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Cass. civ. VI - 1, Ord., 25-10-2012, n. 18241
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
rilevato che sul ricorso n. 19502/11 proposto da N.S. U. nei confronti del Prefetto di (Lpd) il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue.
N.S.U. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi avverso il provvedimento del giudice di pace di (Lpd), emesso in data 3.2.11, di rigetto dell'opposizione da esso proposta avverso il decreto di espulsione del prefetto di (Lpd) emesso il 13.12.10.
I motivi tutti risultano proposti sotto il profilo della violazione di legge e dell'omessa motivazione in relazione alle censure proposte con l'opposizione.
L'amministrazione dell'Interno non si è costituita in giudizio.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento espulsivo e l'omessa motivazione su tale censura da parte del giudice di pace.
Con il secondo motivo denunzia la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla doglianza in base alla quale si prospettava la violazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 12, commi 1 e 2, in relazione all'art. 13 TUI ed alla direttiva 2008/115/CE per non avere il prefetto concesso un termine di 15 giorni per presentarsi al posto di polizia di frontiera.
Con il terzo motivo censura il provvedimento del giudice di pace laddove ha ritenuto il carattere automatico del provvedimento di espulsione in caso di condanna per reato in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.
Con il quarto motivo, in relazione al motivo di cui sopra lamenta che il provvedimento del prefetto non fa alcun cenno alla condanna penale per spaccio di stupefacenti.
Con il quinto motivo lamenta la mancata comunicazione dell'inizio del procedimento amministrativo di espulsione.
Con il sesto motivo lamenta la violazione del principio di proporzionalità nella irrorazione della misura afflittiva dell'espulsione.
Con il settimo motivo denuncia che non sussistevano le condizioni per l'espulsione sussistendo ragioni di carattere umanitario.
Con l'ottavo motivo si assume che non sussistevano le condizioni per l'espulsione in ragione delle proprie condizioni di salute.
Con il nono motivo contesta l'omessa motivazione sulla richiesta di riduzione del periodo di espulsione da dieci a cinque anni.
Con il decimo motivo lamenta la mancata ammissione al gratuito patrocinio.
In relazione ai motivi sopra riportati si riscontra la seguente motivazione nel provvedimento impugnato.
"Alcuna censura può essere mossa alla Amm.zione opposta in relazione alla adozione della lingua inglese, alla luce della, pronuncia di Cass. Sez. 1^ n. 5732/2003, ove viene ribadito il principio della conservazione dell'atto, nel rispetto della normativa ex D.Lgs. n. 286 del 1998, normativa assolutamente rispettata nel caso che ci occupa.
In relazione alla automaticità del provvedimento di espulsione a seguito del verificarsi di determinate condizioni (nel caso in esame una condanna a quattro anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti non riveste caratteri della trascurabilità), appare opportuno richiamare per tutte le pronunce di Cass. Sez. 1^ n. 5051/2002 e Cass. Sez. 1^ n. 2865/2005, le quali escludono un potere discrezionale del Prefetto.
Appaiono sufficienti in ordine al provvedimento decisionale le succitate argomentazioni, considerati assorbiti eventuali ulteriori motivi.
Nulla deciso in ordine al richiesto patrocinio ex D.P.R. n. 115 del 2002 stante l'assenza carenza della produzione in atti".
In base a tale motivazione risulta che (tralasciando la questione relativa alla traduzione nella sola lingua inglese non riproposta con i motivi di ricorso) il giudice di pace ha fornito un'unica motivazione rilevando che la mancanza di discrezionalità da parte del prefetto in presenza di alcune condizioni ai fini dell'emanazione dei decreto di espulsione comportava il rigetto di ogni doglianza in proposito.
L'assunto è inconferente in relazione alle doglianze proposte con l'opposizione poichè, a prescindere dalla presenza o meno delle condizioni per l'automaticità della emissione del provvedimento di espulsione, il provvedimento stesso deve essere correttamente emanato nel rispetto delle norme procedurali e di diritto sostanziale. E' al mancato (rispetto) di dette norme che si riferivano le doglianze presentate con l'opposizione ed in relazione alle quali manca ogni motivazione.
I primi nove motivi del ricorsi; appaiono pertanto meritevoli di accoglimento.
Il decimo motivo è inammissibile.
