SICUREZZA PUBBLICA
Corte cost., Ord., 27-06-2012, n. 170
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, promosso dal Giudice di pace di Ravenna, con ordinanza del 5 novembre 2007 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 febbraio 2012), iscritta al n. 34 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2012.
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che il Giudice di pace di Ravenna, con ordinanza del 5 novembre 2007 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 febbraio 2012), ha sollevato - in riferimento agli articoli 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 ed 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271;
che il rimettente censura, in particolare, la disciplina secondo cui il decreto prefettizio di espulsione è immediatamente esecutivo «anche se sottoposto a gravame o impugnativa» (comma 3 del citato art. 13), ed è preclusa al giudice dell'impugnazione la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento fino alla data della camera di consiglio (comma 8 dello stesso art. 13), restando altresì inibita, per il caso di stranieri espulsi dopo il rigetto della richiesta di asilo, la sospensione del decreto espulsivo «fino alla definizione del giudizio di primo grado avanti al Tribunale ordinario competente»;
che il giudice a quo è investito del ricorso proposto da uno straniero contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Ravenna e contro il provvedimento del Questore che ordinava il suo accompagnamento alla frontiera e, nelle more, il trattenimento in un centro di permanenza temporanea (provvedimenti entrambi notificati in data 4 ottobre 2007);
che, secondo il rimettente, il carattere immediatamente esecutivo del provvedimento di espulsione impugnato, dal quale discenderebbe la preclusione di provvedimenti giudiziali di sospensione cautelare, determina una violazione del «fondamentale diritto di difesa» dello straniero, il quale resta esposto ad atti di esecuzione del decreto prima che ne venga accertata la legittimità, in esito ad un procedimento la cui durata può spingersi fino ad ottanta giorni dalla notifica del provvedimento;
che la questione assumerebbe «maggiore rilevanza» («con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione») in un caso, come quello di specie, in cui l'espulsione dipende dal rigetto della richiesta di asilo proposta da uno straniero il quale, nelle more del procedimento, si sia perfettamente inserito nel tessuto sociale, senza commettere reati e svolgendo regolare attività di lavoro;
che sarebbe ingiustificata, in particolare, la parificazione del trattamento di situazioni siffatte, riguardo all'esecuzione immediata del provvedimento espulsivo, rispetto alle procedure concernenti stranieri pericolosi per la sicurezza o l'ordine pubblico;
che l'immediata esecutività del decreto prefettizio contrasterebbe anche con il terzo comma dell'art. 10 Cost., poiché costringerebbe lo straniero richiedente asilo a rientrare in patria, in un contesto di pericolo per la sua incolumità e per il libero esercizio dei diritti fondamentali, anche nei casi in cui la decisione di rigetto della domanda sia stata impugnata, come nella specie, innanzi alla competente autorità giudiziaria;
che, infine, il comma 3 dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 sarebbe illegittimo anche in rapporto agli artt. 24 e 113 Cost., posti a tutela del diritto di difesa, introducendo «una grave limitazione "per categoria di atto" non giustificabile secondo canoni di ragionevolezza ed imparzialità»;
che tale ultimo rilievo varrebbe, a maggior ragione, quando l'espulsione riguardi un richiedente asilo, tutelato «da norme di pari rango costituzionale»;
che, tanto premesso in motivazione, con il dispositivo della propria ordinanza il rimettente - nel «sospendere ex lege la esecutorietà del provvedimento impugnato» - solleva questioni di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati, separatamente ordinando la «sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale».
