I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 19-11-2012 n. 18904
Pensioni delle Gestioni dei lavoratori autonomi. Utilizzo della contribuzione ai fini delle prime liquidazioni e dei supplementi.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 19 novembre 2012, n. 18904 (1).
Pensioni delle Gestioni dei lavoratori autonomi. Utilizzo della contribuzione ai fini delle prime liquidazioni e dei supplementi.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Sono pervenute alla scrivente Direzione centrale alcune segnalazioni in merito all'utilizzazione della contribuzione versata nelle Gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e Cd/Cm) al fine del calcolo delle pensioni in prima liquidazione e dei supplementi di pensione.
Al riguardo si ribadiscono le seguenti istruzioni.
1. Prime liquidazioni
Come è stato specificato alle Sedi al punto 1.4 della circolare n. 94 del 24 marzo 1992, in relazione a quanto previsto al punto 6 della parte prima della circolare n. 274 del 21 dicembre 1990 "I versamenti sul minimale e quelli dovuti a conguaglio sull'eccedenza costituiscono un contributo unico anche se il relativo versamento, per espressa disposizione di legge, viene effettuato con modalità e in tempi diversi, a seconda che riguardi redditi compresi entro il limite del minimale o redditi superiori. In altre parole, il contributo relativo ad un determinato mese può essere utilizzato solo se, per il mese stesso, risulti versato l'intero importo del reddito di impresa dell'anno precedente, ragguagliato a mese. Pertanto, nell'ipotesi in cui non venga presentata la dichiarazione di responsabilità prevista dalla citata circolare n. 274/1990 circa la misura del reddito prodotto nell'anno precedente, i contributi mensili non potranno essere utilizzati ai fini pensionistici prima del versamento del conguaglio".
In base a tali istruzioni si possono verificare le seguenti situazioni (v. punto 12 della circolare n. 85 del 29 marzo 1995):
A) Contributi non determinanti
Qualora i contributi siano eccedenti rispetto a quelli necessari per il diritto a pensione, si procederà alla liquidazione provvisoria del trattamento senza tenere conto di tali contributi. Dopo il versamento del saldo, la pensione dovrà essere liquidata in via definitiva. L'operazione può essere anticipata rispetto al versamento dei contributi, qualora venga presentata una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che per l'anno in esame non siano dovuti contributi a saldo. Si richiamano in proposito, per analogia, le istruzioni contenute nel punto 6 della circolare n. 274/1990 e nel punto 1.4 della circolare n. 94/1992 già citate.
B) Contributi determinanti
Qualora i contributi relativi siano determinanti ai fini del diritto alla prestazione richiesta, si potrà procedere, dopo aver accertato il versamento della contribuzione sul minimale:
- alla liquidazione provvisoria del trattamento sulla base dei presupposti indicati nella citata circolare n. 94/1992 (versamento dei contributi sul minimale, eventualmente integrati da quelli sul reddito d'impresa eccedente tale minimale); nel comunicare all'interessato il carattere provvisorio della liquidazione, dovrà essere fatto presente che nel caso in cui, in relazione all'ammontare dei redditi dell'anno in esame, sia dovuta una contribuzione a saldo, la continuazione dell'erogazione del trattamento pensionistico sarà subordinata al pagamento del contributo residuo;
- alla liquidazione del trattamento in via definitiva, dopo il versamento dei contributi a saldo. L'operazione può essere anticipata rispetto al versamento, qualora venga presentata la dichiarazione di responsabilità nella quale venga dichiarato che per l'anno in esame non siano dovuti contributi a saldo. Delle pensioni liquidate in via provvisoria con i criteri di cui al presente punto dovrà essere tenuta particolare evidenza.
Tutto ciò premesso, si conferma che, secondo le disposizioni sopra ricordate, le pensioni in oggetto dovranno essere immediatamente liquidate in via provvisoria sia che i contributi dell'anno di liquidazione della pensione siano o meno determinanti come sopra rammentato, in attesa della trasformazione in definitiva che dovrà avvenire entro e non oltre il momento in cui diventi disponibile il reddito definitivo dell'anno in esame e sia effettuato l'eventuale contributo a saldo (normalmente giugno dell'anno successivo).
2. Supplementi di pensione
Per quanto riguarda la liquidazione dei supplementi di pensione per contribuzione versata nelle Gestioni dei lavoratori autonomi, si ricorda che, come sancito dall'art. 7, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 155 "Per la determinazione del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi".
Al riguardo, si conferma che al momento della liquidazione del supplemento deve essere obbligatoriamente calcolata tutta la contribuzione versata fino al momento della domanda.
Qualora la stessa non fosse immediatamente fruibile, per le motivazioni sopra indicate al punto 1, a causa della mancanza del versamento a saldo, il supplemento dovrà essere calcolato con la contribuzione immediatamente utilizzabile, in attesa di poterlo liquidare definitivamente al momento del pagamento dell'eventuale contribuzione a saldo o della presentazione, da parte dei richiedenti, di apposita dichiarazione di responsabilità concernente il reddito definitivo dell'anno in esame.
In nessun caso si potrà rimandare il calcolo definitivo del supplemento alla presentazione di una successiva domanda di supplemento presentata alle scadenze temporali previste per legge, ma si dovrà procedere al calcolo definitivo del supplemento non appena saranno disponibili i dati reddituali necessari.
3. Trasformazione provvisorie in definitive
Si rammenta che la tempestiva trattazione delle pensioni, ai fini della trasformazione dei trattamenti pensionistici liquidati in via provvisoria in definitivi, incide sulla produttività delle sedi.
In tale ottica le Sedi dovranno, pertanto, porre particolare attenzione alla tempistica delle trasformazioni, non superando, in nessun caso, il momento in cui diventi disponibile il reddito definitivo dell'anno in esame e sia effettuato l'eventuale versamento a saldo (normalmente entro il mese di giugno dell'anno successivo).
Ciò premesso, le Sedi provvederanno a richiedere entro il 31 luglio dell'anno successivo la dichiarazione reddituale (Mod.AP26) e copia dell'eventuale versamento a saldo per tutti i soggetti nei cui confronti è stata liquidata la pensione in via provvisoria, in modo da procedere nel periodo immediatamente successivo alla trasformazione in definitiva.
L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 7
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