ASSOCIAZIONI E ATTIVITA' SINDACALI - FORZE ARMATE
T.A.R. (Lpd) Palermo Sez. I, Sent., 23-03-2010, n. 3477
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 16.1.2008, e depositato il successivo 12.2, il ricorrente ha impugnato la nota n. 1599/312006- Sched. Di prot. del 9.11.2007 del Comando Regione Carabinieri (Lpd) - SM - Uff. personale e chiesto l'accertamento e la declaratoria del suo diritto ad essere reintegrato nelle funzioni sindacali di membro del Co.Ba.R. della Regione Carabinieri della (Lpd), nonché al risarcimento di tutti i danni patiti in ragione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.
Lamenta parte ricorrente che l'amministrazione intimata avrebbe adottato il provvedimento impugnato senza prima attendere gli accertamenti sanitari volti a verificare la dipendenza da causa di servizio delle patologie dallo stesso sofferte; che tale provvedimento sarebbe stato adottato in violazione dell'art. 8 della legge n. 53/1989 nonché degli artt. 13 e 19 del D.P.R. 691/1979, dettati in materia di decadenza del mandato sindacale, e che ove fosse corretta l'interpretazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, quest'ultima normativa sarebbe incostituzionale.
Si è costituita l'amministrazione intimata, che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto il suo rigetto.
Alla pubblica udienza di discussione i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei sensi che verranno precisati.
L'assunzione ed il mantenimento del mandato di rappresentante presso il COBAR è disciplinata dagli art. 13 e 19 del D.P.R. n. 691/1979.
Per quel che interessa nella presente controversia, il 5° comma dellàart. 19 indica i requisiti necessari per potere essere eletti ed, alla lettera f), prevede la condizione di "non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa".
In sintonia ad analoghe previsioni esistenti per altre categorie di lavoratori, la disposizione ha evidentemente lo scopo di far sì che i rappresentanti eletti presso il COBAR svolgano effettivamente il servizio in ragione del quale rientrano tra i soggetti eleggibili.
Il precedente art. 13 disciplina i casi in cui i militari eletti cessano anticipatamente dal mandato ed in particolare prevede tale evenienza nel caso in cui sopravvenga la "perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti alle lettere a), b), e) ed f) di cui al quarto comma del successivo art. 19".
In applicazione di tali disposizioni ed in conseguenza del fatto che il ricorrente aveva raggiunto un numero di giorni di malattia tale da far scattare l'aspettativa dal servizio - sulla base delle disposizioni che regolano le assenze per malattia - l'amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato di decadenza dal mandato di rappresentante presso il COBAR.
Si può prescindere dall'esame dei rilievi articolati dal ricorrente in ordine alla determinazione relativa al suo collocamento in aspettativa dal servizio, considerato che il Collegio ritiene errata l'interpretazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 691/1979 poste a fondamento del provvedimento impugnato.
In primo luogo non appare secondario rilevare che quando il D.P.R. in questione è stato emanato, il collocamento in aspettativa non era regolato dalla legge n. 53/1989, e dalla ulteriore normativa secondaria adottata in sua esecuzione, ma dalla previgente legge 18.10.1961 n. 1168 che, all'art.7, prevedeva che il militare "può essere collocato in aspettativa per provata infermità".
Il concetto di "provata infermità" sembra richiamare non tanto uno stato patologico, più o meno lungo, relativo al passato, ma una sorta di valutazione prognostica dello stato di salute dell'interessato che nel futuro potrà determinare frequenti e lunghe assenze dal servizio.
Precludere la possibilità di assumere l'incarico di rappresentante sindacale ai carabinieri collocati in aspettativa aveva pertanto il senso di confermare il principio che detto incarico è connesso all'effettivo svolgimento del servizio, e la decadenza prevista dall'art. 13 del D.P.R. 691 risultava fondata sul fatto che la "provata infermità" dell'interessato gli avrebbe impedito nel futuro la costante presenza in servizio.
Ciò considerato, ritiene il Collegio che la lettura combinata delle norme del D.P.R. n. 691/1979 e della normativa del collocamento in aspettativa contenuta nella legge n. 53/1989, non possa prescindere dalla ratio sottesa alla disciplina che regola l'assunzione ed il mantenimento degli incarichi sindacali che, senza alcun intento punitivo, vuole impedire che tali incarichi vengano svolti da militari che non svolgano regolare servizio.
Conseguentemente, ai fini della decadenza dall'incarico, non rilava tanto la circostanza di essere stato nel passato assente per malattia per un elevato numero di giorni - tale da determinare, secondo la vigente normativa, il collocamento in aspettativa - quanto la sussistenza di uno stato patologico tale da compromettere nel futuro lo svolgimento del regolare servizio da parte dell'interessato.
Peraltro la stessa lettera f) dell'art. 19 del D.P.R. n. 691/1979 preclude la possibilità di essere eletto, quale rappresentante presso il COBAR, a chi si trovi, in quel momento, in aspettativa e sembra forzato, anche su un piano letterale, oltre che contrario alla logica sopra ricostruita, ritenere che detta disposizione, letta in correlazione all'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 13, comprenda anche l'ipotesi in cui, a seguito della ricognizione delle assenze per malattie di cui ha fruito un militare, venga disposto che, per tali pregressi periodi di malattia, tale militare vada considerato d'ufficio in aspettativa.
In definitiva, prescindendo dalla correttezza del provvedimento con il quale l'amministrazione ha ritenuto che il ricorrente debba essere collocato in aspettativa per i periodi di malattia di cui ha fruito, ritiene il Collegio che tale circostanza non è comunque idonea, in sé, ad integrare l'ipotesi di decadenza dal mandato sindacale prevista dall'art. 13 del D.P.R. n. 691/1979.
Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo e deve essere annullato.
Considerata la difficoltà di ricostruzione dell'articolata normativa che viene in rilievo, ritiene però il Collegio che non siano ravvisabili gli estremi della colpa, da parte dell'amministrazione, nell'adozione di tale atto illegittimo.
Non può pertanto essere accolta l'ulteriore domanda risarcitoria articolata dal ricorrente.
In conclusione deve essere accolta la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, mentre deve essere respinta la domanda di risarcimento dei danni subiti.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'amministrazione e liquidate, in favore del ricorrente, in Euro. 3.000,00 oltre I.V.A. e cpa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la (Lpd), Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la decadenza del ricorrente dal COBAR.
Respinge la domanda di risarcimento danni.
Pone a carico dell'amministrazione intimata le spese del giudizio, che liquida, in favore del ricorrente in Euro.3.000,00, oltre I.V.A. e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Primo Referendario
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario
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