Questa Corte ha già rilevato che nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione, avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato lo straniero non può far ricorso al procedimento di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, espressamente previsto nel procedimento penale, ma a quello disciplinato dall'art. 170 del citato decreto (applicabile ai sensi dell'art. 84, a sua volta richiamato dall'art. 142). Secondo le previsioni di tale norma, pertanto, avverso il provvedimento di non ammissione al gratuito patrocinio, lo straniero può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, al capo dell'ufficio giudiziario (Cass. 13833/08).
Dunque il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso al capo dell'ufficio del giudice di pace di (Lpd).
In conclusione ricorrono i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.
P.Q.M..
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma 1.4.12, il Cons. relatore.
Vista la memoria del ricorrente;
considerato:
che non appare ammissibile la produzione documentale del ricorrente non ricorrendo i requisiti di cui all'art. 372 c.p.c.;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto, dichiarato inammissibile il decimo motivo, i primi nove motivi del ricorso vanno accolti e sussistendo le condizioni di cui all'art. 384 c.p.c., il ricorso avverso il provvedimento di espulsione del Prefetto di (Lpd) in data 13.12.10 va accolto con conseguente annullamento dello stesso.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma 1.4.12, il Cons. relatore.
Vista la memoria del ricorrente;
considerato:
che non appare ammissibile la produzione documentale del ricorrente non ricorrendo i requisiti di cui all'art. 372 c.p.c.;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto, dichiarato inammissibile il decimo motivo, i primi nove motivi del ricorso vanno accolti e sussistendo le condizioni di cui all'art. 384 c.p.c., il ricorso avverso il provvedimento di espulsione del Prefetto di (Lpd) in data 13.12.10 va accolto con conseguente annullamento dello stesso.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M. Accoglie il ricorso i primi nove motivi del ricorso, dichiara inammissibile il decimo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito annulla il provvedimento di espulsione del prefetto di (Lpd); condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1300,00 oltre Euro 50,00 per esborsi ed oltre accessori di legge nonchè del giudizio di merito liquidate in Euro 600,00 oltre Euro 50 per esborsi ed accessori di legge; spese da distrarsi tutte in favore dell'avv.to Stefano Mannironi antistatario
Cass. civ. VI - 1, Ord., 25-10-2012, n. 18241
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
rilevato che sul ricorso n. 19502/11 proposto da N.S. U. nei confronti del Prefetto di (Lpd) il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue.
N.S.U. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi avverso il provvedimento del giudice di pace di (Lpd), emesso in data 3.2.11, di rigetto dell'opposizione da esso proposta avverso il decreto di espulsione del prefetto di (Lpd) emesso il 13.12.10.
I motivi tutti risultano proposti sotto il profilo della violazione di legge e dell'omessa motivazione in relazione alle censure proposte con l'opposizione.
L'amministrazione dell'Interno non si è costituita in giudizio.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento espulsivo e l'omessa motivazione su tale censura da parte del giudice di pace.
Con il secondo motivo denunzia la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla doglianza in base alla quale si prospettava la violazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 12, commi 1 e 2, in relazione all'art. 13 TUI ed alla direttiva 2008/115/CE per non avere il prefetto concesso un termine di 15 giorni per presentarsi al posto di polizia di frontiera.
Con il terzo motivo censura il provvedimento del giudice di pace laddove ha ritenuto il carattere automatico del provvedimento di espulsione in caso di condanna per reato in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.
Con il quarto motivo, in relazione al motivo di cui sopra lamenta che il provvedimento del prefetto non fa alcun cenno alla condanna penale per spaccio di stupefacenti.
Con il quinto motivo lamenta la mancata comunicazione dell'inizio del procedimento amministrativo di espulsione.
Con il sesto motivo lamenta la violazione del principio di proporzionalità nella irrorazione della misura afflittiva dell'espulsione.
Con il settimo motivo denuncia che non sussistevano le condizioni per l'espulsione sussistendo ragioni di carattere umanitario.
Con l'ottavo motivo si assume che non sussistevano le condizioni per l'espulsione in ragione delle proprie condizioni di salute.
Con il nono motivo contesta l'omessa motivazione sulla richiesta di riduzione del periodo di espulsione da dieci a cinque anni.
Con il decimo motivo lamenta la mancata ammissione al gratuito patrocinio.
