Riceviamo da Ficiesse e pubblichiamo
RIFORMA PREVIDENZIALE: IL COCER GDF INCONTRA I MINISTRI GRILLI E DI PAOLA E PROPONE MIGLIORAMENTI AL REGOLAMENTO GOVERNATIVO
Nella giornata di ieri il
CoCeR della Guardia di Finanza ha incontrato i
ministri dell'economia, Prof. Grilli e della Difesa, Amm. Di Paola, e ha
consegnato una ulteriore proposta migliorativa del regolamento di
armonizzazione previdenziale approvato dal Governo a fine ottobre.
A quanto pare il documento avrebbe incontrato il favore anche di altre sezioni del CoCeR Interforze a la disponibilità dei due dicasteri a valutarne con approccio positivo il contenuto.
Di seguito il testo della proposta.
A quanto pare il documento avrebbe incontrato il favore anche di altre sezioni del CoCeR Interforze a la disponibilità dei due dicasteri a valutarne con approccio positivo il contenuto.
Di seguito il testo della proposta.
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Consiglio Centrale di Rappresentanza
Consiglio Centrale di Rappresentanza
Come già rappresentato nel precedente documento del 30.10.2012 ed anche a seguito di ulteriori approfondimenti, il Consiglio ritiene che il testo del regolamento approvato dal Governo, pur migliorativo rispetto alle bozze precedenti, rimanga comunque insoddisfacente e che pertanto possa essere migliorato in più di una sua parte, con particolate riferimento ai requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’art. 4.
In definitiva, al fine di contemperare le esigenze dei singoli e quelle delle Amministrazioni di non vedere un repentino aumento dell’invecchiamento del personale e mantenere inalterati i livelli di efficienza, si ritiene opportuno limitare gli ostacoli, in termini di requisiti e penalizzazioni, ai collocamenti in congedo a domanda.
Considerando anche che per il resto dei dipendenti pubblici e privati che si trovano nella condizione c.d. di “lavoratori precoci”, la normativa vigente in tema di pensione anticipata (combinato disposto dell’art. 24 co. 10 del decreto “Salva Italia” e dell’art. 6 co. 2.quater del D.L. n.216/2011) prevede la non applicazione delle “penalizzazioni” per i soggetti che maturano il requisito di accesso alla pensione anticipata entro il 31.12.2017.
Ciò posto, reputiamo che la soluzione ottimale potrebbe essere quella di:
• per quanto attiene alla pensione c.d. anticipata, prevista dall’art. 4 co. 1 del regolamento:
- non prevedere penalizzazioni sino al 31.12.2018 in analogia a quanto già previsto per il resto dei lavoratori c.d. “precoci”;
- rimodulare l’età anagrafica di riferimento per le c.d. “penalizzazioni” da 59 a 57 anni a decorrere dal 01.01.2019, anche al fine di armonizzare detto limite con i 5 anni della c.d. “supervalutazione”;
• per quel che concerne la pensione anticipata c.d. “per quote” prevista dall’art. 4 comma 2, del regolamento è necessario abbassare il requisito anagrafico da 58 a 55 anni (lettera a), da 58 a 56 anni (lettera b) e da 59 a 57 anni (lettera c), rimodulando nel contempo in aumento i requisiti contributivi.
Roma, 07 novembre 2012
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