SICUREZZA PUBBLICA
Cass. civ. VI - 1, Ord., 25-10-2012, n. 18243
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
rilevato che sul ricorso n. 29125/11 proposto da O.C. nei confronti del Prefetto (Lpd) il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue.
O.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo avverso il decreto del giudice di pace di (Lpd), emesso in data 17.5.11, di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di emesso in data 11.2.11 da prefetto di (Lpd) di espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera per inottemperanza ad un precedente ordine espulsivo emesso dal Prefetto di Agrigento nel 2004;
L'amministrazione dell'Interno ha resistito con controricorso.
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denunzia la nullità del decreto di espulsione in quanto emesso in violazione della direttiva 2008/115/CE non essendo stato assegnato un termine per il rimpatrio volontario.
Il motivo appare manifestamente fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il divieto di adottare ordini di allontanamento, in via automatica e immediata, correlati alla sola presenza di una misura espulsiva, contenuto nella Direttiva 2008/115/CE (c.d. Direttiva rimpatri), così come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 28 aprile 2011, caso El Dridi (C-61/11), determina l'illegittimità, e la conseguente disapplicazione da parte del giudice nazionale, del meccanismo d'intimazione immediata con brevissimo termine per l'esecuzione spontanea, la cui effettività è affidata alla sola sanzione penale detentiva, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 bis (come modificato, da ultimo, dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, l, comma 22, lett. M). Ne consegue che, in applicazione delle previsioni immediate e puntuali della citata Direttiva e coerentemente con le modifiche introdotte dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89, l'espulsione, disposta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, che tragga - come nel caso di specie - la sua esclusiva ragione legittimante dall'inottemperanza ad un ordine di allontanamento impartito ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, del citato decreto, deve essere dichiarata illegittima (Cass. 18481/11 Cass. 28771/11).
In conclusione ricorrono i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.
P.Q.M..
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma 12.3.12, il Cons. relatore.
Vista la memoria del ricorrente;
considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata;
che, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 384, può pronunciarsi nel merito con accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di espulsione del Prefetto di (Lpd) dell'11.2.11 e conseguente annullamento di quest'ultimo;
che segue alla soccombenza a condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'impugnato provvedimento di espulsione; condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1300,00 oltre Euro 50,00 per esborsi ed oltre accessori di legge nonchè del giudizio di merito liquidate in Euro 600,00 oltre Euro 50 per esborsi ed accessori di legge; spese tutte da distrarsi in favore dell'avv.to Silvio Ferrara antistatario.
Cass. civ. VI - 1, Ord., 25-10-2012, n. 18243
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
rilevato che sul ricorso n. 29125/11 proposto da O.C. nei confronti del Prefetto (Lpd) il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue.
O.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo avverso il decreto del giudice di pace di (Lpd), emesso in data 17.5.11, di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di emesso in data 11.2.11 da prefetto di (Lpd) di espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera per inottemperanza ad un precedente ordine espulsivo emesso dal Prefetto di Agrigento nel 2004;
L'amministrazione dell'Interno ha resistito con controricorso.
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denunzia la nullità del decreto di espulsione in quanto emesso in violazione della direttiva 2008/115/CE non essendo stato assegnato un termine per il rimpatrio volontario.
Il motivo appare manifestamente fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il divieto di adottare ordini di allontanamento, in via automatica e immediata, correlati alla sola presenza di una misura espulsiva, contenuto nella Direttiva 2008/115/CE (c.d. Direttiva rimpatri), così come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 28 aprile 2011, caso El Dridi (C-61/11), determina l'illegittimità, e la conseguente disapplicazione da parte del giudice nazionale, del meccanismo d'intimazione immediata con brevissimo termine per l'esecuzione spontanea, la cui effettività è affidata alla sola sanzione penale detentiva, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 bis (come modificato, da ultimo, dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, l, comma 22, lett. M). Ne consegue che, in applicazione delle previsioni immediate e puntuali della citata Direttiva e coerentemente con le modifiche introdotte dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89, l'espulsione, disposta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, che tragga - come nel caso di specie - la sua esclusiva ragione legittimante dall'inottemperanza ad un ordine di allontanamento impartito ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, del citato decreto, deve essere dichiarata illegittima (Cass. 18481/11 Cass. 28771/11).
In conclusione ricorrono i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.
P.Q.M..
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma 12.3.12, il Cons. relatore.
Vista la memoria del ricorrente;
considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata;
che, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 384, può pronunciarsi nel merito con accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di espulsione del Prefetto di (Lpd) dell'11.2.11 e conseguente annullamento di quest'ultimo;
che segue alla soccombenza a condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'impugnato provvedimento di espulsione; condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1300,00 oltre Euro 50,00 per esborsi ed oltre accessori di legge nonchè del giudizio di merito liquidate in Euro 600,00 oltre Euro 50 per esborsi ed accessori di legge; spese tutte da distrarsi in favore dell'avv.to Silvio Ferrara antistatario.
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