Considerato che il Giudice di pace di Ravenna ha sollevato - in riferimento agli articoli 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 ed 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271;
che, secondo il rimettente, sarebbe in contrasto con i parametri invocati la previsione secondo cui il decreto prefettizio di espulsione è immediatamente esecutivo «anche se sottoposto a gravame o impugnativa», previsione dalla quale discenderebbe, sempre a parere del rimettente, la preclusione di provvedimenti cautelari di sospensione ad opera del giudice dell'impugnazione, anche quando l'espulsione consegua al rigetto di una domanda di protezione internazionale, a sua volta impugnato presso il diverso giudice competente;
che, nelle more del procedimento incidentale, sono sopravvenute molteplici variazioni del quadro normativo di riferimento, tra le quali la previsione del carattere ordinariamente sospensivo del ricorso proposto avverso i provvedimenti di reiezione delle domande concernenti lo status di rifugiato o di persona in condizione di protezione sussidiaria (art. 19, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69»);
che risulta preclusa, tuttavia, ogni possibile valutazione circa l'attualità delle condizioni di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata, posto che la stessa è manifestamente inammissibile per una pluralità di ragioni concomitanti;
che assume rilievo preminente, anzitutto, la constatazione del carattere oscuro e contraddittorio della domanda che il rimettente rivolge a questa Corte;
che infatti, senza una chiara distinzione fra opzioni incompatibili, sembra invocata per un verso l'efficacia sospensiva dell'impugnazione proposta contro il decreto di espulsione, e per altro verso viene sollecitato il conferimento al giudice di poteri cautelari di sospensione, che avrebbero senso solo in quanto mancasse un effetto sospensivo dell'impugnazione (ciò che si nota a prescindere da ogni rilievo sul fondamento dell'assunto che il giudice difetterebbe, nella materia in esame, dei poteri sospensivi indicati);
che la questione, in ogni caso, risulta contraddittoria e priva di rilevanza alla luce del provvedimento sospensivo assunto dal rimettente con il dispositivo della propria ordinanza, certamente riferito agli effetti dell'impugnato decreto di espulsione;
che il giudice a quo ha stabilito «ex lege» la sospensione nel momento stesso in cui lamentava la carenza del corrispondente potere cautelare, riferendosi per altro ad una «legge» non meglio specificata;
che le circostanze indicate valgono a determinare la manifesta inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, promosse dal Giudice di pace di Ravenna, in relazione agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Corte cost., Ord., 27-06-2012, n. 170
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, promosso dal Giudice di pace di Ravenna, con ordinanza del 5 novembre 2007 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 febbraio 2012), iscritta al n. 34 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2012.
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che il Giudice di pace di Ravenna, con ordinanza del 5 novembre 2007 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 febbraio 2012), ha sollevato - in riferimento agli articoli 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 ed 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271;
che il rimettente censura, in particolare, la disciplina secondo cui il decreto prefettizio di espulsione è immediatamente esecutivo «anche se sottoposto a gravame o impugnativa» (comma 3 del citato art. 13), ed è preclusa al giudice dell'impugnazione la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento fino alla data della camera di consiglio (comma 8 dello stesso art. 13), restando altresì inibita, per il caso di stranieri espulsi dopo il rigetto della richiesta di asilo, la sospensione del decreto espulsivo «fino alla definizione del giudizio di primo grado avanti al Tribunale ordinario competente»;
che il giudice a quo è investito del ricorso proposto da uno straniero contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Ravenna e contro il provvedimento del Questore che ordinava il suo accompagnamento alla frontiera e, nelle more, il trattenimento in un centro di permanenza temporanea (provvedimenti entrambi notificati in data 4 ottobre 2007);
che, secondo il rimettente, il carattere immediatamente esecutivo del provvedimento di espulsione impugnato, dal quale discenderebbe la preclusione di provvedimenti giudiziali di sospensione cautelare, determina una violazione del «fondamentale diritto di difesa» dello straniero, il quale resta esposto ad atti di esecuzione del decreto prima che ne venga accertata la legittimità, in esito ad un procedimento la cui durata può spingersi fino ad ottanta giorni dalla notifica del provvedimento;
