SICUREZZA PUBBLICA
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 22-11-2012, n. 20644
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:
CHE la cittadina nigeriana B.K. - espulsa con decreto del Prefetto di Roma - venne ristretta presso il CIE di (OMISSIS) e, prima della scadenza del periodo di legge ed in attesa della definizione della richiesta di informazioni alla rappresentanza diplomatica di appartenenza, il Questore richiese proroga ex art. 14, comma 5 del T.U., ritenendo sussistessero ancora le esigenze di accertamento palesate con la istanza di convalida del primo trattenimento, proroga che il competente Giudice di Pace accordò in gg. 30 con decreto autorizzazione 4.11.2009;
CHE per la cassazione di tale decisione la straniera ha proposto ricorso 1.06.2010 lamentando la violazione di legge consistita, per un primo motivo, nella adozione della proroga senza alcuna garanzia di audizione e contraddittorio quali previste per la convalida e, per gli altri motivi, nella denunzia della violazione delle norme CEDU e della Costituzione;
l'Amministrazione si è costituita con controricorso 7.7.2010 sostenendo la piena legittimità del proprio operato;
CHE appare evidente la fondatezza del ricorso, nell'assorbente profilo di cui al primo motivo, sulla scorta della giurisprudenza più recente di questa Corte, citata dallo stesso ricorrente, alla cui stregua può affermarsi:
Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma quinto, relativo all'istituto della proroga, tenuto conto che un'opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (in tal senso la massima di Cass. 4544/2010, cui adde Cass. 4869 e n. 13767 del 2010 e 28783 del 2011 , 12063 del 2012).
Motivi della decisione
La relazione, ad avviso del Collegio, e come richiesto dalla parte ricorrente in memoria finale, deve essere pienamente condivisa.
Da tanto consegue la piena fondatezza delle doglianze esposte nell'impugnazione in disamina. La fondatezza del ricorso comporta l'accoglimento del medesimo e la cassazione dell'ordinanza di proroga emessa nella specie in assenza delle sue condizioni di validità, pervenendosi quindi alla cassazione senza rinvio de provvedimento ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3 (più non potendo essere prorogata la misura a suo tempo disposta). Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte, come richiesto dall'antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'ordinanza concessiva di proroga al trattenimento della ricorrente e condanna l'Amministrazione a versare le spese di giudizio che liquida in Euro 1.500 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre accessori di legge in favore del procuratore distrattario avv. S. Ferrara.
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 22-11-2012, n. 20644
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:
CHE la cittadina nigeriana B.K. - espulsa con decreto del Prefetto di Roma - venne ristretta presso il CIE di (OMISSIS) e, prima della scadenza del periodo di legge ed in attesa della definizione della richiesta di informazioni alla rappresentanza diplomatica di appartenenza, il Questore richiese proroga ex art. 14, comma 5 del T.U., ritenendo sussistessero ancora le esigenze di accertamento palesate con la istanza di convalida del primo trattenimento, proroga che il competente Giudice di Pace accordò in gg. 30 con decreto autorizzazione 4.11.2009;
CHE per la cassazione di tale decisione la straniera ha proposto ricorso 1.06.2010 lamentando la violazione di legge consistita, per un primo motivo, nella adozione della proroga senza alcuna garanzia di audizione e contraddittorio quali previste per la convalida e, per gli altri motivi, nella denunzia della violazione delle norme CEDU e della Costituzione;
l'Amministrazione si è costituita con controricorso 7.7.2010 sostenendo la piena legittimità del proprio operato;
CHE appare evidente la fondatezza del ricorso, nell'assorbente profilo di cui al primo motivo, sulla scorta della giurisprudenza più recente di questa Corte, citata dallo stesso ricorrente, alla cui stregua può affermarsi:
Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma quinto, relativo all'istituto della proroga, tenuto conto che un'opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (in tal senso la massima di Cass. 4544/2010, cui adde Cass. 4869 e n. 13767 del 2010 e 28783 del 2011 , 12063 del 2012).
Motivi della decisione
La relazione, ad avviso del Collegio, e come richiesto dalla parte ricorrente in memoria finale, deve essere pienamente condivisa.
Da tanto consegue la piena fondatezza delle doglianze esposte nell'impugnazione in disamina. La fondatezza del ricorso comporta l'accoglimento del medesimo e la cassazione dell'ordinanza di proroga emessa nella specie in assenza delle sue condizioni di validità, pervenendosi quindi alla cassazione senza rinvio de provvedimento ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3 (più non potendo essere prorogata la misura a suo tempo disposta). Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte, come richiesto dall'antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'ordinanza concessiva di proroga al trattenimento della ricorrente e condanna l'Amministrazione a versare le spese di giudizio che liquida in Euro 1.500 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre accessori di legge in favore del procuratore distrattario avv. S. Ferrara.
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