In relazione ai motivi sopra riportati si riscontra la seguente motivazione nel provvedimento impugnato.
"Alcuna censura può essere mossa alla Amm.zione opposta in relazione alla adozione della lingua inglese, alla luce della, pronuncia di Cass. Sez. 1^ n. 5732/2003, ove viene ribadito il principio della conservazione dell'atto, nel rispetto della normativa ex D.Lgs. n. 286 del 1998, normativa assolutamente rispettata nel caso che ci occupa.
In relazione alla automaticità del provvedimento di espulsione a seguito del verificarsi di determinate condizioni (nel caso in esame una condanna a quattro anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti non riveste caratteri della trascurabilità), appare opportuno richiamare per tutte le pronunce di Cass. Sez. 1^ n. 5051/2002 e Cass. Sez. 1^ n. 2865/2005, le quali escludono un potere discrezionale del Prefetto.
Appaiono sufficienti in ordine al provvedimento decisionale le succitate argomentazioni, considerati assorbiti eventuali ulteriori motivi.
Nulla deciso in ordine al richiesto patrocinio ex D.P.R. n. 115 del 2002 stante l'assenza carenza della produzione in atti".
In base a tale motivazione risulta che (tralasciando la questione relativa alla traduzione nella sola lingua inglese non riproposta con i motivi di ricorso) il giudice di pace ha fornito un'unica motivazione rilevando che la mancanza di discrezionalità da parte del prefetto in presenza di alcune condizioni ai fini dell'emanazione dei decreto di espulsione comportava il rigetto di ogni doglianza in proposito.
L'assunto è inconferente in relazione alle doglianze proposte con l'opposizione poichè, a prescindere dalla presenza o meno delle condizioni per l'automaticità della emissione del provvedimento di espulsione, il provvedimento stesso deve essere correttamente emanato nel rispetto delle norme procedurali e di diritto sostanziale. E' al mancato (rispetto) di dette norme che si riferivano le doglianze presentate con l'opposizione ed in relazione alle quali manca ogni motivazione.
I primi nove motivi del ricorsi; appaiono pertanto meritevoli di accoglimento.
Il decimo motivo è inammissibile.
Questa Corte ha già rilevato che nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione, avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato lo straniero non può far ricorso al procedimento di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, espressamente previsto nel procedimento penale, ma a quello disciplinato dall'art. 170 del citato decreto (applicabile ai sensi dell'art. 84, a sua volta richiamato dall'art. 142). Secondo le previsioni di tale norma, pertanto, avverso il provvedimento di non ammissione al gratuito patrocinio, lo straniero può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, al capo dell'ufficio giudiziario (Cass. 13833/08).
Dunque il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso al capo dell'ufficio del giudice di pace di (Lpd).
In conclusione ricorrono i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.
P.Q.M..
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma 1.4.12, il Cons. relatore.
Vista la memoria del ricorrente;
considerato:
che non appare ammissibile la produzione documentale del ricorrente non ricorrendo i requisiti di cui all'art. 372 c.p.c.;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto, dichiarato inammissibile il decimo motivo, i primi nove motivi del ricorso vanno accolti e sussistendo le condizioni di cui all'art. 384 c.p.c., il ricorso avverso il provvedimento di espulsione del Prefetto di (Lpd) in data 13.12.10 va accolto con conseguente annullamento dello stesso.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma 1.4.12, il Cons. relatore.
Vista la memoria del ricorrente;
considerato:
che non appare ammissibile la produzione documentale del ricorrente non ricorrendo i requisiti di cui all'art. 372 c.p.c.;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto, dichiarato inammissibile il decimo motivo, i primi nove motivi del ricorso vanno accolti e sussistendo le condizioni di cui all'art. 384 c.p.c., il ricorso avverso il provvedimento di espulsione del Prefetto di (Lpd) in data 13.12.10 va accolto con conseguente annullamento dello stesso.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M. Accoglie il ricorso i primi nove motivi del ricorso, dichiara inammissibile il decimo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito annulla il provvedimento di espulsione del prefetto di (Lpd); condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1300,00 oltre Euro 50,00 per esborsi ed oltre accessori di legge nonchè del giudizio di merito liquidate in Euro 600,00 oltre Euro 50 per esborsi ed accessori di legge; spese da distrarsi tutte in favore dell'avv.to Stefano Mannironi antistatario
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