che la questione assumerebbe «maggiore rilevanza» («con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione») in un caso, come quello di specie, in cui l'espulsione dipende dal rigetto della richiesta di asilo proposta da uno straniero il quale, nelle more del procedimento, si sia perfettamente inserito nel tessuto sociale, senza commettere reati e svolgendo regolare attività di lavoro;
che sarebbe ingiustificata, in particolare, la parificazione del trattamento di situazioni siffatte, riguardo all'esecuzione immediata del provvedimento espulsivo, rispetto alle procedure concernenti stranieri pericolosi per la sicurezza o l'ordine pubblico;
che l'immediata esecutività del decreto prefettizio contrasterebbe anche con il terzo comma dell'art. 10 Cost., poiché costringerebbe lo straniero richiedente asilo a rientrare in patria, in un contesto di pericolo per la sua incolumità e per il libero esercizio dei diritti fondamentali, anche nei casi in cui la decisione di rigetto della domanda sia stata impugnata, come nella specie, innanzi alla competente autorità giudiziaria;
che, infine, il comma 3 dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 sarebbe illegittimo anche in rapporto agli artt. 24 e 113 Cost., posti a tutela del diritto di difesa, introducendo «una grave limitazione "per categoria di atto" non giustificabile secondo canoni di ragionevolezza ed imparzialità»;
che tale ultimo rilievo varrebbe, a maggior ragione, quando l'espulsione riguardi un richiedente asilo, tutelato «da norme di pari rango costituzionale»;
che, tanto premesso in motivazione, con il dispositivo della propria ordinanza il rimettente - nel «sospendere ex lege la esecutorietà del provvedimento impugnato» - solleva questioni di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati, separatamente ordinando la «sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale».
Considerato che il Giudice di pace di Ravenna ha sollevato - in riferimento agli articoli 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 ed 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271;
che, secondo il rimettente, sarebbe in contrasto con i parametri invocati la previsione secondo cui il decreto prefettizio di espulsione è immediatamente esecutivo «anche se sottoposto a gravame o impugnativa», previsione dalla quale discenderebbe, sempre a parere del rimettente, la preclusione di provvedimenti cautelari di sospensione ad opera del giudice dell'impugnazione, anche quando l'espulsione consegua al rigetto di una domanda di protezione internazionale, a sua volta impugnato presso il diverso giudice competente;
che, nelle more del procedimento incidentale, sono sopravvenute molteplici variazioni del quadro normativo di riferimento, tra le quali la previsione del carattere ordinariamente sospensivo del ricorso proposto avverso i provvedimenti di reiezione delle domande concernenti lo status di rifugiato o di persona in condizione di protezione sussidiaria (art. 19, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69»);
che risulta preclusa, tuttavia, ogni possibile valutazione circa l'attualità delle condizioni di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata, posto che la stessa è manifestamente inammissibile per una pluralità di ragioni concomitanti;
che assume rilievo preminente, anzitutto, la constatazione del carattere oscuro e contraddittorio della domanda che il rimettente rivolge a questa Corte;
che infatti, senza una chiara distinzione fra opzioni incompatibili, sembra invocata per un verso l'efficacia sospensiva dell'impugnazione proposta contro il decreto di espulsione, e per altro verso viene sollecitato il conferimento al giudice di poteri cautelari di sospensione, che avrebbero senso solo in quanto mancasse un effetto sospensivo dell'impugnazione (ciò che si nota a prescindere da ogni rilievo sul fondamento dell'assunto che il giudice difetterebbe, nella materia in esame, dei poteri sospensivi indicati);
che la questione, in ogni caso, risulta contraddittoria e priva di rilevanza alla luce del provvedimento sospensivo assunto dal rimettente con il dispositivo della propria ordinanza, certamente riferito agli effetti dell'impugnato decreto di espulsione;
che il giudice a quo ha stabilito «ex lege» la sospensione nel momento stesso in cui lamentava la carenza del corrispondente potere cautelare, riferendosi per altro ad una «legge» non meglio specificata;
che le circostanze indicate valgono a determinare la manifesta inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, promosse dal Giudice di pace di Ravenna, in relazione agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
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