccia - alcune indicazioni su
obblighi e prescrizioni relative all'attivita' venatoria. Ad ogni
modo, per l'esercizio dell'attivita' rispettoso delle regole va
verificata sempre la norma locale disposta.

- L'esercizio venatorio non e' consentito nelle giornate di
martedi' e venerdi' (silenzio venatorio).
- L'esercizio venatorio e' consentito da un'ora prima del sorgere
del sole fino al tramonto.

Ecco quindi alcuni dei divieti cui devono attenersi i cacciatori,
con alcuni che corrispondono ad essenziali norme da rispettare
per una migliore sicurezza. E' quindi vietato:

- L'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e
privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti
ad attivita' sportive;
- L'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali
regionali e nelle riserve naturali conformemente alla
legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;
- L'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna
selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che,
secondo le disposizioni regionali, sentito il parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino
condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna
selvatica;
- L'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato
ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile
dell'autorita' militare, o dove esistano beni monumentali,
purche' dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse
indicanti il divieto;
- L'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre
pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio
di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad
abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta
metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade
carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- Sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di
fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in
caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e
stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di
comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate
quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri
impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti
ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed
all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
agro-silvo-pastorale;
- Il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone
ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli
di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per
l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni
regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano
scariche e in custodia;
- Cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare,
a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore
negli specchi o corsi d'acqua;
- Cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da
aeromobili;
- Cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine
operatrici agricole in funzione;
- Cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di
neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le
disposizioni emanante dalle regioni interessate;
- Cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua
artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e
su terreni allagati da piene di fiume;
- Usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dalla
normativa;
- Usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia
agli acquatici;
- Usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati
ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento
meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza
amplificazione del suono;
- Cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria
della pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle valli
da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da
tasse, indicanti il divieto di caccia;
- Usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
- Usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze
adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni
similari;
- Fare impiego di civette;
- Usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con
scatto provocato dalla preda;
- Fare impiego di balestre.

Va poi segnalato che la legge vieta "nelle zone boscate
percorse dal fuoco" anche il pascolo e la caccia oltre altre
attivita'. Infine, l'accesso ai cacciatori nelle proprieta'
agricole e' consentito esclusivamente nei periodi previsti dal
calendario venatorio e a fronte di una autorizzazione delle
istituzioni preposte nonche' alla disponibilita' dei proprietari
di inserire i terreni negli Ambiti territoriali di caccia (Atc),
fermi i divieti a tutela dei pascoli, delle colture in atto e
delle abitazioni come sopra riportato. Nelle aree protette,
comunque, vige il divieto assoluto di caccia. Il trasporto dei
cani a bordo dell'auto deve avvenire nel rispetto del codice
della strada e delle norme di tutela del benessere animale.

30 agosto 2012

(Amb/ Dire)
09:57 30-08-12

NNNN

Nessun commento: